Parlamento

È un imprescindibile simbolo di appartenenza all’unità nazionale. Chi sostiene il contrario decida da che parte stare.

L’Anief saluta con estremo favore il parere positivo espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera riguardo alla proposta di legge “Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di 'Cittadinanza e Costituzione' e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole”, che al suo interno prevede tra le varie novità anche l'istituzione di una giornata “dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera”.

Secondo il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, la volontà espressa dai parlamentari va “sicuramente apprezzata perché intende finalmente valorizzare lo studio e le conoscenze dell’inno di Mameli, ormai sentito nell’immaginario collettivo italiano come un imprescindibile simbolo di appartenenza all’unità nazionale”.

Il giovane sindacato dei lavoratori della scuola ritiene che l’insegnamento di valori, esempi e comportamenti che hanno incrementato l’attaccamento verso la nostra storia e le nostre radici debbano essere considerati sempre degli elementi utili per favorire l’educazione alla cittadinanza dei nostri studenti. Il tutto nel rispetto dei nostri valori costituzionali.

Chi sostiene il contrario – sottolinea il Presidente dell’Anief – dovrebbe chiedersi perché utilizza gli alti strumenti della nostra convivenza democratica, per poi invece incredibilmente rinnegare i principi sui cui poggia le fondamenta”.

Stralciate le parti su carriera, RSU, reclutamento, fondazioni e associazionismo dopo la riassunzione della formazione iniziale. Spunta il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche e la certificazione della rete di scuole. Per l’Anief il testo deve essere emendato ulteriormente per dare spazio a rappresentanze sindacali unitarie, docenti, associazioni professionali con spazio alla sperimentazione didattica e di ricerca.

Preliminarmente si osserva come sia assente alcun accenno all’organo di rappresentanza dei lavoratori (art. 2 e art. 5). Si ritiene che  la durata del consiglio dell’autonomia debba essere annuale e non triennale per impedire vacanze nelle nomine o sostituzioni improprie del personale docente e dirigente a causa delle operazioni di mobilità o assegnazione provvisoria e definitiva o della rappresentanza dei genitori per variazione dell’iscrizione dell’alunno o dei rappresentanti delle realtà locali (art. 3, c. 3).

In sede di prima attuazione, nell’elaborazione del regolamento di funzionamento e dello Statuto, per una maggiore efficienza ed efficacia del nuovo sistema di istruzione e per una maggiore partecipazione della componente docente, risulta necessario coinvolgere non l’uscente consiglio di istituto ma il collegio docenti (sentito il suo parere), molte delle cui funzioni sono demandate al consiglio dell’autonomia, certamente più di quelle oggi assegnate al consiglio di istituto (art. 3, c. 4).

Risulta necessario potenziare la presenza dei docenti nel consiglio dell’autonomia compatibilmente all’esigenza di una maggiore partecipazione dell’utenza alla vita della Scuola che non può penalizzare la componente docente che ha un ruolo centrare nella progettazione e nell’attuazione del P.O.F. (art. 4).

L’eccessivo garantismo nei confronti della rappresentanza dell’utenza rischia di mortificare la funzione docente anche nell’elezione del presidente del consiglio (art. 4, c. 3). Mancano, infine, riferimenti espliciti alla valorizzazione dell’attività di ricerca e di sperimentazione che da sempre risultano un elemento fondante per l’arricchimento professionale dei docenti (art. 1 e 8) e al ruolo delle altre associazioni professionali diversamente dal consiglio nazionale delle autonomie scolastiche (art. 11), senza alcun accenno al consiglio nazionale della pubblica istruzione che pure dovrebbe essere rinnovato nei suoi componenti.

 

Il testo

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE, RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Capo I.
AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1.
(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.
3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;
c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3.
(Consiglio dell'autonomia).

1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
a) adotta lo statuto;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4.
(Composizione del Consiglio dell'autonomia).

1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.
6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

Art. 5.
(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

Art. 6.
(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

Art. 7.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.
2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

Art. 9.
(Conferenza di rendicontazione).

1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 10.
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.
2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II.
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11.
(Consiglio delle autonomie scolastiche).

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.
2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
4. Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
6. Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.
7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.
8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

Art. 12.
(Abrogazioni).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 13.
(Norma transitoria).

1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

Art. 14.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per una vera inversione di tendenza sulla scuola, ora la Camera approvi anche i nostri emendamenti.

Lo stop al taglio degli organici della scuola e l’incremento di 10mila posti deciso oggi della Commissioni Affari costituzionali e Attività produttive della Camera rappresentano un importante segnale in controtendenza rispetto alla pessima politica che negli ultimi anni ha cancellato oltre centomila posti tra insegnanti e personale Ata”. Con queste parole Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief, commenta l’approvazione dell’emendamento al decreto semplificazioni che se portato sino in fondo all’iter parlamentare permetterà di interrompere la stagione dei tagli cui abbiamo assistito negli ultimi anni.

Il Presidente dell’Anief auspica dunque che la Commissione Bilancio della Camera dia parere positivo all’emendamento, perchè “indubbiamente questa norma, giunta dopo la riduzione del maestro unico, l’eliminazione degli insegnanti specialistici di inglese e del tempo pieno, darebbe una bella boccata d’ossigeno alla nostra scuola dell’obbligo”.

L’associazione sindacale Il giovane sindacato ritiene inoltre molto importante l’aggiunta di 10mila posti tra docenti e Ata, prevista sempre dalla Commissione della Camera, che avranno il compito di incrementare le attività di recupero, integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali. “questa decisione – continua il Presidente dell’Anief – rappresenta, oltre che un supporto fondamentale per la didattica speciale, anche un segnale importante verso quella stabilizzazione dell’organico di sostegno precario annualmente utilizzato”.

L’Anief attende ora che le Commissioni parlamentari valutino con obiettività anche le proposte di modifica presentate nei giorni scorsi dallo stesso sindacato: “siamo convinti che la stessa attenzione – sottolinea Pacifico – verrà rivolta dai parlamentari in occasione della votazione degli altri emendamenti proposti dall’Anief su pensioni, precari, contratto e mobilità del personale”.

Per aprire una finestra sulle pensioni, abolire la trattenuta ENAM, stabilizzare i precari, tutelare il personale in esubero, inserire i neo-abilitati, sbloccare gli scatti stipendiali, assumere i ricercatori universitari, consentire l’accesso al TFA degli abilitati. 

Ancora una volta, l’Anief si dimostra come l’unica organizzazione sindacale in grado di interpretare correttamente la normativa e di dialogare con le istituzioni, in sede di emanazione dei provvedimenti legislativi, per introdurre norme a favore del personale docente e ata della scuola. Tutti gli emendamenti richiesti dall’Anief sono stati presentati da Grande Sud, su intervento dall’on. Fallica, mentre quello sul TFA è stato presentato da Futuro e Libertà su richiesta del Conitp.

Gli emendamenti proposti dall’ANIEF ai membri della I e della X Commissione della Camera dei Deputati, in sede di conversione del Decreto Legge n. 5 “Semplificazione e Sviluppo”, saranno votati la prossima settimana e riguardano:

 46.0.12

* L’abolizione della trattenuta obbligatoria intestata all’ENAM, per il personale della scuola dell’infanzia, materna, elementare, in quanto ente soppresso. Dopo che l’ANIEF, nei mesi scorsi, aveva messo a disposizione un modellino per revocare l’ingiusto obolo, anche la Uil recentemente ha denunciato l’illegittimità della trattenuta, mentre la Cisl ne ha difeso l’esistenza.

* L’estensione dal 31 dicembre al 31 agosto dei termini per andare in pensione con le vecchie regole, per il personale della scuola che matura i requisiti a quella data, e l’estensione della finestra di due anni ai lavoratori della scuola, già concessa ai privati, per andare in pensione con le vecchie regole entro il 2013. Dopo che l’ANIEF aveva suggerito due mesi fa gli stessi emendamenti al decreto legge mille-proroghe ottenendo un impegno del Governo a varare la norma nel primo provvedimento utile, anche i sindacati confederali si sono mossi con una manifestazione di piazza, mentre la GILDA ha proclamato uno sciopero lo stesso giorno dell’ANIEF (3 marzo) che ha annunciato di voler ricorrere in tribunale, presto seguita dalla stessa CGIL-FLC e CISL.

 
46.0.15

* La competenza del giudice amministrativo sulla tabella di valutazione delle graduatorie ad esaurimento, per evitare la parcellizzazione del contenzioso nelle trecento corti territoriali del lavoro, più costosa e dagli esiti possibilmente non univoci, che si verrebbe a creare rispetto ai ricorsi collettivi al Tar Lazio, aventi validità su tutto il territorio nazionale. L’ANIEF in questo mondo intende tutelare i precari della scuola e semplificare i processi, visto anche la recente tassa del contributo unificato per ricorrere. La giurisdizione del giudice ordinario era stata decisa dalla Cassazione su intervento ad opponendum della Gilda al Tar Lazio.

* L’eliminazione dell’articolo di legge che vieta il trasferimento del punteggio all’atto di aggiornamento delle graduatorie, essendo la tabella delegificata.

 
46.0.13

* L’inserimento di tutti i docenti in possesso di abilitazione nelle Gae, l’iscrizione con riserva degli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria entro l’a. a. 2010-2011, il collocamento in terza fascia di tutti i nuovi inseriti abilitati all’atto dell’aggiornamento del 2014, per rafforzare e recepire l’impegno assunto dal Governo e richiesto dall’ANIEF, durante l’approvazione dell’ultimo decreto legge mille-proroghe.

  
50.2

* La somministrazione facoltativa e non obbligatoria delle prove INVALSI, con una aderenza alla realtà dell’istituto e dell’utenza, nel rispetto della scuola autonoma. L’ANIEF vuole evitare che questo strumento possa essere utilizzato per valutare dal 2014 il merito degli insegnanti e il livello di performance di ogni istituto (progetti Valorizza e Vales) ai fini dell’attribuzione rispettivamente degli aumenti di stipendio sostitutivi degli scatti di anzianità e dei contributi per il funzionamento ordinario, oggi assegnato per numero di utenti.

 
53.0.1

* La valutazione dei contributi una-tantum ricevuti nel 2010 e di quelli che potrebbero essere assegnati nell’aprile 2012 per il 2011 (secondo fonte sindacale), come scatti di anzianità ai fini della progressione di carriera, considerato che la legge 122/2010 considera gli anni 2010-2013 non validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e comunque non recuperabili ai fini giuridici ed economici per gli scatti di anzianità. In tal modo, certificate e assegnate le risorse per il biennio 2010-2011, si ritornerebbe alla data di maturazione dello scatto di anzianità prevista nel cedolino del dicembre 2010, e spostata di due anni nel cedolino unico del gennaio 2011. Dopo che l’Anief ha annunciato ricorsi, gli altri sindacati hanno rassicurato i colleghi sull’assegnazione delle risorse ma non sulla valutazione delle stesse ai fini della progressione di carriera che rimane bloccata.

  
53.0.2

* L’applicazione della direttiva comunitaria, in materia di stabilizzazione dei precari con più di 36 mesi di servizio anche non continuativi, nella scuola con l’eliminazione delle recenti norme illegittime introdotte. Dopo che l’ANIEF ha ottenuto diverse sentenze dei giudici del lavoro con risarcimenti milionari anche la CGIL-FLC ha annunciato ricorsi, mentre la GILDA soltanto ieri ha iniziato una class action.

 
53.0.3

* La previsione di una clausola di salvaguardia che permette la riconversione professionale nella scuola del personale sovrannumerario, al fine di evitare la cassa-integrazione e il licenziamento, dopo due anni, previsti dalla legge 183/2011.

 
54.0.1

* Il ripristino della figura del ricercatore universitario, abolita dalla legge 240/2010, e la progressiva stabilizzazione dei precari della ricerca dalla comprovata attività scientifica.

  
50.2 (Conitp)

* L’acceso al TFA al di fuori del numero programmato per tutto il personale abilitato, al fine di favorire la riconversione professionale ed evitare il licenziamento.

 
 
Gli emendamenti
 

ART. 46-quater.

(Semplificazione in materia di previdenza ed assistenza).

1. All’articolo 7, comma 3-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 « , conseguentemente è abrogata la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a.s. 2011-2012 ».

2. All’articolo 24, comma, 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « ad applicarsi », sono aggiunte le seguenti: « per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012. ».

3. All’articolo 24, comma 15-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale del comparto scuola. ».

46. 0. 12. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.

 

ART. 46-bis.

(Semplificazioni in materia di contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente).

1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso, la risoluzione delle eventuali controversie legate alle assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferendo una procedura concorsuale è regolata ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. È soppresso il comma 4-quater dell’articolo 1 della legge 167/2009.

46. 0. 15. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.

 

Dopo l’articolo 46-bis aggiungere il seguente:

ART. 46-ter.

(Semplificazioni in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento).

1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di accesso e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera c), comma 605 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, possono iscriversi nella fascia aggiuntiva tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva gli studenti iscritti al corso di laurea abilitante in scienze della formazione

primaria negli anni 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. All’atto dell’emanazione del decreto che discipline le domande di aggiornamento per il triennio 2014-2016, i docenti in possesso di abilitazione inseriti nella fascia aggiuntiva sono inseriti a pieno titolo, con il rispettivo punteggio, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nella provincia scelta.

46. 0. 13. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, operando una scelta, all’interno delle batterie dei quesiti predisposti dall’INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti dall’INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata dal Collegio docenti.

50. 2. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.

 

ART. 53-bis.

(Misure per un migliore utilizzo delle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133).

All’articolo 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire il secondo

periodo « .E fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14. » con il seguente

« L’anzianità di servizio può essere calcolata soltanto se sono state assegnate, per ciascun anno, al suddetto personale le risorse previste dall’articolo 8, comma 14. »

53. 0. 1. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.

 

Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Misure per l’assunzione del personale scolastico).

All’articolo 9, comma 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere la parola « anche » e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole « In ogni caso » fino alle parole « presente decreto ».

53. 0. 2. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.

 

Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Misure per una maggiore efficienza dell’utilizzo del personale in esubero della scuola).

All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico. »

53. 0. 3. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.

 

ART. 54-ter.

(Misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei).

1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca

della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti

presso università o enti di ricerca della stessa durata), partecipano a un concorso nazionale di idoneità, superato il quale, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici

posseduti. Conseguentemente, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo i della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanzaanche internazionale, gli assegni di

ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso Università o enti di ricerca della stessa durata.

54. 01. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’alcontres, Terranova.

 

ART. 50-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249).

1. È consentita l’ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, senza l’obbligo di sostenere le prove di accesso, ai docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi insegnanti tecnico pratici ed ex diplomati magistrali (scuola dell’infanzia e primaria) privi di abilitazione, ancorché

inseriti in terza fascia di Istituto, che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio.

50. 02. Di Biagio, Granata, Barbaro.

Alla I e X Commissione della Camera su stabilizzazione dei precari, proroga dei termini per impugnare i licenziamenti, contenzioso, mobilità per neo-assunti, inserimento in GaE, abolizione Enam, pensioni al 31 agosto, Invalsi facoltativo, abolizione licenziamento personale in esubero, sblocco degli scatti di stipendio.

Sono scaduti, oggi alle 12, i termini per presentare nelle commissioni referenti Affari Costituzionali e Attività produttive della Camera dei Deputati, gli emendamenti al decreto legge sulle semplificazioni e sviluppo che reca norme per l’introduzione obbligatoria dell’Invalsi nelle scuole e autorizza contratti d’insegnamento gratuito presso le università.

Anief ha inviato ai Presidenti e ai Deputati delle commissioni referenti una memoria con dieci proposte emendative, incentrate sulla semplificazione e sullo sviluppo, volte ad abrogare le norme che

- violano la direttiva comunitaria 1999/70/CE in tema di stabilizzazione dei precari della scuola con 36 mesi di servizio;

fissano come termine il 29 febbraio 2012 per impugnare i contratti scaduti, illegittimamente firmati dal datore di lavoro (supplenze al 30 giugno, mancata stabilizzazione);

- cancellano i docenti di ruolo dalle GaE, pur in possesso di diverse abilitazioni, e vietano la mobilità triennale ai neo-assunti, costretti se in esubero a cambiare lavoro;

- bloccano la progressione di carriera per il personale di ruolo che ha beneficiato delle risorse trovate per il 2010;

non consentono di andare in pensione con il vecchio sistema ai colleghi che maturano i diritti entro il 31 agosto 2012 o al 31 dicembre 2013 come concesso ai soli lavoratori privati;

- obbligano al pagamento della trattenuta obbligatoria per un ente, l’Enam, soppresso;

- impongono la cassa-integrazione e il licenziamento al personale neo-immesso in ruolo in esubero, soprannumerario, anche nel caso di accorpamenti tra scuole;

- obbligano le scuole a somministrare le prove Invalsi senza alcuna attenzione al progetto d’istituto, violandone l’autonomia;

- cancellano la figura del ricercatore, senza arruolare giovani leve;

- escludono dei docenti abilitati dall’inserimento delle graduatorie ad esaurimento;

- alimentano confusione sulla giurisdizione relativa all’assunzione dei precari della scuola, intervenendo sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento.

L’Anief si dimostra, ancora una volta, dopo le modifiche apportate al decreto-legge “Mille proroghe”, come l’unico sindacato attento all’attività del legislatore, sereno custode della carta costituzionale e partecipe attivo alla tutela dei diritti del personale della scuola autonoma.

 
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE N. 4940
 
Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo
 

assegnato in I-X Commissione

 

Memoria ANIEF con possibili proposte emendative

 
EMENDAMENTO

Introdurre all’art. 18, il comma 4 (semplificazione in materia di assunzioni e licenziamenti)

4. Il termine per l’impugnazione dei licenziamenti previsti dal comma 1bis dell’articolo 32 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, introdotto dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.

Motivazione

La norma intende dilazionare il tempo al lavoratore che intende impugnare i licenziamenti passati, considerato l’intervento retroattivo della norma disposta dal Collegato al Lavoro.

EMENDAMENTO

Introdurre L’art. 46-bis (semplificazioni in materia di contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente)

1.     Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso, la risoluzione delle eventuali controversie legate alle assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferendo una procedura concorsuale. è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.     E’ abrogato il comma 4-quater dell’art. 1 della legge 167/2009.

 
Motivazione

La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del lavoro, abrogando l’univa disposizione che interviene su un punto della tabella di valutazione dei titoli che era stata disciplinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), ai sensi della lettera c), c. 605 della L. 296/06, riportando il precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

EMENDAMENTO

Introdurre L’art. 46-ter (semplificazioni in materia di mobilità del personale scolastico)

1.     Al fine di semplificare l’azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, sono abrogati il comma 21 dell’art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e il comma 4-quinquies dell’art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2012, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle graduatorie ad esaurimento.

 
Motivazione

La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tendono a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. Le disposizioni introdotte mirano a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità triennale per i neo-assunti e della riassunzione per scorrimento di graduatoria su altre classi di concorso per il personale già assunto.

EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 46-quater (semplificazioni in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento)

1.     Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di accesso e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera c), comma 605 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, possono iscriversi nella fascia aggiuntiva tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva gli studenti iscritti al corso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria negli a. a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. All’atto dell’emanazione del decreto che discipline le domande di aggiornamento per il triennio 2014-2016, i docenti in possesso di abilitazione inseriti nella fascia aggiuntiva sono inseriti a pieno titolo, con il rispettivo punteggio, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nella provincia scelta.

 
Motivazione

La recente proroga riguardante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato presso le Accademie, i Conservatori e le Università italiane negli a. a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ha introdotto una fascia aggiuntiva che è stata in passato dichiarata incostituzionale, senza prevedere l’estensione della norma agli altri studenti iscritti negli stessi anni allo stesso corso universitario come già previsto dalla stessa lettera c), c. 605, della legge 296/2006, o agli altri docenti in possesso di un’abilitazione, o precedentemente inseriti ai sensi del c. 1, art. 1bis della legge 143/2004. L’introduzione della disposizione riporta la materia al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 46-quinquies (semplificazione in materia di previdenza ed assistenza)

1.     Al fine di semplificare le attività di assistenza e di previdenza per il personale scolastico, al precedente ordinamento sono apportate le seguenti modifiche

a)     All’articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo

Conseguentemente è abrogata la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a. s. 2011-2012”.

b)     All’articolo 24, comma 15-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale del comparto scuola

c)      All’articolo 24, comma 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «ad applicarsi», aggiungere: «per il personale della  

scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e»

Motivazione

La recente soppressione dell’ENAM e l’accorpamento dell’INPDAP all’INPS rendono necessaria lo sblocco della trattenuta sullo stipendio forzatamente attivata sui cedolini del personale della scuola dell’infanzia e primaria. Le recenti norme sul sistema previdenziale non hanno tenuto conto della peculiare posizione del personale scolastico che matura l’anno di servizio al 31 agosto 2012, piuttosto che al 31 dicembre 2011. La norma intende garantire al personale docente e ata la stessa parità di trattamento con i lavoratori privati, considerata anche la peculiare disciplina della cessazione del servizio previsto dall’art. 509 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

EMENDAMENTO

All’articolo 50, sostituire il comma 2 con il seguente comma:

 

“2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, operando una scelta - all’interno delle batterie dei quesiti predisposti dall’INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti dall’INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata dal Collegio docenti.”

Motivazione

La norma sull’autonomia scolastica prevede che all’interno del collegio docenti siano programmate tutte le attività da definire nel POF, anche quelli attinenti la valutazione che non prescindere dall’identità dell’istituto e dai suoi rapporto con il territorio. Tutto il nostro recente impianto educativo si fonda sulla carta d’identità dell’istituto e dello studente, che, quindi, devono essere prese in considerazione, anche nella somministrazione dei test Invalsi, in coerenza con la volontà espressa dalla comunità educante.

 EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 53-bis (misure per un razionale utilizzo del personale in esubero della scuola)

 

1.     All’art. 33, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’ art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico.”

 
Motivazione

La recente approvazione delle norme per la mobilità forzata nel pubblico impiego non tengono conto della peculiare situazione che riguarda il personale scolastico, come disciplinata dalla contrattazione, viste le specifiche funzioni svolte, in deroga a quanto previsto già dal decreto legislativo Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). La nuova disposizione intende salvaguardare la specifica funzione rivestita dal personale della scuola.

EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 53-ter (misure per l’assunzione del personale scolastico)

1.     All’art. 9, c. 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere la parola “anche” e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole "In ogni caso" fino alle parole "presente decreto".

 
Motivazione
 

Si scioglie un dubbio interpretativo che sorge dal contrasto tra quanto disposto al comma 17 circa le assunzioni su tutti posti vacanti e disponibili e quanto dal presente comma che vieta la stabilizzazione sugli stessi posti oltre che su quelli momentaneamente scoperti, come ha avuto modo di suggerire la stessa V e VI Commissione al Governo in sede referente: “di ricorrere annualmente all'utilizzo di quote di personale per esigenze sopravvenute e non programmabili (le assenze, per esempio) in presenza di livelli non comprimibili di servizio da garantire continuativamente sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.” Peraltro, si evita il contrasto con quanto disposto dall’art. 49 della legge 133/2008 che ha novellato l’articolo 36 del d.lgs. 165/01 nel modo seguente, al comma 1: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”. Le supplenze su posto vacante e disponibile, a differenza di quelle temporanee, servono per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica. D’altronde, così, si cessa il contenzioso attivato (8.000 cause) presso il giudice del lavoro per la disapplicazione della normativa interna contrastante la direttiva comunitaria 1999/70/CE. Infine, si ricorda come la stabilizzazione del personale precario sia a costo zero per le casse dello Stato, essendo stati bloccati per il personale di ruolo gli scatti di anzianità per il quadriennio 2010-2014 ai sensi dell’articolo 9, comma 23 della legge 122/2010 e successive modifiche.

 
EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 53-quater (misure per un migliore utilizzo delle risorse di cui all' articolo 64, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All’art. 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire il secondo periodo “.E' fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14.” con il seguente “L’anzianità di servizio può essere calcolata soltanto se sono state assegnate, per ciascun anno, al suddetto personale le risorse previste dall’art. 8, comma 14.”

Motivazione
 

Si scioglie un dubbio interpretativo che sorge dal contrasto tra quanto disposto dal comma 14, articolo 8 che ha già trovato applicazione nella destinazione delle risorse economiche per l’anno 2010 e quanto previsto dalla norma che, comunque, sembra non voler annoverare tali risorse ai fini della progressione di carriera e dei contributi previdenziali.

 
EMENDAMENTO

Introdurre l’art. 54-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)

1.      Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

 

Art. 24-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)

 

“1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata”

 
Motivazione
 

In considerazione del blocco dei concorsi e dell’avvio stentato della riforma, visto anche il carico didattico riservato nei corsi di laurea ai ricercatori, si ritiene necessario dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività. L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente. Si intende consentire alle Università la chiamata diretta anche per quel personale precario equiparabile, di fatto, ai ricercatori a tempo determinato secondo i criteri presenti nella Carta Europea dei ricercatori. I Titoli sono stati individuati nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000 giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l’assegno di ricerca e il contratto d’insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all’insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni.

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