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TFR/TFS: avviate le iniziative giudiziarie dell’ANIEF per la restituzione del credito

Lo Stato deve interrompere la trattenuta del 2,5% del TFR e restituirla ai precari e ai docenti, dirigenti e Ata assunti dopo il 2001. Gli altri assunti prima del 2001 in regime di TFS devono richiedere il 2,69% per gli anni 2011 e 2012. Da 3.000 a 12.000 i rimborsi. Compila on line sul sito ANIEF e invia i nuovi modelli di diffida per recuperare il tuo credito prima della prescrizione decennale.

La trattenuta del 2,5% va interrotta, restituita ai precari e al personale di ruolo assunto dopo il 2001 o transitato volontariamente in regime TFR, riversata dallo Stato per gli ultimi dieci anni e riliquidata per il pre-ruolo (fino a 12.000 Euro). Per gli assunti prima del 2001, in regime TFS va accertato il credito del 2,69% per gli anni 2011-2012 (a partire da 3.000 Euro).

Compila on line e invia i nuovi modelli di diffida, disponibili alla pagina:
http://www.anief.org/ricorso_tfr_moduli.php

Si ricorda che per compilare i campi devi prima registrarti al seguente link:
http://www.anief.org/registrazione3.php

Per info scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Regime TFR

Chi riguarda? Il personale della scuola dipendente e dirigente assunto a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2001, o a tempo determinato (precario), o che ha optato per il passaggio volontario dopo quella data da regime TFS a regime TFR con versamento su fondo espero.

Cosa riguarda? Stop alla trattenuta del 2,5%, restituzione delle somme trattenute nei dieci anni precedenti e riliquidazione di quanto già liquidato, versamento da parte dell’amministrazione dell’intera quota di trattamento fine rapporto.

L’iter: per la trattenuta del 2,5% del TFR, il ricorso sarà già notificato nel marzo 2013, nel rispetto di quanto previsto dal c. 2, art. 1 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 (“ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032”) e in analogia a quanto precisato nella sentenza n. 223/12 della Consulta. Si ricorda che per procedere al ricorso e accedere alle particolari convenzioni vantaggiose con gli studi legali dell’ANIEF è necessario essere in regola con l’iscrizione al sindacato. Sono più di 300.000 gli assunti che dal 2001 tra docenti, dsga, Ata, educatori, dirigenti possono chiedere insieme a migliaia di precari la restituzione del TFR per i dieci anni pregressi ai sensi dell’art. 2946 del codice civile. Per il periodo di pre-ruolo/precariato sarà richiesta anche la riliquidazione immediata dell’ulteriore quota del 2,5% di TFR a carico dell’amministrazione-datore di lavoro per ogni annualità. La prescrizione del credito è decennale e s’interrompe all’atto dell’invio della diffida che fissa anche il termine di interruzione della trattenuta. Tutti coloro che invieranno all’amministrazione i nuovi modelli, riceveranno entro fine marzo l’invito a presentarsi dai legali nel territorio per la firma del mandato e la notifica del ricorso.

N. B. Il ricorso può essere esperito nonostante l’art. 1, c. 99 della legge n. 228/12 che riguarda necessariamente soltanto chi aveva instaurato un contenzioso, essendo transitato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2011 e per il solo biennio 2011-2012 dal regime TFS a quello di TFR.

Regime TFS

Chi riguarda? Il personale della scuola dipendente e dirigente assunto prima del 2001 che è passato obbligatoriamente dal TFS al TFR per biennio 2011-2012 ai sensi della legge 122/2010, dichiarata incostituzionale.

Cosa riguarda? L’accertamento del credito del 2,69% relativo al TFS, invece, risultante dalla differenza tra quello versato dallo Stato (6,91%) e quello spettante (9,60%), per il biennio 2011-2012.

L’iter: L’art. 1, c. 98 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha disposto, in esecuzione della sentenza n. 233/12 della Consulta, il ritorno al regime di TFS di chi è passato a regime TFR a partire dal 1 gennaio 2011, in quanto l’art. 12, c. 10 della legge 122/2010 è stato dichiarato incostituzionale. Questo vuol dire che per il biennio 2011-2012 ogni dipendente o dirigente a tempo indeterminato avrebbe avuto versato dall’amministrazione come TFS l’aliquota del 9,60% piuttosto che l’aliquota del 6,91% come TFR. Per quanto riguarda i TFR liquidati in questi due anni, il Governo ha già messo da parte le risorse (41 milioni di euro) per rideterminare entro un anno tempi e modalità per riliquidare la differenza spettante a seguito dell’applicazione della nuova norma. Per tutti gli altri, invece, non è stato ad oggi previsto niente, anzi il Mef, con nota dell’8 novembre 2012, a tal proposito ha dichiarato che non intende effettuare alcun intervento cosicché l’Inps, il 9 novembre 2012, ha precisato come “i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 31 ottobre 2012 (recepito dalla legge n. 228/12) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010”. In questa prima fase, pertanto, in attesa delle disposizioni da determinare, il personale della scuola dipendente e dirigente dovrà soltanto inviare all’amministrazione una diffida per interrompere i termini prescrittivi di cui alla nota citata e inoltrare all’ANIEF eventuali comunicazioni-risposte dell’amministrazione.

N. B. L’invio della diffida è necessaria perché trascorsi dieci anni il credito non è più solvibile nel caso in cui il Governo non trovi, a regime, le risorse necessarie (4 miliardi di euro) per la riliquidazione della quota spettante per gli oltre 2.500.000 tra dipendenti e dirigenti pubblici.

Avviso per chi aveva già inviato i precedenti modelli

Tutti i precedenti modelli, eventualmente già scaricati o comunicati all’amministrazione relativi alla restituzione della trattenuta del 2,5% del TFR, devono essere sostituiti con quelli nuovi e inviati nuovamente all’amministrazione, viste le novità introdotte dal legislatore nella legge n. 228/12 del 24 dicembre scorso.

Compila on line e invia i nuovi modelli di diffida, disponibili alla pagina:
http://www.anief.org/ricorso_tfr_moduli.php

Si ricorda che per compilare i campi devi prima registrarti al seguente link:
http://www.anief.org/registrazione3.php

Per quantificare esattamente quanto dovuto, ricordati di procurarti tutti i cedolini mensili degli ultimi dieci anni per il TFR (voce trattenuta 2,5%). Tutti coloro che provvederanno alla stampa e all’invio del modello di diffida, riceveranno successivamente le istruzioni operative per recarsi presso lo studio legale convenzionato nel territorio per la firma del mandato, la notifica e il deposito del ricorso.

Per info scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il video del presidente Anief


Approfondimenti

Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Legge 335/1995, Legge 448/1998, Legge 122/2010, D.L. 185/12 ora Legge 228/2012, Accordo quadro Aran, 29 luglio 1999, DPCM 20 dicembre 1999, Articolo n. 2120 e 2946 del Codice civile, Sentenza n. 223/12 Corte Costituzionale

Nota MEF-Portale stipendi, prot. 157/2012, 8 novembre 2012

“Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.”

Messaggio Inps n. 18296, 9 novembre 2012

“In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010. Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da “determinata” devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le modalità sopra descritte.”

 

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