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Ricorso per recuperare il 2,69% per gli anni 2011 e 2012 e il 2,50% trattenuto negli ultimi 5 anni 

 

DESCRIZIONE: Il D.L. 185/2012 ripristina per il TFR dei precari e dei neo-assunti dopo il 2001, contro la Costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per gli assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste. Procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso l'invio di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa. 

REQUISITI: Docenti e ATA precari e di ruolo

MODELLO DIFFIDA TFRI nuovi modelli di diffida sono disponibili online a questo link.

MODALITA' DI PREADESIONE: Scarica gratuitamente e invia le nuove diffide, che puoi scaricare da questo link

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Richiedi le istruzioni per ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTI: Modello di diffida: gratuito. Ricorso: € 100

NEWS RICORSO TFR/TFS

 

Continua il mistero sui fondi miliardari necessari per pagare la quota eccedente il 6,91% già versato per i dipendenti pubblici. Tra gli effetti della cancellazione dell’art. 12, c. 10 L. 122/10, secondo i giudici amministrativi e costituzionali, si dovrebbe tornare alla quota precedente vigente (+ 2,69). Ma pagherà lo Stato - e quando, visto l’assenza di ogni riferimento - oppure si dovrà ricorrere? Guarda la tabella.

La parola al Parlamento che potrebbe rispondere al quesito durante la conversione del Decreto Legge. “Se non saranno date risposte entro 60 giorni, è evidente che il sindacato - dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alle alte professionalità e ai direttivi del Pubblico impiego - promuoverà una nuova vertenza giudiziaria perché sia versato dal datore di lavoro (amministrazione pubblica) l’intera quota di TFR/TFS attribuibile al lavoratore, il 9,60%, a partire proprio dai precari che devono ricevere la loro parte entro sei mesi dall’ultimo rapporto di lavoro. Se hanno ragione i giudici, infatti, basti pensare che ogni precario della scuola ha diritto a 250 euro in più per anno di servizio nel 2011 e nel 2012, 50 milioni complessivamente per il biennio trascorso, 9 milioni in più di quanto finanziato dal Governo, in parte, proprio con i fondi di riserva della Scuola. E dove sono i 4 miliardi per assegnare, nel 2011 e 2012, tra i 1.000 e i 1.500 euro in più in media al TFR/TFS di più di 3.000.000 di dipendenti e dirigenti pubblici? E gli altri 2 miliardi a regime per ogni anno?". Guarda la tabella:

Trattamento - Fine Rapporto - Fine servizio

 
A
Legge 122/2010,
art. 12, c. 10
 
INCOSTITUZIONALE
dal 01.01.2011 al 30.10.2012
----------
Aliquota 6,91%

su intera retribuzione, trattenuta 2,5% a carico del lavoratore

Amministrazioni
pagano 4,41%

(che dovrebbe corrispondere al 4,91% su 80%)

Sentenza Consulta n. 223/2012
e
D. L. 185/2012
 
Cancellazione A 
Ritorno B
Nota ANIEF
B
Legge 75/1980,
art. 18
D. P. R. 1032/1973
artt. 37-38
dal 01.01.1984
al 31.12.2010
-----------
Aliquota 9,60%
su 80% della retribuzione,

trattenuta 2,5% a carico del lavoratore

Amministrazioni
pagano 7,10%
Stanziati
41 milioni per

ri-liquidare TFR/TFS già liquidato

2011-2012,

di cui 8 milioni ripresi dalla relazioni tecnica di accompagnamento alla norma cancellata

 

Amministrazioni devono anche pagare 2,69%

per ripristinare quota 9,60%
………..

Non sono previste le risorse né modalità e tempi di recupero

delle somme spettanti
………..
Servono
4 miliardi per 2011-2012 e
2 miliardi all’anno a regime
 

Per approfondimenti, leggi questo comunicato

Il Governo sbaglia i conti seguendo una vecchia relazione tecnica: previsti 41 milioni per riportare la disciplina alle norme previgenti la legge 122/2010, ma non bastano a coprire le sole riliquidazioni dei precari della scuola. Mancano diversi miliardi per ricostituire la quota 9,60% per i dipendenti della P. A. prevista dalla legge 75/1980 e ricordata dalla Consulta.

Il Governo, per non restituire la quota del 2,5% trattenuta ai dipendenti pubblici, riporta la norma alla disciplina previgente ma sembra dimenticare che le amministrazioni dello Stato, in quanto datori di lavoro, dovrebbero versare - a detta dei giudici - la quota rimanente al netto della trattenuta, il 7,10% sull’80% della retribuzione come quantizzato al 31 dicembre 2010 rispetto al 4,41% pagato sull’intera retribuzione dal 1 gennaio 2011 (che dovrebbe corrispondere al 4.91% sull’80%).

L’intera questione, infatti, dal punto di vista normativo (artt. 37 e 38 del D. P. R. 1032/1973 per trattenuta del 2,5% e soglia dell’80% della retribuzione, art. 18, L. 75/80 per la quota del 9,60 dal 1° gennaio 1984) è stata ricostruita dai giudici del Tar Calabria che, con la sentenza n. 53/2012, hanno condannato l’amministrazione alla restituzione della trattenuta del 2,5% e al pagamento della quota dovuta in quanto datore di lavoro, prima ancora della sentenza n. 223/12 della Corte costituzionale.

Ora, se con decreto legge il Governo ha annullato i processi in corso riportando la liquidazione e il calcolo per la costituzione del TFR/TFS allo status quo ante, è evidente che per i 3.000.000 di dipendenti pubblici ogni amministrazione dovrà versare-accantonare il 2,69% in più rispetto a prima sia per il biennio appena trascorso che per il futuro.

Ma i conti sembrano negare questa tesi sostenuta dalla magistratura visto che il Governo ha confermato i numeri della relazione tecnica allegata dal ministro Tremonti al D. L. 78 del 31 maggio 2010, che prevedeva nel passaggio alla nuova norma un risparmio di 1 milione di euro per il 2012 e di 7 milioni di euro per il 2013, aggiungendone a regime 33 milioni. Quanto sopra potrebbe anche essere considerato un ragionamento di “finanza creativa”, se l’attuale decreto legge non prevedesse anche di riliquidare, alla luce delle norme previgenti alla L. 122/2010, i TFR/TFS già liquidati. Come pagare, infatti, i soli 50 milioni da rivalutare per i 100.000 precari della Scuola che hanno lavorato negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, considerato che ognuno di essi aveva diritto con le vecchie regole a un TFR di quasi 1.000 euro ad anno, che negli ultimi due anni è stato decurtato di un quarto?

Gli uffici legislativi del Parlamento saranno chiamati a un’ardua verifica dei conti pubblici per evitare un buco all’erario. Anief, che nei mesi scorsi aveva fornito un modello di diffida per recuperare la trattenuta del 2,5% del TFR dal 1 gennaio 2011, seguirà con attenzione il dibattito parlamentare al cui termine darà precise istruzioni ai lavoratori per il ripristino dei diritti maturati, se necessario, attraverso un nuovo contenzioso. Di certo, il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dovrà pagare già la metà delle nuove spese, fino a 20 milioni su 41 dal fondo di riserva.

Si precisa, infine, che l'invio del modello di diffida già predisposto è temporaneamente sospeso, in attesa di conoscere se e quando il Governo disciplinerà il pagamento della quota di TFR mancante per il pregresso, come ricordato dai Giudici.

 

Il Testo del D.L. 185/2012

 

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207) (GU n. 254 del 30-10-2012 )


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure
finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di
finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla
predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si
provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme
gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente
comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di
euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per
l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno
2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere
dal 2014.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze
eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in
giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Dipendenti pubblici - Il Cdm approva il decreto che cancella finalmente il balzello del 2,5% sottratto ai lavoratori per il Tfr, però trova anche un escamotage per non pagare le quote indebitamente sottratte negli ultimi due anni. Anief-Confedir: così lo Stato tenta di risparmiare 3,8 miliardi di euro, ma il sindacato non si ferma di certo qui: i 3 milioni e mezzo di dipendenti devono vedersi restituire il maltolto.

Anief e Confedir esprimono soddisfazione per la decisione del Consiglio dei ministri di approvare un decreto legge che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012, ha ripristinato la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale dipendente pubblico. Con questo decreto si cancella così l’assegnazione ai lavoratori del “balzello” del 2,5% sull'80% della retribuzione da accantonare per i trattamenti di fine servizio. L’Inpdap si dovrà rassegnare: la relativa trattenuta deve essere posta interamente a carico del datore di lavoro. E restituire ai dipendenti pubblici quasi 4 miliardi di euro indebitamente sottratti in questi ultimi due anni.

Tuttavia, da indiscrezioni si apprende anche che la norma introdotta con decreto legge non prevede la restituzione delle trattenute del 2,5% illegittimamente sottratte dal 1° gennaio 2011 dagli stipendi di quasi tre milioni e mezzo di dipendenti della pubblica amministrazione, di cui un milione operanti nella scuola come docenti e Ata. Facendo così risparmiare allo Stato i 4 miliardi da restituire. Ma in tal caso, se ciò fosse confermato, ogni dipendente dovrà al più presto presentare richiesta individuale per il recupero delle somme indebitamente trattenute dallo Stato.

“Qualora questa ingiusta e incostituzionale eccezione fosse confermata nel testo di legge – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alle alte professionalità – il nostro sindacato non si fermerà di certo qui: dopo aver infatti spinto il Governo a varare il decreto, conseguente ai tanti ricorsi da noi presentati in tribunale, Anief e Confedir confermano l’intenzione di continuare a tutelare dipendenti e i dirigenti pubblici a cui è stata ingiustamente sottratta la quota nell’ultimo biennio. Rinunciarvi significherebbe piegarsi a chi continua a calpestare il rispetto per i lavoratori e per i loro diritti acquisiti”.

I rimborsi da riscuotere non sono da poco: vanno da un minimo di 669 euro per il collaboratore scolastico ad inizio carriera ai 1.529 euro per i docenti di scuola secondaria di II grado alle soglie della pensione. E ancora di più per i dirigenti statali. Per assicurarsi il recupero di tali importi e il conseguente aumento dello stipendio – tra i 25 euro per il collaboratore scolastico neo assunto e i 55 euro per il docente della secondaria superiore a fine carriera – derivante dalla ritenuta finalmente cancellata e messa interamente a carico dello datore di lavoro (lo Stato), l’Anief mette gratuitamente a disposizione il modello di diffida da compilare e inviare all’Amministrazione.

L’invio della diffida - ricordiamo - è requisito indispensabile per procedere, in caso di rifiuto dell’Amministrazione, a reclamare in giudizio quanto spettante. Per richiedere le istruzioni operative basta inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Per chi ha inviato la diffida, per recuperare fino a 1.500 euro nel biennio 2011-2012. Per il personale di ruolo, sul modello di quanto ottenuto dai magistrati con la sentenza della Consulta, è possibile rinunciare alla strada del decreto ingiuntivo e presentare un unico ricorso al giudice del lavoro con cui chiedere anche lo sblocco degli scatti di anzianità per il 2010-2013. Sia se precario o di ruolo, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, infatti, l’amministrazione non può più giustificare la trattenuta del 2,5% operata sull’80% dello stipendio per la costituzione del TFR. Ciò vale sia per i precari, che ottengono il TFR entro sei mesi dall’ultimo rapporto di lavoro, sia per i colleghi di ruolo che annualmente dal CUD vedono detratte le somme per la costituzione dello stesso fondo, che da gennaio 2011 – ricordiamolo – è interamente a carico del datore di lavoro. Per queste ragioni è possibile, dopo aver fatto trascorrere i termini della diffida (30 giorni), richiedere un decreto ingiuntivo a patto di quantificare in maniera esatta la cifra dovuta.

Il personale di ruolo, in particolare quello neo-immesso in ruolo, sull’esempio di quanto fatto dai magistrati che hanno ottenuto la sentenza della Consulta, potrà inoltre presentare anche un ricorso unico al giudice del lavoro con cui chiedere anche lo sblocco dell’aumento di stipendio e la remissione in Corte costituzionale della norma basata sugli stessi principi censurati per la magistratura. In questo caso, oltre a ottenere la restituzione delle somme e il blocco della trattenuta del 2,5% sul TFR, si potrebbe ottenere anche lo sblocco degli scatti di anzianità e la valutabilità ai fini della progressione di carriera degli anni di servizio maturati tra il 2010-2013.

Pertanto, ANIEF ha predisposto un percorso differenziato per il personale precario e quello di ruolo:

- Il personale docente e Ata precario, infatti, potrà reclamare il recupero immediato delle spettanze per il TFR indebitamente trattenute dal 1° gennaio 2011 attraverso decreto ingiuntivo, in grado di garantire tempi più rapidi di risoluzione della controversia.

- Il personale docente e Ata di ruolo, invece, potrà: A) attivare il solo ricorso TFR, procedendo anche in questo caso attraverso decreto ingiuntivo per ottenere il rimborso di quanto spettante, oppure B) attivare il ricorso TFR congiuntamente a quello per lo sblocco degli scatti di anzianità per ottenere dal giudice del lavoro una sentenza che permetta di recuperare cumulativamente scatti e quota TFR.

Insomma, non è più tempo di indugiare: bisogna immediatamente reclamare quanto è nel diritto di tutti i dipendenti della scuola. Per farlo è necessario inviare immediatamente il modello di diffida TFR che Anief mette gratuitamente a disposizione. In caso di risposta negativa da parte dell’Amministrazione (o comunque di mancata risposta entro 30 giorni), sarà possibile richiedere le istruzioni operative inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il personale di ruolo che intende recuperare anche gli scatti stipendiali di anzianità, oltre alle istruzioni per il TFR (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) dovrà richiedere anche le istruzioni operative per il secondo ricorso da abbinare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il modello di diffida TFR gratuito

 

Ritenuta su TFR e mancati scatti stipendiali: ancora una volta l’Anief spiana la strada ai lavoratori della scuola. Pronte le diffide per recuperare fino a 1.500 euro, attraverso la cancellazione della trattenuta che la Consulta nei giorni scorsi ha reputato illegittima. 

Ma i rimborsi possono arrivare a 7mila euro, abbinandovi il ricorso contro il blocco degli aumenti automatici: non è possibile annullare o risolvere con un’una tantum l’unica possibilità che ha il personale della scuola di adeguare al costo della vita quello è che è già lo stipendio più basso tra i Paesi avanzati.

Buone notizie per i docenti italiani. Che arrivano, ancora una volta, grazie alle sentenze espresse nelle aule di giustizia. Dove i giudici sono costretti, sulla base dei rilievi mossi dall’Anief, a modificare le incaute decisioni prese dal Governo e dall’Amministrazione scolastica.

L’ultima vittoria di chi crede nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori è contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012, attraverso cui è stato confermato quanto l’Anief affermava da tempo: le trattenute operate in busta paga dal 1° gennaio 2011 per il TFR sono interamente a carico del datore di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Mentre da quasi due anni ai lavoratori della scuola lo Stato sottrae illegittimamente il 2,5% dello stipendio in busta paga.

In queste ore la stampa specializzata ha calcolato l’importo del rimborso che arriverà grazie alla sentenza della Consulta, prevedendo che il nuovo regime previdenziale si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2013: i rimborsi vanno dal minimo di 669 euro per il collaboratore scolastico ad inizio carriera ai 1.529 euro per i docenti di scuola secondaria di II grado alle soglie della pensione.

Per assicurarsi questi importi e il conseguente aumento dello stipendio - tra i 25 euro per il collaboratore scolastico neo assunto e i 55 euro per il docente della secondaria superiore a fine carriera – , derivante dalla ritenuta finalmente cancellata e messa a carica dello Stato, Anief mette gratuitamente a disposizione il modello di diffida da compilare e inviare all’Amministrazione, appositamente aggiornato dopo il fondamentale pronunciamento della Corte Costituzionale.

L’invio della diffida - ricordiamo - è requisito indispensabile per procedere, in caso di rifiuto dell’Amministrazione, a reclamare in giudizio quanto spettante. Per richiedere le istruzioni operative basta inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Tuttavia, Anief consiglia il personale scolastico a ricorrere, contestualmente, anche contro il mancato aumento degli scatti stipendiali. A spianare la strada verso la restituzione di queste quote indebitamente sottratte, anche ai fini previdenziali, è la sentenza “pilota” n. 53/2012 emessa dal Tar della Calabria, che ha risarcito la categoria dei magistrati a cui l’amministrazione aveva analogamente sottratto sia una quota stipendiale al fine di accantonarla per il TFR, sia una quota per i mancati aumenti automatici in busta paga.

A tal proposito, è indicativo che alcune Direzioni Provinciali del Tesoro abbiano in questi giorni rifiutato di effettuare la ricostruzione di carriera del personale assunto il 1° settembre 2010: poiché si tratta dell’anno che CISL, UIL, GILDA e SNALS reputano aver di sanato, attraverso l’accordo con il Mef sul recupero del 30% dei soldi risparmiati sugli stipendi dei precari e sulla qualità della didattica, per quale motivo viene negata la ricostruzione di carriera a dei dipendenti assunti proprio durante quell’anno? La risposta è semplice: quella concessa ai sindacati rappresentativi è soltanto un’una tantum, che non è conteggiabile ai fini dell'anzianità retributiva e dei gradoni stipendiali, come del resto specificato nel decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio scorso. E per lo stesso motivo non è possibile richiedere un atto di indirizzo all'ARAN per la firma di un contratto che non può essere firmato per legge fino al 2014.

È sempre più evidente – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alle alte professionalità – che l’unico modo per opporsi alla legge sul blocco degli scatti stipendiali è quella di impugnarla per palese incostituzionalità: il diritto a un contratto e ad un aumento di stipendio è infatti tutelato dalla Costituzione e non è scambiabile. Seguendo la strada avviata dai giudici del Tar della Calabria, il nostro sindacato si batterà sino in fondo per far restituire delle quote che oltre a fare giustizia permetteranno ai dipendenti della scuola di recuperare diverse migliaia di euro”.

Anche a tutti coloro che vogliono recuperare anche gli scatti stipendiali Anief invierà le dovute istruzioni: basta scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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