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Il giudice di Milano ha stabilito che l’amministrazione deve farsi carico del finanziamento.

Ancora una volta l’Anief aveva ragione: il dirigente scolastico non può andare in ferie senza aver prima provveduto alla scelta di un sostituto adeguato ed in grado di gestire la scuola. A confermarlo è l’esito del ricorso sostenuto presso il Tribunale del lavoro di Milano da un docente assistito dai legali del sindacato dei dirigenti scolastici: oggi questa organizzazione sindacale ha reso noto che lo scorso 17 aprile il giudice del lavoro ha stabilito che l’amministrazione scolastica dovrà obbligatoriamente finanziare tutti i periodi di lunga sostituzione del dirigente scolastico.

Questo significa che avevamo ragione anche diversi mesi fa – ha dichiarato Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief – quando abbiamo invitato i vicari dei dirigenti scolastici a ricorrere al Giudice del Lavoro. L’unico, a fronte della comunicazione del Miur di negare il finanziamento per la sostituzione dei dirigenti, in grado di sancire quello che va corrisposto nei loro confronti per legge: il 50% di indennità di reggenza, spettante per la responsabilità e la gestione degli istituti scolastici a loro affidati (e sottodimensionati), e le altre indennità relative alla sostituzione del dirigente per periodi maggiori a 15 giorni (esami di Stato, ferie o lunghe malattie)”.

Il Presidente del giovane sindacato reputa allora giusto che i dirigenti scolastici concordino con il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale il piano di queste sostituzioni, ad iniziare delle ferie, come del resto chiaramente previsto dall’articolo 17 comma 8 del CCNL area V già dal 1° marzo 2002. Ma a patto che provveda sempre a lasciare la scuola in mano ad un sostituto: “lasciare la scuola senza direzione equivale infatti a commettere reato di interruzione di pubblico servizio”, conclude Pacifico.

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La comunicazione inviata all’USR sollecitata da CGIL-CISL-SNALS può portare a denunce per omissione di atti di ufficio e interruzione di pubblico servizio e può portare la Corte dei conti a bloccare le ferie dei dirigenti o le nomine alle presidenze delle commissioni degli esami di maturità, visto l’impossibilità di nominare vicari o collaboratori in loro sostituzione come ricordato dal Miur.

La polemica nasce dopo l’invito da parte dei coordinamenti dei dirigenti dei sindacati CGIL-CISL-SNALS rivolto ai loro colleghi di comunicare ai direttori degli uffici scolastici regionali i giorni di ferie con la nota espressa “per gli adempimenti di competenza, che nel suddetto periodo nessun docente di questa istituzione scolastica sostituirà il dirigente scolastico visto che la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio ha comunicato nella nota 9353 del 22 dicembre 2011, relativa al Programma Annuale 2012, di non aver assegnato alcuna risorsa per l’indennità di sostituzione del dirigente scolastico e che qualsiasi attribuzione di funzioni superiori comporterebbe una responsabilità per il dirigente che la ordinasse

Anief pur comprendendo lo spirito polemico dell’iniziativa invita i suddetti dirigenti a non inviare la comunicazione sopra citata per sfuggire a possibili denunce penali (nella parte in cui dichiarano di voler lasciare la scuola senza alcun sostituto) perché la nota del Miur è certamente da ignorare, nel caso abbiano già nominato il vicario che è stato autorizzato a sostituirlo in sua assenza durante l’anno scolastico, essendo totalmente illegittima, in contrasto con la normativa vigente.

Se è vero, infatti, che “Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile […] Costituisce specifica responsabilità del dirigente scolastico programmare e organizzare le proprie ferie in accordo con il dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio”, in verità, le ferie dei dirigenti scolastici come la loro nomina a presidenti delle commissioni degli esami di Stato non possono bloccare la continuità del servizio richiamata di cui la funzione di direzione ne costituisce parte integrante. D’altronde, la legge stessa (art. 25, c. 5, d.lgs. 165/01) prevede che il dirigente possa nominare un vicario, ovvero che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.Mentre il CCNL in vigore ribadisce la validità dell’art. 33 del CCNI del 31-8-99 e dell’art. 69 del CCNL del 4-8-95 che attribuiscono un’indennità di reggenza al vicario che sostituisce il dirigente, in caso di sua assenza: “1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.La direzione generale, inoltre, nel richiamare l’art. 52, c. 5 del d.lgs. 165/01 commette due errori: in primo luogo, perché confonde l’esercizio delle funzioni superiori di cui alla lettera f), comma 2, art. 88 del CCNL con quelle di dirigente la cui qualifica non è immediatamente superiore a quella docente essendo una funzione diversa; in secondo luogo, perché ricorda con tono minaccioso (certo, una nota non è un atto amministrativo) le sanzioni per i dirigenti che violano il comma 2 del suddetto articolo, tralasciando le motivazioni finali “con dolo e colpa grave”, che qui non possono essere dimostrate, stante il carattere ordinatorio della norma nella potestà del dirigente di scegliere il collaboratore vicario e del contratto che disciplina il pagamento delle sue prestazioni:5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.

In buona sostanza, da Viale Trastevere dovrebbero riflettere insieme ai nostri amici sindacalisti: può un dirigente di una scuola assumere l’incarico di presidente di commissione di esame di Stato o andare in ferie senza nominare un sostituto lasciando la scuola senza direzione? Se si, allora è possibile avere scuole senza dirigenti anche durante tutto il corso dell’anno, il che farebbe felici i tecnici del tesoro che già hanno tagliato 4.000 dirigenze in tre anni. Per noi non è possibile, ma neanche per il Miur, almeno speriamo. Tuttavia, non possiamo tollerare che i vicari o i collaboratori del dirigente lavorino gratuitamente.

Pertanto, entro il mese di giugno, invieremo a tutti i vicari o collaboratori che hanno sostituito il dirigente negli ultimi cinque anni anche più volte, per più di 15 giorni consecutivi in occasioni di ferie, malattie, commissioni di esami o che abbiano esercitato l’incarico di dirigente conferito dal preside o dal direttore dell’USR, e hanno manifestato la volontà di ricorrere inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. le istruzioni operative per adire il tribunale e ottenere l’indennità spettante, come ha già riconosciuto con due recenti sentenze, dal giudice di Milano. L’argomento sarà trattato nella prossima conferenza organizzativa dei legali dell’Anief che si terrà a Roma tra il 26 e il 27 maggio 2012.

Le istruzioni di preadesione ai ricorsi per ottenere l’indennità di reggenza

Il precedente comunicato sull’indennità di reggenza

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