TFA

Per i giudici di Palazzo Spada è inutile esprime il parere sulla richiesta di ulteriore modifica del Regolamento sulla formazioni iniziale richiesto dal precedente ministro Carrozza per sanare i requisiti maturati dai candidati che chiedevano l’accesso riservato prima dell’inizio dei corsi, permettere agli idonei del nuovo TFA di scegliere altri atenei e ancora iscrivere in terza fascia d’istituto nelle more dell’aggiornamento i nuovi abilitati. Mancano i pareri dei ministeri competenti e soprattutto degli organi né prorogati né rinnovati.
L’Anief lo aveva denunciato fin dall’inizio, il mancato rinnovo del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione non è soltanto un elemento formale ma sostanziale prevista dalla norma primaria, ragion per cui senza di esso non si può attivare una modifica al Regolamento su cui lo stesso organo si è espresso. A questo punto il Governo farebbe bene a rinnovare subito le elezioni o a rinnovare i suoi membri come nel caso del CNAM nonché a sollecitare il parere del Ministero dell’Economia e della Funzione pubblica perché migliaia di giovani laureati in un Paese che ha il 60% del suo personale over 50 aspettano.

Il parere consultivo del CDS

I corsi di preparazione Eurosofia

 

Hanno ragione i neo-abilitati a protestare oggi alle 12 davanti Palazzo Montecitorio: per partecipare ai corsi, annunciati dal ministro Carrozza, i candidati devono superare una selezione a numero chiuso, decine di esami, un duro e lungo tirocinio. E pagare pure 4mila euro. Ma ora gli si dice che la loro abilitazione è carta straccia, perché verranno collocati in una graduatoria fuori fascia che non vale per l’assunzione in ruolo.

“A cosa serve conseguire un'abilitazione all’insegnamento se si può insegnare senza e in virtù dello stesso servizio poterla conseguire con i percorsi abilitanti speciali riservati? Sono stranezze di un Paese dove è possibile insegnare senza l'abilitazione e una volta conseguita si deve rinunciare all'esercizio della professione. Se non è una beffa, allora è una truffa di Stato”. Così Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, commenta la richiesta di autorizzazione presentata dal ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, a Mef e Funzione Pubblica per poter bandire un secondo ciclo di tirocinio formativo attivo ordinario, con oltre 29.000 posti da assegnare. Con la contemporanea, però, sottolineatura che i vincitori della selezione non entreranno nelle GaE.

Quello che indigna il sindacato è la ferma opposizione del Ministro a collocare gli idonei che usciranno dai Tfa ordinari nelle graduatorie ad esaurimento: secondo Carrozza, questa soluzione “sarebbe contraria a precise disposizioni legislative, che a partire dal 2006 hanno ripetutamente disposto l'impossibilità di integrare le graduatorie”. In effetti, le modifiche al Regolamento n. 81 introdotte dall’art. 15, c. 27bis del D.M. 25 marzo 2013 (pubblicate in G.U. lo scorso 5 luglio), vietano l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, già previsto per i docenti abilitati presso le SSIS o i corsi ex-lege 143/04.

Solo che quel Regolamento, che modifica a sua volta il D.M. 249/2010 sul reclutamento scolastico, introduce un divieto senza averlo sottoposto alle Commissioni parlamentari di competenza. E poiché si tratta di un passaggio ineludibile, Anief-Confedir, che ha giù ottenuto l’inserimento nelle GaE di 10mila abilitati usciti dal IX ciclo delle Ssis, anche stavolta impegnerà tutte le sue forze per modificare l’assurda posizione del Miur. Il sindacato, come prassi, opererà su due livelli: sia con proposte emendative, sia presentando ricorsi in tribunale. In entrambi i casi, l’obiettivo è fare in modo che gli abilitati dell’ultimo periodo, attraverso Tfa ordinari e Pas, prossimi all’avvio, siano inclusi nelle graduatorie provinciali che danno diritto alle supplenze annuali e alle immissioni in ruolo.

“Riteniamo irricevibile - continua Pacifico - la risposta data dal ministro Carrozza alla richiesta di inserimento nelle GaE dei docenti abilitati dalle Università. Quelle stesse Università che, con percorsi analoghi, per dieci anni rilasciavano le stesse abilitazioni che oggi sono considerate carta straccia. A questo punto sarà il TAR a decidere se ha ragione il ministro o i migliaia di docenti che si sono abilitati, a loro spese, pagando anche 4mila euro, per andare ad insegnare. E non perchè avevano soldi e tempo da perdere”.

“L’incoerenza del Ministro – incalza il rappresentante sindacale - ci sorprende: come è possibile programmare l’accesso ai Tfa, sulla base dei posti disponibili nel triennio, e poi vietare a chi consegue l’abilitazione, al termine di quei corsi programmati, di potersi inserire nelle GaE? Negando, quindi, l’attribuzione a scorrimento di quegli stessi posti individuati per poter essere ricoperti da personale selezionato e preparato appositamente”.

Per questi motivi, Anief-Confedir impugnerà la decisione del Miur. Ma non, come hanno fatto altri, ricorrendo contro il decreto ministeriale che contiene l’annullamento dello status di riserva di unità di personale precario già inserite in precedenza. Bisogna stare attenti a cosa si impugna: il sindacato ha quindi deciso di rivolgersi al Tar Lazio, affinché quel regolamento venga sospeso per eccesso di delega e perché ha violato i principi costituzionali di parità, uguaglianza e ragionevolezza rispetto ai percorsi abilitanti pregressi.

“Le abilitazioni non sono pezzi di carta insignificanti, conseguite solo per acquisire punteggi e referenze, ma corrispondono a certificazione delle competenze, maturate quasi sempre da giovani docenti al termine di una dura selezione e formazione. Ora il Governo deve decidere: questi giovani – conclude Pacifico - meritano di essere assunti, come si è fatto in diversi casi anche dopo la legge 296 del 2006, oppure si deve dire loro che l’abilitazione acquisita non serve a nulla e verranno lasciati fuori dalla scuola a tempo indeterminato?”.

Il riconoscimento dell’abilitazione per la sola II fascia delle Graduatorie d’Istituto è illegittimo e ridicolo, né l’ipotesi di nuovi concorsi può portare speranza visto che sembrano mancare addirittura i posti del concorso a cattedra attualmente in corso. Tutti coloro che hanno acquisito l’abilitazione tramite Tfa, che hanno quindi diritto all’inserimento nel canale di reclutamento che porta al 50% delle assunzioni, possono ricorrere chiedendo le istruzioni operative entro il prossimo 21 agosto scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

TFA ordinario – PAS (ex TFA Speciale): inviate le istruzioni operative per ottenere l’inserimento in GaE


Diventare insegnanti diventa un’impresa: nemmeno l’abilitazione basta più per entrare in ruolo

 

L’azione del sindacato ha avuto effetto, ma prima di cantare vittoria attendiamo il decreto direttoriale

Dal Governo giungono rassicurazioni sull’inclusione dell'anno in corso tra quelli utili per l'accesso ai Percorsi abilitanti speciali: a comunicarlo, rispondendo ad una interrogazione di SEL, è stato il sottosegretario all’Istruzione, Gianluca Galletti. Che ha spiegato l’intenzione dell’Esecutivo di permettere di far fare domanda anche alle diverse migliaia di candidati che altrimenti sarebbero stati esclusi dai Pas: in attesa che si esaurisca anche questo iter di approvazione della modifica del D.M. 249/10 (ci vorranno diversi mesi), sembra venire concessa loro l’ammissione ai corsi universitari.

Anief attende però ora di prendere visione del decreto direttoriale che definirà attuativamente il regolamento già approvato. Nel caso quanto riportato dal sottosegretario all’Istruzione si realizzasse, è evidente che sarà centrato in tempi record il primo degli obiettivi che si era posto il sindacato il giorno stesso che aveva annunciato ricorso contro le modifiche apportate alle regole sul reclutamento scolastico, attraverso la pubblicazione del decreto (del 4 luglio 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 155) che modifica l’art. 15, cc. 1bis, 1 ter e 16bis del D.M. 249/10 dal Regolamento n. 81 del 25 marzo 2013.

Qualora, invece, l’anno scolastico 2012/13 non dovesse essere recepito nel prossimo decreto attuativo e autorizzatorio dei corsi PAS (ex TFA speciale), sarà cura dell’Anief far ammettere già in sede cautelare con riserva, i ricorrenti esclusi, visti i profili di illegittimità manifesta riscontrati dal nostro ufficio legale in merito ai requisiti di ammissione richiesti.

 

Il M5S, con un’interrogazione in VII Commissione della Camera a prima firma dell’on. Chimienti, chiede al ministro Carrozza chiarimenti su prove e requisiti di accesso, valutazione dei punteggi nelle graduatorie d’istituto. Anief chiede di rivedere il decreto ministeriale del 25 marzo 2013 prima della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale per evitare un nuovo contenzioso al Tar Lazio e ribadisce la necessità di inserire tutti i nuovi docenti abilitati nelle gae.

L’Anief chiede al nuovo ministro dell’istruzione, innanzitutto, di aggiornare il requisito di servizio all’atto di scadenza della domande di accesso ai corsi, così da modificare i requisiti di accesso che non possono fermarsi al servizio prestato entro l’a. s. 2011-2012, come previsto dal Regolamento, perché i corsi partiranno nell’a.a. 2013-2014 e non già nell’a.s. 2012-2013 come descritto nelle premesse e nemmeno in concomitanza con i percorsi dei TFA ordinari; ragion per cui il Governo aveva disatteso il punto 4 della condizione legata al parere favorevole della VII Commissione della Camera del 6 febbraio 2013.

Sarebbe opportuno anche ridurre a 360 giorni il servizio prestato, senza considerare quello specifico, in analogia ai criteri di accesso richiamati nei decreti applicativi dei corsi istituiti presso l’Università di cui alla legge 143/2004 e permettere l’accesso ai dottori di ricerca.

E’ opportuno, inoltre, cancellare dal decreto tutta la parte relativa alla prova di accesso e alla determinazione del 35% del voto complessivo dell’abilitazione, che non trova alcun riscontro nel Regolamento, anzi è da essa esclusa.

Né il tenore delle prove logico-matematiche, di fatto trasformate in preselezioni, può essere annoverato tra gli obiettivi valutabili al termine del percorso abilitante di cui alla tabella allegata, configurandosi oltre che come illegittimo, come un vero e proprio atto arbitrario dell’amministrazione, peraltro illogico e foriero di un contenzioso dagli esiti scontati.

Infine, piuttosto che la sterile previsione di una differenza di valutazione del titolo ordinario o speciale nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, diventa necessaria e urgente una modifica legislativa che garantisca, prima del prossimo aggiornamento triennale previsto per l’a.s. 2014-2015, l’inserimento dei docenti abilitati presso i TFA ordinari e speciali nelle graduatorie ad esaurimento, come già avvenuto per i docenti specializzati dei nove cicli delle SSIS e dei corsi abilitanti riservati, di cui il TFA rappresenta la naturale prosecuzione, onde evitare evidenti disparità di trattamento tra lavoratori che reclamano l’accesso alla stessa professione e sono in possesso dello stesso titolo abilitante.

Tali richieste nascono dalla necessità di garantire, una volta tanto con il buon senso, quel rispetto del diritto e dei principi costituzionali che da solo può evitare l’ennesimo ricorso al Tar Lazio per ottenere giustizia.

Il testo dell’interrogazione

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00233
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Lunedì 3 giugno 2013, seduta n. 27
CHIMIENTI, LUIGI GALLO, VACCA, D'UVA, MARZANA, DI BENEDETTO, BATTELLI, SIMONE VALENTE, BRESCIA e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in data 25 marzo 2013 è stato firmato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca pro tempore Francesco Profumo il decreto avente ad oggetto: «Istituzione dei percorsi speciali abilitanti, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni» che ha affiancato al percorso abilitante ordinario, detto «tirocinio formativo attivo ordinario», percorsi abilitanti riservati, detti «TFA speciali», come misura transitoria limitata a tre annualità (2012-13, 2013-14 e 2014-15);
tale provvedimento, tanto atteso da docenti precari non abilitati, è rivolto a chi ha svolto un servizio di almeno 3 anni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1999-2000 e 2011-2012. Tali docenti precari, il cui numero stimato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri e fonti non chiariti, è di circa 75.000, deve essere ora registrato alla Corte dei conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
il titolo di accesso alla professione di docente non è costituito dall'abilitazione ma dal diploma o dalla laurea, unici titoli validi di idoneità all'insegnamento nell'ambito delle rispettive classi di concorso, così come previsto dalla normativa vigente e secondo i criteri fissati a monte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nel caso delle lauree devono essere stati sostenuti determinati esami) e come recentemente ribadito dall'ultimo concorso a cattedre;
la direttiva europea 36/2005 CE stabilisce che tre anni di esperienza professionale sono assimilati a un titolo di formazione, non all'accesso a un anno di tirocinio per ottenere il titolo abilitante e che nel rispetto della suddetta direttiva, si è tenuti a riconoscere che «l'esperienza professionale integra e completa la formazione»;
avere esercitato legittimamente per tre anni una professione, sempre in base alla direttiva europea citata, implica il riconoscimento professionale e non stabilisce, come interpretato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a discapito dei docenti italiani, diritto di priorità per l'accesso a corsi di formazione professionale;
l'amministrazione pubblica scolastica, per garantire nel Paese il regolare svolgimento del servizio secondo gli standard nazionali fissati, si è avvalsa e tuttora si avvale dei docenti precari della III fascia delle graduatorie d'istituto, riconoscendone la professionalità;
nello specifico, il decreto del 25 marzo 2013 appare in contraddizione con lo schema di decreto ministeriale rettificativo e integrativo del decreto ministeriale n. 249 del 2010 in particolare esiste una contraddizione tra l'articolo 4, comma 1, punto c), n. 1-quater («L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso») e la tabella 11-bis come modifiche dall'Allegato A al Decreto del 25 marzo 2013. La prova «non selettiva», introdotta nella modifica alla tabella 11-bis al fine di poter meglio scaglionare in tre anni il contingente degli aventi diritto (sulla base del punteggio ottenuto si effettuerà una ripartizione nei tre anni e l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi è determinato in base ai risultati della prova nazionale), per sua natura stravolge infatti la legge stessa, risultando fortemente selettiva e penalizzante. Essa influisce per ben il 35 per cento sul punteggio finale di abilitazione e richiede almeno il superamento della soglia delle 43 risposte esatte su 70 (il 60 per cento del totale) per non essere valutata 0 punti.
L'attribuzione di zero punti sotto la soglia di 43 risposte esatte, di fatto, introduce quindi un elemento di forte selettività, mentre i quiz dovrebbero essere finalizzati solo a graduare gli accessi ai percorsi formativi;
la prova di valutazione delle competenze in ingresso, disciplinata dall'articolo 3 del decreto del 25 marzo 2013 e consistente in 70 quesiti a risposta multipla ripartiti in capacità logiche, capacità di comprensione del testo e lingua straniera, non è assolutamente adeguata a testare le competenze disciplinari di docenti che hanno già esercitato la professione, come tra l'altro sottolineava la relazione illustrativa del precedente schema di decreto modificativo del decreto ministeriale n. 240, del 2010 (AC. n. 535), e comporta una evidente disparità di trattamento rispetto alla verifica delle competenze in ingresso prevista per i candidati ai TFA ordinari;
ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, la valutazione del punteggio conseguito con il TFA ordinario, secondo i rispettivi regolamenti e tabelle, risulta il doppio rispetto a quello conseguito con il TFA speciale: per gli insegnanti che frequenteranno lo «speciale» la valutazione per ogni anno di servizio è di 6 punti in II fascia di istituto e così pure la valutazione del titolo abilitante, mentre per coloro che frequentano l’«ordinario» è quello stabilito e oggi vigente di 12 punti;
non avranno accesso al TFA speciale né coloro che matureranno i requisiti di ammissione con l'anno in corso, dal momento che il decreto non è ancora stato definitivamente registrato, né coloro che maturerebbero i requisiti con 540 giorni cumulativi e ripartiti su più anni di servizio;
la nuova previsione regolamentare, che ha introdotto una prova definita «non selettiva» nella modifica alla tabella 11-bis e che influisce per ben il 35 per cento sul punteggio finale di abilitazione richiedendo almeno il superamento della soglia delle 43 risposte esatte su 70 (il 60 per cento del totale) per non essere valutata 0 punti, è in contrasto con il parere contenuto nella relazione illustrativa dello schema di decreto n. 535, che faceva presente che «la previsione di iscrizione ai percorsi formativi speciali senza superamento di prove di accesso è determinata dal fatto che gli aspiranti, attraverso il servizio prestato, hanno già dato prova di possedere la competenza disciplinare che la stessa prova deve accertare»;
le previsioni del decreto ministeriale del 25 marzo 2013, contenenti l'introduzione della prova non selettiva e il conseguente scaglionamento in tre anni, sono state inserite dopo l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, del CNPI e del CUN e risultano dunque frutto di un'autonoma iniziativa del Governo, e dunque non presi in considerazione nei pareri;
come sottolineato dalla sentenza dei Consiglio di Stato n. 01150/2011: «...È noto che dopo l'acquisizione dei pareri, i testi normativi possono essere modificati solo in adeguamento ad essi o per far fronte ad oggettive sopravvenienze» –:
se il Ministro non ritenga urgente intervenire affinché siano rimosse le disparità di trattamento rilevate nelle premesse e nelle constatazioni, che produrrebbero inevitabilmente molti ricorsi con probabili conseguenze onerose per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
se sia intenzionato a chiedere nuovamente i pareri delle Commissioni Parlamentari, del Consiglio di Stato, del CNPI e CUN in merito alle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 25 marzo 2013 schema di decreto rettificativo del decreto ministeriale n. 249 del 2010;
se sia intenzionato a porre l'attenzione sull'irrazionale e dispersivo sistema di reclutamento docenti attualmente in vigore, assumendo una posizione di ascolto e mediazione tra le diverse aspirazioni di una categoria che negli ultimi anni ha visto peggiorare sempre più la propria condizione di instabilità e precariato.
(5-00233)

 

L’annuncio dell’ex ministro Profumo risale al 6 maggio 2012: in tutto questo tempo quel che è stato prodotto è solo la pubblicazione di un pessimo regolamento, comprendente un eccessivo numero di giorni di supplenza e la creazione di un inutile test d’ingresso. Il presidente Anief, Marcello Pacifico, chiede al nuovo ministro Maria Chiara Carrozza di far partire subito i corsi e con le modifiche necessarie: in caso contrario migliaia di ricorsi saranno inevitabili.

È passato più di un anno da quando l’ex ministro dell’istruzione, Francesco Profumo, annunciava, con un’intervista rilasciata al più importante quotidiano nazionale, l’intenzione di avviare i corsi di abilitazione specifici per il personale docente precario: tutto il mondo della scuola ha accolto con soddisfazione questa decisione, poiché per una volta l’amministrazione è sembrata volere andare incontro alle esigenze di almeno 100mila supplenti che necessitano dell’abilitazione all’insegnamento.

Le belle notizie però si sono fermate con quell’intervista. Presto il Ministero dell’Istruzione ha ripreso ad assumere il solito atteggiamento di boicottaggio verso una categoria, i precari, per la quale occorrerebbe ben altro rispetto e senza la quale il sistema scolastico italiano si bloccherebbe all’istante.

Oltre all’attesa infinita, con il decreto che oggi sarebbe ancora fermo alla Corte di Conti, il Miur lo scorso 25 marzo ha prodotto un regolamento che contiene dei requisiti di accesso maggiorati (tre supplenze annuali o almeno dal 1° febbraio, anziché 360 giorni complessivi a partire dall’anno scolastico 1999/2000) e l’inutile creazione di un test nazionale d’ingresso (al fine di suddividere su tre anni i candidati ai corsi, quando sarebbe bastato sceglierli per anzianità di servizio o in base ad altri criteri oggettivi).

“Ancora una volta il Miur – commenta il presidente Anief, Marcello Pacifico - incurante delle richieste dei docenti precari e del sindacato, ha preferito tenere la testa nella sabbia. E meritarsi, con questo atteggiamento, l’avvio del contenzioso presso i tribunali della Repubblica a tutela dei diritti dei lavoratori: nel frattempo, infatti, sono migliaia i ricorsi che l’Anief ha raccolto e si prepara a presentare non appena il decreto sui Tfa speciali sarà ufficializzato. Ci rivolgiamo quindi al nuovo ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, perché si attivi per far avviare il prima possibile i corsi abilitanti speciali. Ovviamente facendo apporre le dovute modifiche”.

 

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