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Arriva dal Tribunale del Lavoro di Castrovillari (CS) una nuova vittoria ottenuta dall'Anief che annulla il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non attribuisce ai lavoratori la precedenza per assistenza al genitore disabile nei movimenti interprovinciali. “Siamo già pronti a procedere in giudizio anche per le prossime procedure di trasferimento non solo per rivendicare il diritto di precedenza nei trasferimenti per assistenza al genitore con disabilità, ma anche per l'eliminazione del vincolo quinquennale di permanenza nella sede di titolarità per i neoimmessi in ruolo e per altri diritti violati anche nelle Tabelle titoli mobilità”. Preadesioni aperte per i ricorsi contro il vincolo quinquennale per ricevere, all'atto dell'avvio delle nuove procedure di trasferimento, tutte le indicazioni per presentare domanda indicando i titoli culturali, di precedenza e i servizi utili ai fini del contenzioso.
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Aveva ragione l'Anief e il Consiglio di Stato lo scrive a chiare lettere con un'Ordinanza esemplare ottenuta dagli Avvocati Ida Mendicino e Donatella Longo ed emanata oggi in favore di quei candidati che, secondo il DD n. 510/2020 non avrebbero potuto partecipare al Concorso Straordinario perché non erano formalmente iscritti ai corsi di specializzazione sostegno (TFA) perché non avviati entro il 29 dicembre 2019 o non conclusi entro il termine fisso previsto. Marcello Pacifico (Anief): “Escludere dalla partecipazione al Concorso Straordinario quanti si sono potuti iscrivere al V ciclo TFA Sostegno solo successivamente al 29 dicembre 2019, o si sono specializzati dopo la data del 15 luglio 2020, era irragionevole e discriminante e il Consiglio di Stato ci ha dato ragione dichiarando rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma primaria in relazione agli artt. 2, 3, 32, 34, 97 e 113 della nostra Costituzione”.
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Comunicazione della Direzione Generale: nelle more della loro approvazione in DGR e pubblicazione in BUR, si trasmettono, come aggiornate, le “Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia (REV 03 del 7/2/2021)”, già approvato dal Comitato Scientifico COVID-19 della Regione del Veneto in data 8/2/2021.

Si evidenzia il principale aspetto innovativo delle linee d’indirizzo costituito dalla previsione che, in presenza di un caso positivo a scuola (scuola primaria e scuole secondarie di I° e II° grado), venga programmato un test di screening da effettuarsi indicativamente entro le 72 ore (3 gg.). In attesa dell’esecuzione del test, il Dirigente Scolastico sospende la frequenza scolastica in presenza e attiva la didattica a distanza per la classe e per gli altri alunni individuati come contatti scolastici.
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