Scuola: Aggiornamenti in progress lunedì 18 luglio 2011

° Habemus. Il tanto atteso bando del concorso-corso per dirigenti scolastici
Lo scorso venerdì 15 luglio, è stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale, Concorsi ed esami.

Chi aspira a ricoprire uno dei 2386 posti messi a concorso dovrà inoltrare via web la domanda di partecipazione entro il 16 agosto, previa registrazione (entro il 18 luglio) nella sezione Istanze on line del sito Istruzione.it; successivamente, a cominciare dal 25 luglio, potrà inoltrare la domanda di partecipazione. E’ nota la ripartizione regionale dei posti messi a concorso: la Lombardia fa il pienone (350 posti); buone le possibilità per chi si candiderà in Sicilia (237 posti), e soprattutto in Puglia (236 posti); pochi i posti messi a concorso in Umbria (35); in candidati in Basilicata potranno contare su 42 posti, e i candidati in Molise su 16.

° Le assunzioni a tempo indeterminato, di docenti e personale ata
La scorsa settimana, a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta e i ministri Gelmini e Brunetta hanno incontrato le OOSS.

Il Piano per le 67mila assunzioni, da effettuarsi a partire dall’a.s. 2011/12, è in preparazione negli aspetti tecnici all’ARAN; sulla base dei posti vacanti disponibili in ciascuno dei prossimi tre anni scolastici, saranno assunti complessivamente 30482 docenti e 36.488 ausiliari tecnici e amministrativi. In sostanza, il servizio di istruzione pubblica in Italia resterà quello ferito da tre anni di tagli agli organici, ma è doveroso riconoscere che il provvedimento governativo attenuerà l’avvicendamento selvaggio di alcune migliaia di supplenti che tanto danno ha provocato agli studenti e ai precari stessi.

° Il Decreto Graduatorie di Circolo e d’Istituto
Nel sito del Miur è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011. Reca le disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, e una serie di allegati: Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3, Modello A 1, Modello A 2, Modello A 2 bis, Modello B, Codici delle classi di concorso, Codici delle classi di concorso slovene, Titoli di accesso alle classi di concorso, Scelta sedi cui indirizzare i mod. A1, A2,A2bis, Istituti omnicomprensivi, Scuole speciali, Scuole slovene, Province che derogano al limite dei 2 circoli didattici.
L’indicazione delle sedi è prevista solo con modalità web, dal sito "Presentazione On Line delle IStanze", previa registrazione al sito medesimo. La procedura di registrazione è attualmente disponibile, mentre l'istanza di compilazione del modello B sarà disponibile a decorrere dal 18 luglio e fino alle ore 14.00 26 agosto 2011. Il modello B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i modelli A1, A2 e A2bis.
Art. 1. Graduatorie di circolo e d’istituto sono costituite, per gli aa.ss.i 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica, per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo.
Art. 2. Hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:
- PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto.
- SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle S.S.I.S. e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID), nonché al termine dei corsi o biennali di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale. La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia. La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria. Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di II grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A. Hanno altresì titolo all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno Stato dell’U.E. che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari (art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394).
- TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio per l’accesso all’insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento:
a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia: Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto min. istitutivo dei corsi medesimi. b) Posti di insegnamento di scuola primaria: Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel D.M. istitutivo dei corsi. c) Cattedre di scuola secondaria di I grado: - Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. , del 9 luglio 2009, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è titolo d’accesso il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21dicembre 1999, n.508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere in possesso degli interessati al momento di compilare le domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi artt. 71, 72, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa.” Le medesime disposizioni valgono anche per i possessori delle lauree magistrali di cui sopra. d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado: 1 ) Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute nel certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. La certificazione deve essere in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “T.U. disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”. Tali disposizioni valgono anche per i possessori delle lauree magistrali.
2) Consentono l’accesso a classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello.
3) Consentono l’accesso alle graduatorie per classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.
4) Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio va congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno Stato della U.E., in deroga a quanto previsto dall’art.3. I predetti aspiranti sono collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali cittadini comunitari.
e) Posti di personale educativo: Consentono l’accesso, la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3), purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi. In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l’accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009/2011 in virtù delle disposizioni particolari di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), D.M. 53/07. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all’art. 325 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della P.I. e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la Laurea in scienze della formazione primaria con modulo per il sostegno.
Art. 3 Requisiti generali di ammissione. (omissis). Art. 4 Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto, Moduli di domanda, Tabelle di valutazione dei titoli. Le nuove graduatorie di circolo e istituto di I, II, III fascia sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i modelli di domanda A/1, A/2, A/2 bis e B. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per l’a.s. 2010/11, purché presentino domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nei modelli A1,A2,A/2bis il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie di insegnamento sulla base dei titoli presentati, con termine di scadenza 30 giugno 2009, in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11. Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la dichiarazione riguarderà anche il punteggio relativo ai titoli artistico professionali, nonché quello con il quale gli interessati sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno. L’aspirante dovrà comunque dichiarare se il punteggio, risultante a sistema, sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte della scuola che ha gestito la domanda nel corso del biennio 2009/2011…………. Al punteggio così assegnato si aggiungeranno gli eventuali punteggi conseguenti all’ulteriore dichiarazione o presentazione, a seconda delle disposizioni di cui al successivo art. 7, di titoli conseguiti successivamente alla predetta data del 30 giugno 2009, sino al termine di scadenza di presentazione di domanda previsto dal successivo art. 6.
Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, con autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del predetto termine del 30 giugno 2009, purché non presentati in precedenza. E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati in occasione della procedura relativa ai due precedenti bienni che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art.2. Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab.2. al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 (annessa quale Tab. 2 al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata, Tab. 3 al predetto D.M. e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:
- aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del biennio 2009-2011;
- aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del biennio 2009-2011;
- Il Modello A2/bis deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente biennio 2009/11 che per nuovi insegnamenti. Il Modello B, di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte ai fini dell’inclusione nelle relative graduatorie di circolo e d’istituto, deve essere presentato secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, da tutti gli aspiranti ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola presentazione del predetto modello B, correttamente compilato, conseguono l’inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. Conseguentemente: a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere presentato, secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6 esclusivamente il Modello B;
b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia devono essere presentati il Modello A/1 e il Modello B, quest’ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6; c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia vanno presentati il Modello A/2 o il Mod. A2/bis e il Modello B, quest’ultimo con le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6. L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici dell’art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie.
Art.5. Scelta della provincia e delle sedi scolastiche. L’aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Modello B secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Per gli aspiranti che producano domande agli Uffici Scolastici di Trento, Bolzano e Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti….
2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici in cui essere chiamati con priorità, con le particolari modalità d’interpello previste all’art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni…
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto comprensivo vale sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola della infanzia e primaria, sia per quelle per gli insegnamenti scuola secondaria di I grado. Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell’onnicomprensivo stesso.
Art. 6. Termini e modalità di presentazione moduli di domande per l’inclusione in graduatorie di circolo e d’istituto. A) Disposizioni comuni. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1, A/2 e A/2 bis devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’avviso dell’emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato sul sito web del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it) e sulla rete intranet, come previsto dall’art. 13, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello/i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4-5; indirizzandoli a una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel modello B…
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, con raccomandata r/r ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione della domanda.
4. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici, ai fini di cui ai commi precedenti, l’istituzione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. Gli aspiranti ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell’infanzia o primaria devono considerare a tal fine, di pari grado, circoli didattici e istituti comprensivi e, pertanto, possono indicare, per primi, circoli didattici.
5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno, e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie speciali, indicando come prima sede la/le istituzioni speciali (mod. B), nel limite complessivo delle sedi richiedibili. Gli aspiranti dovranno tassativamente indirizzare il relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che provvederanno alla gestione complessiva della domanda.
B) Mod. B - scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche di cui al Mod. B, viene effettuata con modalità web, conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal d.lgs 4 aprile 2006, n.159, nel periodo tra il 18 luglio 2011 e le ore 14,00 del 26 agosto 2011. Il Mod. B va indirizzato alla istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i Modelli A/1, A/2 e A/2bis; coloro che hanno titolo esclusivamente all’inclusione in I’ fascia di istituto, in quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, possono presentare il suddetto modello B ad una qualsiasi istituzione scolastica della provincia prescelta, secondo le indicazioni riportate nella nota 1 al medesimo modello.
Per l’utilizzo della funzionalità web, sono previste 2 fasi: a) registrazione (esclusivamente per coloro che accedono per la prima volta alle istanze on line); tale operazione, che prevede una fase di riconoscimento presso una istituzione scolastica, viene effettuata con le procedure indicate in “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione”, del sito iwww.istruzione.it. b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web; l’operazione viene effettuata nella sezione “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento mod B”, sul sito stesso.
Art. 7 Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità – Controlli. I candidati compilano il modulo domanda senza produrre certificazioni, salvo che per l’obbligo di documentazione di: • titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione, tenuto conto di quanto detto in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto a.s. 2008/09, circa la valutazione dei titoli artistici stessi; • titoli di studio conseguiti all’estero; • corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all’insegnamento di conversazione in lingua estera; • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea; • servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.
Art. 8 Esclusioni – Regolarizzazioni. Art. 9 Pubblicazione graduatorie - Reclami – Ricorsi
Art. 10 Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti. Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: a) se totalmente inoccupati; b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario; c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8 c.2, del Regolamento (cfr.in calce). Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale che ciascuna scuola, nel giorno della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati della supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza. L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
Art. 11 Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile” che prevede, per la convocazione dei supplenti:
a) messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b); b) messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL). L’utilizzo della procedura “Vivifacile” è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che: a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per tale tipologia di supplenze, le scuole possono optare per il sistema di convocazione già in uso.
b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere: - i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; - il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro; - le indicazioni di tutti i tramiti idonei a contattare la scuola dagli aspiranti. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti deve contenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; - la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti dall’accettazione. L’utilizzazione della procedura di convocazione “Vivifacile” comporta che gli aspiranti indichino nella compilazione della domanda e nel modello B di scelta delle sedi sia il numero di telefono cellulare che l’indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). ). Nel caso in cui l’aspirante non disponga, anche temporaneamente della posta elettronica, certificata o meno, questi , una volta ricevuto il messaggio sms, deve prendere contatto con la scuola telefonicamente.
Art. 12 Sanzioni. L’art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto a: - rinuncia ad una proposta di assunzione; - mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione; - abbandono del servizio. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue: ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalle lettere b) e c) punto 1 del predetto art. 8 del Regolamento (cfr. in calce), la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non rientrano nella fattispecie dell’abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un’altra. Art. 13 Disposizioni finali.

Reclutamento del personale docente ed educativo Triennio scolastico 2011-2014. AVVERTENZE
Le istituzioni scolastiche a cui inviare i modelli di domanda e/o il modello B di scelta delle
istituzioni scolastiche possono essere: - circoli didattici (terzo e quarto carattere uguali a EE);
- istituti comprensivi (terzo e quarto carattere uguali a IC); - istituti d'istruzione secondaria di primo grado (terzo e quarto carattere uguali a MM); - istituti d'istruzione secondaria superiore (terzo e quarto carattere uguali a IS); - istituzioni educative (terzo e quarto carattere uguali a VC per i convitti e VE per gli educandati); - istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (terzo e quarto carattere diversi dai precedenti). Non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate. I codici esprimibili sono rappresentati dalle sedi principali (ottavo e nono carattere uguali a '00'). Tutte le sedi esprimibili sono comunque fornite in risposta dall'applicazione "sedi esprimibili". I codici non presenti non possono essere espressi. L'applicazione per la scelta delle sedi consente anche di visualizzare il dettaglio degli istituti superiori, al solo fine di conoscere la natura di ciascuna scuola componente l'istituto principale. Si precisa pertanto che le suddette scuole di dettaglio rimangono comunque non esprimibili in quanto non sono sede di segreteria. L’aspirante può richiedere un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni. L’aspirante può derogare al limite dei 2 circoli didattici richiamati nei due commi precedenti nei casi in cui la provincia interessata figuri fra quelle che hanno disposto in tal senso, consultando, a tal fine, l’apposito elenco (link). Occorre precisare quanto segue:
• Per la scuola dell'infanzia devono essere indicati circoli didattici e istituti comprensivi.
• Per la scuola primaria devono essere indicati circoli didattici e istituti comprensivi.
• Per la scuola secondaria di primo grado devono essere indicati istituti d'istruzione
secondaria di primo grado e istituti comprensivi, sempre utilizzando i codici previsti per la
figura del dirigente scolastico. Non si possono pertanto indicare le sezioni associate.
• Per la scuola secondaria di II grado vanno indicati istituti d'istruzione secondaria di II grado e istituti d'istruzione superiore, anche in questo caso utilizzando i codici previsti per la figura del dirigente scolastico. Anche in questo caso, non si possono indicare le sezioni associate.
• Per il personale educativo vanno indicate le istituzioni educative (convitti ed educandati).
• Per scuole carcerarie va indicata la sede amministrativa del centro territoriale e non questo.
Si sottolinea che i codici delle istituzioni scolastiche suddette sono esprimibili ai fini delle
supplenze anche nel caso in cui compaia, nei Bollettini Ufficiali delle scuole statali, la dicitura "non esprimibile dal personale docente" o "esprimibile dal personale A.T.A. e dal personale dirigente scolastico". Si precisa, infine, che gli istituti omnicomprensivi (link), elencati in allegato alla nota di introduzione ai Bollettini medesimi, sono costituiti di due codici meccanografici: uno relativo ad insegnamenti di scuola dell'infanzia e/o primaria e/o secondaria di primo grado e l'altro relativo ad insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado. Ai fini delle supplenze, se si desiderano insegnamenti presenti su entrambi gli istituti, devono essere indicati entrambi e non solo quello "sede di dirigente scolastico".

Elenco province che hanno derogato al limite dei due circoli didattici di cui all’art. 5 comma 1 del DM 62 del 13 luglio 2011: Bari, Brindisi, Trieste.

Un apposito allegato al Modello di domanda elenca i Codici meccanografici delle classi di concorso relative alle graduatorie richiedibili

Un apposito allegato al Modello di domanda elenca i Codici meccanografici delle classi di concorso richiedibili per l’insegnamento nelle 16 scuole di lingua slovena

Si produce l’elenco delle 25 scuole per ciechi e sordomuti interessate dalle Graduatorie speciali

Si produce l’elenco degli istituti omnicomprensivi (circa 200)

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
- Il mod. A1 viene utilizzato per presentare domanda di inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per insegnamenti per i quali l’aspirante è abilitato, secondo le indicazioni di cui all’art. 4 comma 6 del presente provvedimento.
- Il mod. A2 MODELLO DI RICHIESTA DELLE GRADUATORIE DI III FASCIA PER GLI AA.SS. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Riservato agli aspiranti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie di III fascia esclusivamente per insegnamenti in cui erano già presenti nelle graduatorie del biennio 2009-2011 o esclusivamente per nuovi insegnamenti
- Il mod. A2bis GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO. MODELLO DI RICHIESTA GRADUATORIE DI III FASCIA PER GLI AA. SS. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (Riservato agli aspiranti privi di abilitazione che chiedono l’inclusione per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatoria nel precedente biennio 2009/2011 e contemporaneamente per nuovi insegnamenti)

TABELLE
- TABELLA 1 (quale Allegato A al Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007). TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA (compreso l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media), VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.
- TABELLA 2 (Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo annessa quale All. 2 al D.D.G. 16 marzo 2007) TABELLA DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DI II FASCIA (AD ECCEZIONE DELLA VALUTAZIONE PER GLI ASPIRANTI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE NELLA II FASCIA DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA, PER I QUALI SI UTILIZZA LA TAB. 3)
- TABELLA 3 (annessa quale Allegato 3 al D.D.G. 16 marzo 2007) TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA (esclusivamente per coloro che chiedono l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie d’istituto).

Riportiamo integralmente l’art.8 “Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” del D.M. del 13 giugno 2007, suggerendo agli aspiranti a supplenza di prenderne accurata visione, prima di fare le scelte in ordine alla provincia e alle sedi da chiedere.
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
a. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
b. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
c. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
 

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