Precariato

Il Senato approva. Il giudizio dell’ANIEF è totalmente negativo e si profilano pesanti vizi di non costituzionalità. I precari, la qualità e il merito sacrificati per la gioia di quasi tutte le OO. SS. la cui rappresentatività è stata prorogata per legge.

Ai Senatori della VII Commissione avevamo chiesto di destinare il 30% dei risparmi della legge 133/2008 e dei suoi regolamenti attuativi, nati dal taglio dei plessi, delle classi, delle ore di lezioni per recuperare il blocco degli scatti biennali per i docenti di ruolo e per sbloccare le immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili.

Invece, il Senato approva il maxi-emendamento del Governo che assegna al ministro Gelmini con un semplice regolamento la potestà di destinare questi famosi 3 miliardi da lei dichiarati come e dove vuole, sentite soltanto il parere delle OO. SS. che attualmente festeggiano sulla pelle dei 100.000 posti tagliati negli ultimi 5 anni (a fronte dei 210.000 supplenti annuali e degli altri 150.000 supplenti brevi). Ma che deve dire chi dal 1974 ogni volta che firma un contratto scrive che una commissione dovrebbe valutare il merito e dopo 35 anni continua a ripetere la stessa cosa … poi non si sa. Speriamo che questi soldi non siano date alle fondazioni o ai sindacati scelti dal Governo … e che per questo semplice parere, almeno, siano chiamati i sindacati la cui rappresentatività sarà misurata alle prossime elezioni RSU, sempre che non le si rinvii di qualche annetto … giusto il tempo di riflettere sul parere importante da dare …

Sul merito della manovra - dichiara il pres. Marcello Pacifico - poco da aggiungere: le 15.000 immissioni in ruolo paventate in questi giorni non coprono neanche i 30.000 pensionamenti aggiuntivi che si verificheranno nel prossimo anno, per l’effetto dell’anticipo dell’età pensionabile per le donne già dal 2012, e rappresentano una goccia nel mare dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, che il MIUR ogni anno si ostina a trattare come organico di fatto, alla faccia della continuità didattica e della qualità del servizio scolastico. Non parliamo poi dei docenti di ruolo ai quali oltre alla carriera ora è tagliato lo stipendio … e la vita nel frattempo rincara. Contro questa manovra, se approvata dalla Camera, siamo pronti a chiamare i colleghi alla mobilitazione nel prossimo autunno e a ricorrere nei tribunali per la questione di illegittimità costituzionale, rilevato che gli articoli 3 e 53 della Costituzione impongono di rispettare, nella legislazione fiscale, i princìpi della parità di trattamento (equità orizzontale), e della progressività in relazione alla capacità contributiva (equità verticale).

 

A differenza dell’esultanza delle altre OO. SS. rappresentative ope legis, ANIEF denuncia l’incredibile violazione della legislazione nazionale e comunitaria, a partire da una legge dello Stato (296/06) e da una direttiva UE (1999/70/CE).

Mentre si attende la calendarizzazione dell’udienza dei ricorsi presentati al TAR Lazio per docenti e ATA avverso il precedente decreto che per l’a. s. 2009-2010 violava un decreto interministeriale e una legge che imponevano 180.000 immissioni in ruolo per il personale scolastico nel triennio 2007-2010, a fronte dei nuovi pensionamenti previsti per l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne e di un tasso di precarietà nella scuola che si attesta sul 20 % dell’organico complessivo, il Direttore generale del MIUR comunica alle OO. SS. la cui rappresentatività è stata prorogata ope legis - alcune pronte a festeggiare cum gaudio per prendersene frettolosamente il merito - che si sarebbero - udite, udite - 16.000 possibili nuove immissioni in ruolo … E le altre 65.000 previste dalla legge dove sono, avremmo voluto chiedere noi … E i 200.000 che da tre anni hanno avuto un contratto a t. d. e dovrebbero essere stabilizzati come dice il commissario al lavoro europeo, cosa fanno ?

Noi lo sappiamo, ricorreranno per ottenere nei tribunali grazie a un contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale i loro diritti. Basta alla precarietà della scuola e della conoscenza. Il sindacato ora offrirà assistenza gratuita in tutta Italia perché ogni docente e ATA sia cosciente di quest’ennesimo attentato alla sua vita professionale, al suo lavoro, alla nostra professionalità, alla nostra scuola.

Sei un precario ? Hai tanti diritti ! Scarica l'allegato

 

Se il contratto termina alla fine delle lezioni o al 30 giugno, il contratto deve essere esteso fino all’ultimo giorno di scrutini, anche in caso di recupero del debito, senza interruzione. ANIEF ritiene illegittima la stipula soltanto per i giorni delle operazioni svolte a Scuola e attiva conciliazione all’ULPMO.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, l’ANIEF ritiene illegittima la nota prot. n. AOODGPER  14115 del 4/9/08 relativa a “Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale, di cui all’art. 8, c.6 dell’OM 5 novembre 2007, n. 92”, e successive, nella parte in cui si considerano necessari all’espletamento delle operazioni di cui sopra, anche sotto il profilo retributivo, soltanto i giorni per le operazioni di verifica finale degli studenti con giudizio sospeso e per l’integrazione dello scrutinio finale, e non già si proroga il precedente contratto dal 30 giugno o dal termine delle lezioni fino all’ultimo giorno di scrutini. I docenti interessati devono contattare la segreteria professionale per attivare le opportune conciliazioni e il mancato stipendio percepito. Tale interpretazione è confortata da una sentenza specifica e da un articolo del CCNL che chiarisce come per il personale supplente, al luogo del personale rientrato dopo il 30 marzo, si applica la proroga del contratto come da noi indicato.

Per il 2011-2013 revisione dei punteggi di servizio a favore dei residenti nelle singole regioni, poi albi regionali ed eliminazione delle GaE, secondo il programma della Lega, avvallato da alcuni sindacati.

Finalmente è chiaro perché si sia mostrata tanta ostilità al trasferimento del solo personale precario: prima si è impedita la mobilità territoriale, poi la si è scoraggiata, ora la si vuole cancellare insieme alle graduatorie per favorire chi risiede nelle regioni industrializzate del Paese, oggetto di immigrazione e quindi di ampliamento dei plessi scolastici, per buona pace dell’unità nazionale.

 

Nell’intervista alla Padania, partendo della difesa accorata delle code contro i pettini e dall’accusa lanciata contro il Tribunale Amministrativo del Lazio e i punteggi vantati dai docenti provenienti dal Meridione, il senatore Pittoni (Lega NORD) suggerisce all’Esecutivo il piano di intervento per le graduatorie ad esaurimento che potrebbe ricalcare il programma della provincia autonoma di Trento, dove, con la finanziaria provinciale 2010, si è attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 40 per ogni triennio di servizio prestato continuativamente in ogni ordine di scuola della provincia fino ad un massimo di punti 160. E questo è solo l’inizio, in attesa dei tempi maturi perché gli albi regionali sostituiscano finalmente le graduatorie ad esaurimento. E pensare che alcuni precari, insieme a quasi tutti i sindacalisti, avvallano questo progetto, spesso con il vano desiderio di preservare - soltanto per il momento - la propria posizione lavorativa a discapito della Costituzione e della giurisprudenza. Ebbene, noi rispondiamo loro che non venderemo la causa della Scuola e dei Precari per un pugno di punti in più; continueremo, di fatto, a difendere i diritti di coloro che credono in un sistema di Istruzione orientato al rispetto delle regole, dove non si introducono commi, articoli, circolari per piacere, per passione o per convenienza ma soltanto per giustizia. Forse per questo vinciamo spesso le cause nei Tribunali della Repubblica. 

La risposta della Commissione europea a una precisa interrogazione sul personale scolastico precario italiano conferma la politica sindacale dell’ANIEF tesa a ottenere la stabilizzazione di Docenti e ATA attraverso i tentativi di conciliazione, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale.

Il Commissario europeo responsabile dell’occupazione, degli affari sociali e dell’integrazione, Lazlo Andor, risponde (E-2354/2010) così il 10 maggio 2010 all’interrogazione dell’on. Rita Borsellino (PD) del 16 aprile 2010, in merito alla mancata stabilizzazione del personale ATA della Scuola, e ritiene che la questione non possa interessare l’Italia, in quanto il nostro Paese ha recepito la direttiva UE 1999/70/CE nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 368/01 (modificato). L’art. 4 specifica che un contratto a tempo determinato può essere prorogato non più di una volta e che la durata totale di uno o più contratti a tempo determinato non può superare i tre anni. L’art. 5, c. 4-bis prevede che uno o più contratti di durata superiore ai tre anni siano considerati contratti a durata indeterminata. Poiché, però, in Italia, come segnalato dall’europarlamentare siciliana, vi sono ancora 70.000 precari ATA, e aggiungiamo noi, 130.000 docenti assunti ogni anno e licenziati a giugno o ad agosto, la Commissione scriverà alle autorità italiane per ottenere informazioni e chiarimenti sulla (falsa) applicazione della normativa italiana. Tale pronuncia conferma l’interpretazione data dall’ANIEF che, da parte sua, nell’attesa, prosegue i tentativi di conciliazione per i docenti/ata precari iscritti in ogni ULPMO del territorio nazionale, propedeutici per i ricorsi al giudice del lavoro, per ottenere la stabilizzazione di ognuno dei 200.000 precari Docenti e ATA che ogni sono assunti a settembre e licenziati a giugno o ad agosto, e il relativo risarcimento danni. I consulenti territoriali del Sindacato sono impegnati in ogni provincia ed entro la fine del prossimo autunno saranno concluse tutte le operazioni utili a richiedere il petitum violato (conciliazioni e deposito degli eventuali ricorsi).

D’altronde, con l’art. 1, c. 1 della  L. 167/09, ottenuto anche grazie all’azione decisa dell’ANIEF in XI Commissione lavoro, il legislatore italiano ha previsto espressamente la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo determinato per il personale docente e ata, inserito nelle graduatorie (ad esaurimento), e il cui CCNL (c. 4, art. 40) ne preveda la liceità. Di fronte ai pensionamenti di massa e ai blocchi degli stipendi degli insegnanti di ruolo, sembra giunto il momento per migliaia di professionisti della scuola di ottenere la stabilizzazione grazie a un’azione sindacale incisiva e costante nelle aule parlamentari come nelle aule giudiziarie.

Comunicato sulle conciliazioni attivate dall’ANIEF

 

L’interrogazione dell’on. Borsellino

In Italia esistono più di 70 mila ausiliari tecnici amministravi (personale ATA) che si occupano a diverso titolo del funzionamento della scuola pubblica. Molti di questi assistenti amministrativi operano da diversi anni con contratti a tempo determinato, reiterati negli anni, senza che la loro posizione sia mai stata regolata. Di fatto questo ha dato vita a una forma di precariato di lunga durata, senza che venissero riconosciuti a questa fascia di lavoratori gli stessi diritti derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato.

Il 4 luglio 2006 la Corte di giustizia europea, nella causa C-212/04 Konstantinos Adeneler e altri contro Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), ha chiarito l'interpretazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della direttiva 1999/70/CE consolidando la tutela dei lavoratori. Secondo la Corte, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, anche nel settore pubblico, deve avvenire sulla base di alcune rigide condizioni riferite a circostanze specifiche, precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e collegate con la natura delle funzioni da espletare. La Corte, pur lasciando agli Stati membri la discrezionalità per la definizione di contratto a tempo determinato, ha considerato una violazione della direttiva 1999/70/CE la disposizione nazionale che considerava successivi e autorizzava i singoli rapporti di lavoro a tempo determinato separati da intervalli pari o inferiori a 20 giorni lavorativi.

1. Sulla base di queste considerazioni contenute nella sentenza della Corte, non ritiene la Commissione europea che l'Italia non abbia rispettato i principi da essa enunciati, contenuti anche nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e nella direttiva 1999/70/CE?

2. Non ritiene la Commissione che gli operatori amministrativi che lavorano da diversi anni con contratti a tempo determinato, reiterati nel corso degli anni, abbiano diritto alla trasformazione dei rapporti di lavoro dalla data di stipulazione dei contratti iniziali ad oggi, avendo essi svolto un'attività lavorativa continuativa e senza interruzioni con successivi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione?

 

La risposta del Commissario Laszlo Andor a nome della Commissione

Lo scopo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.

L'Italia ha recepito la direttiva nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 (modificato). L'articolo 4 del DL specifica che un contratto a tempo determinato può essere prorogato non più di una volta e che la durata totale di uno o più contratti a tempo determinato non può superare i tre anni. L'articolo 5 prevede che i contratti a durata determinata sono considerati contratti a durata indeterminata se vengono rinnovati entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza per un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi. Inoltre l'articolo 5, punto 4bis del suddetto DL stipula che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, qualora per effetto di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, indipendentemente dai periodi d’interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.

Nella causa C-212/04 la Corte di giustizia europea ha stabilito che la normativa europea osta all'applicazione di una normativa nazionale per cui solo contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato tra i quali intercorra un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi debbano essere considerati «successivi»; in altre parole, che un nuovo contratto a tempo determinato concluso più di 20 giorni dopo la scadenza del precedente contratto debba essere considerato come tale e non come un contratto «successivo». La Corte di giustizia tuttavia non ha considerato che la direttiva 1999/70/CE conferisca un diritto automatico a trasformare un contratto a durata determinata in un contratto a durata indeterminata.

La questione non interessa l'Italia, in quanto l'articolo 5, punto 4 bis del DL n. 368 del 6 settembre 2001 prevede che uno o più contratti di durata superiore ai tre anni siano considerati contratti a durata indeterminata.

Ciononostante la Commissione scriverà alle autorità italiane per ottenere informazioni e chiarimenti sull'applicazione della normativa italiana agli ausiliari tecnici amministrativi delle scuole pubbliche ed esaminerà i punti sollevati dall'on. parlamentare alla luce delle nuove informazioni ricevute.

 

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