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° Permessi per diritto allo studio
La precisazione dell’ARAN (Orientamenti applicativi_M166, del 25 settembre scorso): dei permessi per diritto allo studio non si fruisce per partecipare a corsi organizzati dalle Università telematiche, salvo che…. Riportiamo alcuni passi della nota Aran.
“I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell’ente…. In tale ambito, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi). Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro… Lo stesso MIUR, nel proprio parere Prot. 09/207/RET/2 del 20.9 2009 (che pure ha determinato l’insorgenza di dubbi applicativi) afferma che: “la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti”. In altri termini il permesso serve a giustificare l’assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell’autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. L’ art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce, infatti, che: “Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione…. Per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell’Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tale caso gli elementi da considerare sono due: 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative. 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.
Fonte: www.dirittoscolastico.it/aran-orientamenti-applicativi_m166-del-25-09-11)

° Il criterio della sicurezza è prevalente, nell’accorpamento delle classi
Il Tar per il Molise si è pronunciato (ordinanza n.136 del 31 agosto 2011) in merito al dpr.n.81 del 20 marzo 2009; il ricorso riguardava un liceo classico.

Si può procedere all’accorpamento, in base al decreto che unifica le classi per ridurre il numero dei docenti, soltanto se si mantiene il rispetto dei requisiti di igiene e di sicurezza. Si ha sovraffollamento quando si eccedono i limiti fissati con il decreto emanato il 18.12.1975, dal Ministero Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell’Istruzione (per le Scuole secondarie di II grado, stabilisce che ogni alunno abbia 1,96 mq di spazio in aula).
(Fonte: ItaliaOggi - 11-10-2011)

° In arrivo i fondi (242 milioni) per le scuole paritarie
Sembra che siano previsti al comma 6 dell’art.4 della Legge di Stabilità che è in fase di elaborazione
Le scuole paritarie recupererebbero i finanziamenti pregressi decurtati nella manovra triennale. La fonte (il quotidiano AVVENIRE) ne dà notizia in forma dubitativa: “Sembra essere questa l’interpretazione più accreditata circa i 242 milioni di euro la cui spesa è “autorizzata” nella bozza della legge di stabilità per il 2012. Dai ministeri competenti, quelli dell’Economia e della Pubblica Istruzione, rimane il riserbo sull’intera questione… I 242 milioni… sarebbero aggiuntivi ai 280 già messi a bilancio con la manovra triennale 2011/2013”.
(Fonte: AVVENIRE – 14 ottobre 2011)

 

° I curricula vitae dei dirigenti scolastici. Il MIUR li sollecita (inascoltato)
L’autorevolezza del MIUR agli occhi dei dd.ss. non vorremo misurarla dal numero dei solleciti necessari perché ottemperino all’obbligo sancito nella legge 18 giugno 2009 n.69, art.21 comma1 e nelle CC.MM. Dipart. Funzione Pubblica nn. 3 e 5/2009.

L’art. 21 della legge 69/2009 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale), al I comma fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive mod., di pubblicare nel proprio sito internet, non solo le retribuzioni annuali, ma anche i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Che a due anni dall’entrata in vigore della norma (di iniziativa del ministro Brunetta) meno del 2% (solo 144 dd.ss. su 8mila, secondo quanto scrive Mario D’Adamo, ItaliaOggi, 11.10.2011) abbiano ottemperato all’obbligo suscita, a parte il merito della questione, parecchia perplessità circa il funzionamento della gerarchia ministeriale. Volendoci limitare ai solleciti recenti, segnaliamo quello dello corso agosto (MIUR prot. n. AOODGPER.6707 del 25 agosto 2011) e quello dello scorso settembre (prot.n.7501 sito MIUR Prot.n.AOODGPER.8360, 21 settembre 2011. Ora la Direzione Generale per il Personale scolastico, Ufficio II ha messo (13 ottobre 2011) a disposizione dei dd.ss. una “Guida Pubblicazione Curriculum vitae - S.I.D.I.” per facilitare la pubblicazione del curricolo personale (Nota prot. n.8360). Se son rose… La mancata comunicazione, o aggiornamento dei dati è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dd.ss.

° Personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute
L’on.Alessandra Siragusa ha presentato una circostanziata interrogazione (12 ottobre), alla Gelmini, sull'inquadramento coatto del personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, nei ruoli del personale ATA. Riportiamo i passi sulle maggiori criticità del provvedimento

“Premesso che:…. si è di fatto stabilito che: il passaggio al ruolo ATA non prevede la scelta della sede; l'assegnazione di sede definitiva è attribuita solo a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013; al personale che transita nei ruoli ATA viene mantenuto il livello stipendiale mediante assegno riassorbibile che non aumenta fino all'equiparazione con il personale ATA e, per la parte dell'assegno, non è pensionabile; nel ruolo di personale ATA si sarà considerati sani, ovvero idonei alla funzione, e pertanto la normativa riguardante l'idoneità sarà diversa: eventuali richieste di inidoneità ATA dispenseranno soltanto da alcune mansioni; il passaggio al ruolo ATA è irreversibile, ovvero per tali docenti non vi è più la possibilità di reintegro in cattedra in caso di miglioramento dello stato di salute; il passaggio ad altra amministrazione è obbligatorio ma deve essere emanato un decreto per l’attuazione; fino a quando non vi è il decreto per il nuovo inquadramento si resta docenti fuori ruolo; non è chiaro tuttavia: quali saranno i criteri (punteggi, precedenze, e altro) per l'assegnazione provvisoria della sede, né quelli per l'assegnazione definitiva; i posti accantonati sarebbero un terzo dei presunti aventi diritto, per cui occorre capire cosa faranno i rimanenti due terzi; bisognerà assegnare i posti rimasti liberi al personale ATA, non è chiaro inoltre come verranno determinate pensioni e liquidazione, come avverrà la formazione in servizio per chi non ha le competenze amministrative necessarie, quanto durerà e come verrà pagata; cosa succederà nel caso in cui un docente passato al ruolo di ATA non fosse più nelle condizioni di svolgere tutte le mansioni attribuite né se si potrà usufruire della mobilità intercompartimentale; coloro che usufruiscono della legge 104 per sé o per un familiare sono inamovibili pertanto occorre definire come tale situazione si concili con l'assegnazione ad una diversa sede nel ruolo ATA o con la mobilità intercompartimentale che dovrebbe essere regolata da apposito decreto di prossima emanazione; …. se alla luce di quanto illustrato in premessa non ritenga di assumere iniziative normative dirette a ripensare a quanto stabilito col d.l.n 98/2011, e definire un ruolo specifico nell'amministrazione per docenti inidonei; se non ritenga possibile istituire un contingente di docenti fuori ruolo che, a richiesta delle scuole, possa svolgere il servizio di responsabile della biblioteca…; se non ritenga altresì di dover chiarire i tanti interrogativi di cui in premessa….
(Fonte: Newsletter di Alessandra Siragusa, 14 ottobre 2011)

 

° Entro Ottobre, il MIUR comunicherà quali corsi “transitori” di TFA attivare
Con l’A.A. 2011/12 ripartono le abilitazioni all’insegnamento, in attuazione dell’art.15 DM 10 settembre 2010, n. 249. Per la Secondaria di I e di II grado, transitoriamente, la normativa prevede il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) abilitante, della durata un anno; a regime, per le lauree abilitanti che partono nell’A.A. 2011/2012, i Tirocini Formativi Attivi faranno parte del percorso curriculare
Il MIUR ha pubblicato (14 ottobre) nel sito istituzionale la proposta complessiva di posti che le università hanno comunicato (7 ottobre) per l’a.a. in corso. Sono oltre 26mila300 posti per la specializzazione nelle scuole secondarie di I e II grado: ABRUZZO 947. BASILICATA 220. CALABRIA 935. CAMPANIA 1430. EMILIA ROMAGNA 1759. FRIULI‐VENEZIA GIULIA 339. LAZIO 5095. LIGURIA 290. LOMBARDIA 3817. MARCHE 1325. MOLISE 430. PIEMONTE 640. PUGLIA 2.930. SARDEGNA 874. SICILIA 2375. TOSCANA 1135. TRENTINO ALTO‐ADIGE 153. UMBRIA 550. VENETO 975. In totale 7.239 nel I grado, e 19.125 nel II grado. L’ammontare è quasi il doppio di quello degli abilitati nelle leve della Sissis. E’ una buona notizia: le università stanno facendo la loro parte. Auspichiamo che il MIUR abbia la forza e volontà politica per attivare corsi nomurosi, secondo la proiezione del fabbisogno nelle singole classi di concorso, e possa presto decidere le date per le prove di ammissione. Riportiamo di seguito la nota ministeriale.
14 ottobre 2011 . Offerta formativa per l'insegnamento: la proposta degli atenei. L’offerta formativa relativa alla scuola secondaria di primo e secondo grado così come è pervenuta dalle Università e pubblicata nella tabella che segue è attualmente oggetto di verifica da parte del Ministero, anche alla luce di quanto previsto dal decreto attuativo 4 aprile 2011 n. 139.
Tra i criteri che vengono utilizzati dalla verifica in corso si ricordano in particolare: 1. Coerenza tra corsi di laurea e TFA proposti. 2. Corrispondenza delle proposte con le classi di concorso dalle quali si registra il fabbisogno del sistema istruzione; 3. Dimensione delle classi o loro articolazione adeguata alla organizzazione del TFA, che, come è noto, non si conclude con la sola attività di insegnamento frontale, ma prevede attività laboratoriali; 4. Distribuzione delle proposte tra atenei dello stesso ambito regionale. I dati finali e le relative autorizzazioni all'istituzione dei percorsi saranno disponibili alla fine del mese di ottobre. L'attivazione resta subordinata al decreto di programmazione.

° Prova preselettiva del concorso dd.ss. Comunicati stampa del MIUR
Venerdì 13, il MIUR ha prontamente immesso nel sito ufficiale il testo della prova preselettiva; sarà corretta in pochi giorni, grazie ai lettori ottici. Auguriamo fortuna per il prosieguo del concorso perché, per la Scuola, questo concorso é importante.
MIUR.Ufficio Stampa. Roma, 12 ottobre 2011 “Concorso dirigenti scolastici, Miur: in corso la prova pre-selettiva”. Il Miur rende noto che, a partire dalle 11.30 di oggi, ha avuto inizio la prova pre-selettiva per il concorso nazionale a dirigente scolastico. La prova si sta svolgendo contemporaneamente in 113 sedi su tutto il territorio nazionale. La fase di identificazione dei candidati e distribuzione del materiale si è svolta regolarmente. Anche coloro, non inseriti negli elenchi, ma aventi titolo a partecipare in virtù di un provvedimento cautelare, hanno ricevuto regolarmente il materiale necessario per la prova. I candidati che stanno partecipando alla prova risultano circa 32.000, corrispondenti all'80% dei candidati previsti. Tutto si sta svolgendo nella massima regolarità e la procedura adottata ha garantito la segretezza delle domande che sono state inviate ai comitati di vigilanza attraverso posta elettronica alle 11.11.
MIUR.Ufficio Stampa. Roma, 14 ottobre 2011 “Concorso reclutamento dirigenti scolastici”. Lunedì 17 ottobre ha inizio, presso la sede Formez di Roma, la correzione della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2386 d.ss. La correzione del modulo a lettura ottica e l’abbinamento con il nominativo del candidato avverrà in diretta streaming,btramite il sito Ripam di FormezItalia www.formezitalia.it, alla presenza di rappresentanti del MIUR e delle Commissioni regionali, per stabilire l’elenco degli ammessi alla fase successiva del concorso.
Leggendo i comunicati si ha la sensazione che al Miur si siano tolti un dente. Chi assiste al sortire del paziente dallo studio del dentista, e ascolta che l’intervento non è stato doloroso, prova compiacimento spontaneo, simpatia. Se la prova preselettiva è andata bene, come riportano i comunicati stampa ministeriali, ce ne rallegriamo. E però, alcuni condidati segnalano ritardi, refusi, volumi con pagine mancanti, e soprattutto la farraginosa ricerca dei quesiti che ha assorbito parte dei cento minuti.
 

° Il D.M. n. 92 MIUR 12 ottobre 2011 (Nota prot.n. 8342) ripropone la precedenza “salvaprecari”. – Entro il 2 novembre 2011 la presentazione delle domande
La D.G. per il personale scolastico ha diramato il decreto sul rinnovo degli elenchi provinciali del personale docente, educativo ed ATA, per il conferimento di supplenze temporanee con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto. Le domande di inserimento negli elenchi prioritari vanno presentate alle scuole nelle quali si è maturato il servizio che dà diritto alla priorità.

Il DM estende all’a.s. 2011-12 la validità delle disposizioni della L. 167 del 24 novembre 2009. Dal sito del MIUR si può scaricare: - il modello di domanda per l’inclusione negli elenchi prioritari del personale ATA (una sezione riguarda la scelta di aderire o non aderire a eventuali progetti stipulati, mediante convenzioni, tra il MIUR e le Regioni); - il modello di domanda per l’inclusione negli elenchi prioritari del personale docente e del personale educativo (una sezione riguarda la scelta di aderire o non aderire a eventuali progetti stipulati, mediante convenzioni, tra il MIUR e le Regioni); - l’elenco dei distretti scolastici; il D.M. 92/2011.
D.M. 92/2011 Art. 1. Personale destinatario. 1) Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’a.s. 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cu i ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario, per l’anno scolastico in corso, delle disposizioni del presente decreto.
2) Tale personale: - deve aver conseguito, nell’a.s. 2010/2011,o nel triennio 2008/11 nomina a t.d. di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica –anche tramite proroghe o conferme contrattuali- per le classi di concorso, posti o profili
professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1; - deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’a.s. in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. 3) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’a.s. 2011-12, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche,
conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto. 4) Il personale di cui al presente articolo è utilizzato con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o d’istituto per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell’ assenza del personale in servizio nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31 dicembre fino alla fine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto rispettivamente nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad
esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto.
5) Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. c della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2010/2011oppure negli anni scolastici 2008-2009 o 2009-2010 qualora beneficiario dei DD.MM. n. 81/2009, n. 100/2009, n. 68/2010 e n. 80/2010 , da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2010-2011 o in uno dei due anni scolastici precedenti. In alternativa, su indicazione dell’interessato, il punteggio viene attribuito sul posto, classe di concorso o profilo per il quale abbia prestato servizio nell’a.s. 2011-2012, in relazione all’effettiva durata. 6) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque
provincia e in qualunque posto o classe di concorso o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2011.
Art. 2 Presentazione istanze. 1) Il personale interessato presenta apposita istanza, entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero, secondo il modello allegato, indirizzato ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dell’istituzione scolastica in cui ha prestato servizio nell’a.s. 2010/2011 o nell’ultimo anno del triennio utile con uno dei requisiti di cui al punto 2 del precedente art. 1.
a) alla sede Territoriale dell’USR in cui è inserito nella G.aE., per i docenti e, nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 per il personale ATA, anche ai fini del completamento d’orario, qualora abbia stipulato, nell’a.s. 2011/2012, contratto a t.d. di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto. b) alla sede Territoriale dell’USR nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2011/2012; 2) Allo scopo di rendere agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi va per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione vanno indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo: -almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5; -almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10; -almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16; - almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16. Per le supplenze sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7, Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3 Costituzione elenchi prioritari. 1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o
sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella G.aE. di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1. 2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
Art. 4 Progetti regionali. 1) Ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L .167 del 24-11-09 il personale che ha titolo ad
essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali. La dichiarazione di disponibilità, diretta all’Ufficio Scolastico Regionale, è
contenuta nel medesimo modello utilizzato per l’inclusione negli elenchi prioritari e viene presentata, entro lo stesso termine, e cioè entro il 2 novembre 2011, presso l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s. 2010-
2011 o nell’ultimo anno lavorativo del triennio 2008/2011. 2) La rinuncia, senza valido motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale, qualora ne sia stata fatta richiesta, comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante. 3)Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nell’a.s. 2011/2012 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 4) Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.
Art. 5 Modalità di utilizzo degli elenchi- Accettazioni e rinunce. 1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze
espresse nella domanda, salvo quella che viene offerta in corso di altro contratto. 2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori
proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio
effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni dalla l. 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3)E' consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore. 4) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quantodestinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo
Ministero e le Regioni. 5) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art.7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato conD.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
Art. 6 Validità Elenchi Prioritari . Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3. Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e d’istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, cui…. IL MINISTRO Mariastella Gelmini.

° “A furia di risparmiare sulla biada del cavallo, il cavallo muore”.
Non si può dire che Roberto Tripodi, presidente regionale ASASI e consulente della V Commissione legislativa dell’ARS, abbia peli sulla lingua; riportiamo passi di un suo articolo pubblicato sul settimanale on line della Rete scuole autonome della Sicilia: www.asas.sicilia.it (n.293 – 6 ottobre 2011)
“Comprendiamo bene che il Paese e in drammatica difficoltà finanziaria e siamo disposti ai sacrifici, ma almeno mettete a capo di questo Ministero qualcuno capace e competente in modo da non aggravare una situazione già allo stremo. Val pena di ricordare che i docenti di ruolo in Italia al 1° settembre 2005 erano 710.534 e al 1° settembre 2011 sono 600.815, con un taglio netto di 109.719 docenti cui si aggiunge il taglio di 35.232 ATA il che costituisce il più grande licenziamento di massa dall’Unita d’Italia a oggi. … Oggi un professore in un anno, al netto e al massimo, in Germania guadagna € 48.534, in Portogallo € 39.911 e in Italia € 27.100 (penultimi UE solo prima della Grecia a € 21.212). Ormai a furia di risparmiare sulla biada del cavallo, il cavallo muore. E tutto questo mentre si continua con esoneri a tappeto per legge 104, per diritto allo studio, per dottorato di ricerca, per l’università, per Rappresentanti Sindacali Unitari, per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per mandato elettorale, con comandi per supporto all’autonomia, comandati presso le associazioni, psicopedagogisti utilizzati, assenti per ferie durante i giorni di lezione e cosi via”.
A proposito di risparmi nel comparto Scuola, è sotto gli occhi di tutti la difficile condizione lavorativa alla quale saranno costretti i dd.ss. assegnatari di scuole in reggenza. E’ un fenomeno in crescita esponenziale, considerato che la manovra finanziaria approvata nel mese di luglio taglia oltre duemilaottocento titolarità per i dd.ss.: quelle (oltre 1800) operanti nelle scuole sottodimensionate, e quelle (oltre mille) presso circoli didattici e scuole secondarie di primo grado che verranno accorpate a formare Istituti comprensivi (di almeno mille alunni). Così, i vincitori del prossimo concorso potrebbero trovare difficoltà, per l’assegnazione della titolarità, nonostante che il concorso avviato lo scorso 12 ottobre metta in palio 2.386 posti.

° Completamento dell’orario di servizio dei docenti precari
L’USR Piemonte precisa (Circ. n.32, 4 ottobre 2011) che le ore disponibili per attività alternative all’IRC concorrono al completamento, per i docenti precari spezzonisti.
Possono essere assegnate a personale supplente già titolare di altro contratto, stipulando un contratto per il completamento. Il dirigente dell’USR precisa, inoltre, che nel programmare l’offerta formativa, in materia di attività alternative all’IRC, il Collegio dei docenti prende in esame le specifiche richieste eventualmente presentate dagli studenti che chiedono di frequentare le attività didattiche alternative.
(Fonte: ItaliaOggi - 11-10-2011)

° Seminario sul D.lgs n. 231/2001 e sul D.lgs n. 81/2008
Oggi, 14 ottobre 2011, dalle 9.30, presso la LegaCoop FVG, Via D. Cernazai, 8, Udine

Il titolo: "D.lgs n. 231/2001: elementi base per costruire un Modello organizzativo efficace. D.lgs n. 81/2008 valutazione dei rischi collegati allo stress lavorativo".
(Fonte: Infohandicap.org - ANNO VI - NEWSLETTER N. 68 DEL 11/10/11)

° Seminari Adobe Education
E’ possibile candidare la propria scuola per una tappa di Adobe Education InTour

Dedicati ai docenti, i seminari Adobe Education InTour rappresentano un’occasione di confronto sul ruolo dell’istruzione nei periodi di cambiamento e sulle applicazioni didattiche delle nuove tecnologie. Per prenotare il servizio (gratuito) occorre inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare al numero 0522-277448. Per saperne di più www.adobescuola.it/
(Fonte: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., n. 506, 12 ottobre 2011)

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