Precariato

Il direttore generale Luciano Chiappetta scrive all’Ufficio scolastico pugliese per chiudere la questione facendo adottare le norme vigenti e il buon senso: non si può rimuovere nessun lavoratore già assunto a tempo indeterminato, nemmeno per fare spazio ai colleghi vincitori dei ricorsi ai giudici del lavoro per l’accertato abuso dello Stato dei contratti a termine.

Supplenti temporanei – Le procedure telematiche non cambiano il pessimo risultato: l’amministrazione continua a lasciare da mesi decine di migliaia di precari senza stipendio. Per il Mef si prospetta la concreta necessità di corrispondere ai supplenti gli importi dovuti con i relativi interessi. Chi vuole rivendicare questo diritto non deve fare altro che inviare una diffida messa a disposizione dall’Anief.

Sentenza n. 146 del 17.06.13. Rimane impregiudicato il diritto del personale della scuola precario ad avere lo stesso trattamento economico di quello di ruolo, in quanto il principio di non discriminazione richiamato dalla normativa europea esige la comparabilità tra i diritti del personale a tempo indeterminato e determinato, e non come nel caso di specie. Sul tema, ANIEF ricorda come a conferma delle centinaia di sentenze favorevoli di primo grado, si sono espresse già le corti di Appello dell’Aquila e di Torino, mentre la liceità della deroga alla stabilizzazione sarà decisa dal giudice di Lussemburgo.

La Corte costituzionale, in un giudizio promosso dalla Corte di Appello di Firenze circa la disparità di trattamento tra il personale supplente docente curricolare e ata della scuola e quello inquadrato nella docenza di religione, dichiara inammissibile la disparità di trattamento, visto il richiamato status specifico dell’ultima categoria nella precedente sentenza n. 343/99. Per i giudici, tale disparità si ritrova nella legge 186/2003 riguardo alla fissazione dell’organico al 70% dei posti effettivamente coperti, nella possibile revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano, nell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana richiamata anche dalla sentenza n. 297/2006, e rende inidonea la figura del docente di religione come tertium compariatonis in riferimento alla violazione dell’art. 3, 11, 36, 117 della Costituzione, anche in riferimento al principio di non discriminazione riguardante la direttiva 1999/70/CE. “Rimane pertanto estranea al presente giudizio ogni questione relativa alla disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo, come risulta senza possibilità di dubbio dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione e dal fatto che la medesima non ha proposto alcuna questione di legittimità costituzionale relativa al primo comma del medesimo art. 53 (L. 312/80); sicché l’oggetto del presente scrutinio di legittimità costituzionale deve essere limitato all’ambito sopra delineato”.

Sul tema del pagamento degli scatti per il pre-ruolo o ai precari, infine, ANIEF ricorda come in questi mesi già le Corti di Appello di Torino e dell’Aquila abbiano confermato il diritto del personale della scuola ad avere lo stesso trattamento economico, indipendentemente dalla natura del contratto a termine o di ruolo, proprio in applicazione del principio di non discriminazione richiamato, mentre la sentenza della Cassazione del 20 giugno 2012, n. 10127, che ha negato il diritto alla stabilizzazione di un precario in virtù della specifica deroga introdotta dal legislatore con l’art. 9, c. 18, della legge 106/11, potrebbe essere superata dal giudizio della Corte di Giustizia Europea sulla compatibilità delle nuove norme con l’impianto giuridico dell’Unione.

 

Console Debug Joomla!

Sessione

Informazioni profilo

Utilizzo memoria

Query Database