Per aprire una finestra sulle pensioni, abolire la trattenuta ENAM, stabilizzare i precari, tutelare il personale in esubero, inserire i neo-abilitati, sbloccare gli scatti stipendiali, assumere i ricercatori universitari, consentire l’accesso al TFA degli abilitati.
Ancora una volta, l’Anief si dimostra come l’unica organizzazione sindacale in grado di interpretare correttamente la normativa e di dialogare con le istituzioni, in sede di emanazione dei provvedimenti legislativi, per introdurre norme a favore del personale docente e ata della scuola. Tutti gli emendamenti richiesti dall’Anief sono stati presentati da Grande Sud, su intervento dall’on. Fallica, mentre quello sul TFA è stato presentato da Futuro e Libertà su richiesta del Conitp.
Gli emendamenti proposti dall’ANIEF ai membri della I e della X Commissione della Camera dei Deputati, in sede di conversione del Decreto Legge n. 5 “Semplificazione e Sviluppo”, saranno votati la prossima settimana e riguardano:
* L’abolizione della trattenuta obbligatoria intestata all’ENAM, per il personale della scuola dell’infanzia, materna, elementare, in quanto ente soppresso. Dopo che l’ANIEF, nei mesi scorsi, aveva messo a disposizione un modellino per revocare l’ingiusto obolo, anche la Uil recentemente ha denunciato l’illegittimità della trattenuta, mentre la Cisl ne ha difeso l’esistenza.
* L’estensione dal 31 dicembre al 31 agosto dei termini per andare in pensione con le vecchie regole, per il personale della scuola che matura i requisiti a quella data, e l’estensione della finestra di due anni ai lavoratori della scuola, già concessa ai privati, per andare in pensione con le vecchie regole entro il 2013. Dopo che l’ANIEF aveva suggerito due mesi fa gli stessi emendamenti al decreto legge mille-proroghe ottenendo un impegno del Governo a varare la norma nel primo provvedimento utile, anche i sindacati confederali si sono mossi con una manifestazione di piazza, mentre la GILDA ha proclamato uno sciopero lo stesso giorno dell’ANIEF (3 marzo) che ha annunciato di voler ricorrere in tribunale, presto seguita dalla stessa CGIL-FLC e CISL.
* La competenza del giudice amministrativo sulla tabella di valutazione delle graduatorie ad esaurimento, per evitare la parcellizzazione del contenzioso nelle trecento corti territoriali del lavoro, più costosa e dagli esiti possibilmente non univoci, che si verrebbe a creare rispetto ai ricorsi collettivi al Tar Lazio, aventi validità su tutto il territorio nazionale. L’ANIEF in questo mondo intende tutelare i precari della scuola e semplificare i processi, visto anche la recente tassa del contributo unificato per ricorrere. La giurisdizione del giudice ordinario era stata decisa dalla Cassazione su intervento ad opponendum della Gilda al Tar Lazio.
* L’eliminazione dell’articolo di legge che vieta il trasferimento del punteggio all’atto di aggiornamento delle graduatorie, essendo la tabella delegificata.
* L’inserimento di tutti i docenti in possesso di abilitazione nelle Gae, l’iscrizione con riserva degli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria entro l’a. a. 2010-2011, il collocamento in terza fascia di tutti i nuovi inseriti abilitati all’atto dell’aggiornamento del 2014, per rafforzare e recepire l’impegno assunto dal Governo e richiesto dall’ANIEF, durante l’approvazione dell’ultimo decreto legge mille-proroghe.
* La somministrazione facoltativa e non obbligatoria delle prove INVALSI, con una aderenza alla realtà dell’istituto e dell’utenza, nel rispetto della scuola autonoma. L’ANIEF vuole evitare che questo strumento possa essere utilizzato per valutare dal 2014 il merito degli insegnanti e il livello di performance di ogni istituto (progetti Valorizza e Vales) ai fini dell’attribuzione rispettivamente degli aumenti di stipendio sostitutivi degli scatti di anzianità e dei contributi per il funzionamento ordinario, oggi assegnato per numero di utenti.
* La valutazione dei contributi una-tantum ricevuti nel 2010 e di quelli che potrebbero essere assegnati nell’aprile 2012 per il 2011 (secondo fonte sindacale), come scatti di anzianità ai fini della progressione di carriera, considerato che la legge 122/2010 considera gli anni 2010-2013 non validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e comunque non recuperabili ai fini giuridici ed economici per gli scatti di anzianità. In tal modo, certificate e assegnate le risorse per il biennio 2010-2011, si ritornerebbe alla data di maturazione dello scatto di anzianità prevista nel cedolino del dicembre 2010, e spostata di due anni nel cedolino unico del gennaio 2011. Dopo che l’Anief ha annunciato ricorsi, gli altri sindacati hanno rassicurato i colleghi sull’assegnazione delle risorse ma non sulla valutazione delle stesse ai fini della progressione di carriera che rimane bloccata.
* L’applicazione della direttiva comunitaria, in materia di stabilizzazione dei precari con più di 36 mesi di servizio anche non continuativi, nella scuola con l’eliminazione delle recenti norme illegittime introdotte. Dopo che l’ANIEF ha ottenuto diverse sentenze dei giudici del lavoro con risarcimenti milionari anche la CGIL-FLC ha annunciato ricorsi, mentre la GILDA soltanto ieri ha iniziato una class action.
* La previsione di una clausola di salvaguardia che permette la riconversione professionale nella scuola del personale sovrannumerario, al fine di evitare la cassa-integrazione e il licenziamento, dopo due anni, previsti dalla legge 183/2011.
* Il ripristino della figura del ricercatore universitario, abolita dalla legge 240/2010, e la progressiva stabilizzazione dei precari della ricerca dalla comprovata attività scientifica.
* L’acceso al TFA al di fuori del numero programmato per tutto il personale abilitato, al fine di favorire la riconversione professionale ed evitare il licenziamento.
ART. 46-quater.
(Semplificazione in materia di previdenza ed assistenza).
1. All’articolo 7, comma 3-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« , conseguentemente è abrogata la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a.s. 2011-2012 ».
2. All’articolo 24, comma, 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « ad applicarsi », sono aggiunte le seguenti: « per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012. ».
3. All’articolo 24, comma 15-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale del comparto scuola. ».
46. 0. 12. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.
ART. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente).
1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso, la risoluzione delle eventuali controversie legate alle assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferendo una procedura concorsuale è regolata ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
46. 0. 15. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.
Dopo l’articolo 46-bis aggiungere il seguente:
ART. 46-ter.
(Semplificazioni in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento).
1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di accesso e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera c), comma 605 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, possono iscriversi nella fascia aggiuntiva tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva gli studenti iscritti al corso di laurea abilitante in scienze della formazione
primaria negli anni 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. All’atto dell’emanazione del decreto che discipline le domande di aggiornamento per il triennio 2014-2016, i docenti in possesso di abilitazione inseriti nella fascia aggiuntiva sono inseriti a pieno titolo, con il rispettivo punteggio, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nella provincia scelta.
46. 0. 13. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’Alcontres, Terranova.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, operando una scelta, all’interno delle batterie dei quesiti predisposti dall’INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti dall’INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata dal Collegio docenti.
50. 2. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.
ART. 53-bis.
(Misure per un migliore utilizzo delle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133).
All’articolo 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire il secondo
periodo « .E fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14. » con il seguente
« L’anzianità di servizio può essere calcolata soltanto se sono state assegnate, per ciascun anno, al suddetto personale le risorse previste dall’articolo 8, comma 14. »
53. 0. 1. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.
Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:
ART. 53-bis.
(Misure per l’assunzione del personale scolastico).
All’articolo 9, comma 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere la parola « anche » e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole « In ogni caso » fino alle parole « presente decreto ».
53. 0. 2. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.
Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:
ART. 53-bis.
(Misure per una maggiore efficienza dell’utilizzo del personale in esubero della scuola).
All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico. »
53. 0. 3. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D’Alcontres, Terranova.
ART. 54-ter.
(Misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei).
1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.
2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca
della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti
presso università o enti di ricerca della stessa durata), partecipano a un concorso nazionale di idoneità, superato il quale, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici
posseduti. Conseguentemente, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo i della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanzaanche internazionale, gli assegni di
ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso Università o enti di ricerca della stessa durata.
54. 01. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d’alcontres, Terranova.
ART. 50-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249).
1. È consentita l’ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, senza l’obbligo di sostenere le prove di accesso, ai docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi insegnanti tecnico pratici ed ex diplomati magistrali (scuola dell’infanzia e primaria) privi di abilitazione, ancorché
inseriti in terza fascia di Istituto, che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio.
50. 02. Di Biagio, Granata, Barbaro.