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Tutti i ricorsi riguardanti i precari

150.385 euro netti, più accessori e interessi, a un solo ricorrente dal giudice del lavoro di Trapani. Battuto dai legali Anief, coordinati dagli avv. Ganci e Miceli, ogni record come risarcimento danni subiti per lucro cessante e danno emergente per mancata stabilizzazione e misura adeguata a condannare il comportamento illecito. Il Miur condannato al pagamento di scatti e mensilità estive per gli anni pregressi (2005-2011) e per gli anni futuri fino all’età pensionabile, con un’addizionale del 10% in via equitativa per i possibili mancati contratti.

La necessità dell’assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe alle disposizioni che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, né proteggere patrimonio di soggetti pubblici, né autorizzare comportamenti contra legem della pubblica amministrazione.


Nel ricorso n. 1658/11, il giudice Petrusa ha tenuto conto della recente giurisprudenza e della legislazione comunitaria e nazionale. Il docente precario di educazione fisica e sostegno aveva ottenuto dal 2005 diversi contratti da supplente su posti vacanti e disponibili, ma insegnava già dal 2001. Per il presidente dell’Anief e delegato Confedir alla scuola e alle alte professionalità, Marcello Pacifico, si tratta di “una giusta condanna che risarcisce in maniera adeguata i precari danneggiati dai comportamenti illegittimi del Miur. Delle due l’una: o la Corte di Lussemburgo deciderà che in Italia la normativa scolastica derogatoria sui contratti a termine è contraria alle disposizioni comunitarie e quindi va disapplicata oppure il risarcimento dei danni deve essere così dissuasivo da comprimere l’arbitrarietà illecita della P. A. e dare adeguata soddisfazione ai lavoratori”.
“In questo senso – conclude Pacifico – la sentenza del giudice del lavoro di Trapani può fare scuola dopo la recente pronuncia della Cassazione che paventava un possibile grave danno erariale alle Casse dello Stato fissando dei nuovi criteri risarcitori. In ogni caso, è confermata la dottrina secondo cui non vi possono essere trattamenti economici diversi tra lavoratori precari e di ruolo mentre il contratto al 31 agosto deve essere sempre riconosciuto se il posto è vacante e disponibil,e come Anief ha sempre denunciato dall’inizio del 2010”.

Il commento giuridico alla sentenza da parte del Presidente Anief, prof. Marcello Pacifico

La normativa nazionale e la giurisprudenza comunitaria: l’obbligo delle misure dissuasive e sanzionatorie

Il giudice in premessa richiama la normativa vigente, compreso l’art. 4, comma 14 bis, della legge 124 del 1999 introdotto di recente, e prende atto che nella normativa italiana non si ravvisano disposizioni che riconducano la materia della assunzioni della scuola alla disciplina generale sui contratti di lavoro a termine. Tuttavia, nel riprendere la sentenza n. 143/11 della Corte di Appello di Perugia, ritiene paradossale come a fronte di precariato scolastico diversificato, a seconda delle supplenze annuali, al termine delle attività didattiche o temporanee, nel nostro Paese si possa ritenere legittimo l’assunto secondo cui si può assumere reiteramente a termine su posti vacanti sol perché questi stessi posti un giorno dovranno essere assegnati a procedure concorsuali o sol perché esiste una stabile esigenza - mai spiegata - di copertura di posti liberi. Questo assunto, infatti, è ritenuto difficilmente conciliabile con le disposizioni comunitarie che individuano puntuali condizioni da soddisfare perché il termine a un contratto non comprometta la tutela di interessi fondamentali dei lavoratori. In ciò, la giurisprudenza comunitaria è chiara: la normativa nazionale deve prevenire gli abusi dei contratti a termine e sanzionarli nel perfetto recepimento della clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 368/01.
La sentenza Adelener del 4 giugno 2006 della CGUE è chiara: il giudice nazionale ha l’obbligo di provvedere laddove possibile all’interpretazione delle norme di diritto interno in modo compatibile con l’ordinamento comunitario. Quindi, nonostante la specificità delle norme sulla scuola, ritiene che devono trovare applicazioni le esigenze sottese alla direttiva; non è un caso se anche nella sentenza Vassilakis del 22 giugno 2008 della CGUE le assunzioni non possono avvenire in successione o a intervalli ridotti cosicché deduce che se la normativa scolastica fosse svincolata dai limiti applicabili ai rapporti a termine sarebbe in contrasto insanabile con la disciplina vincolante comunitaria e l’intera legislazione sull’assunzione del personale scolastico dovrebbe essere disapplicata. La carenza di ragioni oggettive come motivo per l’annullamento dei contratti a termine, infine, è stata, persino resa esplicita nella causa Kukuk del 26 gennaio 2012 della CGUE dove le stesse ragioni possono essere individuate nella particolare natura delle funzioni, delle caratteristiche a esse inerenti o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale. Queste ragioni devono essere legate a circostanze precise e concrete che prescindono dalla loro esplicitazione nel contratto e che nel caso della scuola devono poter essere valutate nella discriminante tra posti vacanti e disponibili e non vacanti ma disponibili - come ha sempre ritenuto Anief. Se un contratto è dato a tempo determinato per ragioni sostitutive è giustificabile la sua reiterazione; in caso contrario, se il posto è vacante, l’amministrazione è tenuta a coprirlo attraverso l’attribuzione di un contratto a tempo indeterminato a personale idoneo attinto dalle graduatorie. In questo caso non vi è temporaneità del fabbisogno cosicché se il Miur non assume deve specificare le ragioni oggettive che non sono desumibili dalla situazione concreta e deve chiarire le ragioni tecnico-organizzative senza ripararsi dietro il diaframma della peculiarità del settore. A tal proposito, apodittica appare al giudice l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato (invero condivisa da parte della giurisprudenza tra cui la Corte di Appello di Milano, sentenza n. 708/12) secondo cui la peculiarità del sistema di reclutamento scolastico esclude la sua compatibilità con il D.Lgs. 368/01.

La qualificazione e la quantificazione del risarcimento: lucro cessante e danno emergente

Il divieto di conversione del contratto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 165/01, in quanto coerente con l’art. 97 della Costituzione in merito a buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici, deve essere assunto, nell’ermeneutica del giudizio, per evitare l’aggiramento delle procedure di assunzione attraverso concorso e non per mettere in una posizione di privilegio la P. A. sul dipendente. La stessa normativa che impedisce la stabilizzazione dei precari nella P.A. secondo le recenti sentenze Adelener e Vassallo del 6 settembre 2006 della CGUE, deve essere accompagnata da misure dirette a prevenire l’utilizzazione abusiva da contratti a termine in successione. D’altronde, in assenza di espressioni di legge che individuano le misure idonee prescritte dalla Corte europea, la giurisprudenza interna ha cercato di ricostruire rimedi adeguati in via interpretativa per evitare reiterazioni del fenomeno, ovvero della stipula di contratti a termine. In alcuni casi è stata ripresa per analogia il risarcimento forfettario del danno previsto dall’art. 18 della legge 300/70 che prescrive il pagamento dalle 15 alle 20 mensilità della retribuzione globale di fatto. Argomento non condiviso dal giudice perché in contrasto con l’art. 14 della stessa legge, eppure non per questo preclusivo del risarcimento del danno, comunque, da erogare per trovare adeguato rimedio, a meno di disapplicare l’art. 36 del testo unico sul pubblico impiego. In ciò conforta la stessa Cassazione che con sentenza n. 4417/12 accetterebbe la conformità del divieto perché il risarcimento del danno sarebbe previsto dal nostro ordinamento con rimedi sufficienti per prevenire e sanzionare gli abusi commessi da parte di enti pubblici. Tra i rimedi il giudice non individua neanche l’indennità onnicomprensiva ex art. 32 della L. 183/10 che dovrebbe essere corrisposta soltanto nei casi di conversione ovvero come strumento accessorio. Il risarcimento del danno, infatti, non può trovare soddisfazione nell’applicazione del criterio legato all’emolumento aggiuntivo tra le 2,5 e le 12 mensilità, adottato nella conversione del rapporto a termine che è preclusa nel pubblico impiego rispetto al privato, con evidente disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati. Pertanto, ritiene che la strada percorribile per punire l’illecito sia la responsabilità in capo al Miur del contatto sociale qualificato, ai sensi dell’ art. 1218 del Codice civile.
La P.A. non è un passante occasionale ma soggetto con cui il danneggiato ha instaurato un pregresso rapporto di fatto (concorso pubblico, precedenti mansioni). Da tale rapporto scaturirebbe un affidamento in capo a ciascuno circa il corretto comportamento dell’altro, cioè un obbligo di protezione in capo a ciascuno dei paciscenti che va oltre il neminem laedere così da poter assimilato a un’obbligazione. Le stesse SS. UU. della Cassazione con sentenza n. 14712/07 hanno riconosciuto come nella responsabilità contrattuale l’obbligazione viene in esistenza nel momento fisiologico della vigenza se la responsabilità interna attiene proprio alla violazione di essa: se il danneggiante non è un passante occasionale ma ha avuto rapporti sufficientemente intensi con il danneggiato, in applicazione del principi solidaristici previsti dall’art. 2 della Costituzione si genera il dovere di curare l’interesse della controparte e di rispettare l’affidamento ingenerato dal contratto sociale, ragion per cui corre l’obbligazione di protezione la cui violazione da luogo a responsabilità d’inadempimento, secondo l’onere della prova, la prescrizione del diritto e l’individuazione dei danni relativi al risarcimento. Opinione più moderna ritiene che la parte che ha subito un danno precontrattuale abbia la possibilità di essere messo nella posizione economica in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stata la deviazione della trattativa, ai sensi dell’art. 1440 del Codice civile così da individuare come dolo incidente quei danni nella perdita dei vantaggi che il contraente avrebbe subito se non fosse stato depistato dalla condotta dolosa di uno dei contraenti, ovvero quella lesione dell’interesse positivo differenziale che deve essere risarcita come medesimo danno patrimoniale, secondo gli artt. 1223, 1225, 1227 dello stesso Codice civile, inteso nelle diminuzioni patrimoniali scaturite immediatamente e direttamente dalla condotta (art. 1223), purché siano prevedibili (art. 1225) e non riconducibili a fatto proprio del danneggiato (art. 1227). In poche parole, la giurisprudenza ha chiarito che il risarcimento deve avere ad oggetto le conseguenze che costituiscono effetto normale e prevedibile dell’illecito lamentato cosicché tutto il decremento patrimoniale subito dal danneggiato va risarcito sia che la deminutio riguardi il danno emergente o il lucro cessante applicando “del più probabile che non” e non “della certezza ogni oltre ragionevole dubbio” come ha ribadito la Cassazione nelle sentenze nn. 11755/06, 21619/07: nel diritto civile si deve ritenere che il danneggiante ha causato il danno quando, eliminata la condotta, vi è più del 51% di possibilità che il pregiudizio venga meno. In questo caso, i danni risarcibili diventano anche quelli che si sarebbero presumibilmente evitati e non i soli danni che probabilmente si sarebbero prodotto, applicandosi il criterio della funzione riparatoria dove il peso economico deve gravare su chi è meno ingiusto che lo sopporti; tra i due soggetti, infatti, vi è un equilibrio all’interno del quale si deve rintracciare l’elemento che faccia ritenere meno ingiusto la sopportazione dell’onere economico rappresentato dal danno. A questo punto, bisogna individuare nel caso di specie, la reiterata attribuzione del contratto a termine, quale sarebbe stata la perdita che probabilmente il danneggiato avrebbe potuto evitare. E’ ovvio che riferendosi all’id quod plerumque accidit il lucro cessante sia da individuare nella prospettiva di conservare il rapporto di lavoro fino alla pensione così da considerare le retribuzioni future come risarcimento danni e non retribuzione, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione. A questo punto, è evidente che se il Miur può non assumere, tuttavia, non può farsi scudo del divieto di conversione per abusare dell’inferiorità della controparte. Se l’illegittima apposizione del contratto a termine come tatto negoziale non preclude alcuno effetto, come fatto, diventa un nomale comportamento illecito sul patrimonio di terzi e deve dare luogo al risarcimento del danno visto che non esiste alcuna legge che discrimina la protezione prioritaria del patrimonio pubblico rispetto a quello privato, né la necessità del pubblico concorso può recidere il nesso di casualità tra condotta e danno, come ritiene il tribunale di Roma nella sentenza del 18.09.2012: l’eliminazione della condotta illecita, infatti, qualora intesa nella sua naturale conseguenza della cessazione di alcun rapporto di lavoro annullerebbe lo strumento risarcitorio che rimane l’unica tutela in capo al lavoratore. Ad avviso del giudice, pertanto, il comportamento del Miur deve essere inteso contra legem produttivo di un pregiudizio e non come atto negoziale produttivo di effetti. La necessità dell’assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe alle disposizioni che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, né a proteggere patrimonio di soggetti pubblici, né ad autorizzare comportamenti contra legem della pubblica amministrazione. In questo caso non può essere reciso il nesso di causalità tra comportamento illecito e danno derivato, trovando applicazione l’art. 1440 del Codice civile per il dolo incidente richiamato secondo cui quando il comportamento di una delle parti ha determinato uno sviamento che ha inciso sul contenuto dell’accordo, questa deve risarcire. Per quanto riguarda la maturazione economica degli scatti di anzianità in regime di precariato, infine, a parere del giudice, l’art. 4 comma 14bis, introdotto alla legge 124/99 dal decreto legge 134/09, convertito nella legge 167/09 deve essere direttamente disapplicato, in assenza di ragione oggettive, in applicazione delle sentenze della corte di giustizia europea del 13.09.2007 e del 15.04.08, mentre è evidente che laddove il posto è vacante e disponibile per mesa espressione del legislatore nazionale, debba essere riconosciuto l’estensione del contratto ai mesi estivi con liquidazione delle somme spettanti.

Conclusioni

Il giudice, nel rigettare la domanda di conversione del contratto, dichiara l’illegittimità delle clausole apposte nel contratto a termine, e nel prendere in considerazione soltanto le annualità dal 2005 al 2011 durante le quali il ricorrente è stato assunto a tempo su posti vacanti e disponibili senza il pagamento delle mensilità estive e degli scatti di anzianità, dispone il pagamento degli stessi nella misura di 19.750 € oltre accessori. Per il risarcimento del danno relativo alla mancata stabilizzazione, inoltre, cagionato dal comportamento illecito dell’amministrazione che aveva assunto il ricorrente fin dal 2001 e che con ogni probabilità continuerà a reiterare i contratti a termine, al netto della posta attiva del risarcimento, atteso che il ricorrente dovrebbe percepire in futuro le stesse retribuzioni, per evitare locupletazioni, il giudice condanna il Miur al pagamento di 127.500 € netti, oltre interessi da capitalizzare, di cui 51.000 € per i mesi di luglio e agosto di ciascun anno futuro, 42.500 € per la mancata progressione economica futura, 34.000 € per gli anni in cui il ricorrente non verrà retribuito perché non assunto, individuati in via equitativa nel 10% del periodo lavorativo residuo. Riconosce, infine, al ricorrente il punteggio di servizio per i mesi estivi di ciascun anno a decorrere dal 2005, e compensa le spese di lite per i 2/3 tra i convenuti, e per 1/3 a carico dell’amministrazione per un totale di 3.135 € oltre IVA e cpa essendo la causa del valore tra i 100.000 € e i 500.000 € ai sensi del d. m. 140/12.

 

Ancora una vittoria targata ANIEF presso il Tribunale di Milano contro le ingiustizie perpetrate dal MIUR: scatti biennali riconosciuti e diritto agli stipendi di luglio e agosto per 3 contratti stipulati su posto vacante e disponibile. I nostri legali Cinzia Galasso e Angela Fazio ottengono una nuova soddisfacente vittoria in difesa dei lavoratori precari della scuola.

L'ANIEF ha ottenuto ancora una volta giustizia imponendo al MIUR il rispetto delle disposizioni dettate dalle direttive comunitarie sul diritto dei precari a percepire la medesima progressione stipendiale del personale a tempo indeterminato. In pieno accordo con quanto sostenuto dall'ottimo intervento dei nostri legali, il Giudice ha precisato che le motivazioni addotte dall'Amministrazione convenuta “non possono rientrare, alla luce dei richiamati principi affermati dalla Corte di Giustizia, fra le condizioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento” convenendo che “la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” con relativo diritto alla medesima progressione di carriera.

Sul diritto della ricorrente all'estensione dei 3 contratti stipulati con il MIUR al 30 giugno di ogni anno, il Giudice ha prima constatato, come dimostrato dall'ANIEF, che i contratti fossero tutti indiscutibilmente stipulati su posti vacanti in organico di diritto e ha conseguentemente applicato la normativa di riferimento stabilendo che “i contratti conclusi dalla ricorrente dovevano avere come termine finale il 31.08 e non il 30.06 con conseguente diritto a percepire le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno”. MIUR condannato, quindi, a riconoscere alla ricorrente ANIEF l'anzianità di servizio maturata, il pagamento delle mensilità di luglio e agosto di ben 3 anni scolastici e ulteriori 700 Euro per le spese di lite.

La palese violazione della regolamentazione sul conferimento degli incarichi su posti vacanti e il mancato ossequio di quanto stabilito sin dal 1999 dalla Comunità Europea sull'obbligo di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, hanno portato ancora una volta il MIUR a soccombere contro l'ANIEF in tribunale. Queste vittorie, e la consapevolezza che un'altra nostra iscritta ha ottenuto finalmente giustizia, danno al nostro sindacato sempre maggior vigore in attesa che il MIUR, stanco di soccombere in tribunale, si ravveda e inizi a dimostrare con i fatti di riconoscere ai lavoratori precari della scuola il doveroso rispetto.

 

L'ANIEF sbaraglia il MIUR in tribunale e ottiene dal Giudice del Lavoro di Varese una doppia condanna per inadempienza della normativa comunitaria e per erronea apposizione del termine nei contratti stipulati su posto vacante e disponibile. Grazie all'intervento attento e determinato dell'Avv. Anna Maria Ferrara, una nostra iscritta ha ottenuto finalmente giustizia e un congruo risarcimento economico per il danno che il MIUR le ha perpetrato per anni.

Lo Stato italiano non può “giovarsi del proprio inadempimento alla normativa comunitaria”, questo quanto da sempre sostenuto dall'ANIEF e pienamente condiviso dal Giudice che ha riconosciuto il diritto agli scatti biennali di anzianità alla nostra iscritta in quanto “nessuna delle argomentazioni svolte dal Ministero resistente appaiono convincenti per giustificare il fatto che il datore di lavoro non abbia considerato in alcun modo l'anzianità e l'esperienza maturata dal lavoratore assunto a tempo determinato a fini retributivi nei contratti a termine via via succedutisi”.

Inoltre il MIUR, a causa della “pessima abitudine”, da sempre denunciata dall'ANIEF, di stipulare contratti con termine al 30 giugno anche su posti vacanti e disponibili - che la normativa impone di stipulare al 31 agosto di ogni anno - è stato condannato a corrispondere alla ricorrente le mensilità di luglio e agosto “risparmiate” per ben 4 anni consecutivi. L'amministrazione resistente, infatti, a fronte delle precise e circostanziate ragioni addotte dall'ANIEF, “non ha esposto alcun elemento difensivo né allegato elementi idonei a sostenere la legittimità del comportamento tenuto”. Il MIUR è stato, pertanto, condannato al pagamento degli scatti biennali e delle mensilità di luglio e agosto non corrisposti a seguito di ben 4 contratti a tempo determinato erroneamente stipulati al 30/06; a conti fatti il risarcimento in favore della nostra iscritta ammonta a circa 12.400 Euro, oltre alla condanna alle spese di lite a carico del MIUR liquidate in complessivi 2.000 Euro.

La soluzione della controversia, con piena ragione alle tesi sostenute dall'ANIEF, è stata agevolmente raggiunta attraverso l'immediata applicazione del principio di non discriminazione sancito dalle direttive comunitarie e il pieno rispetto della normativa interna in materia di conferimento di incarichi a tempo determinato su posti non ricoperti da alcun titolare. La conclusione era d'obbligo: l'ANIEF ha nuovamente vinto in tribunale perché continua a difendere con forza e determinazione i diritti dei docenti precari e a imporre al MIUR il pieno rispetto della normativa interna e eurounitaria.

 

Il giudice del lavoro di Napoli ha rinviato il 2 gennaio 2013 alla Suprema Corte un ricorso il cui esito interesserà quelli presentati da più di 20.000 precari della scuola con contratti a t.d. per un periodo superiore a 36 mesi, in merito alla legge derogatoria n. 106/11. In attesa del deposito del rinvio pregiudiziale, ricordiamo che la sentenza sarà vincolante per ogni giudice nazionale. Anief chiederà la sospensione dei processi in corso.

Secondo il trattamento di funzionamento della Comunità europea, una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per ogni giudice nazionale che, quindi, anche in presenza di una sentenza della Corte di cassazione o della Corte costituzionale italiana, dovrà adeguarsi sul tema decidendum.

La questione è nota: Anief, nel gennaio 2010, lancia sulla stampa la campagna di denuncia di violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE da parte dello Stato italiano che, in un decennio, ha utilizzato più di 300.000 precari per coprire incarichi anche su posti vacanti e disponibili che dovrebbero essere assegnati in ruolo dopo 36 mesi di servizio, come nel privato. Nel 2011 partono i ricorsi seriali dell’Anief per migliaia di precari, a cui fanno seguito anche quelli di altre organizzazioni sindacali, con condanne alle spese che nelle prime udienze di merito arrivano fino a 30.000 euro di risarcimento danni a carico dell’amministrazione per abuso del contratto a termine e in alcuni - pochi - casi alla stabilizzazione, tanto da indurre il Governo Berlusconi a presentare con decreto legge in Parlamento una norma derogatoria che vorrebbe interpretare retroattivamente il decreto legislativo 368/01 (con il quale l’Italia ha recepito la suddetta direttiva) e la legge 124/99 (che disciplina l’affidamento degli incarichi di supplenza annuale).

Nei mesi scorsi, il presidente dell’Anief, prof. Marcello Pacifico, dopo l’apertura di alcune procedure di infrazione - una, la 2120/10 trasformata in messa in mora da parte della Commissione UE -, era volato a Bruxelles per depositare una circostanziata denuncia a cui è seguito l’invio di altre migliaia di denunce dal contenuto analogo da parte dei precari della scuola, su testi redatti dagli avv. Ganci, Miceli e Galleano. Ora, il giudice del lavoro di Napoli, dott. Coppola, rimette gli atti alla Corte lussemburghese e chiede ai colleghi europei di pronunciarsi sulla legittimità dell’intervento retroattivo e derogatorio del legislatore italiano in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. In caso di risposta negativa, ovvero di censura della norma italiana, ogni giudice del lavoro dovrà adeguarsi e ordinare la stabilizzazione del ricorrente precario oltre a condannare alle spese legali il Miur. Soltanto così sarà messa la parola fine a una cattiva abitudine che mortifica la condizione lavorativa di migliaia di precari della scuola e incide anche non soltanto sulla continuità didattica ma sulla motivazione professionale.

Link utili:

Il comunicato con le indicazioni per richiedere il modello di denuncia ANIEF alla UE

Le indicazioni per aderire al ricorso stabilizzazione

 

Il testo dell’ordinanza n. 5288/12, a scioglimento della riserva del 7.11.12.

“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, visto l’art. 19, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull’Unione europea, l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 295 c.p.c., chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni di cui in parte motiva ed in particolare:

1) se il contesto normativo del settore scuola, come descritto, costituisca misura equivalente ai sensi della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/Ce;
2) quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello “Stato”, ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce ed in particolare anche dell’inciso “settori e/o categorie specifiche di lavoratori” e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati.
3) se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE ed all'articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE, nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano
comprese anche le conseguenze dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro; In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4.
4) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato.
5) se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/Cee e segnatamente dall’art. 2, commi 1 e 2, lett. e), rientri la indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo indeterminato.
6) In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dalla direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia contrario all’art. 8, n. 1, della direttiva 91/533/Cee ed alle finalità di cui alla direttiva 91/533/Cee ed in particolare al 2° “considerando”.

Ordina la sospensione del processo e che, previa comunicazione alle parti, copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Giustizia, unitamente a copia degli atti dei fascicoli di causa.”

 

Il c. 18, art. 9 della L. 106/11

“All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”

 

Il Tribunale di Torino continua a dar ragione all'ANIEF e ribadisce che la direttiva 1999/70/CE non consente disparità di trattamento, neanche salariale, tra docenti precari e docenti a tempo indeterminato. Grazie all'intervento dell'ANIEF, su ricorso patrocinato dall'Avv. Angelo Maurizio Ragusa, il MIUR è stato nuovamente condannato a riparare alla discriminazione perpetrata e a riconoscere il diritto della nostra iscritta al corretto inquadramento salariale e a percepire gli scatti biennali di anzianità al pari dei colleghi di ruolo.

La richiesta della ricorrente - assistita con professionalità e competenza dall'Avv. Angelo Maurizio Ragusa, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, e accolta in pieno dal Giudice - verteva sul riconoscimento del diritto a percepire identico trattamento economico rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato; nello specifico, la docente ha rivendicato sia il diritto a percepire gli scatti biennali di anzianità, sia il diritto ad essere inquadrata nella posizione stipendiale successiva rispetto a quella iniziale in virtù della stipula di una successione di contratti a tempo determinato che superavano i 36 mesi di servizio.

Il Giudice ha rilevato, confermando quanto da anni sostenuto dall'ANIEF, che “la direttiva 1999/70/CE – in particolare la clausola 4 (principio di non discriminazione) dell'allegato Accordo quadro – nonché l'art. 6 del D.Lgs 368/01 non consentono la disparità salariale denunciata” e ha riconosciuto che non sussiste “possibilità alcuna per giustificare la differenziazione con la peculiarità del comparto lavorativo in esame”, concludendo che “Il principio di non discriminazione nel trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato non v'è ragione che trovi applicazione in un settore lavorativo e non in un altro” e disponendo il pieno accoglimento del ricorso con relativa condanna del MIUR al pagamento in favore della nostra iscritta della somma di € 2.523 cui ha aggiunto il pagamento delle spese di lite quantificate in ulteriori € 1.000.

Continuano i successi per l'ANIEF, dunque, in difesa dei diritti negati e nuova sconfitta per il MIUR che ancora si ostina a non riconoscere ai precari pari dignità anche dal punto di vista salariale. L'ANIEF si impegna costantemente per la corretta tutela dei lavoratori e per il rispetto del diritto e della normativa comunitaria e promette di proseguire la propria battaglia in tutte le sedi opportune perché questa e altre discriminazioni a discapito dei lavoratori della scuola possano essere definitivamente superate.

 

 
Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

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RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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 RICORSI AVVERSO IL D.M. 44/2011 PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI TITOLI E SERVIZI NON VALUTATI O VALUTATI SOLO PARZIALMENTE NELLE GAE
 

Selezionare il ricorso d'interesse dalla lista:

RICORSO 6 PUNTI SSIS

 

RICORSO 24 PUNTI SSIS

RICORSO PUNTEGGIO ABILITAZIONE STRUMENTO MUSICALE

RICORSO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE

RICORSO INSERIMENTO IN I/II FASCIA DELLE GAE

RICORSO SPOSTAMENTO PUNTEGGIO DI SERVIZIO

RICORSO VALUTAZIONE SERVIZIO ASPECIFICO COME SPECIFICO

RICORSO VALUTAZIONE SERVIZIO CONTEMPORANEO SFP

RICORSO SALVA-PRECARI 2009/2011

RICORSO INSERIMENTO/REINSERIMENTO IN GAE

NEWS RICORSI GAE


NUOVE ADESIONI

 DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento esclusivo del bonus di 6 punti alle abilitazioni conseguite tramite SSIS, SFP, COBASLID o AFAM. La Tabella 2 allegata al D.M. 44/2011 attribuisce tale bonus a tutte le abilitazioni; il ricorso si propone di ristabilire la legittima attribuzione dei 6 punti ai soli abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID o AFAM inseriti in GaE

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 6 PUNTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

 DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento esclusivo del bonus di 6 punti alle abilitazioni conseguite tramite SSIS, SFP, COBASLID o AFAM. La Tabella 2 allegata al D.M. 44/2011 attribuisce tale bonus a tutte le abilitazioni; il ricorso si propone di ristabilire la legittima attribuzione dei 6 punti ai soli abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 6 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso 6 punti” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: Per i ricorrenti TAR 5053/09, 5054/09, 5055/09 è consigliabile attendere l'imminente pronuncia del Consiglio di Stato. I ricorrenti degli altri ricorsi 6 punti TAR possono procedere, se interessati, con la prosecuzione del ricorso al Giudice del Lavoro.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere lo spostamento del bonus di 24 punti SSIS da una classe di concorso a un'altra.

REQUISITI: Abilitati tramite SSIS in diverse classi di concorso.

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento dei 24 punti SSIS.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 24 PUNTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONIAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto lo spostamento dei 24 punti nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

 DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere/mantenere lo spostamento del bonus di 24 punti SSIS da una classe di concorso a un'altra.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 24 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso 24 punti” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti TAR possono procedere, se interessati, con la prosecuzione del ricorso al Giudice del Lavoro in modo da ottenere l'effettivo spostamento dei 24 punti o mantenere in via definitiva quello ottenuto tramite Ordinanze TAR.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione del punteggio relativo al voto di abilitazione in Strumento Musicale (da 4 a 12 punti). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al voto di tale abilitazione, mettendo in atto un'odiosa disparità di trattamento tra i docenti di Strumento Musicale e tutti gli altri abilitati.

REQUISITI: Docenti già inseriti nelle GaE in possesso dell'Abilitazione in Strumento Musicale.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STRUMENTO MUSICALE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione (o il mantenimento ottenuto con Ordinanza TAR) del punteggio relativo al voto di abilitazione in Strumento Musicale. La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al voto di tale abilitazione, mettendo in atto un'odiosa disparità di trattamento tra i docenti di Strumento Musicale e tutti gli altri abilitati.

REQUISITIDocenti già inseriti nelle GaE in possesso dell'Abilitazione in Strumento Musicale che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Strumento Musicale TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Strumento Musicale” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: Per i ricorrenti TAR 2010 e 2011 è necessario, prima di proseguire il ricorso al GdL, attendere la risoluzione del ricorso pendente al TAR.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione nelle GaE del punteggio relativo al servizio di leva (o assimilati) prestato non in costanza di nomina (servizio di insegnamento nella scuola pubblica). Per presentare la richiesta è necessario aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso d'interesse (diploma o laurea). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

REQUISITI: Abilitati già inseriti nelle GaE  che hanno svolto il servizio militare (o assimilati) dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso alla classe di concorso d'interesse (diploma o laurea).

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto espressamente, all'atto dell'ultimo aggiornamento nelle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SERVIZIO MILITARE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - DELLA SEDE STATALE DI ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto la valutazione del servizio militare nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere/mantenere l'attribuzione nelle GaE del punteggio relativo al servizio di leva (o assimilati) prestato non in costanza di nomina (servizio di insegnamento nella scuola pubblica). Per presentare la richiesta è necessario aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso d'interesse (diploma o laurea). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

REQUISITI: Ricorrenti TAR che hanno intenzione di proseguire il ricorso al GdL.

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto espressamente, all'atto dell'aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Servizio Militare” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti TAR che hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare in seguito a Ordinanza favorevole, devono segnalarlo nella mail di preadesione.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento, l'inserimento nella I/II Fascia delle medesime. Ciò consentirebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 44/2011, di poter fruire della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 2 province differenti.

REQUISITI: Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO FASCIA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento, l'inserimento nella I/II Fascia delle medesime. Ciò consentirebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 44/2011, di poter fruire della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 2 province differenti.

REQUISITI: Docenti già inseriti in III Fascia delle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso I/II Fascia al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Fascia” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti pluriabilitati inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, lo spostamento da una classe di concorso ad un'altra del punteggio di servizio già dichiarato; attualmente tale spostamento è impedito dall'art. 1 comma 4-quater della L. 167/2009.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nella III Fascia delle GaE.

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento del punteggio di servizio già dichiarato.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO PUNTEGGIO DI SERVIZIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto lo spostamento del servizio già attribuito nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti pluriabilitati inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, lo spostamento da una classe di concorso ad un'altra del punteggio di servizio già dichiarato; attualmente tale spostamento è impedito dall'art. 1 comma 4-quater della L. 167/2009.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati inseriti nelle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Spostamento Punteggio Servizio al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Punteggio Servizio” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento ed esclusi dai benefici dei "Salva-precari", la valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso (aa.ss. 2009/10 e 2010/11) come punteggio specifico (calcolato per intero) anziché aspecifico (dimezzato) nella classe di concorso d'interesse.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nella III Fascia delle GaE.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO PUNTEGGIO SPECIFICO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere in favore dei docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento ed esclusi dai benefici dei "Salva-precari", la valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso (aa.ss. 2009/10 e 2010/11) come punteggio specifico (calcolato per intero) anziché aspecifico (dimezzato) nella classe di concorso d'interesse.

REQUISITI Docenti pluriabilitati già inseriti nelle GaE  che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Punteggio Specifico al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Punteggio Specifico” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONE:Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento parziale (1 o 2 anni su 4) del servizio di insegnamento prestato durante il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

REQUISITIDocenti già inseriti nella III Fascia delle GaE in possesso della laurea in SFP e che hanno prestato servizio di insegnamento contemporaneo per almeno 3 anni durante la frequenza dei corsi SFP

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, la valutazione del servizio svolto durante la frequenza dei corsi SFP.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SERVIZIO SFP” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto la valutazione del servizio contemporaneo nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento parziale (1 o 2 anni su 4) del servizio di insegnamento prestato durante il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

REQUISITI Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE in possesso della laurea in SFP che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 6 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Servizio SFP” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONE:Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento negli elenchi Salva-precari nel biennio 2009/2011

REQUISITIDocenti già inseriti nella III Fascia delle GaE che non hanno ottenuto l'inserimento negli elenchi Salva-Precari nel biennio 2009-2011 pur avendo prestato servizio, nell'anno di riferimento, per almeno 180 giorni ma su più istituzioni scolastiche e/o con contratti non continuativi e che, a causa di tale esclusione, non potranno richiedere l'attribuzione dell'intero punteggio di servizio per il biennio 2009-2011

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie prioritarie Salva-Precari.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SP 180 GIORNI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto l'inserimento negli elenchi prioritari Salva-precari 2009/2011.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere  l'inserimento negli elenchi Salva-precari nel biennio 2009/2011.

REQUISITI Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE esclusi dagli elenchi Salva-Precari 2009-2011 che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Salva-precari TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso SP 180 Giorni” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 AVVISO AI RICORRENTI 2011

ATTENZIONESi ricorda che in virtù del nuovo Decreto Ministeriale 53/2012 per l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, chi ha aderito al ricorso inserimento/reinserimento GaE nell'anno 2011 deve comunque espletare entro il 10 luglio quanto indicato nelle istruzioni ricevute a mezzo newsletter (invio del modulo cartaceo di richiesta inserimento). 

Chi non avesse ricevuto le istruzioni, può chiedere i modelli cartacei e le istruzioni complete scrivendo una mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattando la sede territoriale Anief più vicina.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai alla categoria Inserimento/Reinserimento in GaE

 NUOVE ADESIONI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento/reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento degli abilitati/abilitandi esclusi dal D.M.53/2012 

REQUISITI: Abilitandi SFP, abilitati all’estero, aspiranti in possesso didiploma magistrale abilitante, abilitati ex D.M. 21 e 85 del 2005, abilitati con semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS e chi è stato depennato per non aver prodotto l'aggiornamento.

MODALITA'DI ADESIONE:Richiedere i modelli cartacei di inserimento scrivendo una mail aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.';document.getElementById('cloak579c51556271055353aee90ffb88af4c').innerHTML += ''+addy_text579c51556271055353aee90ffb88af4c+'<\/a>'; avente per oggetto “Ricorso inserimenti 2012” e per testo i propri dati anagrafici completi e la propria sede diservizio statale. PRIMA DI INVIARE LA MAIL LEGGERE LE ISTRUZIONI COMPLETE 

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

MAGGIORI INFORMAZIONI:vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA:10 LUGLIO 2012

 NEWS:Vai alla categoria Inserimento/Reinserimento in GaE

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Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

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