Precariato

Anief respinge il nuovo attacco teso a cancellarle e richiede un minimo di rispetto per il merito e il servizio prestato, a garanzia della professionalità dei docenti.
Dopo aver sventato il tentativo di introdurre criteri clientelari nell’assunzione del personale della scuola, ora Anief rimanda al mittente le criticità evidenziate sui punteggi da chi intende giustificare un nuovo sistema di reclutamento sostitutivo delle attuali graduatorie ad esaurimento che devono essere riaperte per consentire l’aggiornamento del punteggio e il cambio di provincia dei docenti inseriti.
Nella premessa, si ricorda come proprio l’attuale maggioranza di Governo, contro le vive proteste dell’allora Anief-Onlus, decise di legiferare la materia della valutazione dei titoli, fino a quel momento avvenuta per via amministrativa, introducendo proprio nel 2004 (legge 143) il mercato dei titoli on-line oggi denunciato, sotto il nobile auspicio che una continua formazione in itinere avrebbe fatto bene al personale precario (masters e perfezionamenti fino a un massimo di 10 punti). Proprio allora si decise pure, senza alcun pudore, di ridurre la forbice della valutazione tra il voto più alto e il voto più basso presso all’esame finale di abilitazione all’insegnamento (da 12 / 36 si passò all’attuale da 4 / 12), in totale spregio del merito, idea che oggi si riprende come se chi ha studiato e chi non ha studiato per diventare insegnante sono allo stesso livello. Si ricorda, di contro, come il dottorato non si consegue on-line e che addirittura nel nostro ordinamento per legge dovrebbe essere, dal 1984, titolo preferenziale per l’accesso ai concorsi per dirigente pubblico, altro che docente, ragion per cui la valutazione di punti 12 non sembra così abnorme rispetto allo scandalo dei titoli on-line. In verità, il criterio che incide più sull’assunzione, oggi, rimane l’anzianità di servizio prestato, tanto che sempre questa maggioranza di Governo con la legge 169 l’ha voluta riconoscere a chi negli anni 2009-2010 e 2010-2011 non ha proprio prestato il servizio, regalando ben 24 punti, superiori ai 12 dell’abilitazione o del dottorato o ai 10 dei corsi on-line. Chi è dunque l’artefice di questo mercato ?
Chi critica le graduatorie dovrebbe prima dire chiaramente alle famiglie quale sistema vuole: un sistema dove prevale il merito, ovvero il punteggio di ciascun candidato, il voto di abilitazione di accesso alla professione, l’eventuale esperienza in servizio e i titoli didattici posseduti o un sistema dove prevale il domicilio, la tessera di partito o del sindacato, la chiamata diretta dei dirigenti scolastici o politici ? Nel primo caso, siamo dentro i confini della Costituzione, allora, forse, diventa quasi sterile l’attuale dibattito sulla validità delle graduatorie, nel secondo, invece, cediamo il sistema della formazione all’arbitrio dei potenti amici di turno, contro cui l’Anief sempre lotterà per non squalificare la scuola.
 


 

PD e UDC sollevano la questione pregiudiziale di incostituzionalità della norma introdotta dal Senato su emendamento della Lega che rivendica il blocco dei trasferimenti, ad eccezione dei ricorrenti. Onore all’Anief per aver promosso una class action ante litteram e aver tutelato i propri iscritti e le norme della Costituzione.
Il sottosegretario sen. Viceconte con una risposta sintetica quanto aleatoria ribadisce che è allo studio del Miur e dei Sindacati la modalità di applicazione della sentenza della corte costituzionale. I deputati on. Russo (Pd) e Santolini (Udc) si sono dichiarati insoddisfatti, amareggiati, irati ed hanno chiesto di coinvolgere la VII Commissione della Camera nella discussione di una soluzione condivisa che rechi giustizia non soltanto ai ricorrenti ma anche a tutti gli altri docenti.
Nel frattempo, a differenza di quanto interpretato dallo Snals e dalla Cisl che pure apre all’ipotesi di un nuovo sistema di reclutamento, la Lega (artefice dell’emendamento al mille proroghe) rivendica il merito di aver impedito per il prossimo aggiornamento il trasferimento dei docenti meridionali nelle graduatorie del Nord del Paese, fatti salvi, ovviamente, i diritti dei ricorrenti al Tar Lazio e al Presidente della Repubblica, tutelati dalla recente sentenza della consulta.
Anief ribadisce la richiesta dell’approvazione di un emendamento, durante la discussione presso la Camera dei Deputati, che rispetti la sentenza della corte costituzionale e i diritti dei precari, e dichiara la netta opposizione a nuove ipotesi di reclutamento che superino le attuali graduatorie non ancora esaurite. I precari non devono esser valutati nuovamente ma soltanto assunti.
Il video relativo alle interpellanze urgenti (ore 16.05)
Gli emendamenti anief
Il comunicato Snals
Il comunicato Cisl
Il comunicato della Lega

Le code non sono mai esistite al contrario del diritto alla mobilità dei lavoratori precari e di ruolo sancito dalla legge e dal contratto e tutelato dalla costituzione. Parola di Marcello Pacifico, presidente Anief.

Poco importa chi abbia partorito o sposato le code nelle graduatorie del personale docente. L’importante è conoscere gli articoli della nostra Costituzione e la normativa nazionale ed europea.

La Corte costituzionale con l’ordinanza n. 41/2011, infatti, ha ribadito quanto deciso con l’ordinanza n. 168/2004 quando aveva a sua volta ribadito la legittima riunificazione delle fasce operata dalla legge 333/2001, di interpretazione autentica della legge 124/1999. Entrambe le leggi, riprese dalla legge 143/2004 e dalla legge 296/2006 garantiscono l’aggiornamento delle graduatorie del personale docente e il diritto alla mobilità del personale, così come il CCNL integrativo sulla mobilità garantisce il trasferimento del personale di ruolo. Per il nostro ordinamento, bisogna accedere alla pubblica amministrazione per merito e non anzianità di iscrizione in graduatorie, mentre devono essere rimossi tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. La cassazione dell’art. 1, c. 4-ter della legge 167/09 non turba alcun quadro giuridico ma sottopone il solo Ministro Gelmini al commissariamento sospeso di fatto.

Che poi alcuni esponenti politici dell’opposizione come della maggioranza siano i paladini o gli untori della coda, ricordo come lo stesso Pd abbia presentato diverse interrogazioni a risposta in Commissione (n. 5-01418 di giovedì 14 maggio 2009, seduta n. 177, n. 5-01622 di lunedì 13 luglio 2009, seduta n. 201, n. 5-01684 di lunedì 27 luglio 2009, seduta n. 209, n. 5-02192 di mercoledì 9 dicembre 2009, seduta n. 255, n. 5-0336 del 30 luglio 2010) per richiedere al ministro il trasferimento a pettine. Un rinvio delle graduatorie, al netto degli inserimenti a pettine dei ricorrenti, sarebbe, ancora una volta illegittimo.

Infine, consiglio ai grandi sindacalisti di porre attenzione anche alla normativa comunitaria, perché è incredibile che rivendichi la tutela dei precari chi per dieci anni non ha rivendicato la corretta osservazione di un decreto legislativo (368/01) che prevede la stabilizzazione dei lavoratori con tre anni di servizio non continuativi. Soltanto adesso si organizzano i ricorsi per i precari? E dopo l’azione dell’Anief? E in questi anni, cosa si è fatto per la scuola se non firmare un accordo per rinviare le elezioni RSU, bloccare gli scatti e consentire la perdita di 100.000 posti di lavoro per i docenti e gli ata? Forse è arrivato il momento di ricominciare a fare sindacato, come ha fatto l’Anief in questi ultimi due anni.

Il giudice del lavoro di Padova, con ordinanza emessa a seguito di ricorsi d’urgenza patrocinati da ANIEF, sotto la supervisione del coordinatore provinciale di Padova, prof. Maurizio Speciale, e dagli avvocati Luciani e Viglione, ha riconosciuto l’illegittimità dei licenziamenti posti in essere da due Istituti scolastici statali di Padova e provincia.

A fronte di una denuncia anonima, il convitto statale “Magarotto” di Padova ha rideterminato a inizio dicembre 2010 il numero di posti disponibili in organico stabilendo che vi erano posti eccedenti rispetto alle reali necessità.

In conseguenza di ciò, l’Ufficio Scolastico ha emesso dei dispositivi attraverso i quali:

  • ha annullato l’assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico al Convitto per sordomuti “Magarotto” di Padova di quattro educatori titolari presso l’educandato “San Benedetto” di Montagnana;
  • ha disposto l’utilizzazione presso l’educandato “San Benedetto” di Montagnana per il corrente anno scolastico di altri  quattro educatori titolari al convitto per sordomuti “Magarotto” di Padova e dichiarati soprannumerari dopo la rideterminazione dell’organico;
  • ha richiesto ai Dirigenti Scolastici dei due convitti di “provvedere immediatamente alla risoluzione dei contratti di lavoro stipulati con il personale supplente”.

I Dirigenti scolastici hanno ottemperato alla richiesta dell’Ufficio Scolastico disponendo, a far data dal 6 dicembre 2010, la risoluzione immediata dei contratti di lavoro a tempo determinato (alcuni stipulati fino al 30 giugno 2011 e altri al 31 agosto 2011 alle convocazioni di inizio anno scolastico) di otto educatori precari.

Sette (degli otto) educatori coinvolti si sono così rivolti alla sede della provincia di Padova dell’ANIEF affinché fossero tutelati i loro diritti.

Sostenuto dalla  totale convinzione  dell'illegittimità del licenziamento e dell'abuso dell'amministrazione nel risolvere una questione delicata accanendosi ancora una volta sui precari della scuola che prestano il loro servizio con passione e sacrifici, in poco più di un mese, il Coordinamento Provinciale dell’ANIEF ha messo in campo tutte le azioni ritenute plausibili a tutela degli educatori coinvolti e, per ultima, una volta riscontrata la volontà dell’Ufficio Scolastico di rimanere fermo e convinto del suo “operato”, quella di ricorrere d’urgenza presso il Giudice del lavoro di Padova attraverso i propri legali, avv.ti Gianluca Luciani e Filippo Viglione per ottenere il reintegro al posto di lavoro dei ricorrenti.

Il 21 gennaio 2011 il Giudice del lavoro ha emesso ordinanza favorevole agli educatori, imponendo ai due Istituti di riassumere al lavoro i ricorrenti e condannando gli Istituti scolastici a rifondere le spese di causa. È stato così sancito il diritto al lavoro e la professionalità degli educatori coinvolti.

Ancora una volta l’ANIEF ha saputo ripagare la fiducia che sempre più numerosi docenti e Ata, precari e di ruolo, ci accordano, non solo nella gestione dei contenziosi nazionali al Tar Lazio o presso le corti territoriali per ottenere la stabilizzazione e il riconoscimento degli scatti biennali, ma anche in tutte le altre occasioni in cui è necessaria un’azione rapida ed efficace per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola.

Dal 1 Gennaio al 31 Marzo, gli insegnanti precari che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni ma possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente, hanno diritto alla prestazione.

Gli insegnanti non di ruolo che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni ma possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente, hanno diritto all’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

I REQUISITI

  • avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (significa almeno 1 contributo nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda);
  • avere periodi di lavoro per almeno 78 giorni di calendario.Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.)

N.B. : Nel caso di iscrizione come libero professionista il lavoratore non ha diritto alla prestazione dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ
QUANTO E QUANDO
L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta:
 
  • nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni, fino ad gli importi massimi mensili per il 2007 sono pari ad Euro 844,06, ed Euro 1.014,48. (Circ. n° 14 del 1/2/2008). 
  • La retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell’intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro. (retribuzione comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni)
  • per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente;
  • per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente ( sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali.(Circ. n° 15 del 4/2/2008). 

Per giornata effettivamente lavorata si intende:

  • il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione d’opera subordinata indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolto e dalla retribuzione percepita;  
  • la sesta giornata di settimana corta solo se effettivamente lavorate le precedenti 5;  
  • nel caso degli insegnanti che concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero ristretto di giorni, si considerano interamente lavorati sei giorni settimanali 

INCOMPATIBILITÀ

  • L’indennità è incompatibile con:
  • i trattamenti pensionistici diretti;
  • i trattamenti antitubercolari con l'esclusione dell'indennità post-sanatoriale (IPS);
  • l’indennità di malattia;
  • l’indennità di maternità e paternità;
  • le altre prestazioni previdenziali (es. CIG, Mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.);
  • l'assegno di incollocabilità e di in collocamento.
CUMULABILITÀ
 
L'indennità è cumulabile con:
  • pensioni indirette;
  • pensioni di guerra;
  • invalidità civile;
  • assegno sociale;
  • rendite da infortunio;
  • pensioni erogate da stati esteri non convenzionati;
  • pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.
PERIODI NON INDENNIZZABILI
 
L'indennità non spetta per:
  • le giornate non lavorate comprese nel periodo di durata dei vari rapporti di lavoro dipendente nell'anno;
  • le giornate di carenza di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate successive a quelle di carenza fino alla data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate che hanno determinato lo slittamento della decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate comprese tra la data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali e la data di disponibilità resa al Centro per l'Impiego;
  • le giornate coperte dall'indennità di mancato preavviso;
  • tutti i periodi di lavoro autonomo;
  • tutti i periodi come socio lavoratore di cui al DPR 602/70;
  • i periodi di sosta previsti nel caso di contratti di lavoro part-time di tipo verticale;
  • i periodi di sosta programmata o prevedibili per i lavoratori addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola;
  • i periodi di inoccupazione derivati da dimissioni, sempre che le dimissioni non siano dovute a giusta causa.
  • i periodi di inoccupazione fra una commessa e un'altra nei casi di rapporti di lavoro a domicilio.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
 
I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l'indennità ordinaria con requisiti ridotti vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. La collocazione temporale di tali contributi è tra il 1° di gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, e precisamente nel periodo che risulterà più favorevole al lavoratore (ad esempio ai fini pensionistici). Il numero delle settimane da accreditare figurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 6, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso.
 
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
 
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
 
L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.
LA DOMANDA
 
Deve essere:
  • redatta sull’apposito modulo (caricabile dal link in fondo al comunicato);
  • presentata alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati periodi di disoccupazione;
  • corredata da tanti modd. DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento. 

N.B.: La presentazione, nel termine previsto del 31 marzo, dei soli modd. DL.86/88bis (in assenza del modulo di domanda) costituisce " idonea manifestazione di volontà" finalizzata alla concessione della prestazione.

Documenti utili:

 

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