Scuola: Aggiornamenti in progress - Mercoledì 19 ottobre 2011

° Permessi per diritto allo studio
La precisazione dell’ARAN (Orientamenti applicativi_M166, del 25 settembre scorso): dei permessi per diritto allo studio non si fruisce per partecipare a corsi organizzati dalle Università telematiche, salvo che…. Riportiamo alcuni passi della nota Aran.
“I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell’ente…. In tale ambito, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi). Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro… Lo stesso MIUR, nel proprio parere Prot. 09/207/RET/2 del 20.9 2009 (che pure ha determinato l’insorgenza di dubbi applicativi) afferma che: “la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti”. In altri termini il permesso serve a giustificare l’assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell’autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. L’ art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce, infatti, che: “Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione…. Per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell’Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tale caso gli elementi da considerare sono due: 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative. 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.
Fonte: www.dirittoscolastico.it/aran-orientamenti-applicativi_m166-del-25-09-11)

° Il criterio della sicurezza è prevalente, nell’accorpamento delle classi
Il Tar per il Molise si è pronunciato (ordinanza n.136 del 31 agosto 2011) in merito al dpr.n.81 del 20 marzo 2009; il ricorso riguardava un liceo classico.

Si può procedere all’accorpamento, in base al decreto che unifica le classi per ridurre il numero dei docenti, soltanto se si mantiene il rispetto dei requisiti di igiene e di sicurezza. Si ha sovraffollamento quando si eccedono i limiti fissati con il decreto emanato il 18.12.1975, dal Ministero Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell’Istruzione (per le Scuole secondarie di II grado, stabilisce che ogni alunno abbia 1,96 mq di spazio in aula).
(Fonte: ItaliaOggi - 11-10-2011)

° In arrivo i fondi (242 milioni) per le scuole paritarie
Sembra che siano previsti al comma 6 dell’art.4 della Legge di Stabilità che è in fase di elaborazione
Le scuole paritarie recupererebbero i finanziamenti pregressi decurtati nella manovra triennale. La fonte (il quotidiano AVVENIRE) ne dà notizia in forma dubitativa: “Sembra essere questa l’interpretazione più accreditata circa i 242 milioni di euro la cui spesa è “autorizzata” nella bozza della legge di stabilità per il 2012. Dai ministeri competenti, quelli dell’Economia e della Pubblica Istruzione, rimane il riserbo sull’intera questione… I 242 milioni… sarebbero aggiuntivi ai 280 già messi a bilancio con la manovra triennale 2011/2013”.
(Fonte: AVVENIRE – 14 ottobre 2011)

 

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