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Ricorso per recuperare il 2,69% per gli anni 2011 e 2012 e il 2,50% trattenuto negli ultimi 5 anni 

 

DESCRIZIONE: Il D.L. 185/2012 ripristina per il TFR dei precari e dei neo-assunti dopo il 2001, contro la Costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per gli assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste. Procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso l'invio di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa. 

REQUISITI: Docenti e ATA precari e di ruolo

MODELLO DIFFIDA TFRI nuovi modelli di diffida sono disponibili online a questo link.

MODALITA' DI PREADESIONE: Scarica gratuitamente e invia le nuove diffide, che puoi scaricare da questo link

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Richiedi le istruzioni per ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTI: Modello di diffida: gratuito. Ricorso: € 100

NEWS RICORSO TFR/TFS

 

Il CCNQ 26 luglio 1999, recepito dal DPCM 20 dicembre 1999 prevede dal maggio 2000 per i neo-assunti statali il passaggio da regime di TFS con aliquota 9,60% e trattenuta 2,5% a regime TFR con aliquota 6,91% totalmente a carico del datore di lavoro (nota Inpdap 9 giugno 2000). Dopo 13 anni, a seguito delle recenti diffide sindacali, il Mef sembra fare mea culpa e correre, invano, ai ripari per non restituire niente. Mancano, inoltre, ancora i 3 miliardi necessari per liquidare interamente i TFS futuri.

I più di 700.000 dirigenti e dipendenti pubblici passati al nuovo regime di TFR regolato dall’articolo 2120 del Codice civile introdotto dalla legge 297/1982, secondo quanto disposto dalla legge 335/1995 che prevede l’armonizzazione del sistema previdenziale pubblico a quello privato dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (d.lgs. 29/1993), hanno sempre letto nei loro cedolini, in questi tredici anni, una voce: TRATTENUTA 2,5% TFR – OPZ. PREV. corrispondente a 35 € mensili per uno stipendio medio di 1.250 €. 

Questa voce, in verità, non è dovuta visto che l’azienda privata non opera alcuna trattenuta nella busta paga dei suoi lavoratori.  L’Anief, già dopo la pubblicazione della sentenza n. 223/12 della Consulta che ha dichiarato incostituzionale il passaggio anche dei lavoratori rimasti in regime TFS allo stesso regime TFR dal 1° gennaio 2011 con la trattenuta del 2,5%, ha messo a disposizione un primo modello di diffida per interrompere la trattenuta (ottobre 2012), superato poi dalla legge 228/12 (art. 1, cc. 98-99) che ha ripristinato la situazione precedente. In seguito, a tale norma, il sindacato ha elaborato un secondo modello di diffida (febbraio 2013) atto

• alla certificazione del credito figurativo del 2,69% (9,60%-6,91%) quale differenza tra le due aliquote per gli anni 2011-2012 per chi è ritornato in regime TFS;
• all’interruzione della trattenuta del 2,5% con richiesta risarcitoria-recupero credito per gli ultimi dieci anni per chi è stato assunto in regime TFR o ha optato per esso.

Nel cedolino di aprile 2013, dopo l’arrivo di migliaia di diffide del personale della scuola, il Governo cambia la giustificazione della trattenuta, perché, in verità, non voleva trattenere il 2,5% come contributo obbligatorio per la costituzione del TFR ma come trattenuta compensativa per garantire parità retributiva tra vecchi e nuovi assunti, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del DPCM 1999.

Ma forse la pensione non è una retribuzione differita? Come è possibile affermare un principio, quello corretto della parità retributiva, dopo averlo sconfessato nei commi precedenti a sfavore delle nuove generazioni sulle buonuscite future? E questa trattenuta, se non doveva essere data, perché è tassata all’origine? E perché non è stata recuperata esplicitamente a livello figurativo nella contrattazione? Forse che il 2,5% pagato in regime di TFS non garantisce una maggiore buonuscita rispetto alla riduzione già penalizzante dello 0,19 (7,10% - 6,91%) dell’aliquota o della liquidazione?

Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir al contenzioso, pone queste domande non soltanto al Governo ma a tutte le Confederazioni sindacali perché non si adotti più una riforma che penalizzi i lavoratori in base all’anno di assunzione, proprio mentre il Governo pensa di portare a 70 anni l’età anagrafica necessaria dal 2020 per andare in pensione e di erogare dal 2030 ai lavoratori in quiescenza soltanto il 40% del loro ultimo stipendio.

Il mea culpa del Mef, se mea culpa è stato, non convince, perché non si tratta di un mero errore formale in un Paese nel cui ordinamento giuridico la forma è sostanza, ma di un’evidente ingiustizia. Pertanto, Anief-Confedir continua a mettere a disposizione le diffide per i lavoratori in regime di TFR e avvierà le opportune iniziative giudiziarie nei tribunali della Repubblica perché possa essere rispettato il principio della parità di trattamento tra tutti i cittadini senza distinzione di età e perché i lavoratori del pubblico impiego non siano penalizzati rispetto ai privati soltanto perché il Governo ha la potestà di legiferare d’urgenza e di disapplicare i contratti da lui firmati in contrasto con la legge da lui voluta.

Nel frattempo, a Palazzo Chigi farebbero bene a fare bene i conti perché oltre ai soldi per cassa integrazione o proroga dei contratti bisogna trovare la copertura anche per quei 3 miliardi (corrispondente al 2,69%, frutto della differenza tra le due aliquote TFS e TFR per gli anni 2011-2012) necessari per onorare interamente le future buonuscite dei 2,5 milioni di dirigenti e dipendenti pubblici che nei prossimi anni andranno in pensione, rispetto ai 41 milioni già stanziati nell’ultima finanziaria bastevoli a riliquidare il trattamento di fine servizio di chi è andato illegittimamente, nel frattempo, in pensione in regime di TFR. Anche per questa ragione, rimangono validi i modelli di diffida per il TFS.

Il link alla pagina da cui scaricare i modelli di diffida

 

E recuperare le somme dovute. Per il personale precario e di ruolo dopo il 6.5.2000 o che abbia optato per il passaggio dal regime TFS a TFR con versamento su Espero per recuperare il 2,5% per ogni anno e interrompere la trattenuta (più di 12.000 €). Per l’accertamento del credito del 2,69% per 2011 e 2012 degli assunti prima del 6.5.2000 in regime di TFS (più di 3.000 €). Necessario ricorrere per recuperare credito TFR o interrompere la trattenuta. Per istruzioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Viste le numerose richieste e considerato che il credito esigibile è soggetto ad una prescrizione decennale, ANIEF ha deciso di snellire la procedura di compilazione della diffida per l’interruzione della trattenuta illegittima in busta paga del 2,5% per il TFR, per la restituzione delle somme indebitamente prelevate e l’accredito figurativo dell’intero trattamento fine rapporto, nonché per l’accertamento del credito del 2,69% per il TFS.

I recenti comunicati di alcune OO.SS. che invitano a inviare i modelli di diffida per la sola interruzione della trattenuta del TFR senza richiedere il risarcimento delle somme indebitamente prelevate dallo Stato e senza invitare a ricorrere per paura di giudizi negativi espressi dai tribunali per l’assenza di risorse pubbliche sono sconcertanti e al di fuori del diritto. Bisognerebbe chiedere a questi sindacalisti perché hanno impiegato 13 anni per avvertire i lavoratori, senza alcuna vertenza preventiva, dell’illegittimità della trattenuta e perché il Codice Civile sul recupero delle somme dovute secondo loro non sia valido. Forse farebbero meglio a dimettersi.

ANIEF invita tutto il personale della scuola a scaricare dai link in fondo, compilare e inviare il modello rispondente alla propria situazione (precario in servizio e non in servizio/TFR, di ruolo post 2000, di ruolo ante 2000/TFS). La necessità di interrompere i termini di prescrizione decennale, vista la difficoltà del reperimento delle prove documentarie per il ricorso (cedolini mensili) ci ha indotto ad accompagnare alla procedura telematica quella cartacea, in cui si chiede la restituzione ma non si documenta l’esattezza del credito vantato da quantificare all’atto del ricorso.

In ogni caso, in vista del probabile rifiuto dell’Amministrazione a rimborsare gli importi indebitamente trattenuti e della conseguente necessità di adire le vie giudiziarie, ANIEF invita tutti gli interessati ad attivarsi immediatamente per reperire le vecchie buste paga ed i CUD degli anni pregressi, che dovranno necessariamente essere prodotti in contenzioso al momento della convocazione per la firma del mandato.

Resta inteso che coloro che hanno già compilato ed inviato il modello di diffida utilizzando l’applicazione on line sul sito ANIEF (che comunque rimane disponibile per chi abbia già a disposizione tutti i cedolini e possa già quantificare l’entità del rimborso da richiedere) non dovranno inviare nuovamente la diffida.

Per ricevere le istruzioni operative per l’attivazione del ricorso, è necessario inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto “ricorso TFR” e per testo i propri dati anagrafici, recapiti e-mail e telefonici e copia della diffida.

Scarica il tuo modello di diffida:

Modello di diffida per il personale immesso in ruolo DOPO il 6 maggio gennaio 2000 CON PRE-RUOLO

Modello di diffida per il personale immesso in ruolo DOPO il 6 maggio 2000 SENZA PRE-RUOLO

Modello di diffida per il personale precario attualmente IN SERVIZIO

Modello di diffida per il personale precario attualmente NON IN SERVIZIO

Modello di accertamento credito per il personale immesso in ruolo PRIMA del 6 maggio 2000 (TFS)

 

Lo Stato deve interrompere la trattenuta del 2,5% del TFR e restituirla ai precari e ai docenti, dirigenti e Ata assunti dopo il 2001. Gli altri assunti prima del 2001 in regime di TFS devono richiedere il 2,69% per gli anni 2011 e 2012. Da 3.000 a 12.000 i rimborsi. Compila on line sul sito ANIEF e invia i nuovi modelli di diffida per recuperare il tuo credito prima della prescrizione decennale.

La trattenuta del 2,5% va interrotta, restituita ai precari e al personale di ruolo assunto dopo il 2001 o transitato volontariamente in regime TFR, riversata dallo Stato per gli ultimi dieci anni e riliquidata per il pre-ruolo (fino a 12.000 Euro). Per gli assunti prima del 2001, in regime TFS va accertato il credito del 2,69% per gli anni 2011-2012 (a partire da 3.000 Euro).

Compila on line e invia i nuovi modelli di diffida, disponibili alla pagina:
http://www.anief.org/ricorso_tfr_moduli.php

Si ricorda che per compilare i campi devi prima registrarti al seguente link:
http://www.anief.org/registrazione3.php

Per info scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Regime TFR

Chi riguarda? Il personale della scuola dipendente e dirigente assunto a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2001, o a tempo determinato (precario), o che ha optato per il passaggio volontario dopo quella data da regime TFS a regime TFR con versamento su fondo espero.

Cosa riguarda? Stop alla trattenuta del 2,5%, restituzione delle somme trattenute nei dieci anni precedenti e riliquidazione di quanto già liquidato, versamento da parte dell’amministrazione dell’intera quota di trattamento fine rapporto.

L’iter: per la trattenuta del 2,5% del TFR, il ricorso sarà già notificato nel marzo 2013, nel rispetto di quanto previsto dal c. 2, art. 1 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 (“ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032”) e in analogia a quanto precisato nella sentenza n. 223/12 della Consulta. Si ricorda che per procedere al ricorso e accedere alle particolari convenzioni vantaggiose con gli studi legali dell’ANIEF è necessario essere in regola con l’iscrizione al sindacato. Sono più di 300.000 gli assunti che dal 2001 tra docenti, dsga, Ata, educatori, dirigenti possono chiedere insieme a migliaia di precari la restituzione del TFR per i dieci anni pregressi ai sensi dell’art. 2946 del codice civile. Per il periodo di pre-ruolo/precariato sarà richiesta anche la riliquidazione immediata dell’ulteriore quota del 2,5% di TFR a carico dell’amministrazione-datore di lavoro per ogni annualità. La prescrizione del credito è decennale e s’interrompe all’atto dell’invio della diffida che fissa anche il termine di interruzione della trattenuta. Tutti coloro che invieranno all’amministrazione i nuovi modelli, riceveranno entro fine marzo l’invito a presentarsi dai legali nel territorio per la firma del mandato e la notifica del ricorso.

N. B. Il ricorso può essere esperito nonostante l’art. 1, c. 99 della legge n. 228/12 che riguarda necessariamente soltanto chi aveva instaurato un contenzioso, essendo transitato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2011 e per il solo biennio 2011-2012 dal regime TFS a quello di TFR.

Regime TFS

Chi riguarda? Il personale della scuola dipendente e dirigente assunto prima del 2001 che è passato obbligatoriamente dal TFS al TFR per biennio 2011-2012 ai sensi della legge 122/2010, dichiarata incostituzionale.

Cosa riguarda? L’accertamento del credito del 2,69% relativo al TFS, invece, risultante dalla differenza tra quello versato dallo Stato (6,91%) e quello spettante (9,60%), per il biennio 2011-2012.

L’iter: L’art. 1, c. 98 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha disposto, in esecuzione della sentenza n. 233/12 della Consulta, il ritorno al regime di TFS di chi è passato a regime TFR a partire dal 1 gennaio 2011, in quanto l’art. 12, c. 10 della legge 122/2010 è stato dichiarato incostituzionale. Questo vuol dire che per il biennio 2011-2012 ogni dipendente o dirigente a tempo indeterminato avrebbe avuto versato dall’amministrazione come TFS l’aliquota del 9,60% piuttosto che l’aliquota del 6,91% come TFR. Per quanto riguarda i TFR liquidati in questi due anni, il Governo ha già messo da parte le risorse (41 milioni di euro) per rideterminare entro un anno tempi e modalità per riliquidare la differenza spettante a seguito dell’applicazione della nuova norma. Per tutti gli altri, invece, non è stato ad oggi previsto niente, anzi il Mef, con nota dell’8 novembre 2012, a tal proposito ha dichiarato che non intende effettuare alcun intervento cosicché l’Inps, il 9 novembre 2012, ha precisato come “i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 31 ottobre 2012 (recepito dalla legge n. 228/12) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010”. In questa prima fase, pertanto, in attesa delle disposizioni da determinare, il personale della scuola dipendente e dirigente dovrà soltanto inviare all’amministrazione una diffida per interrompere i termini prescrittivi di cui alla nota citata e inoltrare all’ANIEF eventuali comunicazioni-risposte dell’amministrazione.

N. B. L’invio della diffida è necessaria perché trascorsi dieci anni il credito non è più solvibile nel caso in cui il Governo non trovi, a regime, le risorse necessarie (4 miliardi di euro) per la riliquidazione della quota spettante per gli oltre 2.500.000 tra dipendenti e dirigenti pubblici.

Avviso per chi aveva già inviato i precedenti modelli

Tutti i precedenti modelli, eventualmente già scaricati o comunicati all’amministrazione relativi alla restituzione della trattenuta del 2,5% del TFR, devono essere sostituiti con quelli nuovi e inviati nuovamente all’amministrazione, viste le novità introdotte dal legislatore nella legge n. 228/12 del 24 dicembre scorso.

Compila on line e invia i nuovi modelli di diffida, disponibili alla pagina:
http://www.anief.org/ricorso_tfr_moduli.php

Si ricorda che per compilare i campi devi prima registrarti al seguente link:
http://www.anief.org/registrazione3.php

Per quantificare esattamente quanto dovuto, ricordati di procurarti tutti i cedolini mensili degli ultimi dieci anni per il TFR (voce trattenuta 2,5%). Tutti coloro che provvederanno alla stampa e all’invio del modello di diffida, riceveranno successivamente le istruzioni operative per recarsi presso lo studio legale convenzionato nel territorio per la firma del mandato, la notifica e il deposito del ricorso.

Per info scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il video del presidente Anief


Approfondimenti

Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Legge 335/1995, Legge 448/1998, Legge 122/2010, D.L. 185/12 ora Legge 228/2012, Accordo quadro Aran, 29 luglio 1999, DPCM 20 dicembre 1999, Articolo n. 2120 e 2946 del Codice civile, Sentenza n. 223/12 Corte Costituzionale

Nota MEF-Portale stipendi, prot. 157/2012, 8 novembre 2012

“Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.”

Messaggio Inps n. 18296, 9 novembre 2012

“In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010. Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da “determinata” devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le modalità sopra descritte.”

 

La sentenza della Consulta n. 223/12 è chiara, pertanto se tutto rimane immutato per il personale della scuola in regime di TFS, in verità, fino a 10.000 euro possono essere restituiti al personale precario e di ruolo che è stato assunto e ha prestato servizio nell’ultimo decennio, in regime di TFR. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere la diffida e le istruzioni operative per ricorrere anche contro il blocco del contratto.

L’art. 1, cc. 98-100 della legge n. 228/12 ha cessato la materia del contendere rispetto alla richiesta di restituzione della trattenuta del 2,5% da parte di chi (assunto prima del 2001) era transitato dal regime TFS al regime TFR dal 1° gennaio 2011 a causa dell’applicazione dell’art. 12 c. 10 della legge 122/2010, dichiarata incostituzionale, perché riporta il TFS alla precedente aliquota del 9,60%, ma non può essere applicata ai neo-assunti dopo il 2001 o ai precari. Per questi lavoratori che in virtù del D.P.C.M. del 20.12.1999, a partire dal 1 gennaio 2001, sono passati dal regime di TFS al regime di TFR regolato dall’art. 2120 del Codice civile per i privati, con la nuova aliquota del 6,91%, non si sarebbe mai dovuto applicare “il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032”, come statuito dal comma 2 dello stesso articolo 1 del decreto. La ratio è spiegata dalla stessa Corte costituzionale: lo Stato, in quanto datore di lavoro, non può versare un TFR inferiore a quello di un’azienda privata. E poiché lo Stato ha trattenuto dalla busta paga indebitamente questi soldi negli ultimi dieci anni, è tenuto ora a restituirli. Soltanto nella scuola, sono oltre 250.000 i possibili beneficiari, la metà degli assunti nel pubblico impiego.

Il primo passo, prima di intraprendere la via giudiziaria, riguarda l’invio di una nuova diffida che il sindacato mette a disposizione gratuitamente per tutto il personale della scuola neo-assunto dopo il 2001 o precario in regime di TFR che lo richiederà scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Nell’oggetto si dovrà indicare “richiesta diffida regime TFR post 2001 (se assunti a TI dopo il 1° gennaio 2001)” oppure “richiesta diffida regime TFR precario (se con contratto a TD negli anni 2011 e 2012)”, mentre nel testo si dovranno riportare i propri dati anagrafici e i recapiti telefonici. Ai fini della corretta individuazione dell’importo di cui si chiede la restituzione, si consiglia di verificare tutti i cedolini, mese per mese, ricevuti nei dieci anni precedenti la data dell’invio della diffida e di sommare gli importi presenti alla voce “Ritenute”, OP. DI PREV./TFR.

Lo stesso modello nei prossimi giorni sarà fornito dalla Confedir a tutti i dipendenti e ai dirigenti pubblici.

In caso di esito negativo, dopo i termini preventivati, ogni interessato riceverà le istruzioni operative per ricorrere al giudice del lavoro e recuperare le somme spettanti. Sarà possibile in quella sede, richiedere contestualmente anche lo sblocco degli scatti di anzianità e del contratto, bloccati da una legge che, per quanto riguarda gli effetti sullo stipendio dei magistrati e degli avvocati dello Stato, è stata dichiarata incostituzionale. Chi ha già inviato la diffida, interrompendo così la data di prescrizione decennale del credito, riceverà nei prossimi mesi le istruzioni per ricorrere.

 

Approfondimenti

 

D.P.C.M. 20.12.1999

2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

 

Legge 228/12, cc. 98-100

98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

 

 

Termini di prescrizione del credito

La perdita del diritto alla riscossione del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato per un delimitato periodo.
I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c).
Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltreché costituire in mora il debitore.
Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere.

 

Anief fornisce gratuitamente i nuovi modelli di diffida per ottenere il versamento dallo Stato del 2,69% nel TFS per gli anni 2011-2012 (1.000-1.500 euro) per gli assunti ante 2001 (quota di accantonamento del 9,60%) e restituzione del 2,5% di trattenuta TFR per gli ultimi cinque anni (2.500-3.000 euro) per neo-assunti post 2001 (quota accantonamento del 6,91) e analogo versamento, valido anche per precari. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

I vecchi assunti prima del 2001 tornano a quota 9,60% ma INPS e MEF non autorizzano il finanziamento della quota del 2,69% a carico dello Stato per gli anni 2011 e 2012. I neo-assunti dopo il 2001 e i precari rimangono a quota 6,91% con la trattenuta del 2,5% incostituzionale per gli ultimi cinque anni. Dai 1.000 ai 3.000 euro da recuperare: richiedi gratuitamente le nuove diffide all’Anief a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. In caso di risposta negativa si procederà con i ricorsi, validi anche per sbloccare il contratto e gli aumenti stipendiali stimati in 6.000 euro nel quadriennio 2010-2014, come ottenuto per gli acconti e gli automatismi di carriera dalla magistratura e dall’avvocatura dello Stato.

Già, il Governo dimentica che gli effetti della sentenza della Consulta n. 223/12 non valgono soltanto per il presente (ex nunc) ma anche per il passato (ex tunc), come si può evincere dalla recente nota MEF (non ci sono soldi da versare) e dal recente messaggio dell’INPS (blocco temporaneo al 31 dicembre 2010 del calcolo), a seguito dell’approvazione di un decreto legge che, infatti, destina soltanto 41 milioni di euro per ritornare allo status quo ante, rimborsando soltanto i TFR già liquidati in maniera erronea.

Ripristinata per precari e neo-assunti dopo il 2001, contro la costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste dal D.L. 185/12. Il sindacato avvia le procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso la messa a disposizione di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa.

Erano quindi fondati i timori che il presidente dell’Anief e delegato Confedir alla scuola, Marcello Pacifico, aveva espresso a caldo in merito alla copertura finanziaria dei provvedimenti adottati del Governo (decreto legge n. 185/12) per ripristinare la situazione giuridica dei lavoratori vigente prima della sentenza n. 223/12 della Corte Costituzionale: il fondo di 41 milioni previsto non è stato pensato per coprire la quota eccedente (2,69%) - frutto della differenza tra la vecchia quota 9,60% e la nuova quota 6,91% dichiarata illegittima - che l’amministrazione, in quanto datore di lavoro, è tenuta a versare a ogni lavoratore per il biennio 2011-2012. Che il Governo non intenda versare quanto dovuto si comprende anche dalle recenti note dell’8 e del 9 novembre del Ministero dell’Economia e Finanze e dell’INPS.

Nota MEF-Portale stipendi, prot. 157/2012, 8 novembre 2012
“Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.”

Messaggio Inps n. 18296, 9 novembre 2012
“In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010. Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da “determinata” devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le modalità sopra descritte.”

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite, è evidente che lo Stato non intende ripristinare per gli assunti ante 2001 la quota di TFS legittima del 9,60%, rispetto a quella versata del 6,91% relativamente alle mensilità del 2011 e del 2012, ignorando che una sentenza della Consulta riporta la situazione quo ante, come prevista dal decreto, non soltanto ex nunc (per il nuovo) ma anche ex tunc (per il passato).

Ma vi è di più: perché il Governo, nel legiferare, avrebbe dovuto prendere atto delle motivazioni della sentenza della Consulta relative all’incostituzionalità del diverso trattamento dei lavoratori tra settore pubblico e privato, laddove il datore di lavoro/amministrazione pubblica, a parità di quota accantonata per il TFR (6,91%) opera una trattenuta sullo stipendio (2,5%), e avrebbe dovuto disciplinare nuovamente la materia per i neo-assunti dopo il 2001, fermi proprio obbligatoriamente a quella quota 6,91% con trattenuta 2,5% che il comma 10, articolo 12, legge 122/10, aveva esteso anche ai vecchi assunti in regime TFS prima della cancellazione dal nostro ordinamento operata dalla Consulta. Dopo la sentenza della Corte costituzionale (2012), infatti, per i neo-assunti nella pubblica amministrazione dopo il 2001, se è legittimo aver ridotto la quota di TFR netta (-0,19% frutto della differenza tra 7,10% e il 6,91%), rimane incostituzionale trattenere il 2,5% sullo stipendio, perché la quota deve essere interamente a carico del datore di lavoro, a parità di quanto versato, come hanno rimarcato i giudici. Ovviamente è possibile richiedere la restituzione della trattenuta previa invio della diffida, ricorso e nuova dichiarazione di incostituzionalità anche dell’ultimo decreto legge, soltanto per gli ultimi cinque anni secondo le prescrizioni vigenti, arrivando a recuperare almeno 2.500 euro e costringendo l’amministrazione a versare interamente la quota del 6,91% come già avviene per il datore di lavoro privato.

A tutti il sindacato consiglia, in caso di resistenze dell’amministrazione, un ricorso che richieda anche lo sblocco del contratto e degli aumenti stipendiali così come ottenuto dai giudici, visto che dal mese di dicembre 2012 otterrà l’adeguamento degli importi tabellari il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato, in applicazione del DPCM 23 giugno 2009 che stabiliva l’incremento, a titolo di acconto, del 3,04%.

I nuovi modelli di diffida per assunti ante e post 2001 e precari saranno forniti in risposta alla mail da inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il mese di dicembre, affinché nel nuovo anno, in possesso anche del nuovo CUD, si possa procedere alla richiesta di versamento delle somme spettanti per il 2011 e il 2012 (vecchi assunti e precari), per il 2008-2012 (neo-assunti).

Gli interessati dovranno, pertanto, inviare una mail aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con oggetto “modello diffida TFR ante 2001 (se assunti a TI prima del 1° gennaio 2001), oppure post 2001 (se assunti a TI dopo il 1° gennaio 2001) oppure precario (se con contratto a TD negli anni 2011 e 2012). Nel corpo della mail dovranno invece essere indicati i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, indirizzo completo di residenza) nonché denominazione e indirizzo della scuola sede di attuale o ultimo servizio.

 

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