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° La memoria di una forte esperienza di impegno civile e sociale
Si lavora per costituire una fondazione intitolata a Danilo Dolci, intellettuale triestino che, dal Secondo dopoguerra, si dedicò al servizio sociale e alle lotte politiche dei contadini, in Sicilia; fu più volte candidato al premio Nobel.
L’iniziativa l’ha presa, alcuni mesi addietro, un siciliano, l’on.Antonio Russo, che ha presentato una proposta di legge per l’istituzione della fondazione “Danilo Dolci”. Il triestino fu animatore di iniziative di pace contro il potere mafioso, e per ottenere alla popolazione opportunità di lavoro, sviluppo dell’agricoltura, dighe, strade, fognature, una vita più civile per gli indigenti. L’emblema più visibile e noto delle lotte di Dolci resta la diga nel bacino del fiume Jato. Oltre che le battaglie per la modernizzazione della Sicilia, condusse quella per una scuola diversa, libera, creativa, fondata sulla partecipazione e sul dialogo con gli allievi. La straordinarietà delle coraggiose battaglie di Danilo Dolci ha richiamato al suo fianco intellettuali e studiosi tra i quali: Rita Levi Montalcini, Bruno Zevi, Paolo Sylos Labini, Ludovico Quadrani, Carlo Levi, Carlo Doglio, Jurgen Habermas, Johan Galtung, Noam Chomsky, Carlo Rubbia, Georges Friedmann, Norberto Bobbio. In oltre quarant’anni di attività gli sono stati attribuiti numerosi ed importanti riconoscimenti tra i quali: il premio Viareggio, il premio Lenin per la pace, la laurea honoris causa in pedagogia dell’Università di Berna, la medaglia d’oro dell’Accademia nazionale dei Lincei di Roma, il premio Socrate di Stoccolma, il premio Gandhi. Denominò “Borgo di Dio” il luogo dal quale coordinava le sue iniziative, e nel quale promuoveva convegni e seminari; vi svolgeva anche l’attività formativa a favore dei bambini svantaggiati di Trappeto, una frazione del paese di Partinico, in provincia di Palermo. Il Borgo di Dio divenne un punto di riferimento per studiosi provenienti da tutto il mondo; adesso è in stato di grave abbandono e degrado, e l’archivio personale di Dolci è conservato in luoghi angusti, non accessibile al pubblico. Il patrimonio culturale che lo straordinario personaggio ha lasciato rischia di andare perduto.
La proposta di legge dell’on.Russo intende sollecitare il giusto riconoscimento dello Stato alle funzioni culturali e scientifiche esercitate da Dolci, e fornire alle giovani generazioni gli strumenti necessari per conoscere la sua opera Occorre, a tal fine, attivare una collaborazione con il Centro per lo sviluppo creativo e con il comune di Trappeto, per il recupero dell’archivio, e occorre acquisire al patrimonio dello Stato il Centro di formazione. Si propone la promozione di una Fondazione intitolata a Danilo Dolci; le iniziative della Fondazione dovranno ispirarsi agli statuti del Centro per lo sviluppo creativo e del Centro studi ed iniziative. All’interno della Fondazione sarà costituito un comitato scientifico formato da studiosi, esponenti della cultura e della scuola, rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato, che con il proprio lavoro e le loro testimonianze di vita abbiano contribuito allo sviluppo dell’opera di Danilo Dolci, ma anche gente comune, quella che tanta importanza ha avuto nell’opera di Danilo Dolci.
(Fonte: Newsletter on.Tonino Russo N° 46 del 19 marzo 2011)

° Capodarco. Corto Film Festival. Premio "L'anello debole"
Termine ultimo per inviare le opere è l '1 agosto 2011

Possono partecipare a "L'Anello Debole" opere audio e video, edite o inedite, realizzate e/o trasmesse dopo l'1 gennaio 2010. Il campo tematico è molto ampio: il vasto mondo del disagio e dell'impegno sociale; la sostenibilità e la denuncia ambientale. Il premio riguarda programmi giornalistici radiofonici (sezione "Radio"), televisivi (sezione "TV"), cortometraggi che documentano in presa diretta la realtà (sezione "Corti della realtà"), che utilizzano attori o realizzati con la tecnica dell'animazione (sezione "Corti di Fiction") di durata compresa tra i 3 e i 25 minuti. La sezione "I cortissimi" invece, riguarda audio-video della durata massima di 3' realizzati solo con le videocamere dei telefoni cellulari.
(Fonte: infohandicap.org ANNO VI - NEWSLETTER N. 54 DEL 21/07/11)
 

° UNESCO - Road Map per l'educazione artistica e questionario di monitoraggio sull'educazione artistica
La D.G. Affari internazionali ha diramato (12 luglio) la nota di cui diamo notizia

Con riferimento all’Agenda di Seul: obiettivi per lo sviluppo dell’educazione artistica” (Conferenza dell’Unesco, il 25/28 maggio 2010), si avvia un Piano di iniziative per la diffusione degli obiettivi di sviluppo dell’educazione artistica, e si realizza un sito web a supporto. L’Uff.VII della D.G. Affari internazionali trasmette alle istituzioni universitarie ed Afam, la versione originale e la traduzione del testo della “Road Map per l’educazione artistica”, con cui la Prima Conferenza Mondiale sull’Educazione Artistica ha evidenziato il ruolo fondamentale di tale educazione come risorsa per sviluppare la creatività a tutti i livelli, nel contesto delle istituzioni artistiche e del sistema dell’arte, nonché come risorsa per promuovere la cooperazione internazionale. Si invia anche un questionario da compilare, che andrà restituito a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Le istituzioni scolastiche, dal 20 luglio 2011, potranno reperire il questionario sul portale dei servizi del SIDI; dovrà essere restituito entro il 15 settembre 2011; permetterà di monitorare l’educazione artistica, a livello nazionale, creando le premesse per la realizzazione del Piano di iniziative legate all’Agenda di Seul 2010.

° Realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento
Scade il prossimo 15 settembre, il termine entro il quale inoltrare le richieste di cui al Bando congiunto del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 156 del 7 luglio 2011), per la concessione di contributi. I progetti possono essere presentati da Enti Territoriali o da soggetti convenzionati

Il totale delle risorse destinate ai programmi di emersione e prima assistenza ammonta a 4.000.000,00 di Euro nella misura dell’80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali e del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse dell’Ente territoriale. In relazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, l’ammontare delle risorse destinate è di 4.000.000,00 di Euro nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali e del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell’Ente territoriale. I progetti possono essere presentati da Enti Territoriali o da soggetti privati convenzionati con tali enti. Il bando è, pertanto, aperto alle cooperative sociali ed ai loro consorzi, sia come proponenti e sia come attuatori, che devono essere regolarmente iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all’art. 52, comma 1, lettera b) del Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma – Tel. 0668000476 – Fax . 0668134057 Confederazione Cooperative Italiane – Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma –
C.F. 80156250583 – www.confcooperative.it – e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche. I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il 15 settembre 2011 alle ore 16.00 con le modalità indicate del bando.
(Fonte: infohandicap.org ANNO VI - NEWSLETTER N. 54 DEL 21/07/11)

° Come comparare il valore della moneta italiana nelle variazioni tra il 1861 e il 2010
L’utile servizio è offerto su (http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni)

L'Istat rende disponibile uno strumento statistico per confrontare le variazioni temporali del valore della moneta in Italia a partire dal 1949 fino al 2010, utilizzando i coefficienti di trasformazione dei valori monetari riportati in apposite tavole, una per ogni anno. Si precisa che i coefficienti di trasformazione dei valori monetari riportati sono calcolati e diffusi per sole finalità di analisi storica: essi non costituiscono valori ufficiali da utilizzare per le rivalutazioni monetarie a fini legali (aggiornamento canoni d’affitto, assegni familiari, trattamento di fine rapporto, ecc.) per i quali si rimanda all’apposita area “Indice dei prezzi per le rivalutazioni i monetarie” .

 

° Misure a favore degli studenti con DSA, per scuola e università
L’Ufficio Stampa Miur ha diramato (20 luglio) il comunicato di cui diamo alcuni passi

Il Ministro Mariastella Gelmini ha firmato il decreto attuativo della l.170/2010 che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA). La legge tutela il diritto allo studio dei ragazzi con DSA individuando e puntando soprattutto su nuove forme didattiche, su adeguate modalità di valutazione e su una specifica formazione dei docenti. Secondo le ultime rilevazioni del Miur, del febbraio 2011, sono circa 70 mila gli alunni con diagnosi di DSA, ma secondo recenti ricerche scientifiche la percentuale della popolazione scolastica interessata dai DSA va dal 3% al 5%, pertanto il numero dei casi non ancora diagnosticati potrebbe riguardare oltre 200 mila alunni…. Con il decreto attuativo e le Linee Guida, sono individuate, ai sensi della Legge 170/2010, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento, fin dalla scuola dell’infanzia. Le Linee Guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi personalizzati, che puntano sulla centralità delle metodologie didattiche. Il decreto prevede strumenti didattici e tecnologici (strumenti compensativi) che facilitano lo studio degli alunni con DSA… Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni particolarmente difficoltose a causa del disturbo. Per esempio, si può essere dispensati dalla prova scritta di una lingua straniera, in corso d’anno e in sede di esame, e svolgere prove sostitutive equipollenti (con un computer dotato di sintesi vocale o in forma orale)… Anche gli studenti universitari con DSA hanno diritto a veder riconosciuti le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati nelle scuole, sin dai test di ammissione, nei quali si potrà prevedere un tempo aggiuntivo, fino a un max del 30% in più, per lo svolgimento delle prove.
Nel normale percorso accademico, gli Atenei consentono agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti compensativi eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, ad esempio: registrazione delle lezioni; utilizzo di testi in formato digitale; programmi di sintesi vocale. Anche durante gli esami universitari, si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi (prove orali invece che scritte; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare… Il MIUR ha già avviato e finanziato azioni di formazione su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di avere un ‘referente per la dislessia’ in ogni scuola. Ad oggi, interventi di formazione sono stati realizzati in dodici regioni italiane. In altre sei saranno avviati entro l’anno. A partire dal prossimo anno accademico, in accordo con la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, il Ministero promuoverà percorsi di alta formazione attraverso l’attivazione, in 32 università, di Corsi di Perfezionamento o Master in “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”, rivolti a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Le spese per la frequenza dei corsi saranno a carico del Ministero. Per le azioni di formazione sono stati stanziati due milioni di euro. Nascono i CTS per la dislessia – Centri Territoriali di Supporto alle scuole. Sono 96 i Centri Territoriali di Supporto, dislocati su tutto il territorio nazionale e rappresentano strutture di supporto per i docenti collocate presso “scuole polo”. … Per potenziare i CTS il MIUR ha stanziato, tra il 2010 e il 2011, un milione di euro. All’interno del sito del MIUR, è stata dedicata una pagina web ai DSA, all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa. È possibile visionare, oltre all’intera normativa in materia, schede di approfondimento, costantemente aggiornate, e documentazione degli interventi didattici attivati dalle scuole (come per esempio il Piano Didattico Personalizzato). Sono inoltre riportati i recapiti dei referenti regionali del MIUR per i DSA e gli indirizzi dei CTS. … Prosegue la collaborazione con la Fondazione Telecom Italia che, con l’Associazione Italiana Dislessia, ha attuato un articolato programma di interventi sul fronte del monitoraggio e riconoscimento precoce della dislessia, sulla formazione e sensibilizzazione degli insegnanti, sulla diffusione, a casa e nelle scuole, di tecnologie specifiche per la lettura e l’apprendimento. … Con decreto del Ministro è istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel decreto attuativo.

° O Roma… La capitale è gettonatissima nelle GaE
Sono oltre 5mila le richieste su Roma che sono giunte da altre province.

I precari meridionali, in particolare quelli provenienti dalle graduatorie della Campania, hanno giocato la carta Roma, per tentare il grande salto: la nomina a t.i. con il prossimo settembre (uno dei posti del congruo pacchetto assegnato a Roma e provincia), o per ottenere un contratto a t.d. nell’ambito provinciale. E cominciano le recriminazioni dei precari che figuravano su Roma già nel precedente biennio di vigenza delle graduatorie: alcuni potrebbero essere scavalcati.
(Fonte: Il Messaggero, 23 luglio 2011)


° Studenti non ammessi alla classe successiva, per la insufficienza in condotta
Anche quest’anno la cifra complessiva è di circa 12mila studenti (11.262 alle superiori e 1.892 alle medie), tra le scuole medie e le superiori.
Il dato fornito dal Miur ricalca quello complessivo dello scorso anno scolastico; due anni fa i bocciati per il comportamento era stati, invece, circa 10mila studenti.
(Fonte: ItaliaOggi, 23 luglio)

 

° Procedura telematica di inoltro della domanda per il concorso a d.s.
Nel sito del Miur, un avviso (18 luglio) del Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico, Ufficio II - chiarisce come procedere all’inoltro della domanda (nell’area “istanze on-line”) per il concorso a dd.ss. nella Scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado e negli istituti educativi. La prova preselettiva si svolgerà, con ogni probabilità, dopo il quindici settembre.
Il D.D.G. 13/07/2011 è stato pubblicato sulla G.U. - 4a Serie Speciale - “Concorsi” n. 56 del 15/07/2011; la domanda può essere inoltrata nel periodo dal 25 luglio al 16 agosto, per una sola regione. Le modalità di “registrazione” dei candidati (l’applicazione sarà attiva dal 18 luglio 2011) sono le seguenti: accedere al sito www.istruzione.it; selezionare la voce “I - Istruzione”; nella seconda pagina selezionare la voce “Istanze On Line” posta in basso a destra nella sezione “Argomenti”, nella terza pagina premere il tasto "Registrazione". In calce, l’avviso reca due link: - Guida operativa registrazione; - Vademecum registrazione.

° Qualche settimana ancora per l’assunzione di 65mila precari della scuola
Il MIUR non ha dubbi: i provvedimenti varati col Decreto Sviluppo e il turn over dei pensionamenti stanno riducendo i tempi preventivati per l’assorbimento delle GAE. Riportiamo due passi della nota (13 luglio) dell’Ufficio Stampa del Ministero.
“Il Piano triennale di immissioni in ruolo è un ulteriore risultato della razionalizzazione attuata in questi anni. Allo stesso tempo, è una risposta concreta al problema del precariato e delle graduatorie, e garantisce la stabilità del servizio scolastico ed educativo e le aspettative di quegli insegnanti abilitati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che da anni prestano continuativamente la propria attività tramite incarichi annuali. Il Piano è ad invarianza dei saldi di finanza pubblica e agisce in continuità e coerentemente con la politica di razionalizzazione. Proprio questa ottimizzazione, insieme al confronto con le parti sociali, oggi rende possibili le immissioni in ruolo, incidendo positivamente sulla qualità dell'insegnamento e riducendo i tempi per l'assorbimento dei precari. Proprio per la continuità del servizio scolastico, nel Decreto per lo sviluppo, è previsto anche che le graduatorie vengano aggiornate ogni tre anni, con la possibilità di scegliere una sola provincia. Chi viene immesso in ruolo non può chiedere il trasferimento in altre province per un periodo di cinque anni”.

° Come la manovra correttiva penalizza le persone con disabilità
Un’accurata ricognizione dei sacrifici aggiuntivi che si prospettano è pubblicata da Carlo Giacobini, Direttore responsabile di HandyLex.org. Da questa fonte abbiamo tratto i dati che riportiamo molto schematicamente, di seguito.

1. Taglio delle agevolazioni fiscali: diminuzione (5% dal 2013; 20% nel 2014) di “agevolazioni fiscali che i contribuenti applicano al momento della presentazione della denuncia dei redditi: detrazioni per lavoro dipendente, deduzioni per la prima casa, detrazioni forfettarie per carichi di famiglia (figli, coniuge...), detrazioni per spese sanitarie e così via. Fra le agevolazioni viene ridotta anche la possibilità di dedurre le spese mediche di assistenza specifica per le persone con grave disabilità (es. infermiere, terapista) nonché di detrarre le spese per ausili, veicoli, sussidi tecnici informatici, cani guida per non vedenti, deduzioni e detrazioni per le badanti”.
2. La Manovra intende limitare il contenzioso che riguarda l’invalidità, la cecità, la sordità civile e anche l’inabilità e le invalidità “pensionabili”, quelle riconosciute ai lavoratori, con un minimo di versamenti contributivi, divenuti disabili parziali o totali nel corso della carriera lavorativa.
3. Nuove modalità di ricorso contro l’INPS in materia di invalidità o di handicap.
4. Scuola e sostegno. Si stabilisce che l’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili. La scuola provvede ad assicurare «la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe». Si dispone la presenza del medico INPS nelle «commissioni mediche di cui all’articolo 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale istitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile». In realtà la definizione della diagnosi funzionale non è una competenza della Commissione ex Legge 104/1992. Inoltre non è propriamente la diagnosi funzionale ad essere istitutiva del diritto in parola ma semmai il profilo dinamico funzionale (nemmeno questo di competenza di quella Commissione) unitamente alla certificazione di “alunno con handicap”.
5. Spesa protesica e ticket. A partire dal 2013, la spesa sostenuta direttamente dal SSN per l’acquisto di dispositivi medici, compresa quella protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione. Il tetto di spesa è riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard. Inoltre si dà facoltà alle Regioni di introdurre il ticket di 10 euro sulle prestazioni specialistiche.
(Fonte: HandyLex.org., 15 luglio)

° Ancora due precari della scuola stabilizzati dal giudice: avevano maturato 9 e 11 anni di contratti a t.d.
Il Miur è stato condannato dal Tribunale del lavoro di Trani, per utilizzo abusivo di lavoro precario disattendendo la direttiva UE n.70 del 1999.

Oltre che l’assunzione, il giudice ha stabilito il risarcimento del danno provocato ai due ricorrenti (un insegnante e un amministrativo), quantificato in una mensilità per ogni anno da precario nella scuola.

° Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto
La C.M. n. 63 Roma del 13 luglio, ai dirigenti degli UUSSRR avvia la fase preparatoria per il prossimo a.s.; è stata predisposta, in collaborazione, dal Dipartimento per l’istruzione e la Direzione Generale per il Personale scolastico. Ne diamo una sintesi

“Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici…. Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in corso di registrazione), al quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici, ricordando che i regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010. Si rammenta che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili. Com’è noto, il decreto interministeriale relativo agli organici dell’a.s. 2011/12 ha previsto che le riduzioni di cui alla legge n. 133 del 2008, per l’a.s. 2011/12, fossero effettuate tutte in organico di diritto. .. Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. …. Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto. ….In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal CCLI utilizzazioni. Scuola dell’infanzia: non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni. Incrementi di posti possono essere autorizzati solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni.
Scuola primaria: la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, seconde e terze, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla terza e in 44 ore per le classi a tempo pieno. L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2011/12.
Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa. Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani). L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato dalla C.M. 21/11 n.d.r.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa, articola in modo flessibile il tempo scuola, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponili.
Scuola secondaria di I grado: due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore. Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie…
Scuola secondaria di II grado. L’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime e seconde dei previgenti ordinamenti nelle classi successive.
Si ricorda che: - il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali; - in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa; - nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento di lingua straniera (non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a t.i. nella scuola.
Classi di concorso. Per la costituzione degli organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino. Con note n. 272 del 14 marzo e n. 4561 del 31 maggio 2011 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime e seconde degli istituti di secondo grado interessate al riordino dall’ 1.9.2011. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.… Il personale in esubero dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al CCNI sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità, dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzione di orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di riduzione e, per l’istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale. Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l’istruzione tecnica e alle 34 ore settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad integrare le ore mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali. Soddisfatta tale esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, nonché per assicurare gli insegnamenti previsti per il conseguimento delle qualifiche professionali. Mentre per l’utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionali oggetto delle riduzione di orario non è necessario alcuna richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l’istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all’Ufficio scolastico territoriale.
Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP). I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui la D.M. 15 giugno 2010, rientrano nelle attribuzioni dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. Tali percorsi, com’è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e sussidiarietà complementare)… Per l’attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 21 del 14 aprile 2011 relativa all’organico di diritto. ….
Ufficio tecnico. L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti. I successivi art. 8, comma 4, per l’istruzione tecnica, e art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale, stabiliscono che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.
Posti di sostegno. L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno. ….
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2011/12, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto. A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del D.G. dell’U.S.R….
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni…..
Istruzione degli adulti. L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei CTP rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado
Progetti. Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a quelle concernenti le situazioni di disagio e all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2010/2011…
Personale ATA. Non deve comportare incrementi dell’organico di diritto della dotazione provinciale. Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione…
Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe….
Monitoraggio. Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare.

 

° Habemus. Il tanto atteso bando del concorso-corso per dirigenti scolastici
Lo scorso venerdì 15 luglio, è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale, Concorsi ed esami.

Chi aspira a ricoprire uno dei 2386 posti messi a concorso dovrà inoltrare via web la domanda di partecipazione entro il 16 agosto, previa registrazione (entro il 18 luglio) nella sezione Istanze on line del sito Istruzione.it; successivamente, a cominciare dal 25 luglio, potrà inoltrare la domanda di partecipazione. E’ nota la ripartizione regionale dei posti messi a concorso: la Lombardia fa il pienone (350 posti); buone le possibilità per chi si candiderà in Sicilia (237 posti), e soprattutto in Puglia (236 posti); pochi i posti messi a concorso in Umbria (35); in candidati in Basilicata potranno contare su 42 posti, e i candidati in Molise su 16.

° Le assunzioni a tempo indeterminato, di docenti e personale ata
La scorsa settimana, a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta e i ministri Gelmini e Brunetta hanno incontrato le OOSS.

Il Piano per le 67mila assunzioni, da effettuarsi a partire dall’a.s. 2011/12, è in preparazione negli aspetti tecnici all’ARAN; sulla base dei posti vacanti disponibili in ciascuno dei prossimi tre anni scolastici, saranno assunti complessivamente 30482 docenti e 36.488 ausiliari tecnici e amministrativi. In sostanza, il servizio di istruzione pubblica in Italia resterà quello ferito da tre anni di tagli agli organici, ma è doveroso riconoscere che il provvedimento governativo attenuerà l’avvicendamento selvaggio di alcune migliaia di supplenti che tanto danno ha provocato agli studenti e ai precari stessi.

° Il Decreto Graduatorie di Circolo e d’Istituto
Nel sito del Miur è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011. Reca le disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, e una serie di allegati: Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3, Modello A 1, Modello A 2, Modello A 2 bis, Modello B, Codici delle classi di concorso, Codici delle classi di concorso slovene, Titoli di accesso alle classi di concorso, Scelta sedi cui indirizzare i mod. A1, A2,A2bis, Istituti omnicomprensivi, Scuole speciali, Scuole slovene, Province che derogano al limite dei 2 circoli didattici.
L’indicazione delle sedi è prevista solo con modalità web, dal sito "Presentazione On Line delle IStanze", previa registrazione al sito medesimo. La procedura di registrazione è attualmente disponibile, mentre l'istanza di compilazione del modello B sarà disponibile a decorrere dal 18 luglio e fino alle ore 14.00 26 agosto 2011. Il modello B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i modelli A1, A2 e A2bis.
Art. 1. Graduatorie di circolo e d’istituto sono costituite, per gli aa.ss.i 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica, per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo.
Art. 2. Hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:
- PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto.
- SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle S.S.I.S. e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID), nonché al termine dei corsi o biennali di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale. La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia. La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria. Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di II grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A. Hanno altresì titolo all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno Stato dell’U.E. che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari (art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394).
- TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio per l’accesso all’insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento:
a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia: Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto min. istitutivo dei corsi medesimi. b) Posti di insegnamento di scuola primaria: Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel D.M. istitutivo dei corsi. c) Cattedre di scuola secondaria di I grado: - Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. , del 9 luglio 2009, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è titolo d’accesso il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21dicembre 1999, n.508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere in possesso degli interessati al momento di compilare le domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi artt. 71, 72, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa.” Le medesime disposizioni valgono anche per i possessori delle lauree magistrali di cui sopra. d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado: 1 ) Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute nel certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. La certificazione deve essere in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”. Tali disposizioni valgono anche per i possessori delle lauree magistrali.
2) Consentono l’accesso a classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello.
3) Consentono l’accesso alle graduatorie per classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.
4) Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio va congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno Stato della U.E., in deroga a quanto previsto dall’art.3. I predetti aspiranti sono collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali cittadini comunitari.
e) Posti di personale educativo: Consentono l’accesso, la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3), purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi. In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l’accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009/2011 in virtù delle disposizioni particolari di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), D.M. 53/07. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all’art. 325 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della P.I. e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la Laurea in scienze della formazione primaria con modulo per il sostegno.
Art. 3 Requisiti generali di ammissione. (omissis). Art. 4 Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto, Moduli di domanda, Tabelle di valutazione dei titoli. Le nuove graduatorie di circolo e istituto di I, II, III fascia sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i modelli di domanda A/1, A/2, A/2 bis e B. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per l’a.s. 2010/11, purché presentino domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nei modelli A1,A2,A/2bis il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie di insegnamento sulla base dei titoli presentati, con termine di scadenza 30 giugno 2009, in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11. Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la dichiarazione riguarderà anche il punteggio relativo ai titoli artistico professionali, nonché quello con il quale gli interessati sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno. L’aspirante dovrà comunque dichiarare se il punteggio, risultante a sistema, sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte della scuola che ha gestito la domanda nel corso del biennio 2009/2011…………. Al punteggio così assegnato si aggiungeranno gli eventuali punteggi conseguenti all’ulteriore dichiarazione o presentazione, a seconda delle disposizioni di cui al successivo art. 7, di titoli conseguiti successivamente alla predetta data del 30 giugno 2009, sino al termine di scadenza di presentazione di domanda previsto dal successivo art. 6.
Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, con autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del predetto termine del 30 giugno 2009, purché non presentati in precedenza. E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati in occasione della procedura relativa ai due precedenti bienni che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art.2. Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab.2. al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 (annessa quale Tab. 2 al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata, Tab. 3 al predetto D.M. e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:
- aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del biennio 2009-2011;
- aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del biennio 2009-2011;
- Il Modello A2/bis deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente biennio 2009/11 che per nuovi insegnamenti. Il Modello B, di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte ai fini dell’inclusione nelle relative graduatorie di circolo e d’istituto, deve essere presentato secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, da tutti gli aspiranti ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola presentazione del predetto modello B, correttamente compilato, conseguono l’inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. Conseguentemente: a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere presentato, secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6 esclusivamente il Modello B;
b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia devono essere presentati il Modello A/1 e il Modello B, quest’ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6; c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia vanno presentati il Modello A/2 o il Mod. A2/bis e il Modello B, quest’ultimo con le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6. L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici dell’art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie.
Art.5. Scelta della provincia e delle sedi scolastiche. L’aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Modello B secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Per gli aspiranti che producano domande agli Uffici Scolastici di Trento, Bolzano e Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti….
2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici in cui essere chiamati con priorità, con le particolari modalità d’interpello previste all’art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni…
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto comprensivo vale sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola della infanzia e primaria, sia per quelle per gli insegnamenti scuola secondaria di I grado. Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell’onnicomprensivo stesso.
Art. 6. Termini e modalità di presentazione moduli di domande per l’inclusione in graduatorie di circolo e d’istituto. A) Disposizioni comuni. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1, A/2 e A/2 bis devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’avviso dell’emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato sul sito web del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it) e sulla rete intranet, come previsto dall’art. 13, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello/i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4-5; indirizzandoli a una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel modello B…
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, con raccomandata r/r ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione della domanda.
4. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici, ai fini di cui ai commi precedenti, l’istituzione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. Gli aspiranti ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell’infanzia o primaria devono considerare a tal fine, di pari grado, circoli didattici e istituti comprensivi e, pertanto, possono indicare, per primi, circoli didattici.
5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno, e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie speciali, indicando come prima sede la/le istituzioni speciali (mod. B), nel limite complessivo delle sedi richiedibili. Gli aspiranti dovranno tassativamente indirizzare il relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che provvederanno alla gestione complessiva della domanda.
B) Mod. B - scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche di cui al Mod. B, viene effettuata con modalità web, conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal d.lgs 4 aprile 2006, n.159, nel periodo tra il 18 luglio 2011 e le ore 14,00 del 26 agosto 2011. Il Mod. B va indirizzato alla istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i Modelli A/1, A/2 e A/2bis; coloro che hanno titolo esclusivamente all’inclusione in I’ fascia di istituto, in quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, possono presentare il suddetto modello B ad una qualsiasi istituzione scolastica della provincia prescelta, secondo le indicazioni riportate nella nota 1 al medesimo modello.
Per l’utilizzo della funzionalità web, sono previste 2 fasi: a) registrazione (esclusivamente per coloro che accedono per la prima volta alle istanze on line); tale operazione, che prevede una fase di riconoscimento presso una istituzione scolastica, viene effettuata con le procedure indicate in “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione”, del sito iwww.istruzione.it. b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web; l’operazione viene effettuata nella sezione “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento mod B”, sul sito stesso.
Art. 7 Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità – Controlli. I candidati compilano il modulo domanda senza produrre certificazioni, salvo che per l’obbligo di documentazione di: • titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione, tenuto conto di quanto detto in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto a.s. 2008/09, circa la valutazione dei titoli artistici stessi; • titoli di studio conseguiti all’estero; • corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all’insegnamento di conversazione in lingua estera; • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea; • servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.
Art. 8 Esclusioni – Regolarizzazioni. Art. 9 Pubblicazione graduatorie - Reclami – Ricorsi
Art. 10 Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti. Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: a) se totalmente inoccupati; b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario; c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8 c.2, del Regolamento (cfr.in calce). Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale che ciascuna scuola, nel giorno della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati della supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza. L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
Art. 11 Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile” che prevede, per la convocazione dei supplenti:
a) messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b); b) messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL). L’utilizzo della procedura “Vivifacile” è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che: a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per tale tipologia di supplenze, le scuole possono optare per il sistema di convocazione già in uso.
b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere: - i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; - il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro; - le indicazioni di tutti i tramiti idonei a contattare la scuola dagli aspiranti. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti deve contenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; - la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti dall’accettazione. L’utilizzazione della procedura di convocazione “Vivifacile” comporta che gli aspiranti indichino nella compilazione della domanda e nel modello B di scelta delle sedi sia il numero di telefono cellulare che l’indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). ). Nel caso in cui l’aspirante non disponga, anche temporaneamente della posta elettronica, certificata o meno, questi , una volta ricevuto il messaggio sms, deve prendere contatto con la scuola telefonicamente.
Art. 12 Sanzioni. L’art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto a: - rinuncia ad una proposta di assunzione; - mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione; - abbandono del servizio. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue: ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalle lettere b) e c) punto 1 del predetto art. 8 del Regolamento (cfr. in calce), la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non rientrano nella fattispecie dell’abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un’altra. Art. 13 Disposizioni finali.

Reclutamento del personale docente ed educativo Triennio scolastico 2011-2014. AVVERTENZE
Le istituzioni scolastiche a cui inviare i modelli di domanda e/o il modello B di scelta delle
istituzioni scolastiche possono essere: - circoli didattici (terzo e quarto carattere uguali a EE);
- istituti comprensivi (terzo e quarto carattere uguali a IC); - istituti d'istruzione secondaria di primo grado (terzo e quarto carattere uguali a MM); - istituti d'istruzione secondaria superiore (terzo e quarto carattere uguali a IS); - istituzioni educative (terzo e quarto carattere uguali a VC per i convitti e VE per gli educandati); - istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (terzo e quarto carattere diversi dai precedenti). Non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate. I codici esprimibili sono rappresentati dalle sedi principali (ottavo e nono carattere uguali a '00'). Tutte le sedi esprimibili sono comunque fornite in risposta dall'applicazione "sedi esprimibili". I codici non presenti non possono essere espressi. L'applicazione per la scelta delle sedi consente anche di visualizzare il dettaglio degli istituti superiori, al solo fine di conoscere la natura di ciascuna scuola componente l'istituto principale. Si precisa pertanto che le suddette scuole di dettaglio rimangono comunque non esprimibili in quanto non sono sede di segreteria. L’aspirante può richiedere un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni. L’aspirante può derogare al limite dei 2 circoli didattici richiamati nei due commi precedenti nei casi in cui la provincia interessata figuri fra quelle che hanno disposto in tal senso, consultando, a tal fine, l’apposito elenco (link). Occorre precisare quanto segue:
• Per la scuola dell'infanzia devono essere indicati circoli didattici e istituti comprensivi.
• Per la scuola primaria devono essere indicati circoli didattici e istituti comprensivi.
• Per la scuola secondaria di primo grado devono essere indicati istituti d'istruzione
secondaria di primo grado e istituti comprensivi, sempre utilizzando i codici previsti per la
figura del dirigente scolastico. Non si possono pertanto indicare le sezioni associate.
• Per la scuola secondaria di II grado vanno indicati istituti d'istruzione secondaria di II grado e istituti d'istruzione superiore, anche in questo caso utilizzando i codici previsti per la figura del dirigente scolastico. Anche in questo caso, non si possono indicare le sezioni associate.
• Per il personale educativo vanno indicate le istituzioni educative (convitti ed educandati).
• Per scuole carcerarie va indicata la sede amministrativa del centro territoriale e non questo.
Si sottolinea che i codici delle istituzioni scolastiche suddette sono esprimibili ai fini delle
supplenze anche nel caso in cui compaia, nei Bollettini Ufficiali delle scuole statali, la dicitura "non esprimibile dal personale docente" o "esprimibile dal personale A.T.A. e dal personale dirigente scolastico". Si precisa, infine, che gli istituti omnicomprensivi (link), elencati in allegato alla nota di introduzione ai Bollettini medesimi, sono costituiti di due codici meccanografici: uno relativo ad insegnamenti di scuola dell'infanzia e/o primaria e/o secondaria di primo grado e l'altro relativo ad insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado. Ai fini delle supplenze, se si desiderano insegnamenti presenti su entrambi gli istituti, devono essere indicati entrambi e non solo quello "sede di dirigente scolastico".

Elenco province che hanno derogato al limite dei due circoli didattici di cui all’art. 5 comma 1 del DM 62 del 13 luglio 2011: Bari, Brindisi, Trieste.

Un apposito allegato al Modello di domanda elenca i Codici meccanografici delle classi di concorso relative alle graduatorie richiedibili

Un apposito allegato al Modello di domanda elenca i Codici meccanografici delle classi di concorso richiedibili per l’insegnamento nelle 16 scuole di lingua slovena

Si produce l’elenco delle 25 scuole per ciechi e sordomuti interessate dalle Graduatorie speciali

Si produce l’elenco degli istituti omnicomprensivi (circa 200)

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
- Il mod. A1 viene utilizzato per presentare domanda di inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per insegnamenti per i quali l’aspirante è abilitato, secondo le indicazioni di cui all’art. 4 comma 6 del presente provvedimento.
- Il mod. A2 MODELLO DI RICHIESTA DELLE GRADUATORIE DI III FASCIA PER GLI AA.SS. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Riservato agli aspiranti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia esclusivamente per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del biennio 2009-2011 o esclusivamente per nuovi insegnamenti
- Il mod. A2bis GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO. MODELLO DI RICHIESTA GRADUATORIE DI III FASCIA PER GLI AA. SS. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (Riservato agli aspiranti privi di abilitazione che chiedono l’inclusione per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatoria nel precedente biennio 2009/2011 e contemporaneamente per nuovi insegnamenti)

TABELLE
- TABELLA 1 (quale Allegato A al Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007). TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA (compreso l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media), VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.
- TABELLA 2 (Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo annessa quale All. 2 al D.D.G. 16 marzo 2007) TABELLA DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DI II FASCIA (AD ECCEZIONE DELLA VALUTAZIONE PER GLI ASPIRANTI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE NELLA II FASCIA DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA, PER I QUALI SI UTILIZZA LA TAB. 3)
- TABELLA 3 (annessa quale Allegato 3 al D.D.G. 16 marzo 2007) TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA (esclusivamente per coloro che chiedono l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie d’istituto).

Riportiamo integralmente l’art.8 “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” del D.M. del 13 giugno 2007, suggerendo agli aspiranti a supplenza di prenderne accurata visione, prima di fare le scelte in ordine alla provincia e alle sedi da chiedere.
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
a. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
b. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
c. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
 

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