Precariato

Dopo le diffide ANIEF, il MIUR sta accreditando le somme relative ai mesi di settembre e ottobre 2013. Fino a ieri solo l’annuncio di una emissione speciale che si concretizza in queste ore con l’accreditamento dei fondi.

Risolto quindi il problema per i mesi di settembre e ottobre, speriamo di non dover diffidare l’amministrazione per il mese di novembre e i successivi. Sin da subito il MIUR, dopo la nostra diffida, ci aveva rassicurato del fatto che avrebbe provveduto al versamento delle somme dovute ai supplenti.

Rimaniamo comunque vigili sulla questione e vi invitiamo a segnalarci eventuali problemi e mancati pagamenti relativi ai mesi di settembre ed ottobre a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Per la quantificazione delle ferie dei supplenti nell’anno scolastico 2012/13 non possono essere sottratti dal computo i giorni di sospensione delle lezioni. Si tratterebbe di una posizione chiaramente in contrasto con le indicazioni comunitarie e con la giurisprudenza nazionale. ANIEF pronta a diffidare l’amministrazione per conto dei propri iscritti che non hanno ancora ricevuto il pagamento delle ferie o che hanno subito la decurtazione del pagamento sostitutivo. Invia la scheda dati a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per attivare la procedura.

Molti dirigenti scolastici ritenevano ormai chiusa la questione della monetizzazione delle ferie non godute nell'anno scolastico 2012/13 dal personale precario, tant’è che sono già numerosi i supplenti hanno ottenuto la liquidazione delle ferie non fruite secondo quanto stabilito dal CCNL e quindi in disapplicazione, fino al 1° settembre 2013, di quanto previsto dalla spending review.

Ma in seguito alla nota del 4 settembre 2013, con la quale il Ministero dell'Economia ha comunicato alla Ragioneria territoriale dello Stato che per quantificare le ferie da pagare al supplente occorre detrarre i giorni di sospensione delle lezioni, alcuni DS stanno procedendo a ricalcolare le ferie già liquidate e quelle ancora da liquidare.

In base a questa originale interpretazione del MEF bisognerebbe scorporare, ad esempio, i giorni di lavoro effettivamente svolti a scuola dalle vacanze di Natale e di Pasqua, ma anche da ogni eventuale sospensione della didattica per l'organizzazione di attività non prettamente scolastico-formative. Come l’attivazione dei seggi elettorali o lo svolgimento di pubblici concorsi.

ANIEF reputa che questa scelta del Ministero dell’Economia, derivante da un’interpretazione estrema dell'art. 54 della Legge n. 228/12, sia in palese contrasto con la Direttiva Comunitaria n. 2033/88, oltre che con la giurisprudenza nazionale, secondo la quale, al fine dalla quantificazione corretta dei giorni di ferie da assegnare ad ogni lavoratore non di ruolo, va necessariamente computato l’intero periodo lavorativo svolto. Fermo restando che in tutti quei casi in cui i giorni di ferie non sono stati fruiti, queste vanno necessariamente quantificate e pagate secondo la formula della modalità sostitutiva.

Anche i giorni di sospensione delle lezioni incidono, dunque, sulla quantità delle ferie da monetizzare ai supplenti temporanei in servizio nell’anno scolastico 2012/13. “Quanto indicato dal Mef alle ragionerie dello Stato - dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - non solo appare in evidente contrasto con il dispositivo previsto in Europa. Ma anche con le varie decisioni assunte dal giudice nazionale su casi simili: in passato, ad esempio, è stato stabilito che non si può ridurre il monte ore delle ferie da far percepire ai lavoratori della scuola sottraendo dal computo il numero di giorni che il dipendente ha passato nello stato di malattia. Ora, per estensione, lo stesso ‘metro’, va applicato a coloro che al termine dell’anno scolastico chiedono all’amministrazione - conclude Pacifico - di veder monetizzare i propri giorni di ferie non godute”.

Per questo motivo, ANIEF ha predisposto a beneficio dei propri iscritti una procedura di diffida che potrà essere attivata da tutti coloro che non hanno ancora ricevuto il pagamento delle ferie non fruite nello scorso anno scolastico, ma anche da coloro che hanno subito la decurtazione del pagamento a causa dello scorporo dei giorni di sospensione delle lezioni.

Per attivare la procedura il modello è sufficiente inviare a a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la scheda dati, in modo che ANIEF possa provvedere a diffidare l’amministrazione ad adempiere. In caso di esito negativo della diffida, verranno fornite indicazioni per ricorrere al giudice del lavoro e ottenere il pagamento di quanto spettante.

ANIEF, inoltre, fornirà a breve anche indicazioni per l’impugnazione della norma – dai dubbi profili di costituzionalità – che, a partire da questo anno scolastico, prevede che il personale scolastico debba fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Scarica la scheda dati da inviare ad ANIEF

 

Anche quest’anno al personale incaricato per le supplenze brevi non viene corrisposta la retribuzione a fronte di regolare servizio svolto. Si tratta di una situazione intollerabile che deve essere risolta una volta per tutte. ANIEF mette a disposizione gratuitamente un modello di diffida.

Ancora una volta il diritto alla retribuzione dei supplenti brevi viene ritardato sine die in modo inaccettabile. Eppure la Costituzione, agli artt. 35 e 36, dispone che "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" e che "il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto". Così facendo non solo si infierisce sulle già pessime condizioni economiche e lavorative che i docenti della scuola italiana devono affrontare, ma si assesta un ulteriore colpo alla dignità di questi lavoratori che, ricordiamolo, mettono quotidianamente la loro professionalità al servizio delle nuove generazioni per garantire il futuro del nostro paese.

Per questo, ANIEF ha già provveduto a diffidare il MIUR e i direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali perché si ponga fine, in modo immediato e definitivo, alla ormai consolidata quanto pessima abitudine di considerare opzionale la regolarità dei pagamenti per i supplenti.

Ma non basta: poiché quello leso è un diritto dei singoli lavoratori, ANIEF ha predisposto un modello di diffida e messa in mora che il personale interessato dovrà inviare con urgenza alla Ragioneria territoriale di competenza (ufficio pagatore della provincia in cui si svolge o si è svolto il servizio) e alla scuola di servizio.

Allo scadere degli 8 gg. di tempo entro cui l’amministrazione dovrà liquidare le somme non corrisposte, il personale interessato dovrà segnalarlo ad ANIEF inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al fine di ottenere le istruzioni operative per il recupero forzoso delle somme.

Il modello di diffida da inviare

 

Grazie all’azione dell’ANIEF, l’Europa guarda con sempre maggiore attenzione al problema del precariato nella scuola italiana. Migliaia di docenti e ata stanno ricevendo in questi giorni la risposta della Commissione europea alle denunce inviate alcuni mesi prima, con la richiesta di informazioni aggiuntive. Il sindacato ha predisposto un modello di risposta da inviare per e-mail entro 4 settimane a Bruxelles. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per riceverlo.

Nuovo importante successo nell’azione che l’ANIEF, prima in Italia, porta avanti dal 2010 contro l’abuso nella reiterazione dei contratti TD per il personale docente e Ata precario della scuola. La Commissione europea sta inviando in questi giorni risposta alle migliaia di denunce spedite nel 2012 da coloro che avevano utilizzato il modello messo a disposizione dal nostro sindacato.

La Commissione, nel ricordare con la situazione sia già sotto la lente di ingrandimento di Bruxelles – dopo l’apertura della procedura di infrazione 2010/2124 – dimostra il proprio interesse per le vicende della scuola italiana che, in violazione della Direttiva 1999/70/CE, continua a mantenere in stato di precarietà centinaia di migliaia di docenti e Ata, senza il lavoro dei quali il nostro sistema di istruzione non potrebbe funzionare.

Non a caso, la Direzione Generale occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea – pur ricordando di non poter intervenire direttamente nei singoli casi – chiede agli interessati di inviare una serie di informazioni aggiuntive per valutare l’eventuale prosecuzione dell’iter in sede europea, utili in riferimento alla procedura di infrazione già in corso o per l’apertura di ulteriori procedimenti a carico dello Stato italiano.

Per questo, ANIEF ha predisposto un modello di risposta, corredato di alcuni allegati, da inviare alla Commissione al fine di integrare la denuncia fatta negli scorsi mesi. Si tratta di una serie di osservazioni che il sindacato utilizzerà a supporto delle cause che saranno discusse alla Corte di giustizia europea sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell'unione, su cui la UE ha presentato osservazioni scritte.

Tutti coloro che hanno già ricevuto la risposta della Commissione possono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere il nuovo modello da compilare e inviare per e-mail entro 4 settimane dalla ricezione della comunicazione della DG europea occupazione, affari sociali e inclusione.

Per approfondimenti:

Per la Commissione UE la normativa italiana sui precari viola la direttiva comunitaria

 

Le nomine con contratti in attesa dell’avente diritto ex art. 40 Legge 449/97 sono sempre state considerate supplenze brevi secondo il regime giuridico previsto dall’art. 19 comma 10 del CCNL 2006-2009, dove a riguardo si legge che per le assenze dal servizio per malattia del personale della scuola, assunto con contratto di lavoro a t.d. stipulato dal dirigente scolastico, nei limiti della durata del contratto, spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, con retribuzione al 50%.

Quanto appena detto ha però negli anni prodotto delle palesi violazioni del diritto nei confronti del supplente che, pur in presenza di nomina fino all’avente titolo ex art. 40, ha occupato un posto che nella sua natura giuridica era fino al 30 giugno o al 31 agosto.

A tal proposito è intervenuto durante lo scorso anno scolastico l’USR Veneto che, dopo aver chiesto il parere dell'avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, ha emanato la nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013 con la quale chiarisce che: “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all'avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.”

Importante anche la nota MIUR 6677/12 che recita: “quando al medesimo docente o ata e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo”.

Ora, considerato che anche quest’anno molti docenti e personale ATA hanno un contratto ex art. 40 fino all’avente titolo e viste le diverse segnalazioni che ci giungono, che denunciano posizioni opposte nell’individuazione della normativa da applicare - malattia al 50% o malattia al 100% - l’ANIEF chiede al MIUR di voler intervenire con una nota, indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche, che chiarisca in maniera inequivocabile quale sia la disciplina da applicare al contratto stipulato.

Pertanto, il personale docente e ATA nominato in attesa dell’avente diritto che si è visto decurtare la retribuzione per assenza di malattia a seguito di diversa applicazione del CCNL, è invitato a rivolgersi alle nostre sedi territoriali o scrivere (anche se docenti) a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per attivare le procedure per il recupero di quanto indebitamente detratto.

 

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