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Con due provvedimenti d’urgenza, il giudice del lavoro di Bolzano ordina l’inserimento secondo i rispettivi punteggi di due docenti nelle graduatorie valide per l’a. s. 2011-2012. In corso, per i ricorrenti Anief, la procedura di valutazione degli aventi diritto alle immissioni in ruolo dalle graduatorie nazionali per il biennio 2009-2011.

Il giudice Puccetti, su due ricorsi patrocinati dall’avv. Pinamonti dell’Anief, ordina l’inserimento a pettine per l’a.s. 2011-2012 di due docenti che avevano chiesto di aggiornare il proprio punteggio nelle graduatorie di Bolzano dopo che avevano scelto nel 2009 proprio Bolzano tra le quattro province di coda, quando era stato presentato ricorso anche al Tribunale amministrativo. Il giudice del lavoro di Bolzano ha accolto la tesi del legale ritenendo illegittimo l’art. 1, c. 11 del D. M. 42/2009 laddove vietava l’inserimento in coda nella graduatoria di Bolzano tra le quattro province, e disapplicabile l’art. 12-ter, c. 3 della legge provinciale n. 24/1996 che prevedeva l’inserimento in coda perché palesemente in contrasto degli art. 3, 16 c. 120 c. 1, 51 c.1, 97 della Costituzione dopo la sentenza n. 41/2011 della Consulta che ha dichiarato illegittime le code. Con rito abbreviato haritenuto il pregiudizio imminente ed irreparabile e ha condannato complessivamente la Provincia autonoma di Bolzano al pagamento di 2.100 euro delle spese legali.

L’ordinanza è la palese dimostrazione di come la tanto invocata giurisdizione del giudice del lavoro vantata da alcune OO.SS. non cambi il merito della questione che è stata ampiamente acclarata, grazie ai ricorsi promossi dall’Anief e giunti in Corte costituzionale sia per le graduatorie nazionali che trentine: le code sono incostituzionali in tutto il Paese, pertanto, ogni inserimento in coda è illegittimo e ogni immissione in ruolo fatta da graduatorie non pettinate deve essere attribuita all’avente diritto, fatti salvi i contratti già stipulati per colpa dell’amministrazione.  

Entro pochi giorni, saranno predisposti migliaia di ricorsi al giudice del lavoro anche con procedura d’urgenza in tutte le Corti territoriali italiane perché sia fatta giustizia e siano costituiti dai giudici del lavoro rapporti di lavoro a tempo indeterminato per tutti quei ricorrenti che vantano una mancata immissione in ruolo o una mancata supplenza dalle graduatorie di coda come rideterminate dagli inserimenti a pettine spettanti, per il biennio 2009-2011: in palio, 18.000 nuove immissioni in ruolo oltre le 30.000 nuove previste, al netto di eventuali retrodatazioni giuridiche.

Nuova sentenza della corte costituzionale, la numero 242 del 25 luglio 2011, a firma del presidente Quaranta che conferma quanto scritto nella sentenza n. 41/2011, a firma del giudice Saulle recentemente scomparsa, sul diritto alla mobilità del personale docente della scuola e all’assunzione per merito nella pubblica amministrazione anche della provincia autonoma di Trento.
Ancora una volta grazie ai ricorsi promossi dall’Anief, due norme di legge sono state dichiarate incostituzionali, anche se emanate in nome della competenza esclusiva riservata dallo Stato alla provincia autonoma di Trento, perché nessuna barriera al trasferimento dei precari della scuola può essere posta in nome della continuità didattica, neanche sotto forma di un bonus aggiuntivo di punti 40 per ogni anno di servizio da supervalutare nella provincia di appartenenza (quella di Trento). Meno male che questo bonus, fortemente richiesto dal senatore Pittoni della Lega nord anche per le graduatorie ad esaurimento durante l’esame del recente decreto sviluppo, non sia stato introdotto pure nel territorio nazionale grazie all’opposizione decisiva di alcuni parlamentari (60 deputati di diverso colore politico che hanno appoggiato l’iniziativa dell’on. Russo) che hanno raccolto la denuncia dell’Anief sotto la sempre vigile attenzione del Presidente della Repubblica. Oggi avremmo un nuovo inutile contenzioso a rischio per le casse dello Stato, dopo quello vissuto sull’annosa vicenda del trasferimento a pettine, i cui contraccolpi risuoneranno ancora fino a quando tutti gli aventi diritto non saranno immessi in ruolo rispetto alle 18.000 immissioni in ruolo fatte nel biennio 2009-2011 da graduatorie non pettinate e alle voci di possibili retrodatazioni tra le nuove 30.000 immissioni in ruolo di docenti attualmente in fase di decisione da graduatorie parzialmente pettinate. Rimane l’amarezza per l’introduzione di una norma che blocca le procedure di mobilità per il personale neo-immesso in ruolo per il prossimo quinquennio, norma voluta per scoraggiare i trasferimenti dei precari all’atto dell’ultimo aggiornamento, e che alla luce delle considerazioni espresse circa la libera circolazione del personale nel territorio della Repubblica per l’Anief appare foriera di un nuovo contenzioso.
Oggi la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), e l’illegittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010). Ancora una volta, l’Anief si dimostra fedele paladino dei principi costituzionali di cui il legislatore è chiamato sempre al rispetto nella gerarchia delle fonti normative. Ogni cittadino è uguale davanti alla legge che non può prevedere riserve indiane o ostacolare il diritto al lavoro e alla circolazione su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi giorni, investiremo i giudici del lavoro con procedure anche d’urgenza al fine di costituire legittimi rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato ai docenti aventi diritto, sempre dalla parte del diritto contro ogni sorta di interessi o consorterie privati o particolari seppur propagandate da politici o sindacalisti.
Il testo della sentenza
Sentenza 242/2011
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del 05/07/2011 Decisione del 20/07/2011
Deposito del 25/07/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 92, c. 2° bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 07/08/2006, n. 5, aggiunto dall'art. 53, c. 4°, della legge della Provincia autonoma di Trento 12/09/2008, n. 16; art. 67, c. 8°, della legge della Provincia autonoma di Trento 28/12/2009, n. 19.
Massime:
Atti decisi: ordd. 251, 320 e 356/2010

SENTENZA N. 242
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto del 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), dell’articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010), promossi dal Consiglio di Stato con ordinanza del 25 marzo 2010 e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con due ordinanze del 6 luglio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 251, 320 e 356 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 43 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione di C.G. e della Provincia autonoma di Trento.
Udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Giacomo Merlo per C.G. e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto
1.— Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 25 marzo 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), nella parte in cui prevede che, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che chiedono l’inserimento in quelle provinciali sono inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce.
Il remittente è investito dell’appello proposto da C.G. contro la Provincia di Trento e altri, avverso la sentenza, emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto il bando relativo alla presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali di Trento, per titoli, del personale docente.
In particolare, il ricorrente nel giudizio a quo aveva impugnato il suddetto bando nella parte in cui prevedeva, così come la norma oggetto di censura, che «a partire dall’anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l’inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce».
1.1.— In punto di rilevanza, il remittente osserva che, per effetto della disposizione sopra riportata, il ricorrente, avendo chiesto l’iscrizione nella graduatoria provinciale di Trento a partire dall’anno scolastico 2009-2010, era stato collocato in posizione subordinata a tutte le fasce in quanto proveniente dalla graduatoria ad esaurimento della Provincia di Verona.
Diversamente, in assenza della contestata norma provinciale, il ricorrente si sarebbe collocato al secondo posto della graduatoria e avrebbe ottenuto per l’anno scolastico 2009-2010 un incarico annuale di insegnamento.
A parere del giudice a quo la rilevanza della questione non viene meno per effetto della successiva entrata in vigore dell’art. 66 della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria di assestamento 2009). Tale disposizione nel prevedere – in deroga all’art. 92, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) – l’aggiornamento delle graduatorie della Provincia di Trento, valevoli per il quadriennio 2009-2013, già dopo il primo anno di validità, stabilisce che questo avvenga inserendo gli aspiranti docenti e riconoscendo loro i punteggi attribuiti e i titoli posseduti.
Il giudice a quo osserva, infatti, che l’oggetto del giudizio riguarda l’inserimento in graduatoria per l’anno scolastico 2009-2010, laddove l’aggiornamento previsto dall’art. 66 potrà eventualmente consentire al ricorrente di avere un diverso inserimento a partire dall’anno scolastico 2010-2011.
1.2.— In punto di non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato ritiene che l’art. 92, comma 2-bis, nello stabilire l’inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti provenienti da altre province indipendentemente dal punteggio da essi posseduto, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti con i medesimi requisiti che si fonda solo sulla diversa provincia di loro iscrizione.
La norma censurata si porrebbe, poi, in conflitto anche con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto esso, in relazione al sistema dell’insegnamento scolastico, è assicurato da sistemi di reclutamento fondati su criteri obiettivi e ragionevoli di scelta dei docenti che privilegiano il merito. L’art. 92, comma 2-bis, non terrebbe conto di tali principi, dando preferenza a docenti aventi un minore punteggio di merito, rispetto a chi ha un punteggio superiore ma proviene da una graduatoria di un’altra provincia.
La disciplina censurata contrasterebbe, poi, con l’art. 4 della Costituzione, in quanto i docenti provenienti da una provincia diversa da quella di Trento sarebbero costretti ad un anno di inattività, corrispondente all’anno scolastico 2009-2010, potendo essere inseriti nelle graduatorie trentine secondo il punteggio di merito solo a partire dall’anno successivo.
Ulteriormente lesi risulterebbero anche il diritto di ogni cittadino di circolare liberamente nel territorio nazionale e quello di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, dovendo nel caso specifico valere i criteri attinenti ai profili attitudinali e di idoneità e non quelli della provenienza dalla graduatoria di una determinata provincia.
2.— Si è costituito in giudizio l’appellante nel giudizio principale chiedendo l’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.
La parte privata, nel ribadire sostanzialmente i motivi posti a fondamento dell’ordinanza di remissione, ritiene irrilevante la circostanza che le graduatorie trentine per il conferimento di incarichi di docenza sono soggette ad una disciplina del tutto peculiare rispetto a quella prevista per le analoghe graduatorie nazionali.
3.— Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o infondata la questione di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, riservandosi con una successiva memoria di indicare le ragioni di tali richieste.
4.— In prossimità dell’udienza la Provincia ha depositato una memoria con la quale ha illustrato le motivazioni poste a fondamento delle indicate richieste.
La premessa da cui muove la Provincia autonoma di Trento è che, in ragione della propria competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e della peculiarità del suo territorio, il legislatore provinciale si è posto l’obiettivo di perseguire la continuità didattica mediante una specifica disciplina che favorisce la maggiore permanenza possibile dei docenti nella Provincia.
Tali esigenze trovano espressione nella legge prov. n. 5 del 2006 che, nel prevedere le graduatorie provinciali del personale docente, ha introdotto dei criteri in ordine alla loro formazione del tutto peculiari rispetto a quanto previsto per le analoghe graduatorie nazionali. In particolare, se le prime hanno una validità quadriennale con aggiornamento biennale, quelle statali sono permanenti e, dal 2006, ad esaurimento; la Provincia, inoltre, attribuisce i diversi punteggi ai docenti sulla base di proprie tabelle di valutazione dei titoli.
4.1.— Alla luce di tali premesse, la Provincia autonoma di Trento, in via preliminare, ritiene che la questione di legittimità sollevata difetti del requisito della rilevanza, non avendo il remittente affrontato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel giudizio principale dalla Provincia e potendo il suo esame pregiudicare l’accesso al merito dello stesso.
4.2.— Oltre a ciò la questione risulterebbe priva del carattere dell’incidentalità, in quanto il ricorrente nel giudizio principale ha impugnato il bando di concorso, meramente riproduttivo della norma oggetto del giudizio di costituzionalità, di talché il ricorso avrebbe ad oggetto sostanzialmente quest’ultima e non un atto che si possa definire applicativo di essa, quale avrebbe potuto essere la graduatoria redatta ai sensi del suddetto bando.
4.3.— Nel merito, la Provincia ritiene le censure non fondate.
Quanto all’art. 3 della Costituzione, la Provincia ritiene che le situazioni poste a raffronto non sono uguali, tenuto conto della diversa disciplina che regola le graduatorie trentine da quelle nazionali.
Il remittente, infatti, avrebbe posto sullo stesso piano il docente iscritto in una graduatoria provinciale nazionale che chiede il trasferimento in quelle trentine rispetto al docente che in queste ultime vi è già iscritto.
Tale assunto non tiene conto del fatto che se di regola l’iscrizione in una provincia dipende dal collegamento del docente con quella determinata zona, è altresì vero che molti docenti iscritti nelle graduatorie nazionali chiedono il passaggio in quelle trentine al solo fine di conseguire una più rapida immissione in ruolo, salvo poi tornare nei luoghi di originario radicamento. Oltre a ciò, l’iscrizione nelle graduatorie trentine comporta l’impossibilità di iscriversi nelle altre, laddove tale preclusione non opera a livello nazionale, dove è possibile iscriversi contemporaneamente in quattro province.
Quanto alla presunta violazione dell’art. 97 della Costituzione, la Provincia rileva che il criterio del merito trova comunque dei temperamenti. Sul punto esemplificativa è la circostanza che le graduatorie dei docenti sono organizzate in tre fasce e che i docenti iscritti nella terza, seppur in possesso di maggiori titoli, non possono sopravanzare quelli iscritti nelle prime due.
La norma censurata avrebbe operato in tal senso e, bilanciando il criterio del merito con l’esigenza di assicurare la continuità didattica, ha posto, in via temporanea, in coda alla terza fascia, i docenti provenienti da un’altra provincia.
La Provincia autonoma di Trento osserva, infine, di provvedere al conferimento degli incarichi di docenza sia attraverso le suddette graduatorie, sia mediante concorso pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che riserva a quest’ultimo il 50% dei posti vacanti.
Quanto alla presunta violazione degli artt. 4, 16 e 51 della Costituzione, la Provincia ritiene inconferente il richiamo all’art. 16 della Costituzione, in quanto il collocamento in coda non si traduce in una limitazione della libertà di circolazione delle persone; per quanto attiene agli altri parametri, l’infondatezza delle censure risiederebbe nel carattere temporaneo della norma impugnata, essendo assicurato il diritto al lavoro degli aspiranti docenti dal rinnovo periodico delle graduatorie e dal loro carattere aperto.
La Provincia conclude ritenendo non applicabili al caso di specie le affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 41 del 2011, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, che prevedeva l’inserimento in coda dei docenti che chiedevano l’iscrizione in una graduatoria diversa da quella di provenienza.
Tale disciplina, infatti, oltre a riguardare i mutamenti di graduatoria tra province ordinarie e, dunque, omogenee tra loro, aveva una portata retroattiva ed un effetto limitato all’aggiornamento delle graduatorie statali valevole per il biennio 2009-2011.
5.— Anche l’appellante nel giudizio a quo ha presentato, in prossimità dell’udienza, una memoria con la quale insiste nel chiedere l’accoglimento della questione sollevata sulla base di quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 41 del 2011 che ha dichiarato incostituzionale una norma statale che si assume analoga a quella oggetto del presente giudizio.
6.— Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con ordinanza emessa il 6 luglio 2010, iscritta al r.o. n. 320 del 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010), nella parte in cui stabilisce, in occasione dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l’attribuzione di quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali, prevedendo, nel contempo, che tale punteggio sia riconosciuto per un massimo di quattro volte, purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno.
Il giudice a quo è investito del ricorso proposto da F. C., insegnante elementare iscritta nelle graduatorie per titoli della Provincia autonoma di Trento valevoli per gli anni 2009-2013, con il quale si chiede l’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2010, n. 14, del bando dalla stessa approvato relativo «all’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente formate per gli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. Termini e modalità di presentazione delle domande», pubblicato il 25 gennaio 2010, e della graduatoria provvisoria medio tempore pubblicata.
Il remittente riferisce che la ricorrente, dopo aver presentato domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali degli insegnanti per gli anni 2010-2013, ha impugnato il suddetto bando nella parte in cui riproduce il testo della norma censurata.
6.1.— In punto di rilevanza, il remittente osserva che a seguito dell’assegnazione dei punteggi sopra indicati la ricorrente è arretrata di 39 posti rispetto alla sua originaria posizione con il conseguente superamento da parte di 82 insegnanti.
6.2.— In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo nel rilevare che il principio della continuità didattica, quale strumento volto a garantire l’efficacia del sistema scolastico, si concretizza mediante la presenza stabile di un corpo docente che permette il migliore sviluppo degli studenti, osserva che esso assume una peculiare importanza nella Provincia di Trento le cui graduatorie, nel consentire un più facile accesso ad incarichi di docenza, si caratterizzano per l’iscrizione di numerosi docenti provenienti dalle altre province che, subito dopo aver ottenuto un incarico di docenza, fanno ritorno nei luoghi di originaria provenienza.
Proprio al fine di garantire il principio sopra indicato la Provincia autonoma di Trento nell’ambito della sua competenza in materia di istruzione, con la legge prov. n. 5 del 2006, ha stabilito i criteri direttivi validi per la formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali rimettendo per la concreta disciplina di esse ad una fonte regolamentare (art. 92).
Il remittente rileva che dalla lettura di tali criteri risulta che le graduatorie in esame sono del tutto differenti da quelle nazionali. Esse permettono l’iscrizione di nuovi aspiranti docenti, mentre quelle nazionali sono ad esaurimento, durano quattro anni con possibilità di aggiornamento biennale del punteggio (quanto ai titoli medio tempore conseguiti dai docenti) e, infine, contemplano l’attribuzione dei punteggi sulla base di apposite tabelle di valutazione dei titoli che, nel fare salvi sia i titoli che i requisiti d’accesso validi sul territorio nazionale, valorizzano ulteriori fattori quali la continuità di servizio nelle scuole della provincia.
In particolare, l’art. 92, comma 2, lettera e), della legge prov. n. 5 del 2006 stabilisce che «per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio».
In applicazione di tale previsione il decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg (Regolamento per la formazione e per l’utilizzo delle graduatorie provinciali, per titoli, del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento – articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), ha previsto l’attribuzione di 15 punti per «il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale», precisando che detto punteggio è «riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno».
Ad innovare tale disciplina, sulla cui base si sono formate le graduatorie quadriennali 2009-2013, è intervenuto, dapprima, l’art. 66 della legge prov. n. 2 del 2009, con il quale si è previsto il loro aggiornamento straordinario dopo il primo anno di validità e, successivamente, la norma censurata con la quale il legislatore provinciale ha modificato le modalità di attribuzione del punteggio riconosciuto per la continuità didattica nel modo sopra indicato.
Tanto premesso, il giudice a quo ritiene che la norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto essa si pone in rapporto di discontinuità con la disciplina previgente che prevedeva l’attribuzione, per un massimo di due volte, di 15 punti per il servizio svolto dai docenti presso le scuole della Provincia per periodi di cinque anni. L’art. 67, comma 8, infatti, assegna, per il solo aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali del 2010, quaranta punti per il servizio continuativo svolto in qualsivoglia scuola provinciale per tre anni scolastici, con la possibilità che esso sia attribuito per un massimo di quattro volte.
Osserva, poi, il remittente che tale punteggio sarebbe sproporzionato rispetto a quelli previsti per i diversi titoli professionali in possesso dei docenti che chiedono l’iscrizione nelle suddette graduatorie, evidenziando ciò un ulteriore aspetto di irragionevolezza della norma censurata la quale, a differenza di quanto in precedenza previsto dal legislatore provinciale, privilegia il mero dato della permanenza nella Provincia pregiudicando quello della professionalità.
Il remittente ritiene, infine, che la norma censurata contrasti anche con il principio di buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Il Tribunale amministrativo, dopo aver rilevato che lo strumento più utilizzato per l’attribuzione degli incarichi di docenza è quello delle graduatorie provinciali, ritiene che la norma censurata nell’attribuire il punteggio sopra indicato in modo indifferenziato a tutti i docenti e, quindi, anche a quelli che hanno prestato servizio presso istituti ove la stipula del contratto di assunzione non è subordinata a principi di evidenza pubblica, consente a questi ultimi il conseguimento di posizioni di vertice all’interno delle graduatorie scolastiche pur potendo essere stati reclutati sulla base di un parametro diverso da quello meritocratico.
7.— Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.
8.— In prossimità dell’udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria con la quale ha illustrato i motivi posti a fondamento delle indicate richieste.
8.1.— In via preliminare, la Provincia ritiene la censura relativa alla presunta violazione dell’art. 3 della Costituzione, generica e contraddittoria, in quanto il remittente, pur rilevando che la norma impugnata si applica solo in sede di aggiornamento delle graduatorie per l’anno 2010, ritiene, poi, senza specifica motivazione, che gli effetti di essa si protrarranno nel tempo senza tener conto che le suddette graduatorie hanno, comunque, una validità di quattro anni.
Priva di rilevanza sarebbe, poi, la questione relativa alla presunta violazione del principio di uguaglianza e ciò perché la lesione del suddetto principio, oltre a non rientrare tra i motivi posti a fondamento del ricorso proposto nel giudizio principale, risulta sfornita di ogni motivazione.
Sempre in via preliminare, la Provincia di Trento osserva che la ricorrente nel giudizio principale impugna l’art. 1, comma 2, del bando di concorso che prevede l’assegnazione di 40 punti per il servizio prestato nella Provincia e, dunque, che rispetto ad esso risulterebbe estranea la disposizione censurata, la quale ne limita l’applicazione all’aggiornamento straordinario del 2010.
Infine, anche la questione relativa alla presunta violazione dell’art. 97 della Costituzione sarebbe inammissibile, in quanto il ricorso oggetto di esame da parte del remittente non indica la violazione del principio del pubblico concorso.
8.2.— Nel merito, le censure sarebbero infondate in quanto la norma censurata ha la sua ratio nell’esigenza di tutelare il principio della continuità didattica che, nell’ambito della Provincia di Trento, assume un ruolo peculiare.
Quest’ultimo è, infatti, nell’ambito della legislazione provinciale, oggetto di una peculiare disciplina e ciò perché la Provincia di Trento sarebbe esposta, quanto al tema dell’attribuzione delle docenze scolastiche, ad un fenomeno di continui ingressi (facilitati dall’ampia possibilità di posti disponibili) e successive uscite del corpo docente (dovuti alla scomodità della sede).
Sulla base di tali premesse, la Provincia di Trento ritiene la questione relativa alla presunta violazione dell’art. 3 della Costituzione non fondata, in quanto la norma censurata, oltre a non avere carattere retroattivo, è il risultato della discrezionalità di cui gode il legislatore provinciale, che si sarebbe limitato a prevedere i criteri di valutazione dei titoli già posseduti dai docenti, criteri che pongono quest’ultimi in posizione di assoluta parità.
Per quanto riguarda la violazione dell’art. 97 della Costituzione, sarebbe sufficiente osservare che la norma censurata non disciplina l’immissione in ruolo dei docenti ma regola i criteri di formazione delle graduatorie che rappresentano, unitamente alle procedure concorsuali, solo uno degli strumenti mediante i quali la Provincia di Trento conferisce gli incarichi di docenza.
9.— Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con ordinanza emessa il 6 luglio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, nella parte in cui prevede, in sede dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l’attribuzione di quaranta punti – rinnovabile per un massimo di quattro volte – per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali.
Il Tribunale remittente è investito del ricorso proposto dall’A.N.I.E.F. (Associazione Nazionale Insegnanti Educatori in Formazione) e da vari docenti contro la Provincia autonoma di Trento, per l’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale e del bando di concorso con la stessa approvato, già oggetto di impugnazione nel giudizio di cui all’ordinanza r.o. n. 320 del 2010.
Nel giudizio principale è anche impugnata la determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione risorse umane scuola e F.P. n. 125 del 15 giugno 2010, avente ad oggetto l’«Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali per titoli provvisorie del personale docente per il quadriennio 2009-2013»,
In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che i ricorrenti, docenti abilitati per diverse classi di concorso, sono iscritti nella terza fascia delle graduatorie per titoli della Provincia di Trento valevoli per gli anni dal 2009 al 2013 e che, in ragione di ciò, hanno presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per il quadriennio 2010-2013 secondo le procedure stabilite dal bando sopra indicato.
In particolare, i ricorrenti impugnavano quest’ultimo nella parte in cui attribuiva «quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno» (art. 9, comma 1) e stabiliva che «gli aspiranti docenti che non presentano la domanda di aggiornamento conservano il punteggio posseduto, fatta salva la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuità ai sensi del comma 1 dell’art. 9» (art. 1, comma 2).
Tale criterio di formazione delle graduatorie, pedissequa applicazione dell’art. 67, comma 8, della legge provinciale n. 19 del 2009, a parere dei ricorrenti sarebbe illegittimo, in quanto in contrasto, tra l’altro, con il principio meritocratico che, nell’attribuire i punteggi ai docenti, tiene conto del loro patrimonio culturale, rappresentato dai titoli di studio e dall’esperienza da essi maturata.
10.— In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che per effetto della norma censurata i ricorrenti si sono visti superare in graduatoria da altri insegnanti in possesso di una maggiore continuità di servizio nella Provincia autonoma di Trento, mentre con il sistema previgente, ove tale requisito incideva in misura inferiore, essi si sarebbero collocati in posizioni migliori rispetto alle attuali con la possibilità di conseguire la nomina in ruolo e, prima ancora, la priorità nella scelta della sede di lavoro.
11.— In punto di non manifesta infondatezza, l’ordinanza prospetta motivazioni del tutto identiche a quelle contenute nell’ordinanza iscritta al r.o. n. 320 del 2010.
12.— Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento chiedendo, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nella memoria relativa al giudizio che trae origine dall’ordinanza r.o. n. 320 del 2010, che la Corte dichiari inammissibili o infondate le sollevate questioni.
In particolare, in via preliminare, la Provincia solleva una specifica eccezione di inammissibilità rispetto a quelle sopra illustrate e afferente il presunto contrasto della norma censurata con l’art. 3 della Costituzione in ragione della sua retroattività. Tale censura sarebbe carente del requisito della rilevanza in quanto l’art. 67, comma 8, disciplina fattispecie successive alla sua entrata in vigore, incidendo sui criteri che devono essere utilizzati nell’aggiornamento straordinario previsto dall’art. 66 della legge provinciale n. 2 del 2009. Oltre a ciò assumerebbe rilievo la circostanza che tale aspetto non rientra tra i motivi proposti nei ricorsi che hanno dato avvio al giudizio principale.

Considerato in diritto
1.— Il Consiglio di Stato dubita, in relazione agli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), nella parte in cui prevede che, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che chiedono l’inserimento in quelle provinciali sono inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce.
1.1.— In punto di fatto, il remittente rileva che – per effetto della disposizione sopra riportata – il ricorrente nel giudizio a quo, avendo chiesto l’iscrizione nella graduatoria provinciale di Trento a partire dall’anno scolastico 2009-2010, era stato collocato in posizione subordinata a tutte le fasce, in quanto proveniente dalla graduatoria ad esaurimento della Provincia di Verona. In assenza della contestata norma provinciale, per contro, egli si sarebbe, invece, collocato al secondo posto e avrebbe ottenuto per l’anno scolastico 2009-2010 un incarico annuale di insegnamento.
Di qui, pertanto, l’impugnativa del bando di concorso.
2.— Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con due ordinanze emesse nel corso di due distinti giudizi, dubita, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010), nella parte in cui prevede, in sede dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l’attribuzione di quaranta punti – rinnovabile per un massimo di quattro volte – per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali.
2.1.— Anche tali giudizi principali hanno ad oggetto l’impugnazione da parte di vari docenti dei bandi di concorso che, in conformità con quanto previsto dalle diposizioni provinciali sopra indicate, hanno determinato la collocazione dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali in coda a tutte le posizioni o, comunque, in un posto deteriore rispetto a quello originariamente occupato.
3.— In ragione dell’omogeneità della materia i predetti giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
4.— Prima di esaminare le singole censure, è opportuno rilevare che esse investono norme che si collocano nella più ampia disciplina contenuta nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), con la quale la Provincia autonoma di Trento, nell’ambito della propria competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, ha definito i criteri validi nel suddetto ambito.
In particolare, l’art. 92, per quanto attiene alle graduatorie provinciali per titoli del personale docente, stabilisce che:
– hanno durata di quattro anni e sono soggette ad aggiornamento con periodicità biennale al fine di permettere ai docenti di far valere eventuali titoli conseguiti nel suddetto periodo (comma 2, lettera b);
– sono formate sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri definiti da un successivo regolamento (comma 2, lettera d);
– per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali il servizio è prestato con continuità (comma 2, lettera e).
Per tale ultimo aspetto, l’art. 92 rimette la concreta determinazione dei modi e del calcolo di attribuzione dei punteggi, ad un regolamento, che è stato successivamente adottato con decreto del Presidente della Provincia n. 27-80/Leg del 2006, il quale prevede l’attribuzione di quindici punti per «il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale». Tale punteggio è «riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno».
Su tale disciplina generale il legislatore provinciale è intervenuto con le norme censurate, incidendo due volte sulle graduatorie dei docenti valide per il periodo 2009-2013.
Per effetto del primo intervento (prima norma censurata) è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 92 secondo il quale, in deroga al principio del merito, i docenti che nell’anno 2009 chiedevano di essere iscritti nelle graduatorie trentine provenienti da altre province venivano collocati in coda alle stesse.
Con un successivo intervento (seconda norma censurata) si è previsto che, in occasione dell’aggiornamento eccezionale delle indicate graduatorie da effettuarsi nel 2010 (previsto dall’art. 66 della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, recante «Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria di assestamento 2009») e, quindi, un anno prima rispetto alla cadenza biennale sopra riportata, chi abbia prestato per tre anni consecutivi servizio nelle scuole della Provincia ha diritto a quaranta punti, concedibili fino ad un massimo di quattro volte.
Dalle norme censurate consegue che, se un docente chiede di essere immesso nelle graduatorie trentine nell’anno della loro formazione, cioè nel 2009, viene collocato in coda e, a seguito del loro aggiornamento previsto l’anno successivo (2010), si vedrà scavalcato da chi vi è iscritto da più tempo, il quale può ottenere quaranta punti.
L’art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale n. 5 del 2006 e l’art. 67, comma 8, della legge provinciale n. 19 del 2009 si pongono, quindi, in rapporto di stretto collegamento tra loro, in quanto accomunati dalla medesima ratio di scoraggiare l’ingresso nelle graduatorie trentine dei docenti provenienti da altre Province.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, nell’ambito del quale si collocano le disposizioni censurate, si possono affrontare le censure sollevate dai remittenti.
5.— La prima questione ha ad oggetto l’art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale di Trento n. 5 del 2006.
Il Consiglio di Stato ritiene che esso violi l’art. 3 Cost, in quanto, nel prevedere l’inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti provenienti da altre province indipendentemente dal punteggio da loro posseduto, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti con i medesimi requisiti, fondata sulla diversa provincia di loro provenienza.
Sarebbe, altresì, violato l’art. 4 Cost. in quanto i docenti provenienti da una provincia diversa da quella di Trento sarebbero costretti, per l’anno scolastico 2009-2010, ad un periodo di inattività, potendo solo successivamente essere inseriti nelle graduatorie trentine in base al punteggio di merito.
Altro profilo di censura attiene, poi, al presunto contrasto della norma provinciale con gli artt. 16 e 51 Cost., in quanto essa limiterebbe il diritto di ogni cittadino di circolare liberamente nel territorio nazionale e di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, dovendo nel caso specifico valere i criteri attinenti ai profili attitudinali e di idoneità e non quelli della provenienza dalla graduatoria di una determinata provincia.
Infine, sarebbe leso l’art. 97 Cost., fondandosi l’insegnamento scolastico su sistemi di reclutamento del personale docente che ne privilegiano la professionalità e non il luogo di provenienza.
6.— In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Provincia autonoma di Trento.
6.1.— In primo luogo, la Provincia ritiene la questione irrilevante, in quanto il remittente, pur dandone conto, non avrebbe motivato sull’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta nel giudizio principale, potendo il suo esame pregiudicare l’accesso al merito dello stesso.
Tale eccezione deve essere disattesa, stante la sua natura meramente processuale e quindi risultando la definizione della stessa rimessa al giudice di merito, salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione offerta da quest’ultimo sui punti controversi.
Nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è, infatti, la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento; circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie.
6.2.— Altra eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia resistente attiene al difetto di incidentalità della questione, in quanto, seppure sia formalmente impugnato nel giudizio a quo il bando di concorso che regola l’accesso nelle graduatorie provinciali di Trento, esso, poiché meramente riproduttivo e non attuativo della norma censurata, fa sì che il ricorso avrebbe ad oggetto sostanzialmente quest’ultima.
Anche tale eccezione non è fondata, «in quanto il controllo della Corte costituzionale, ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va limitato all’adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere» (così, ex multis, sentenza n. 263 del 1994).
Nella specie tale petitum distinto e separato è costituito, appunto, dall’impugnativa del bando.
7.— Nel merito, la questione è fondata.
La norma censurata dispone che «a partire dall’anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l’inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce».
Tale norma, nell’utilizzare il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nelle suddette graduatorie, al fine della attribuzione al suo interno la relativa posizione, pone una deroga al principio previsto dallo stesso art. 92, comma 2, secondo il quale i docenti risultano inseriti tenuto conto dei titoli professionali posseduti.
Una simile disciplina non può superare il vaglio di ragionevolezza, in quanto la suddetta deroga comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica (sentenza n. 41 del 2011).
8.— La seconda questione ha ad oggetto l’art. 67, comma 8, della legge provinciale di Trento n. 19 del 2009.
Il Tribunale regionale remittente ritiene che tale norma violi l’art. 3 della Costituzione, in quanto il punteggio da essa previsto introduce una modalità di riconoscimento del servizio prestato nella Provincia di Trento che si pone in netta discontinuità rispetto alla disciplina previgente e che, inoltre, vale per il solo aggiornamento straordinario 2010.
La norma censurata contrasterebbe, poi, con l’art. 97 della Costituzione, in quanto il suddetto punteggio è assegnato a tutti i docenti e, quindi, anche a quelli che provengono da istituti ove l’assunzione non è subordinata ai principi di evidenza pubblica, così da consentire agli interessati il conseguimento di posizioni di vertice all’interno delle graduatorie scolastiche, anche se siano stati reclutati sulla base di un parametro diverso da quello meritocratico.
9.— In via preliminare, vanno esaminate le eccezione di inammissibilità sollevate dalla resistente Provincia.
9.1.— Con una prima eccezione, la Provincia ritiene che la questione relativa alla presunta violazione dell’art. 3 Cost. sia stata sollevata in modo generico e contraddittorio, non avendo il remittente chiarito se la norma censurata produca i suoi effetti solo in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie previsto per il 2010 o anche per quelli successivi.
L’eccezione non è fondata.
Dalla lettura delle ordinanze di remissione si evince, infatti, che l’art. 67, comma 8, della legge provinciale di Trento n. 19 del 2009, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una modalità di riconoscimento del servizio prestato in continuità didattica presso la provincia che si porrebbe in contrasto con il precedente e che si applicherebbe solo per l’aggiornamento straordinario del 2010, tornandosi ad applicare, successivamente, la disciplina stabilita dall’art. 92, comma 2, lettera e), della legge provinciale n. 5 del 2006, oggetto di deroga da parte della norma censurata.
9.2.— La Provincia autonoma di Trento ritiene, poi, le censure relative alla presunta violazione del principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto non contenute nei ricorsi proposti nei giudizi principali.
L’eccezione non è fondata.
Anche per tale eccezione valgono le considerazioni sopra riportate.
9.3.— La stessa Provincia rileva, poi, che la ricorrente nel giudizio iscritto al r.o. n. 320 del 2010 ha impugnato il bando nella parte in cui esso prevede l’attribuzione di quaranta punti ai docenti che hanno prestato servizio nella Provincia, risultando tale aspetto del tutto estraneo a quanto previsto dalla norma censurata, che limita l’applicazione del suddetto punteggio all’aggiornamento straordinario delle graduatorie trentine da compiersi nell’anno 2010, con la conseguenza che di essa il remittente non deve fare applicazione.
L’eccezione non è fondata.
Sul punto è sufficiente rilevare come dalla ordinanza di remissione emerga con chiarezza il thema dedidendum che deve affrontare il remittente e come, rispetto ad esso, sia preliminare la decisione in ordine alla questione di costituzionalità sollevata, dipendendo proprio dall’applicazione della norma censurata la soluzione del giudizio di cui è investito.
9.4.— Infine, la Provincia di Trento ritiene non rilevante la censura proposta per presunta violazione dell’art. 3 Cost., da parte dell’art. 67, comma 8, della legge provinciale di Trento n. 19 del 2009, in ragione della sua portata retroattiva. Ciò in quanto tale aspetto non rientra tra i motivi proposti dai ricorrenti nel giudizio che origina dall’ordinanza iscritta al r.o. n. 356 del 2010, risultando, comunque, la norma censurata destinata a disciplinare fattispecie successive alla sua entrata in vigore ed incidendo, così, sui criteri che devono essere utilizzati nell’aggiornamento straordinario previsto dall’art. 66 della legge provinciale n. 2 del 2009.
Anche detta eccezione non è fondata.
Va al riguardo osservato, da un lato, che dalla lettura dell’ordinanza di remissione risultano chiari i termini della questione sollevata come individuati nel punto 9.1. e, dall’altro, che l’attualità della lesione lamentata dalla parte ricorrente nel giudizio principale esclude, per ciò solo, che l’efficacia della norma possa ritenersi soltanto pro futuro.
10.— Nel merito, la questione è fondata.
L’art. 67, comma 8, della legge provinciale di Trento n. 19 del 2009 prevede che «in deroga all’articolo 92, comma 2, lettera e), della legge provinciale sulla scuola, ai fini dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009-2013, previsto dall’articolo 66 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno».
Per effetto di tale disposizione, quindi, in occasione dell’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi, secondo quanto previsto dall’art. 66 richiamato, dopo un anno dalla loro formazione, i docenti in esse iscritti, che hanno prestato servizio nella Provincia per tre anni consecutivi, usufruiranno di quaranta punti che potranno essere riconosciuti fino ad un massimo di quattro volte.
Tale previsione non è conforme al canone della ragionevolezza in quanto introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un anno, una disciplina eccentrica e derogatoria rispetto a quella vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento dell’anno stesso.
Ed invero, i criteri di attribuzione del punteggio previsti dall’art. 67, comma 8, della legge provinciale in esame non trovano alcuna obiettiva ragione giustificatrice, ponendosi in rapporto di assoluta discontinuità con quelli oggetto di deroga in virtù dei quali ai docenti iscritti nelle graduatorie trentine sono riconosciuti, per un massimo di due volte, quindici punti per il servizio prestato continuativamente per cinque anni nelle scuole provinciali.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

 

Considerazioni sulla nota del 21 luglio 2011 riguardante i docenti trasferiti dalle graduatorie ad esaurimento di altre province. Anief ricorda come ci si possa opporre alle istanze di accesso non motivate o motivate dai contro interessati con il semplice trasferimento.
 


Al Direttore generale, dott. L. Chiappetta
Ai Direttori degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

In merito a quanto disposto dalla Direzione generale per il personale scolastico del Miur con nota prot. n. A00DGPER 6121 del 21 luglio 2011 ai Direttori degli Uffici scolastici regionali,
la presente O. S. ricorda alle SS. VV. come le istanze di accesso agli atti presentate ai sensi della Legge 241/1990 nel riguardare la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti devono necessariamente contenere la motivazione specifica, pena il diritto al rifiuto, al differimento o alla limitazione dell’accesso. Pertanto, viste anche le recenti segnalazione pervenuteci, si ritiene che la semplice richiesta di consultazione dei fascicoli dei docenti trasferiti da altre province da parte di contro interessati, nel rispetto anche della normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), non possa avvenire sulla generica motivazione di un trasferimento consentito dalla normativa vigente (ex plurimis, Legge 106/2011).


Palermo, li 22 luglio 2011

In merito alle affermazioni riportate, Anief ricorda come sono ancora attivi e non sono mai stati annullati i commissariamenti sul pettine che hanno disposto l’inserimento di oltre 3.000 ricorrenti nelle province di coda da cui potrebbe essere disposto un certo numero di immissioni in ruolo retrodatate.

E in verità entro fine settimana, comunque, saranno date disposizioni precise anche a coloro che non hanno un commissariamento attivo ma hanno maturato il diritto, ricorrendo con l’Anief al Tar Lazio e al PdR per reclamare l’immissione in ruolo per il biennio 2009-2011 alla luce del punteggio dichiarato all’atto del precedente aggiornamento.

Gli stessi anomali e inconsueti appelli di sindacalisti o politici al Presidente del Tar Lazio confermano quanto, dopo la bufala del maxi punteggio ai residenti, siano fuorvianti le (dis)informazioni fornite e come oggi si vorrebbe imporre un nuovo inutile tormentone estivo condito da parole in libertà.

Capiamo la difficoltà di chi ha perso una battaglia politico-sindacale dove o aveva scommesso tutto il proprio successo o aveva fatto investire ingenti risorse, e deve ora rispondere ai colleghi che ha illuso o millantato ma, almeno, consigliamo di avere l’accortezza di lascare liberi i tribunali di decidere nelle forme previste dalla Costituzione. Anche noi, attendiamo da mesi altre sentenze definitive sul salva-precari, ad esempio, ma non gridiamo né al complotto né allo scandalo. Certo, sarebbe anche il momento di finirla di discutere la questione coda-pettine dopo la sentenza della Consulta, ma ognuno è libero di parlare e straparlare quanto vuole, anche vanamente, per fortuna.

ANIEF mette a disposizione i modelli di reclamo, per ricorrenti e non, in vista dell’imminente pubblicazione delle graduatorie provvisorie 2011-2012.

 

Modello di reclamo generico (da utilizzare per errori/omissioni di carattere generale)

Modello di reclamo per ricorrenti ANIEF 2009-2010 TAR e PDR (da personalizzare, destinato esclusivamente a coloro che hanno presentato ricorso con Anief al TAR o al PdR, nel 2009 o nel 2010, e per segnalare situazioni inerenti al loro ricorso) - N.B.: L'utilizzo di questo modello non è indicato per i ricorrenti pettine privi di commissariamento né per quelli commissariati ancora non inseriti a causa di omissioni da parte degli ATP. Per i primi è al momento sufficiente - in attesa di ulteriori indicazioni - aver inviato il modello di diffida già distribuito da Anief; i secondi, invece, dovranno semplicemente segnalare ad Anief l'eventuale perdurante mancato inserimento a pettine.

Modelli di reclamo per i nuovi ricorrenti 2011 (destinati esclusivamente ai nuovi ricorrenti 2011)

Sede: Via del Celso, 49, 90134 Palermo, Italia
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Orario di ricevimento:
Dal Lunedì al Venerdì ore 09:00/17:00
 
Orario sportello telefonico di consulenza:
Dal Lunedì al Venerdì ore 09:00/18:00
 
 
Settore Amministrativo
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Tel. +39 091 7098354 Fax +39 091 6701396
 
Settore Consulenze
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Tel. +39 091 7098355 - Fax +39 091 6455845
 
Settore Contenzioso-Relazioni P.A.
Tel. +39 091 7098359 - Fax +39 091 6455845 Per ricevere assistenza o richiedere informazioni clicca qui
 
Settore Formazione
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Tel. + 39 091 7098357 - Fax + 39 091 484698
 
Settore RSU
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Tel. + 39 091 7098360 -Cell. +39 393 8279610 -  Fax + 39 091 5640992
 
Cedan 
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Tel. 0917098356 
 
SPECIALE IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI E PERSONALE EDUCATIVO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI UTILI

D.M. 74/2012 (con Tabella ripartizione contingente regionale e provinciale diviso per grado di istruzione) 

MODULI ANIEF

 Modello delega Ruolo - N.B. La delega deve essere indirizzata al Dirigente dell’Ambito Territoriale di appartenenza per le nomine da GaE o al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per le nomine da GM - Nel caso di delega a persona di propria fiducia allegare il documento di riconoscimento del delegante in copia conforme all’originale con data e firma

MEMORANDUM ANIEF

CONTRATTO E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

VADEMECUM ANIEF 

IMMISSIONI IN RUOLO

RICORSI ANIEF DOCENTI DI RUOLO  

Ricorso per la ricostruzione di carriera

Ricorso Gradoni

Ricorso scatti biennali

Ricorso trattenuta TFR

Ricorso trattenuta ENAM

Ricorso Sblocco scatti e contratto


 

ASSENZE: PERMESSI, ASPETTATIVA, FERIE, CONGEDI

C.M. 6103/2012 - Istruzioni operative immissioni in ruolo  

Convocazioni del personale tramite PEC - Precisazioni

Tabella ripartizione nomine ruolo docenti e educativi organico titolari, disponibilità ed esuberi 2012 - Ipotesi aliquote

Autocertificazione dei servizi prestati (art 15, Legge 183/2011) 

Nota MIUR - Chiarimenti contingente e posti accantonati

Applicazione Direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 14 del 22/12/2011 – Chiarimenti dell'AT di Torino su autocertificazione e documenti da allegare all’istanza di ricostruzione della carriera (con Modello di autocertificazioneN.B. l'istanza deve essere prodotta dopo aver superato l'anno di prova.

SETTORE RSU ANIEF

I CONTATTI RIPORTATI IN QUESTA PAGINA SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLE RSU ANIEF

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA I SOCI DOVRANNO UTILIZZARE I CONTATTI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE E DELLE SEDI TERRITORIALI

Consulenza e-mail

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Consulenza telefonica settore RSU

 
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato 
Prof. Giovanni
Portuesi 
Cell. 3281673121                    
 
9-13   
 
9-13          
 
9-13   
 
 
9-13                
 
9-13    
                         
Prof. Stefano
Cavallini            
Cell. 3277970638                
 
14-18              
 
14-18             
 
14-18          
14-18
 
14-18              
9-11
 

In alternativa: supporto giornaliero alla consulenza e al pronto intervento curato dalla Segreteria nazionale - settore RSU, coordinato dalla prof.ssa Maria Cettina Conte (fax 091 6455845 - e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 091 6452827) dal lunedì al venerdì ore 8:30-18:30.

ALTRI SERVIZI RSU

Forum dedicato vai al Forum RSU

 di formazione RSU (Palermo 13 dicembre 2013) vai al Seminario

Seminario di formazione RSU (Cefalù -PA- 20-21 aprile 2012) vai al Seminario

Seminario di formazione RSU (Arborea -OR- 19-22 luglio 2012) vai al Seminario

Le istruzioni per accedere al forum dedicato e al seminario di formazione Rsu sonoriservate alle Rsu accreditate. Per qualsiasi problema tecnico scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Cosenza

24 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 presso studio Mendicino Longo in Via Serra, 125 - Cosenza

Napoli

23 febbraio ore 16:00- 17:00 presso I.T.N. Duca degli Abruzzi – via di Pozzuoli, 5 - Napoli

Caserta

23 febbraio ore 18.00 - 19.00 presso lo sportello Anief, Studio Legale Abbate - via Mazzocchi 143 S.Maria C.V. (CE) 

Avellino e Salerno

27 febbraio ore 15:00 - 16:30 presso ITAS "S. Caterina da Siena" Via Smaldone, snc - Salerno

 

 

0 0 1 12 72 ANIEF - Palermo 1 1 83 14.0 Normal 0 14 false false false IT JA X-NONE

 

Roma
24 febbraio ore 16:00 presso la sede CONFEDIR
Largo dell'Amba Aradam, 1

Frosinone
21 febbraio ore 15:00 presso il Patronato Fenalca
Via Isonzo n.5 - Frosinone

Latina
I coordinatori incontreranno i candidati presso le rispettive scuole

Viterbo
I coordinatori incontreranno i candidati presso le rispettive scuole

Rieti
I coordinatori incontreranno i candidati presso le rispettive scuole

Messina

 

 

 

22 febbraio ore 16:00 - 18:00 IIS Minutoli presso sede associata Istituto Quasimodo -  Fondo Fucile Contrada Gazzi Messina

24 febbraio  ore 16:00 - 18:00 IIS Minutoli presso sede associata Istituto Quasimodo -  Fondo Fucile Contrada Gazzi Messina

 

 

 

Palermo

22 febbraio ore 16:00 – 18:00 presso Istituto "Mario Rutelli", Piazza Gian Giacomo Ciaccio Montalto, n. 3 - Palermo

Catania

22 febbraio ore 16:00 – 18:00 presso I.T.I. "S. Cannizzaro", via C. Pisacane, 1 - Catania  annullato causa maltempo

Trapani

23 febbraio ore 16:00 – 18:00 presso IPSSAR "V. e I. Florio", via Barresi, 26 - Erice (Casa Santa) (TP)

Agrigento


24 febbraio ore 16:00 - 18:00  presso I. C."Garibaldi" Via Diodoro Siculo, Agrigento

 

 

 

Contatti dei Coordinatori d’area settore RSU.

Per eventuali informazioni o consulenze rivolgersi al Coordinatore di

       area di appartenenza o alla Segreteria tecnica che provvederà ad inoltrare il quesito:

 

Responsabile Campagna nazionale RSU

Alessandra Cannizzaro – Coordinatore Campagna RSU - tel. 3270231029 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Coordinatori d’Area:

Marco Giordano – Coordinatore RSU Area Nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, FVG, Veneto, E. Romagna) - 3277970636 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Gianmauro Nonnis – Coordinatore RSU Area Centro (Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Umbria) - 327.7970642 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Stefano Cavallini – Coordinatore RSU Area Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) - 327.7970638 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Giovanni Portuesi Coordinatore RSU Area Sicilia - 328.1673121 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Segreteria nazionale Settore RSU (da lun. a ven.  ore: 8.30 – 18.30)

Alessandra Cannizzaro – Coordinatore Settore RSU - tel. 3270231029 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 393.8279610/ 091/7098360

 

Le consulenze in presenza presso la Segreteria nazionale saranno effettuate previo appuntamento telefonico (393 8279610).

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Tutti i ricorsi riguardanti i concorsi

Ricorso al TAR Lazio per ottenere l'accesso al Concorso a Cattedra per i docenti di ruolo e per i laureati tra il 2001 e il 2012
MODALITA' DI ADESIONE

DESCRIZIONEIl bando di concorso in maniera irragionevole, arbitraria e quindi illegittima esclude i laureati tra il 2001 e il 2012 (art. 2, c. 3, lettera b), i docenti di ruolo (art. 2, c. 6) e limita la scelta a una sola regione, contrariamente a quanto disposto nel Decreto legislativo 297/94.

REQUISITI: Docenti di ruolo e laureati in possesso di titolo di studi (laurea quadriennale o laurea specialistica) valido per l'accesso alla classe di concorso d'interesse conseguito tra il 2001 e il 2012.

MODALITA' DI PREADESIONE: Per preaderire al ricorso ericevere le istruzioni operative, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  indicando in oggetto “Ricorso Concorso a Cattedra”. e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI). 

NOTA BENE: Per l'effettiva partecipazione al ricorso è necessario inoltrare domanda di partecipazione al Concorso a Cattedra (entro il 7 novembre) attraverso il sistema istanze on-line (art. 3, c. 3) e in formato cartaceo (seguendo le istruzioni che saranno fornite dall'ANIEF). Il ricorso è riservato agli iscritti Anief. Per l’occasione, se non ancora iscritto, potrai fare parte della nostra organizzazione sindacale e richiederci ordinaria consulenza gratuita per tutelare il tuo diritto al lavoro. Per info sulle modalità di iscrizione all’Anief, vai alla sezione “Iscrizioni” del nostro sito.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà per e-mail le istruzioni operative per l'invio della documentazione utile all'effettiva adesione al ricorso. Anief fornirà, inoltre, le istruzioni per l'invio del modello cartaceo di partecipazione al Concorso (sarà cura e responsabilità del ricorrente inviare tale modello a mezzo raccomandata1, nei tempi previsti, agli indirizzi indicati nelle istruzioni ANIEF). 

COSTI E SERVIZI: Il costo per la gestione del ricorso relativamente alla richiesta dell’ordinanza cautelare per partecipare alle prove preselettive e alla discussione del merito non supererà i 120 euro. A ogni ricorrente sarà inviato in omaggio il testo, in formato e-book, di preparazione alla prova preselettiva elaborato da Edises, leader nel settore.

SCADENZA ADESIONI: 7 novembre 2012. Prorogato al 14 novembre 2012.

NEWS

Tutti i ricorsi riguardanti il PAS

Tutti i ricorsi riguardanti il TFA

 
Ricorso al TAR Lazio per ottenere l'accesso alle prove scritte del TFA
MODALITA' DI ADESIONE

DESCRIZIONERicorso al TAR per ottenere la partecipazione alle prove scritte successive ai Test di accesso al TFA dei candidati esclusi o per ottenere la riproposizione delle prove stesse.

REQUISITI: Partecipanti ai Test del Tirocinio Formativo Attivo che non hanno superato la selezione.

MODALITA' DI PREADESIONE: Per preaderire al ricorso e ricevere le istruzioni operative, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  indicando in oggetto “ricorso per accedere alle prove scritte”. e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI). 

NOTA BENE: Per l'effettiva adesione al ricorso è necessario inviare i documenti richiesti nelle istruzioni operative attraverso l'invio a mezzo raccomandata1.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà per e-mail le istruzioni operative per l'invio del plico cartaceo di adesione al ricorso. L’invio cartaceo del plico deve pervenire, entro la data indicata, con il mezzo postale denominato Raccomandata 1. 

SCADENZA ADESIONI: 20 agosto 2012. Prorogata al 7 settembre 2012.

NEWS

Tutti i ricorsi riguardanti i precari

 
Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

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RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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 RICORSI AVVERSO IL D.M. 44/2011 PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI TITOLI E SERVIZI NON VALUTATI O VALUTATI SOLO PARZIALMENTE NELLE GAE
 

Selezionare il ricorso d'interesse dalla lista:

RICORSO 6 PUNTI SSIS

 

RICORSO 24 PUNTI SSIS

RICORSO PUNTEGGIO ABILITAZIONE STRUMENTO MUSICALE

RICORSO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE

RICORSO INSERIMENTO IN I/II FASCIA DELLE GAE

RICORSO SPOSTAMENTO PUNTEGGIO DI SERVIZIO

RICORSO VALUTAZIONE SERVIZIO ASPECIFICO COME SPECIFICO

RICORSO VALUTAZIONE SERVIZIO CONTEMPORANEO SFP

RICORSO SALVA-PRECARI 2009/2011

RICORSO INSERIMENTO/REINSERIMENTO IN GAE

NEWS RICORSI GAE


NUOVE ADESIONI

 DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento esclusivo del bonus di 6 punti alle abilitazioni conseguite tramite SSIS, SFP, COBASLID o AFAM. La Tabella 2 allegata al D.M. 44/2011 attribuisce tale bonus a tutte le abilitazioni; il ricorso si propone di ristabilire la legittima attribuzione dei 6 punti ai soli abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID o AFAM inseriti in GaE

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 6 PUNTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

 DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento esclusivo del bonus di 6 punti alle abilitazioni conseguite tramite SSIS, SFP, COBASLID o AFAM. La Tabella 2 allegata al D.M. 44/2011 attribuisce tale bonus a tutte le abilitazioni; il ricorso si propone di ristabilire la legittima attribuzione dei 6 punti ai soli abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 6 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso 6 punti” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: Per i ricorrenti TAR 5053/09, 5054/09, 5055/09 è consigliabile attendere l'imminente pronuncia del Consiglio di Stato. I ricorrenti degli altri ricorsi 6 punti TAR possono procedere, se interessati, con la prosecuzione del ricorso al Giudice del Lavoro.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere lo spostamento del bonus di 24 punti SSIS da una classe di concorso a un'altra.

REQUISITI: Abilitati tramite SSIS in diverse classi di concorso.

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento dei 24 punti SSIS.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 24 PUNTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONIAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto lo spostamento dei 24 punti nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

 DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere/mantenere lo spostamento del bonus di 24 punti SSIS da una classe di concorso a un'altra.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 24 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso 24 punti” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti TAR possono procedere, se interessati, con la prosecuzione del ricorso al Giudice del Lavoro in modo da ottenere l'effettivo spostamento dei 24 punti o mantenere in via definitiva quello ottenuto tramite Ordinanze TAR.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione del punteggio relativo al voto di abilitazione in Strumento Musicale (da 4 a 12 punti). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al voto di tale abilitazione, mettendo in atto un'odiosa disparità di trattamento tra i docenti di Strumento Musicale e tutti gli altri abilitati.

REQUISITI: Docenti già inseriti nelle GaE in possesso dell'Abilitazione in Strumento Musicale.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STRUMENTO MUSICALE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione (o il mantenimento ottenuto con Ordinanza TAR) del punteggio relativo al voto di abilitazione in Strumento Musicale. La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al voto di tale abilitazione, mettendo in atto un'odiosa disparità di trattamento tra i docenti di Strumento Musicale e tutti gli altri abilitati.

REQUISITIDocenti già inseriti nelle GaE in possesso dell'Abilitazione in Strumento Musicale che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Strumento Musicale TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Strumento Musicale” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: Per i ricorrenti TAR 2010 e 2011 è necessario, prima di proseguire il ricorso al GdL, attendere la risoluzione del ricorso pendente al TAR.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione nelle GaE del punteggio relativo al servizio di leva (o assimilati) prestato non in costanza di nomina (servizio di insegnamento nella scuola pubblica). Per presentare la richiesta è necessario aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso d'interesse (diploma o laurea). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

REQUISITI: Abilitati già inseriti nelle GaE  che hanno svolto il servizio militare (o assimilati) dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso alla classe di concorso d'interesse (diploma o laurea).

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto espressamente, all'atto dell'ultimo aggiornamento nelle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SERVIZIO MILITARE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - DELLA SEDE STATALE DI ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto la valutazione del servizio militare nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere/mantenere l'attribuzione nelle GaE del punteggio relativo al servizio di leva (o assimilati) prestato non in costanza di nomina (servizio di insegnamento nella scuola pubblica). Per presentare la richiesta è necessario aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso d'interesse (diploma o laurea). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

REQUISITI: Ricorrenti TAR che hanno intenzione di proseguire il ricorso al GdL.

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto espressamente, all'atto dell'aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Servizio Militare” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti TAR che hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare in seguito a Ordinanza favorevole, devono segnalarlo nella mail di preadesione.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento, l'inserimento nella I/II Fascia delle medesime. Ciò consentirebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 44/2011, di poter fruire della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 2 province differenti.

REQUISITI: Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO FASCIA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento, l'inserimento nella I/II Fascia delle medesime. Ciò consentirebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 44/2011, di poter fruire della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 2 province differenti.

REQUISITI: Docenti già inseriti in III Fascia delle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso I/II Fascia al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Fascia” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti pluriabilitati inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, lo spostamento da una classe di concorso ad un'altra del punteggio di servizio già dichiarato; attualmente tale spostamento è impedito dall'art. 1 comma 4-quater della L. 167/2009.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nella III Fascia delle GaE.

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento del punteggio di servizio già dichiarato.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO PUNTEGGIO DI SERVIZIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto lo spostamento del servizio già attribuito nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti pluriabilitati inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, lo spostamento da una classe di concorso ad un'altra del punteggio di servizio già dichiarato; attualmente tale spostamento è impedito dall'art. 1 comma 4-quater della L. 167/2009.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati inseriti nelle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Spostamento Punteggio Servizio al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Punteggio Servizio” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento ed esclusi dai benefici dei "Salva-precari", la valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso (aa.ss. 2009/10 e 2010/11) come punteggio specifico (calcolato per intero) anziché aspecifico (dimezzato) nella classe di concorso d'interesse.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nella III Fascia delle GaE.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO PUNTEGGIO SPECIFICO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere in favore dei docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento ed esclusi dai benefici dei "Salva-precari", la valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso (aa.ss. 2009/10 e 2010/11) come punteggio specifico (calcolato per intero) anziché aspecifico (dimezzato) nella classe di concorso d'interesse.

REQUISITI Docenti pluriabilitati già inseriti nelle GaE  che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Punteggio Specifico al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Punteggio Specifico” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONE:Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento parziale (1 o 2 anni su 4) del servizio di insegnamento prestato durante il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

REQUISITIDocenti già inseriti nella III Fascia delle GaE in possesso della laurea in SFP e che hanno prestato servizio di insegnamento contemporaneo per almeno 3 anni durante la frequenza dei corsi SFP

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, la valutazione del servizio svolto durante la frequenza dei corsi SFP.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SERVIZIO SFP” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto la valutazione del servizio contemporaneo nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento parziale (1 o 2 anni su 4) del servizio di insegnamento prestato durante il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

REQUISITI Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE in possesso della laurea in SFP che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 6 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Servizio SFP” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONE:Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento negli elenchi Salva-precari nel biennio 2009/2011

REQUISITIDocenti già inseriti nella III Fascia delle GaE che non hanno ottenuto l'inserimento negli elenchi Salva-Precari nel biennio 2009-2011 pur avendo prestato servizio, nell'anno di riferimento, per almeno 180 giorni ma su più istituzioni scolastiche e/o con contratti non continuativi e che, a causa di tale esclusione, non potranno richiedere l'attribuzione dell'intero punteggio di servizio per il biennio 2009-2011

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie prioritarie Salva-Precari.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SP 180 GIORNI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto l'inserimento negli elenchi prioritari Salva-precari 2009/2011.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere  l'inserimento negli elenchi Salva-precari nel biennio 2009/2011.

REQUISITI Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE esclusi dagli elenchi Salva-Precari 2009-2011 che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Salva-precari TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso SP 180 Giorni” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 AVVISO AI RICORRENTI 2011

ATTENZIONESi ricorda che in virtù del nuovo Decreto Ministeriale 53/2012 per l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, chi ha aderito al ricorso inserimento/reinserimento GaE nell'anno 2011 deve comunque espletare entro il 10 luglio quanto indicato nelle istruzioni ricevute a mezzo newsletter (invio del modulo cartaceo di richiesta inserimento). 

Chi non avesse ricevuto le istruzioni, può chiedere i modelli cartacei e le istruzioni complete scrivendo una mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattando la sede territoriale Anief più vicina.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai alla categoria Inserimento/Reinserimento in GaE

 NUOVE ADESIONI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento/reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento degli abilitati/abilitandi esclusi dal D.M.53/2012 

REQUISITI: Abilitandi SFP, abilitati all’estero, aspiranti in possesso didiploma magistrale abilitante, abilitati ex D.M. 21 e 85 del 2005, abilitati con semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS e chi è stato depennato per non aver prodotto l'aggiornamento.

MODALITA'DI ADESIONE:Richiedere i modelli cartacei di inserimento scrivendo una mail aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.';document.getElementById('cloak245c74116cf74ec718075ac0823a2c83').innerHTML += ''+addy_text245c74116cf74ec718075ac0823a2c83+'<\/a>'; avente per oggetto “Ricorso inserimenti 2012” e per testo i propri dati anagrafici completi e la propria sede diservizio statale. PRIMA DI INVIARE LA MAIL LEGGERE LE ISTRUZIONI COMPLETE 

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

MAGGIORI INFORMAZIONI:vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA:10 LUGLIO 2012

 NEWS:Vai alla categoria Inserimento/Reinserimento in GaE

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Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

NEWS RICORSO PETTINE

Tutti i ricorsi riguardanti i il personale di ruolo

 
Ricorso contro il blocco del contratto e delle progressioni stipendiali.

 DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere lo sblocco del contratto e il recupero, anche ai fini previdenziali, degli scatti di anzianità che l'art. 9 (commi 17, 21 e 23) della Legge 122/2010 blocca per il periodo 2011-2013.

REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI STIPENDIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio della e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 150

 
Ricorso per ottenere la valutazione, ai fini della mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto, dei titoli e dei servizi cui la tabella di valutazione titoli non attribuisce alcun punteggio o cui attribuisce punteggio solo parzialmente.

 DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione, ai fini della mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto, dei seguenti titoli: abilitazioni diverse dal Concorso Ordinario (12 punti), titolo SSIS o specializzazione sostegno (5 punti), servizio pre-ruolo (da far valutare 6 punti invece di soli 3 punti), incarico in qualità di supervisore Tirocinio (12 punti), incarico di presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità dopo l'a.s. 2000/2001 (1 punto per ogni servizio).

REQUISITI: Docenti di ruolo in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: abilitazione tramite SSIS o concorsi riservati, specializzazione sul sostegno, incarico di Tutor di Tirocinio, servizio di insegnamento pre-ruolo, servizio post 2000/2001 come presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità.

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario indicare, sia nella domanda di mobilità on-line, sia nella dichiarazione cartacea per la graduatoria interna d'istituto, i titoli di cui si chiede la corretta valutazione.

MODULO DI PREADESIONE: Scarica il modulo

MODALITA' DI PREADESIONE: Scaricare e inviare in allegato il modulo di preadesione all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO TABELLA TITOLI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: 9 aprile 2013. PROROGA: 11 aprile 2013Adesioni aperte.

COSTO: € 150

 
Ricorso per ottenere l'interruzione della trattenuta obbligatoria in busta paga di un ente (Enam) ormai completamente privo di utilità

 

DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere l'interruzione della trattenuta Enam sullo stipendio e far risarcire le quote illegittimamente trattenute, al netto degli interessi maturati, a far fede dalla soppressione dell’ente (30 luglio 2010).

REQUISITI: Docenti di ruolo e dirigenti della scuola dell'Infanzia e della Primaria

MODELLO REVOCA ENAM: Inviare il modello di revoca della trattenuta Enam a mezzo raccomandata a/r alla Ragioneria provinciale dello Stato di propria pertinenza (provincia della sede di servizio) e per conoscenza all’INPS. Contestualmente si deve inoltrare, in allegato alla mail di preadesione, copia del modello di revoca inviato e qualsiasi eventuale risposta ricevuta dall'amministrazione all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MODALITA' DI PREADESIONE: Dopo aver spedito il modello di revoca per raccomandata, allegarlo tramite mail e inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO ENAM” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale servizio).

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

 

 
Ricorso per recuperare il 2,69% per gli anni 2011 e 2012 e il 2,50% trattenuto negli ultimi 5 anni 

 

DESCRIZIONE: Il D.L. 185/2012 ripristina per il TFR dei precari e dei neo-assunti dopo il 2001, contro la Costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per gli assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste. Procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso l'invio di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa. 

REQUISITI: Docenti e ATA precari e di ruolo

MODELLO DIFFIDA TFRI nuovi modelli di diffida sono disponibili online a questo link.

MODALITA' DI PREADESIONE: Scarica gratuitamente e invia le nuove diffide, che puoi scaricare da questo link

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Richiedi le istruzioni per ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTI: Modello di diffida: gratuito. Ricorso: € 100

NEWS RICORSO TFR/TFS

 

 
Ricorso contro la valutazione parziale dell'esperienza pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera.

 

DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo oggi illegittimamente valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccedente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e il restante 1/3 ai soli fini economici.

REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 150

 

  Anief, attivato il master del Prof. Marcello Pacifico:

Legislazione Scolastica e Metodologie Didattiche

L’Anief, Associazione Sindacale Professionale, in convenzione con Eurosofia, Ente Italiano di Formazione europea e di Ricerca accreditato dal MIUR, e con l'Università Telematica Pegaso organizza:

Master di I livello on line, con esame in presenza, di durata annuale, per complessive 1.500 ore; il Master dà diritto all'acquisizione di 60 CFU.

Il Master è destinato a tutti coloro che sono in possesso di:

- Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento e/o laurea magistrale,

- Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

I moduli didattici saranno svolti dal Presidente Nazionale Anief, professore Marcello Pacifico, docente di elevata e riconosciuta professionalità nonché competenza scientifica nel settore.

Obiettivo del Master è di fornire una preparazione esaustiva sulla legislazione scolastica e nozioni di diritto sindacale, diritto privato, diritto pubblico, diritto amministrativo, fornendo al personale scolastico gli elementi per un aggiornamento professionale qualitativo e per una difesa attiva e consapevole dei propri diritti. Al termine del percorso sarà rilasciato un “Diploma Universitario Master di I livello” spendibile per arricchire il tuo curriculum formativo.

Modalità di iscrizione:

Per iscriversi basta inviare la scheda di adesione  insieme alla copia del bonifico, a mezzo posta raccomandata a: Università telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento n.48,80132 Napoli.

Trasmettere la stessa documentazione anche all 'indirizzo email:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Scheda di adesione

Programma Master

Per info contattare la segreteria di Eurosofia al numero 091.7098311 oppure 091.7098357 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

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ISCRIVITI AI MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI

ENTRO IL 30 GENNAIO 2016

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Scegli il Master o il Corso di perfezionamento che fa per te!

I corsi sono valutabili nella scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola superiore di I° e II° grado ai sensi del D.M. 44 del 12/05/2011

Scarica la scheda tecnica e la domanda d'iscrizione e invia tutta la documentazione entro il 31 GENNAIO 2016  tramite email e posta raccomandata:

  email a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  posta raccomandata a: Eurosofia - Corso P. Pisani n. 254 - 90129 Palermo

Per qualsiasi informazione, anche su corsi di laurea,

scrivi a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AREA SCUOLA – ANNO ACCADEMICO 2015/2016

LEGISLAZIONE SCOLASTICA E METODOLOGIE DIDATTICHE

·         Sigla: MA450

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA

·         Sigla: MA411

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

LE NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

·         Sigla: MA433

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

LE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE PER L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE

·         Sigla: MA434

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·        Domanda di iscrizione

METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE PER LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE

·         Sigla: MA435

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE PER UNA DIDATTICA COSTRUTTIVA

·         Sigla: MA436

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

LA RICERCA METODOLOGICA NELL’AMBITO DELLE DISCIPLINE DELLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

·         Sigla: MA438

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE PER LE DISCIPLINE GIURICHE ED ECONOMICHE

·         Sigla: MA439

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE MUSICALE

·         Sigla: MA440

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE PER L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE LETTERARIE

·         Sigla: MA441

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE PER LE ATTIVITA’ MOTORIE E SOCIALI

·         Sigla: MA442

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

DIDATTICA DELL'INCLUSIONE: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

·         Sigla: MA466

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

IL TUTOR ONLINE

·         Sigla: MA415

·         Termine di iscrizione: 31-12-2015

·         Durata: annuale

·         Ore: 1575

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 30/01/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

MASTER 2° LIVELLO

LA GOVERNANCE DELLA SCUOLA E IL DIRIGENTE SCOLASTICO

·         Sigla: MA400

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA

·         Sigla: MA423

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

IL NUOVO RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E LA GESTIONE DELLA GOVERNANCE

·         Sigla: MA443

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·        Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

LA FUNZIONE DOCENTE E IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA: DIDATTICA, INCLUSIVITA' E VALUTAZIONE

·         Sigla: MA465

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE PER UNA DIDATTICA COSTRUTTIVA

·         Sigla: PERF114

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

LE NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

·         Sigla: PERF116

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

LE NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

·         Sigla: PERF117

·         Termine di iscrizione: 31-12-2015

·         Durata: annuale

·         Ore: 500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 30/01/2016

·         Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE PER UNA DIDATTICA COSTRUTTIVA

·         Sigla: PERF118

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria

·        Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

PER UNA NUOVA METODOLOGIA DIDATTICA: APPRENDERE ED EDUCARE NELLA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA

·         Sigla: PERF120

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE PER UNA DIDATTICA COSTRUTTIVA

·         Sigla: PERF121

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 400 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 200 al momento dell’iscrizione + € 200 entro il 29/02/2016

·         Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria

·         Scheda tecnica

·        Domanda di iscrizione

DIDATTICA DELL'INCLUSIONE: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

·         Sigla: PERF122

·         Termine di iscrizione: 30-01-2016

·         Durata: annuale

·         Ore: 1500

·         Costo: 500 euro

·         Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016

·         Scheda tecnica

·         Domanda di iscrizione

 

L'ANIEF è soggetto qualificato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003.

·           Corso di formazione online rivolto al personale docente in servizio e agli aspiranti candidati alla professione di insegnante
·           - 
·           Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di TFA per l'a.a. 2011/12  - Tabelle A e B
·           Requisiti per accedere al TFA 
         Requisiti per accedere in sovrannumero al TFA 
·           Dal 06 al 31 luglio 2012
 FAQ
·           Il vademecum 
·           Offerta formativa Anief
Altri corso ANIEF di formazione riguardanti il TFA
·         
·         Corso ANIEF di formazione TFA Blended (iscrizioni chiuse)
·         Corso di formazione “Le competenze e le abilità del docente Tutor del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)”  -
Il corso è rivolto Docenti che aspirano a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti nel Tirocinio Formativo Attivo (T F A) del nuovo percorso di formazione iniziale degli insegnanti

 

I corsi on-line di lingua inglese dell’Università Telematica Pegaso sono concepiti per essere interattivi e consentono a tutti di raggiungere i propri obiettivi linguistici in modo rapido e flessibile. Innovativi e pratici, combinano una grande semplicità di esposizione a una ricca esemplificazione di casi concreti: in questo modo le peculiarità della grammatica inglese vengono rese più fruibili anche da parte degli studenti meno esperti.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE

Lingua inglese Livello A1

Scheda tecnica - Domanda Adesione

Lingua inglese Livello A2

Scheda tecnica - Domanda Adesione 

Lingua inglese Livello B1

Scheda tecnica Domanda Adesione

Lingua inglese Livello B2

Scheda tecnica - Domanda Adesione

Lingua inglese Livello C1

Scheda tecnica - Domanda Adesione

Lingua inglese Livello C2

Scheda tecnica - Domanda Adesione

  • Convenzione con gli studi legali su tutto il territorio nazionale per il contenzioso seriale e personale promosso presso Tar Lazio, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Giudice del Lavoro, Corte di Cassazione, Corte costituzionale;
  • convenzione con Eurosofia per la formazione in servizio;
  • convenzione con Pegaso per la formazione universitaria;
  • assicurazione responsabilità civile che copre rischi, situazioni e responsabilità specifiche;
  • assicurazione infortuni che copre i danni provocati da un eventuale infortunio sul posto di lavoro;
  • convenzione con i CAF CEDAN S.r.l.s. su tutto il territorio nazionale, per la compilazione dei modelli 730, DSU/ISEE, redditi PF, successioni, IMU/TASI/IUC, amministrazione condomini, colf e badanti, locazione, F24/Ravvedimento, RED/INVCIV/DET;
  • convenzione con Patronato CEDAN S.r.l.s. su tutto il territorio nazionale  per pratiche di pensione di vecchiaia, di invalidità, reversibilità; invalidità civile, assegno sociale, inabilità lavorativa, maternità; assegno nucleo familiare; ratei maturati e non riscossi; rilascio CU INPS; Naspi, DIS-COLL, ricostruzioni pensioni, disoccupazioni agricole, malattia professionale; assistenza per immigrati, assistenza legale, assistenza medico legale; variazioni posizioni contributive; indennità di frequenza; richiesta e controllo estratti contributivi; richiesta e controllo estratto previdenziale; 
  • consulenza relativa a procedimenti disciplinari;
  • consulenza su problematiche relative al contenzioso scolastico individuale e collettivo;
  • aggiornamenti costanti attraverso l'esclusivo servizio di newsletter dedicata che racchiude tutte le principali notizie del mondo scolastico;
  • consulenza telefonica e telematica sulle principali notizie del mondo scolastico e sullo stato dei contenziosi da te avviati;
  • consulenza PON.

 

Spazio Anief di mainstreaming per un cambiamento culturale e strategico di professionalità docente dai contesti educativi alla didattica: conoscere e praticare attività inclusive nella scuola.

A cura di Elena Duccillo

LE PROSPETTIVE - LA TECNICA DELLA SCUOLA

SPAZIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I SOCI


SCARICA LULTIMO NUMERO

 

XXIV2012

 

 

 

In questo numero:

IL PUNTO

I RICORSI

Dimensionamento: per evitare il licenziamento i Dsga costretti a cambiare regione

Ricorso contro il blocco quinquennale della mobilità per il personale docente neo immesso in ruolo 

Scheda di rilevazione dati Ricorso Mobilità - Trasferimenti

 

ADL

PRECARIAMENTE

A cura di Antonietta De Luca

Anche tu da queste parti? Sono almeno dieci click che ti osservo, sai?

Scommetto che apparteniamo allo stesso popolo.

Lasciami indovinare…anche tu vai in crisi quando ti chiedono: “Dove abiti?”, ti imbarazzano domande come: “Da dove vieni?”, “Dove vai?”, “Quanto tempo rimani?”? Allora sei dei nostri. Se poi cominci addirittura a balbettare quando qualcuno vuole sapere dove lavori, be’, collega, sai cosa c’è? Sei proprio al posto giusto qui ed ora, almeno su questa pagina e l’inchiostro seminato dall’aratro digitale della mia tastiera è proprio per te.

 

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