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TFR/TFS: il Governo ignora la sentenza della Consulta e i suoi effetti per il pregresso

Anief fornisce gratuitamente i nuovi modelli di diffida per ottenere il versamento dallo Stato del 2,69% nel TFS per gli anni 2011-2012 (1.000-1.500 euro) per gli assunti ante 2001 (quota di accantonamento del 9,60%) e restituzione del 2,5% di trattenuta TFR per gli ultimi cinque anni (2.500-3.000 euro) per neo-assunti post 2001 (quota accantonamento del 6,91) e analogo versamento, valido anche per precari. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

I vecchi assunti prima del 2001 tornano a quota 9,60% ma INPS e MEF non autorizzano il finanziamento della quota del 2,69% a carico dello Stato per gli anni 2011 e 2012. I neo-assunti dopo il 2001 e i precari rimangono a quota 6,91% con la trattenuta del 2,5% incostituzionale per gli ultimi cinque anni. Dai 1.000 ai 3.000 euro da recuperare: richiedi gratuitamente le nuove diffide all’Anief a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. In caso di risposta negativa si procederà con i ricorsi, validi anche per sbloccare il contratto e gli aumenti stipendiali stimati in 6.000 euro nel quadriennio 2010-2014, come ottenuto per gli acconti e gli automatismi di carriera dalla magistratura e dall’avvocatura dello Stato.

Già, il Governo dimentica che gli effetti della sentenza della Consulta n. 223/12 non valgono soltanto per il presente (ex nunc) ma anche per il passato (ex tunc), come si può evincere dalla recente nota MEF (non ci sono soldi da versare) e dal recente messaggio dell’INPS (blocco temporaneo al 31 dicembre 2010 del calcolo), a seguito dell’approvazione di un decreto legge che, infatti, destina soltanto 41 milioni di euro per ritornare allo status quo ante, rimborsando soltanto i TFR già liquidati in maniera erronea.

Ripristinata per precari e neo-assunti dopo il 2001, contro la costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste dal D.L. 185/12. Il sindacato avvia le procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso la messa a disposizione di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa.

Erano quindi fondati i timori che il presidente dell’Anief e delegato Confedir alla scuola, Marcello Pacifico, aveva espresso a caldo in merito alla copertura finanziaria dei provvedimenti adottati del Governo (decreto legge n. 185/12) per ripristinare la situazione giuridica dei lavoratori vigente prima della sentenza n. 223/12 della Corte Costituzionale: il fondo di 41 milioni previsto non è stato pensato per coprire la quota eccedente (2,69%) - frutto della differenza tra la vecchia quota 9,60% e la nuova quota 6,91% dichiarata illegittima - che l’amministrazione, in quanto datore di lavoro, è tenuta a versare a ogni lavoratore per il biennio 2011-2012. Che il Governo non intenda versare quanto dovuto si comprende anche dalle recenti note dell’8 e del 9 novembre del Ministero dell’Economia e Finanze e dell’INPS.

Nota MEF-Portale stipendi, prot. 157/2012, 8 novembre 2012
“Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.”

Messaggio Inps n. 18296, 9 novembre 2012
“In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010. Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da “determinata” devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le modalità sopra descritte.”

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite, è evidente che lo Stato non intende ripristinare per gli assunti ante 2001 la quota di TFS legittima del 9,60%, rispetto a quella versata del 6,91% relativamente alle mensilità del 2011 e del 2012, ignorando che una sentenza della Consulta riporta la situazione quo ante, come prevista dal decreto, non soltanto ex nunc (per il nuovo) ma anche ex tunc (per il passato).

Ma vi è di più: perché il Governo, nel legiferare, avrebbe dovuto prendere atto delle motivazioni della sentenza della Consulta relative all’incostituzionalità del diverso trattamento dei lavoratori tra settore pubblico e privato, laddove il datore di lavoro/amministrazione pubblica, a parità di quota accantonata per il TFR (6,91%) opera una trattenuta sullo stipendio (2,5%), e avrebbe dovuto disciplinare nuovamente la materia per i neo-assunti dopo il 2001, fermi proprio obbligatoriamente a quella quota 6,91% con trattenuta 2,5% che il comma 10, articolo 12, legge 122/10, aveva esteso anche ai vecchi assunti in regime TFS prima della cancellazione dal nostro ordinamento operata dalla Consulta. Dopo la sentenza della Corte costituzionale (2012), infatti, per i neo-assunti nella pubblica amministrazione dopo il 2001, se è legittimo aver ridotto la quota di TFR netta (-0,19% frutto della differenza tra 7,10% e il 6,91%), rimane incostituzionale trattenere il 2,5% sullo stipendio, perché la quota deve essere interamente a carico del datore di lavoro, a parità di quanto versato, come hanno rimarcato i giudici. Ovviamente è possibile richiedere la restituzione della trattenuta previa invio della diffida, ricorso e nuova dichiarazione di incostituzionalità anche dell’ultimo decreto legge, soltanto per gli ultimi cinque anni secondo le prescrizioni vigenti, arrivando a recuperare almeno 2.500 euro e costringendo l’amministrazione a versare interamente la quota del 6,91% come già avviene per il datore di lavoro privato.

A tutti il sindacato consiglia, in caso di resistenze dell’amministrazione, un ricorso che richieda anche lo sblocco del contratto e degli aumenti stipendiali così come ottenuto dai giudici, visto che dal mese di dicembre 2012 otterrà l’adeguamento degli importi tabellari il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato, in applicazione del DPCM 23 giugno 2009 che stabiliva l’incremento, a titolo di acconto, del 3,04%.

I nuovi modelli di diffida per assunti ante e post 2001 e precari saranno forniti in risposta alla mail da inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il mese di dicembre, affinché nel nuovo anno, in possesso anche del nuovo CUD, si possa procedere alla richiesta di versamento delle somme spettanti per il 2011 e il 2012 (vecchi assunti e precari), per il 2008-2012 (neo-assunti).

Gli interessati dovranno, pertanto, inviare una mail aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con oggetto “modello diffida TFR ante 2001 (se assunti a TI prima del 1° gennaio 2001), oppure post 2001 (se assunti a TI dopo il 1° gennaio 2001) oppure precario (se con contratto a TD negli anni 2011 e 2012). Nel corpo della mail dovranno invece essere indicati i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, indirizzo completo di residenza) nonché denominazione e indirizzo della scuola sede di attuale o ultimo servizio.

 

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