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Verso il recupero di 2.611 scuole autonome? Aveva ragione l’Anief. La sentenza n. 110/2013 annulla il piano di fusione in 3 istituti comprensivi calabresi. Possono ancora ricorrere con il sindacato i dsga dichiarati sovrannumerari, gli ata e docenti perdenti posto, i dirigenti trasferiti coattivamente, dopo la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012. Possibile ancora per le famiglie impugnare i nuovi piani disposti dalle Regioni in questi mesi su materia concorrente. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per far rivivere la tua scuola autonoma e recuperare i tuoi diritti.

Il presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola, prof. M. Pacifico, lo aveva ribadito, commentando a caldo per la stampa la sentenza della Consulta una settimana dopo la sua pubblicazione, il 14 giugno 2012: il dimensionamento che aveva travolto 2.611 scuole autonome era illegittimo e pertanto dovevano essere annullati i tagli prima dell’inizio dell’a. s. 2012-2013. Conseguentemente, il sindacato aveva denunciato l’illegittimità sia del D.M. n. 55 del 25 giugno 2012 che collocava i dirigenti scolastici in mobilità coatta, sia la circolare n. 61 del 18 luglio 2012, relativa alla determinazione degli organici ata che tagliava rispetto all’anno precedente 2.223 posti di dsga e conseguentemente altrettanti di ata, perché entrambi gli atti si riferivano in premessa e per effetto al dimensionamento scolastico previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, cancellato dal nostro ordinamento dalla Corte Costituzionale. Nell’autunno 2012, grazie a una precisa denuncia e diffida, l’Anief era riuscita a salvare le prerogative delle RSU nelle scuole dimensionate ottenendo un’interpretazione favorevole dell’ARAN. All’inizio del nuovo anno, coerentemente, il presidente Anief aveva scritto, invano, ai Governatori delle Regioni richiamandoli al rispetto dei criteri generali fissati dal D.P.R. 233/98 e dal D.P.R. 81/09 sulla materia concorrente con lo Stato nella rideterminazione della rete scolastica in vista dell’approvazione dei nuovi decreti e aveva contestato anche la circolare ministeriale n. 96 del Miur trasmessa con nota prot. 8293 del 17.12.2012 con cui si disponevano per il 2013-2014 le pre-iscrizioni degli studenti anche in quelle scuole soppresse illegittimamente sul territorio nazionale: 1.404 dell’infanzia, primaria e circoli didattici di cui 2.375 dell’itero primo ciclo di istruzione, 39 istituti professionali, 174 istituti tecnici e 23 licei (quasi la metà dei tagli al Sud in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, anche il Lazio a quota meno 300 istituti).

Finalmente, la sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2013 fa chiarezza - commenta M. Pacifico - e ricorda come tutti gli atti emanati in nome di una norma di legge dichiarata incostituzionale perdono la loro validità ed efficacia dopo la pubblicazione della sentenza mentre tutti gli interessati (studenti, personale dirigente e dipendente) possono rivendicare la difesa dei propri diritti soggettivi lesa dall’adozione di norme cancellate dal nostro ordinamento.

Nel caso specifico, è stata annullata dai giudici amministrativi, su richiesta delle famiglie, la creazione di tre istituti comprensivi nel Comune di Castrovillari per l’a. s. 2012-2013 e la soppressione di diverse scuole primarie, circoli didattici e scuole medie determinata dalla regione Calabria.

Dopo aver difeso le RSU delle scuole dimensionate costringendo sindacati e governo a un’interpretazione autentica del contratto che salvasse le relazioni sindacali nelle stesse sedi di servizio ed evitasse condanne per attività anti-sindacale, l’Anief lancia l’ultimo appello a tutti coloro che vogliono salvare le scuole autonome: scrivete a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e ricorrete con noi ai tribunali della Repubblica per ottenere giustizia.

L’ELENCO DELLE SCUOLE SOPPRESSE

I comunicati precedenti
DIMENSIONAMENTO – SENTENZA CORTE
DIRIGENTI
DSGA e ATA
RSU
REGIONI
PRE-ISCRIZIONI

 

Sostegno negato agli alunni disabili: ancora una volta l’amministrazione latita e le famiglie per soddisfare un loro diritto sono costrette a rivolgersi al giudice. Il quale non può che applicare la legge e assegnare le ore.

Non si possono far pagare ai disabili le disfunzioni della macchina organizzativa scolastica. Secondo l’Anief è questo il senso della sentenza n. 8266, emessa il 3 ottobre dal Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dei genitori di un alunno con deficit di apprendimento, iscritto alla scuola primaria, assegnandogli 22 ore settimanali di sostegno anziché le sole 6 di cui usufruiva nell'anno scolastico precedente.

Del resto, quanto espresso dal giudice amministrativo non fa altro applicare la normativa vigente sulla formazione degli alunni con bisogni “speciali”: si rifà, infatti, all’art. 12 della Legge 104/92, che tutela il diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione degli individui disabili, e all’art. 40 della legge 449/97, che ha introdotto le assunzioni a tempo determinato degli insegnanti di sostegno in deroga al rapporto medio alunni-docenti.

Perentorio il testo della sentenza del Tar del Lazio: "l'esiguità dell'organico non può pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave, essendo tenuta l'Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarlo - in deroga al rapporti docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno".

Ancora una volta la giustizia deve così supplire all’assenza dell’amministrazione ed in particolare delle direzioni degli Uffici Scolastici Regionali, che hanno il dovere di autorizzare posti in deroga per il sostegno specializzato agli alunni con handicap o con limiti di apprendimento.

“Quanto è accaduto – sostiene il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico – fa ancora più scalpore, perché avviene a poco tempo di distanza da una sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito il limite dell’assegnazione dei posti in deroga. Costringere ancora le famiglie a ricorrere al giudice per vedersi assegnare un loro diritto significa che l’amministrazione scolastica continua a non volere ammettere l’ovvio”.

“In passato l’Anief – continua Pacifico – aveva convinto le direzioni scolastiche ad autorizzare le nomine di questo tipo, ma la spending review ha di nuovo fatto tornare indietro il nostro Paese sul fronte del diritto allo studio da garantire a tutti i nostri ragazzi. Per cui ancora oggi, incredibilmente, il ricorso al Tribunale amministrativo rimane l’unica soluzione. Le famiglie è bene che sappiano che possono farlo anche nel corso dell’anno scolastico: nessun giudice potrà infatti negare ai loro figli le ore di sostegno di cui hanno bisogno durante la permanenza a scuola”.

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Il Tribunale di Verbania ha dato ragione all'Avv. Anna Maria Ferrara, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, che sosteneva il diritto della nostra iscritta a usufruire del congedo straordinario retribuito per motivi di studio anche se originariamente richiesto in presenza di contratto di lavoro a tempo determinato.

Il Giudice del Lavoro di Verbania si era già espresso negativamente sull'argomento in una causa non patrocinata dal nostro sindacato, ma quando in udienza si è presentato il nostro legale, che con precisione e competenza ha esposto le ragioni dell'ANIEF e sostenuto i diritti della nostra iscritta, lo stesso Giudice ha dovuto ricredersi e dichiarare il diritto della ricorrente alla retribuzione del congedo straordinario per dottorato di ricerca frequentato senza usufruire della borsa di studio.

L'Avv. Ferrara ha, infatti, dimostrato che un contratto a tempo determinato, che naturalmente si estingue alla data di scadenza stabilita, di certo non può considerarsi una “ipotesi di cessazione del rapporto per volontà del dipendente” soprattutto quando, nel corso dell'anno scolastico e a seguito delle consuete operazioni di individuazione degli aventi diritto all'immissione in ruolo, il contratto “da precario” viene trasformato dalla stessa amministrazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

MIUR condannato, dunque, a restituire lo stipendio indebitamente trattenuto alla ricorrente e a pagare integralmente le spese di causa liquidate complessivamente in € 1.200. L'ANIEF ha dimostrato, ancora una volta, che in Tribunale non basta “esporre la normativa”, ma a fare la differenza contribuiscono anche la preparazione e l'esperienza del legale che “scende in campo”.

L'ANIEF invita, pertanto, tutto il personale della scuola che vuole far valere i propri diritti i Tribunale a diffidare da quanti, sindacati o privati patrocinatori, promettono gli stessi risultati dell'ANIEF, meditando sul fatto che non sempre “le copie” riescono ad ottenere gli stessi risultati dell'originale.

 

Trattenuta TFR: quel 2,5% prelevato dallo stipendio è illegittimo. Sia per il personale di ruolo sia per i precari, che in occasione del pagamento del trattamento di fine rapporto riguardante le supplenze svolte nello scorso anno scolastico possono chiederne l’abolizione e la restituzione degli arretrati tolti ingiustamente dalla busta paga. Come già rilevato dal Tar della Calabria in occasione del medesimo prelievo illecitamente sottratto ai magistrati.

Lo studio legale dell’Anief conferma al personale scolastico della scuola che può chiedere sin da subito di bloccare il pagamento di quel 2,5% dello stipendio che dal 1° gennaio 2011 continua indebitamente ad essere trattenuto dallo stipendio per l’accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR). Pertanto, per chiedere l’abolizione della trattenuta l’Anief invita tutti coloro che nelle prossime settimane riceveranno il TFR relativo alle supplenze svolte nel corso dello scorso anno scolastico di chiedere la restituzione delle somme indebitamente sottratte.

Contemporaneamente possono chiedere di farsi risarcire tutte le quote illegittimamente trattenute per il TFR dal mese di gennaio 2011, poiché da quella data la “voce” stipendiale riguardante il trattamento di fine rapporto è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, che quindi nella scuola deve accantonare l’intera quota del 6,91%. Una procedura, del resto, che già è consuetudine tra i lavoratori privati, come previsto dall’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione italiana. E come, infine, appurato dal Tar della Calabria, attraverso la sentenza n. 53/2012, che ha risarcito la categoria dei magistrati a cui l’amministrazione aveva analogamente sottratto illecitamente una quota stipendiale proprio al fine di accantonarla per il TFR.

Coloro che intendono far valere i loro diritti, eliminando questo “balzello” da una busta paga che già risulta tra le più ridotte d’Europa, possono inviare il modello di diffida della trattenuta TFR, compilarlo ed inviarlo per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti e contestualmente inoltrare una copia della diffida a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO TFR” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale servizio).

Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. In ogni caso, l'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

Anief contro l'abolizione dell'insegnante specializzato e non certo dedicato. Sono 95.000 i docenti del settore H ma un terzo di essi è ancora precario per legge.

Dove abbia il ministro Profumo preso il numero di 150.000 unità sul sostegno, snocciolato in un recente convegno, tale da suggerire una riduzione di personale non è dato saperlo. Certo, sarebbe bello finalmente vedere coinvolto tutto il consiglio di classe nel processo di apprendimento dell'alunno con disabilità piuttosto che il singolo insegnante di sostegno.

Ma la realizzazione di tale auspicio non passa dalla sua eliminazione o riduzione, piuttosto da una seria riflessione su quei progetti I.C.A.R.E. finanziati cinque anni orsono e presto dimenticati. Il ministro farebbe bene a cambiare la legge 244/07 che limita l'organico attuale al 70% di quello complessivamente attivato nel 2005/06 e a garantire la continuità didattica ai nostri alunni.

Ogni decisione diversa ci troverà nelle aule dei tribunali dove siamo riusciti già una volta a cancellare una norma incostituzionale che prevedeva un tetto ai posti in deroga.

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