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° Atto Camera n.953 “Norme per l’autogoverno delle scuole statali”
Di seguito, diamo un abstract dalla proposta di legge 953 approvata l’11 ottobre dalla VII Commissione della Camera. Daremo nei prossimi giorni un commento.
NORME PER L’AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ATTO CAMERA N. 953.
Capo I. AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. Art. 1. Autonomia scolastica e autonomie territoriali. 1. (omissis). 2. (omissis). 3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione. 4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni, le istituzioni scolastiche adottano regolamenti. 5. (omissis). Art. 2. Organi delle istituzioni scolastiche. 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico educative secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche: a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4; b) il dirigente scolastico, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione; c) il consiglio dei docenti, con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'art.6; d) il nucleo di autovalutazione di cui all'art. 8. 2. (omissis). Art. 3. Consiglio dell'autonomia. 1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare: a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 275 del 1999; d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione; e) approva il conto consuntivo; f) delibera il regolamento di istituto; g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'art.8; h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'art.10; i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri; l) promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'art.9. 2. (omissis).
3. (omissis). 4. (omissis). 5. (omissis). 6. (omissis). Art. 4.(Composizione del Consiglio dell'autonomia). 1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto; b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti; c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti; d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare; e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni…. 2. (omissis). 3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti. 4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio. 5. (omissis). 6. (omissis). Art. 5. Dirigente scolastico. 1. Il dirigente scolastico nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25 del 165. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti. 1- bis. (omissis). Art. 6. Consiglio dei docenti e sue articolazioni. 1. Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni disciplinano l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. 2. La progettazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti , consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale. 3. (omissis). 4. (omissis). 5. (omissis). 6. (omissis). 6 – bis (omissis). Art. 7. Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie. (omissis). Art. 8. Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto. 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al d.lgs 19 novembre 2004, n. 286, succ. mod., un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie , un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti. 2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonchè della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalitàche saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola. 2 bis (omissis). Art. 9. Conferenza di rendicontazione. 1 . Sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'art. 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli EE.LL e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'U.S.R. Art. 10. Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica. 1. Le istituzioni scolastiche autonome… possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori …. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel p.o.f e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'art.11 della presente legge. 3. (omissis).
Capo II. RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME. Art. 11. Consiglio delle autonomie scolastiche. 1. …. il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI. 2. (omissis). 2-bis (omissis). 3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti. in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali. 4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata… 5. (omissis). 6. (omissis). 7. (omissis). 8. (omissis). ART. 11- bis. Commissione di monitoraggio. 1. (omissis). Art. 12. Abrogazioni. (omissis). ART. 12-bis (omissis). Art. 13. Norma transitoria. Art. 14. Clausola di neutralità finanziaria. (omissis).

 

 


 

° DDL Stabilità e proletariato intellettuale.
Profumo non ottiene dal MEF che si paghino gli scatti contrattuali al personale.

La politica scolastica ? Digitalizzazione. Più qualunque stravaganteria – legale o illegale -che possa servire, indipendentemente da un qualsiasi progetto educativo, a contenere la spesa: taglio del numero dei supplenti dilatando l’obbligo di servizio dei titolari, allontanamento degli “inidonei” dai servizi formativi, adattamento dei soprannumerari al Sostegno, addebito delle ore eccedenti e delle sostituzioni di dd.ss. e D.SS.GG.AA. al Fondo di istituto, blocco degli scatti di anzianità fino al 2017, blocco del rinnovo contrattuale e cancellazione della indennità di vacanza, dilatazione del periodo utile al primo scatto stipendiale; e molto altro Qualche genio sta anche pensando ad abolire un anno nel percorso scolastico (copy right di Berlinguer). Nel pubblico impiego le retribuzioni dei docenti italiani sono scese comparativamente di vari livelli, negli ultimi decenni; in atto sono tra più basse, nelle scuole della UE. Sotto la gestione Tremonti-Gelmini, l’86% del risparmio della spesa statale è stato fatto tagliando l’istruzione (132.000 posti di lavoro). Per questo ddl Stabilità (l’ennesima manovra di bilancio), il serafico ministro dell’istruzione (lo stesso che auspica si usi più spesso il bastone) ritiene giusto un “atto di generosità” dei docenti. Con che faccia chiederlo ? Boutade, o insolenza ? Non mi meraviglierei se, come in uno sketch degli Sgommati, d’improvviso il sorridente Ministro Profumo portasse la mano al collo e sfilata la maschera di gomma svelasse il volto: è la Gelmini ! Quella non trovava i neutrini, questo non trova i soldi per rispettare il contratto; il MEF gli ha fatto sapere che i risparmi derivanti dalla “riforma” (sic) Gelmini sono pochi ! Ora occorrono circa 250milioni per gli scatti di carriera: una bazzecola, se riferiti ai conti della casta politica regionale, una enormità se riferiti al proletariato di gramsciana memoria. Allora, come dopo un disastro aereo finite le riserve di acqua i sopravvissuti passano a bere la propria urina, l’idea sarebbe quella di coprire il fabbisogno per gli scatti stipendiali del personale scolastico con il denaro del Fondo di istituto: una sorta di gioco di prestigio finanziario, a ulteriore danno della qualità dell’offerta formativa. Tanto chi se ne accorge se a scuola i ragazzi non imparano ? Imparano alla TV e sul web. Insomma, questo Governo-banche-Confindustria che si riempie la bocca con gli slogan sulla qualità, al momento di finanziare l’offerta formativa gira lo sguardo dall’altra parte. Questi ministri, a scuola, da alunni, hanno sofferto ? Sembrerebbe che ci sia qualcosa che non va, a livello subliminale: il pacifico (con la p minuscola) SNALS parla appunto di “ipotesi folle” di questo governo che “disprezza scuola e insegnanti”; la Cisl si augura che non sia “impazzimento”, e intanto parla di “superficialità” e “irresponsabilità che lascia allibiti”. Senza scomodare la psicanalisi, la Cgil parla di “accanimento e barbarie” e il suo segretario aggiunge parole politicamente definitive: “Ormai è evidente a tutti che questo Governo, pur di difendere gli interessi delle banche e della speculazione finanziaria, affossa i diritti dei lavoratori”. E’ evidente a tutti ? O i sindacati sono preoccupati per se stessi ? Per la gestione fallimentare di decenni di sindacalismo consociativo che ha ridotto la funzione docente a questo livello di considerazione e status ? A questo punto, o il Ministro (si spera, ormai, nel successivo) cambia registro o i sindacati concertativi dovranno andare a nascondersi. Da parte nostra riteniamo che le recenti convocazioni dei sindacati al MIUR siano state trappole o, al più, chiacchierate “pro – fumo”. Contro il MIUR, l’ANIEF continua col suo stile innovativo sulla strada dei tribunali, per non sprecre tempo a discutere con gente che gli “inidonei” li manda nelle segreterie. Aggiungiamo: siamo certi che Profumo all’università danni non ne ha fatto; qui sì, assumendo decisioni che qualcuno gli ha suggerito in una materia che non padroneggia. E’ meglio che al più presto torni (Napolitano e Monti permettendo) a fare ciò che sa fare. Anche il PD si è stancato; ci fa piacere; era ora ! Lo scorso 10 ottobre, Bersani aveva sibillinamente preconizzato: «Temo di non sbagliarmi, ma sotto la parola di ingegnerizzazione ci sono tagli di 6.300-6.400 posti di lavoro per gli insegnanti». Un arcangelo ? Un uccellino lo aveva informato ma sbagliando sul numero dei tagli, che sono per tre volte almeno i sei mila di cui dice Bersani. Ghizzoni (presidente della VII Commissione della Camera), Puglisi, Bindi, Russo e Bastico sperano che il governo non presenti al voto parlamentare la seguente norma: «A decorrere dal 10 settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali». Non la voterebbero ? Il Governo scivolerebbe sul tema Scuola, come è avvenuto nel precedente della caduta del Governo Moro, e in altri casi, compresa la vicenda Berlinguer? Manuela Ghizzoni ha dichiarato: «Negli ultimi 15 anni alla scuola è già stato chiesto tanto: tantissimo in termini finanziari, con la sensibile riduzione di risorse per il funzionamento e per gli organici, tantissimo ai lavoratori, il cui contratto non è rinnovato e gli scatti stipendiali sono congelati. È stato chiesto troppo per pensare di non comprometterne il funzionamento, a scapito della qualità offerta agli studenti… E’ auspicabile un ripensamento del governo, in caso contrario sarà il Parlamento, che può e deve svolgere il suo ruolo in autonomia dagli altri poteri dello Stato, a sanare una situazione divenuta insostenibile per gli insegnanti, per gli studenti e per la scuola tutta».L’On. Tonino Russo (Newsletter n.73) ha scritto: ”Il Pd non accetterà più alcun sacrificio imposto al mondo della scuola… Monti questa volta non potrà aspettarsi il leale sostegno del P.D.. Il ministro Profumo, infatti dovrebbe sapere che la Scuola ha già dato molto, direi troppo, e non è il caso di chiedere ulteriori vergognosi sacrifici. Soprattutto quando si presentano come uno stravolgimento del contratto, nello stesso anno in cui non sono stati pagati gli scatti e molti insegnanti si sono visti scippare la pensione. Non siamo assolutamente disponibili a votare ulteriori tagli e misure che disattendono i legittimi diritti degli insegnanti e le aspettative di migliaia di giovani che da anni aspirano inutilmente all’insegnamento”.
La Tecnica della Scuola
 

° Avvertenze ai supplenti iscritti nelle Graduatorie di circolo e di istituto.
Ai colleghi che sono in attesa della convocazione, consigliamo alcuni adempimenti.
Il docente che abbia cambiato numero di cellulare dopo la presentazione del modello B deve chiederne la modifica alla scuola capofila, cioè alla prima preferenza espressa in sede di presentazione del modello B. Il docente che abbia cambiato casella e-mail dopo la presentazione del modello B deve, se la modifica consiste nel passaggio da una casella privata di posta a un’altra casella privata di posta, accedere alle Istanze on line e selezionare “Variazione indirizzo e-mail privato” (la variazione sarà automaticamente riportata anche nell’ambito delle convocazioni). Nulla, invece, deve fare, se la modifica consiste nel passaggio da indirizzo privato a indirizzo istituzionale. Il docente che voglia ricevere le comunicazioni di convocazione tramite posta certificata deve, se non lo ha già fatto, inserire il proprio indirizzo di posta certificata su POLIS, attraverso la funzione “Gestione indirizzo di posta certificata”, e seguire le istruzioni per la validazione dello stesso. Ai colleghi convocati per conferimento di supplenze brevi ricordiamo disposizioni contenute nel D.M. 13 giugno 2007 n.131.
I dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie: a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento; b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo criterio di viciniorità e previe le opportune intese coi competenti dd.ss. L’art.8 “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”. Per le supplenze nella scuola secondaria, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, solo per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di III fascia. La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle graduatorie. L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie. Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria: la mancata accettazione di una proposta di assunzione comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze se, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
 

° Imminente la C.M. per la riconversione di docenti in esubero
Saranno indetti corsi di formazione per complessivi 349 docenti; conseguiranno la specializzazione per le attività di sostegno.

Sono sufficienti per una piccola parte degli oltre 8mila insegnanti in esubero nell’organico di diritto; si tratta, in buona parte, di insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria di II grado. La circolare stabilirà che la partecipazione ai corsi è a seguito di richiesta volontaria.

° Palermo amplia alcune forme di assistenza agli studenti disabili meno gravi
Si tratta di una norma inserita nel documento “Modalità e criteri per l’assistenza specialistica agli alunni disabili”, approvato dal Consiglio comunale

Assistenza specialistica anche per gli alunni con disabilità meno gravi. E’ questa una delle novità del regolamento per l’assistenza agli studenti con disabilità approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Palermo. Inoltre le scuole potranno usufruire del contributo comunale pari a 800 mila euro per 530 alunni, attingendo, per l’assunzione del personale specializzato, dalle graduatorie redatte dagli uffici comunali. (Fonte: Press-IN - anno IV / n. 2554 - 08/10/2012)

° Gli indicatori strutturali di verifica degli effetti dell’integrazione scolastica.
Le singole scuole autonome non hanno competenza a decidere circa l’effettuazione o meno delle prove INVALSI sulla qualità del sistema scolastico: lo ha stabilito il Tribunale di Trieste (Sent. n° 212 del 3 Luglio 2012) rigettando il ricorso presentato da alcuni Collegi dei docenti. Nel segnalare che nell’ambito di dette prove devono essere effettuate verifiche circa gli effetti dell’integrazione scolastica, Salvatore Nocera segnala quali ne possano essere gli indicatori.

All’art. 12 comma 6 della Legge n° 104/92 è stabilito che, nell’ambito di dette prove, debbono essere effettuate verifiche circa gli effetti dell’integrazione scolastica. Al riguardo, l’avv. Salvatore Nocera (AIPD - Osservatorio Scolastico sull’Integrazione) segnala quali possano essere – secondo accreditati studi - gli indicatori strutturali di processo e di esito: “1. Indicatori strutturali riguardano l’organizzazione delle scuole per l’accoglienza degli alunni con disabilità, ad es. eliminazione di barriere architettoniche e sociopercettive; classi non numerose, docenti formati didatticamente sull’inclusione scolastica. 2. Indicatori di processo riguardano le modalità di inclusione, ad es. la corretta e tempestiva formulazione della diagnosi funzionale e del PEI, aggiornamento in servizio dei docenti sui singoli e diversi casi che debbono affrontare di anno in anno. 3. Indicatori di esito riguardano le modalità di valutazione dei risultati di qualità dell’inclusione, come ad es. uso di prove equipollenti, valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche della crescita nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni, come espressamente recita l’art. 12 comma 3 L. n° 104/92. 3. Inoltre l’esito qualitativo dell’inclusione dovrebbe essere valutato annualmente anche dal Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, dagli Enti locali e dalle associazioni dell’ambito territoriale della scuola per verificare l’efficacia delle somme erogate”.
(Fonte: Salvatore Nocera - Scheda n. 402 su www.aipd.it/cms/schedenormative - 08/10/2012)

° Qualcuno dica al Ministro Profumo che il Governo non esercita la direzione spirituale
Le prospettive sono dure: da una parte politici ladroni, dall’altra “tecnici” che vivono nel Medioevo. In Liguria, a Monterosso, il Ministro ha fatto una gaffe sesquipedale dicendo: “Il paese va allenato; dobbiamo usare un po’ di bastone e un po’ di carota, e qualche volta dobbiamo usare un po’ di più il bastone e un po’ meno la carota. In altri tempi bisogna dare più carote ma mai troppe”. Il Corriere della sera titola: “Al Paese, bastone e carote” (9 ottobre). Il Manifesto titola: “In Italia c’è Profumo di bastoni”, e prosegue: la boutade ispirata ad un'elementare morale del castigo fa rabbrividire.

Una frase in libertà ? Forse. Ma non è la prima sfuggita dalla bocca di questi ministri e sottosegretari “tecnici” che si sentono vocati ad educare la popolazione. L’atteggiamento è quello stesso del presidente Monti, che i ministri li ha creati a propria immagine e somiglianza. Francamente, ad ascoltare frasi del genere mi sembra di vivere in un’epoca antecedente la Rivoluzione francese, e di non essere cittadino ma suddito. Che ne pensa, presidente Napolitano ? Sono frasi da Stato democratico o sono consentanee allo Stato etico?
(Leonardo MAIORCA)

° Concorso Nazionale per cortometraggi: “Giulietta e Romeo, la magia dell’amore”
Organizzato dal Convitto Nazionale “Paolo Diacono,” di Cividale del Friuli e dal Miur, è aperto alle produzioni realizzate dagli studenti delle scuole primarie e secondarie italiane. Iscrizioni dal 16/11/2011 al 16/12/2011.
I cortometraggi presentati al concorso devono avere la durata massima di 30 minuti e devono essere in lingua italiana o con i sottotitoli in lingua italiana; devono essere stati prodotti non prima del 2009. Le copie dei DVD dei cortometraggi inviati entreranno a far parte dell’ ”Archivio nazionale dei Cortometraggi” dell’Associazione Giulietta e Romeo in Friuli, nata per scopo didattico‐culturale‐divulgativo. Inviando sceneggiature, sinossi, storyboard e backstage delle opere presentate si autorizza la loro pubblicazione senza alcun compenso agli autori (che saranno comunque, sempre citati), e la fruizione sempre a scopo didattico in siti culturali. In allegato, nel sito www.icudine.it/area-operativa/news-docenti/, la scheda di partecipazione e il bando. Info: Scuola G. Rodari - Laura Zanelli - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 334/3190193

° Il Governo si mette avanti con il lavoro di digitalizzazione dell’intera vita sociale. In materia di libri di testo digitali si era già più avanti.
Con il decreto che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 4 ottobre scorso, intitolato 'Crescita 2.0', si vuole alleggerire la pubblica amministrazione e rilanciare l’economia; l’obiettivo è quello di: ''trasformare l'Italia''.
Con riferimento alla Scuola, questi i provvedimenti: - attivazione immediata di centri scolastici digitali che consentano il collegamento multimediale alle piccole isole e ai comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi; - adozione obbligatoria del libro digitale, per affiancare i manuali cartacei, da settembre 2013 nella Scuola Secondaria, e da settembre 2014 nella Scuola Primaria (questa disposizione è già operante dal settembre 2012, in quanto (ottemperando a una disposizione del precedente Ministro, Maria Stella Gelmini), nella primavera corsa gli insegnanti avevano indicato, per le nuove adozioni, esclusivamente testi scolastici interamente in versione digitale on line, o con allegato, alla versione cartacea, il supporto informatico recante il testo dell’opera). Con riferimento alla Università: - adozione (nell’a.a. 2013/2014) del “fascicolo elettronico dello studente”, che conterrà tutti i documenti della sua carriera accademica ed avrà validità su tutto il territorio nazionale e all'estero. Infine, il Consiglio dei Ministri ha stabilito di finanziare anche nelle scuole e negli atenei del Centro e del Nord Italia il collegamento con “banda ultralarga”, come già allo stesso scopo aveva stabilito per il Meridione destinando 600 milioni di euro).
(Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 554 - 5 ottobre 2012)

° Gli alunni con autismo hanno diritto, a scuola, a specifica assistenza
Lo ha deciso (sentenza n° 5194 della V Sez. depositata il 3 Ottobre 2012) il Consiglio di Stato facendo obbligo all’ente comunale di fornire, nelle scuole del primo ciclo, materiale didattico, assistente per la comunicazione e assistente educativo. Riportiamo la notizia, come elaborata dall’avv. Salvatore Nocera, Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD
La sentenza fa obbligo al Comune di residenza del ricorrente (la famiglia di uno scolaro del primo ciclo) di mettere a disposizione dell’alunno non solo specifico materiale didattico e un assistente educativo, a scuola, ma anche un assistente per la comunicazione e una particolare apparecchiatura elettronica per l’apprendimento. Il tribunale amministrativo ha ritenuto che i detti supporti siano tra quelli riferibili alla locuzione “supporto organizzativo”, presente all’art. 139 del decreto legislativo n° 112/98. “La decisione opera un’ampia disamina della Legge-quadro e fonda il suo ragionamento principalmente sull’art.8 comma 1 lett. m), che prevede il diritto ad ottenere la presenza di personale assistente anche per le attività parascolastiche; sull’art. 13 comma 1 lettera b) sul diritto ad ottenere ausili e sussidi didattici; sull’art. 13comma 3 sul diritto ad ottenere un assistente per la comunicazione. Inoltre pone a base della decisione pure la documentazione necessaria all’integrazione scolastica, come la diagnosi funzionale dell’ASL ed il PEI, nei quali queste prestazioni erano viste come necessarie”.
(Fonte: Scheda n. 401 su www.aipd.it/cms/schedenormative - 08/10/2012)

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