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Tutti i ricorsi riguardanti i precari

A seguito di una delle sentenze ottenute dall'ANIEF per la stabilizzazione dei precari con più di 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, un'altra docente ha finalmente stipulato l'agognato contratto a tempo indeterminato che il MIUR le aveva sempre negato reiterando con lei, colpevolmente, innumerevoli contratti a termine in evidente contrasto con quanto disposto dalla normativa europea. L'Avv. Michele Ursini raggiunge l'ennesimo “obiettivo stabilizzazione” grazie ai ricorsi patrocinati per il nostro sindacato; il Ministero dell'Istruzione dovrà ora eseguire anche la condanna al risarcimento del danno cagionato per un totale di 18.000 Euro oltre accessori.

Il Giudice del Lavoro di Trani, accogliendo senza riserve tutte le richieste del nostro legale, aveva dato piena ragione all'ANIEF e, costatato l'evidente abuso di contratti a termine perpetrato dal MIUR nei confronti della nostra iscritta, aveva dichiarato “che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deve essere “considera(to) a tempo indeterminato”, con decorrenza dal 1° aprile 2009 […] con conseguente ricostruzione della carriera i fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi e di risarcirle il danno in misura pari ad “un'indennità onnicomprensiva” di 9 “mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge”. Il MIUR non ha potuto far altro che eseguire l'ulteriore sentenza ottenuta dal nostro sindacato e convocare la docente per l'effettiva stipula del contratto a tempo indeterminato retrodatato con effetti giuridici ed economici al 2009.

Successo pieno per l'ANIEF, dunque, che ha permesso a un'altra docente precaria non solo la possibilità di vedersi riconosciuto il giusto diritto all'immissione in ruolo dopo molteplici contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR, ma anche al risarcimento del danno subito per l'illecita reiterazione di contratti a termine per un totale di più di 18.000 Euro.

 

 Con due provvedimenti coordinati, i giudici di Lussemburgo bocciano la legislazione italiana sull’abuso dei contratti flessibili nella PA, che coinvolge 133 mila dipendenti della scuola, 30 mila della sanità e 70-80 mila tra Regioni ed Enti locali: è in palese contrasto con la direttiva 1999/70/CE, perchè i rapporti a tempo determinato non possono essere un problema caricato sulle ‘spalle’ dei lavoratori, in quanto il danno non è risarcibile, ma vanno assunti dallo Stato in quanto datore di lavoro che deve rispettare le regole comunitarie.

 

E' ancora emergenza precariato: il Governo deve trovare le risorse per sbloccare il turn-over e procedere a un massiccio piano di immissioni in ruolo nella pubblica amministrazione a partire proprio dalla scuola. I 67.000 posti previsti dall'ultima legge che ha convertito il decreto legge n. 104/13 per il prossimo triennio non coprono neanche i pensionamenti mentre altri 138.000 sono stati assunti a tempo determinato quest'anno per far funzionare le scuole.

 

L’Italia non rispetta le norme comunitarie sui dipendenti pubblici a tempo determinato. E deve prepararsi ad assumere i 250mila precari con contratti a termine che operano nella pubblica amministrazione – stima fornita di recente dallo stesso ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, Gianpiero D'Alia, nel corso di un’audizione alla Camera –  , di cui circa 133 mila nella scuola, 30 mila nella sanità e 70-80 mila tra Regioni ed Enti locali: a confermarlo è la Corte di Giustizia Europea, che con due provvedimenti coordinati, del 12 dicembre scorso, ha bocciato senza appello la legislazione italiana in materia di negazione delle tutele effettive contro gli abusi nell’utilizzazione dei contratti a tempo determinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

 

Si tratta di due sentenze che indicano chiaramente allo Stato italiano la necessità impellente di rivedere le norme e la prassi in materia.

 

Con la prima ordinanza, la “Carratù”, la Corte di Lussemburgo ha bocciato la sanzione introdotta dall’art.32, comma 5, della legge n. 183/2010 con effetti retroattivi sui processi in corso di Poste italiane: confermando la tesi del Tribunale di Napoli, la Corte dell’UE sostiene che Poste è Stato e non un’impresa privata. E che allo Stato si applica soltanto il decreto legislativo n.368 del 2001 e non le norme successive approvate “abilmente” dal legislatore italiano per aggirare la sua adozione.

 

Allo stesso modo, con la seconda ordinanza, la “Papalia”, la Corte Europea si è espressa sulla questione sollevata dal Tribunale di Aosta di compatibilità comunitaria dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. n.165/2001, norma dichiarata in palese contrasto con la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato: per i giudici europei, dunque, il decreto italiano n.165/2001 rende estremamente difficile o addirittura impossibile al lavoratore la prova del risarcimento del danno senza costituzione del rapporto. Di conseguenza non è misura idonea a prevenire gli abusi nella successione dei contratti a termine nel pubblico impiego.

 

La sentenza ‘Papalia’ riguarda il Comune di Aosta, ma puo' per analogia essere sicuramente estesa a tutto il territorio nazionale – sostiene Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – semplicemente perché il caso esaminato è equiparabile a quello dei 250 mila dipendenti ‘storici’ della pubblica amministrazione che hanno già svolto almeno 36 mesi di servizio. Ad iniziare dalla scuola, dove soltanto per l'ordnario funzionamento per quest'anno sono stati assunti a tempo determinato almeno 137 mila supplenti”.

 

Il sindacalista Anief-Confedir, inoltre, ricorda che “nella scorsa estate il Governo italiano, proprio per rispondere alle pressioni dell’UE sulla necessità di interrompere l’abuso di utilizzo del precariato nella PA, dopo aver vietato la stabilizzazione dei precari della scuola e della sanità per legge - tanto da essere nuovamente chiamato in giudizio alla corte europea di Lussemburgo - ha dato la possibilità alle amministrazioni pubbliche di bandire concorsi con riserva di posti (massimo il 50%) per chi, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di contratti a termine negli ultimi dieci anni. Ma si tratta di un tentativo del tutto inutile di sfuggire alle perentorie regole comunitarie, perché è destinato ad infrangersi di fronte alle espressioni dei tribunali di giustizia. I quali stanno ripetutamente confermando che le ragioni finanziarie non possono essere assunte come giustificazioni per aggirare le norme sovranazionali”.

 

Quei concorsi riservati, indetti dal Governo, non hanno alcun senso: semplicemente perché – continua Pacifico – i lavoratori precari ‘storici’ non debbono essere più sottoposti ad alcuna nuova selezione. Hanno i titoli per essere assunti nei ruoli dello Stato. Quello stesso Stato che non può utilizzarli a suo piacimento, quando ne ha bisogno, licenziarli e poi richiamarli per un numero imprecisato di volte”.

 

Urge una riforma complessiva del mercato del lavoro e del sistema previdenziale che deve essere espressione di riflessione attenta del Parlamento a partire proprio dalle norme comunitarie come impone l'art. 117 della Costituzione. La proroga dei contratti o i concorsi riservati pensati ultimamente non bastano perchè l'Italia è l'unico Stato che ha utilizzato sistematicamente come modello organizzativo per esigenze di risparmio di cassa l'assunzione a tempo determinato dei suoi dipendenti in maniera prolungata. Nella sola scuola per non pagare le mensilità estive e gli scatti di anzianità, per vent'anni, il 15% dell'organico è stato utilizzato come supplente. E ora risulta necessario sbloccare il turn-over per liberare i posti ed evitare sanzioni dalla Commissione UE e dai tribunali di giustizia europei e nazionali, ma senza bloccare gli stipendi per dieci anni come si è fatto ancora nella scuola dal 2011 perchè sarebbe un'altra violazione della norma comunitaria facilmente rinvenibile dai giudici.

 

A tal proposito, va ricordato che la scorsa estate, con ordinanza n. 207/13, la Corte Costituzionale ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la questione sulla compatibilità della normativa italiana (avallata con la Legge 106/2011) proprio rispetto alla direttiva comunitaria in tema di reiterazione dei contratti a termine e assenza di risarcimento del danno per docenti, amministrativi, tecnici ed ausiliari precari della scuola con almeno tre anni di supplenze alle spalle.

 

Ora, secondo l’avvocato Vincenzo De Michele che insieme agli avvocati Sergio Galleano, Fabio Ganci e Walter Miceli ha seguito per Anief il contenzioso sul precariato scolastico nei giudizi in Corte costituzionale e che ha partecipato alla discussione della causa Carratù in Corte di giustizia all’udienza del 5 giugno 2013, “le due importantissime decisioni della Corte Europea prendono atto della ormai certificata incapacità del legislatore nazionale di regolamentare la disciplina delle tutele contro i ripetuti abusi commessi dallo Stato e dalle imprese pubbliche statali sui contratti flessibili anche con norme retroattive”.

 

La sentenza Carratù e l’ordinanza Papalia - continua l’avvocato De Michele - rendono sicuramente effettiva la riqualificazione in contratti a tempo indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, come previsto dall’art.5, comma 4-bis, dello stesso decreto 368. Una espressione inequivocabile che – conclude il legale - dovrà essere applicata immediatamente in particolare nei settori della scuola, della sanità e della ricerca, disapplicando le norme che impediscono la tutela effettiva”.

 

ALLEGATO
Ordinanza Papalia 

 

 

5 gennaio 2014                                                                                

                                                                                                                                                                           Ufficio Stampa Anief

                                                                                                                                                                                www.anief.org

La Corte d'Appello di Torino dà piena ragione all'ANIEF e respinge senza riserve l'appello proposto dal MIUR che continua con ostinazione ad opporsi alla corretta attribuzione degli scatti di anzianità ai docenti precari. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli continuano la loro azione vincente in favore dei nostri iscritti ottenendo una sentenza definitiva in cui è riportato a chiare lettere che lo Stato italiano non può escludere, a sua discrezione, “talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta dagli strumenti comunitari”.

In pieno accordo con quanto sostenuto in udienza dai preziosi legali territoriali dell'ANIEF, Avv. Maurizio Ragusa e Avv. Giovanni Rinaldi, la Corte d'Appello torinese, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, ha evidenziato come, “affrontando lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come ‘di ruolo’ in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” e che “secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro “dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.

Precisando, dunque, che “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’Accordo Quadro”, secondo la Corte le ragioni addotte, in proposito, dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza di primo grado ottenuta dall'ANIEF, “non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.

Nel rigettare seccamente il ricorso del MIUR, quindi, la Corte d'Appello di Torino ha confermato le tesi dell'ANIEF in favore dei docenti precari, ribadendo ancora una volta che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti” e ha condannato il Ministero dell'Istruzione soccombente anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200, oltre IVA e CPA.

Piena soddisfazione da parte dell'ANIEF per questa nuova conferma ottenuta in tribunale grazie alla capacità e all'esperienza della propria rete legale. Il MIUR, continuando a penalizzare in termini economici e professionali i docenti precari, attua una palese discriminazione che la normativa e la giurisprudenza comunitaria hanno, già da tempo, ritenuto illegittima. Il nostro sindacato, da anni schierato al fianco dei lavoratori della scuola per la tutela dei loro diritti, continuerà a denunciare e a far condannare questi illeciti finché il Ministero dell'Istruzione non provvederà a sanare l'inaccettabile disparità di trattamento che si ostina a porre in essere calpestando la dignità e la professionalità dei lavoratori precari della scuola.

 

La Corte d'Appello di Ancona rigetta il ricorso del MIUR avverso le sentenze di primo grado favorevoli alle tesi sostenute dall'ANIEF sul diritto dei precari a percepire la medesima progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo e accoglie l'appello incidentale proposto dal nostro sindacato - che ha affidato il patrocinio sul territorio delle proprie iscritte all'ottimo operato dell'Avv. Luca Ficuciello - per ottenere il riconoscimento del danno subito dalle nostre iscritte secondo il principio della prescrizione decennale e non quinquennale essendo “un credito che non è meramente retributivo, ma deriva da violazione di direttiva comunitaria, ed è soggetto pertanto a prescrizione ordinaria decennale”.

I Giudici della Corte d'Appello di Ancona, in una delle sentenze di rigetto degli appelli proposti dal MIUR che ha continuato a opporsi alle statuizioni dei Giudici di primo grado, hanno con forza accolto le richieste dell'ANIEF e convenuto con quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato considerando l'assurdità delle asserzioni del MIUR sul fatto che la necessità di assicurare il funzionamento delle scuole “possa coniugarsi con la presenza, nelle stesse, di stuoli di insegnanti, e di schiere di collaboratori assunti a tempo determinato, come se si prevedesse la cessazione di tale necessità per eventualità che potrebbero verificarsi soltanto con lo sterminio degli scolari, ovvero con il ritorno all'analfabetismo diffuso”.

La sentenza continua con una dura e incontrovertibile considerazione dichiarando che “non si comprende come potrebbe configurarsi una “esigenza di settore” idonea a giustificare una eccezione alla regola generale che impone la costituzione di rapporti a tempo indeterminato, con la necessità di mandare avanti l'attività scolastica, attività che, per sua natura, essendo rivolta ad una intera popolazione, e svolgendosi con durata e costanza, non ha, e non può avere, caratteri di occasionalità e precarietà” ricordando anche al Ministero dell'Istruzione che “la regola della prevalenza del rapporto a tempo indeterminato è scolpita nelle direttive della Unione Europea, nella Costituzione della Repubblica Italiana, e nelle leggi dello Stato. Mentre la giustificazione addotta deriva, evidentemente, da una “necessità” causata da una violazione pluridecennale, pervicace, smaccata della regola”.

I Giudici della Corte d'Appello di Ancona, sposando in pieno le argomentazioni prodotte dall'ANIEF, rilevano anche che “nel caso in questione, è sufficiente osservare che la dicotomia tra dipendenti in ruolo, a tempo indeterminato, e non di ruolo, a tempo determinato, non corrisponde affatto a una qualsiasi esigenza pratica, meno che mai ad esigenze che si riferiscano a condizioni e situazioni contingenti, soggette alla occasionalità e imprevedibilità di eventuali sopravvenienze. Se non per una piccola percentuale di dipendenti, che vengano utilizzati per sostituire assenti, o per sovvenire a circostanze eccezionali, mentre invece, come è notorio, e dedotto dallo stesso Ministero, i dipendenti a termine costituiscono, nelle scuole italiane, una percentuale elevatissima del personale, senza necessità alcuna, e senza neppure alcun ipotizzabile vantaggio. Almeno per quanto è da ritenere, alla stregua della logica elementare, e nella totale assenza di qualsiasi giustificazione razionale addotta dalla Amministrazione”.

La conclusione è, quindi, obbligata: “la sentenza impugnata deve essere confermata alla stregua del criterio, adeguato, congruo e legalmente fondato, che si riferisce alla illegittima differenziazione tra le retribuzioni erogate, e quelle spettanti ai dipendenti a tempo indeterminato. Gli argomenti addotti per contrastare tale ineludibile conclusione sono palesemente fallaci, e smaccatamente infondati. Si giunge addirittura a dedurre una esigenza per gli effetti sugli equilibri di finanza pubblica, sostenendo nel contempo una ragionevolezza del sistema, per giustificare un assetto inefficiente, iniquo e assurdo”.

A tale conclusione, fortemente voluta dall'ANIEF, i Giudici giungono con fermezza, sostenendo che “tanto corrisponde a criteri di mera logica, e quindi di giustizia, indipendentemente dalla normativa. Normativa che inoltre, e comunque, ciò impone, sancendo tali principi ed elevandoli addirittura a regole di livello costituzionale. Che non possono subire violazioni sistematiche, pervicaci, globali, quando sarebbe consentita, tutt'al più, la deroga specifica, e puntuale, motivata da esigenze contingenti ed eccezionali. E rilevanti e sufficienti se e in quanto corrispondenti ad esigenze primarie ed ineludibili, suscettibili di essere comparate, e valutate a livello analogo e sullo stesso piano dei fondamentali criteri di razionalità, efficienza, uguaglianza ai quali si ispira e nei quali si concreta l'ordinamento della Repubblica”.

Sul punto i Giudici, prima di concludere statuendo anche l'ovvia condanna alle spese del MIUR, ritengono “necessaria una puntualizzazione che può apparire, anzi, è banale, e dovrebbe essere considerata superflua; ma evidentemente non lo è se è necessario esprimere tale ovvia considerazione. Nel senso che l'evoluzione del diritto corrisponde all'affermazione del principio, che è principio razionale, prima ancora che democratico, secondo cui alla volontà del principe, ed al principio autoritario, si è sostituito (o dovrebbe essersi sostituito) il fondamento della logica e della razionalità […] E non consente all'interprete di seguire aberrazioni logiche che collidano, irrimediabilmente, con la verità, palese e indiscutibile, quale è quella che distingue il bianco dal nero. Sicché non è dato attribuire ad una affermazione del legislatore senso diverso da quello compatibile con l'esigenza del rispetto del vero, sempre che, ovviamente, il vero sia indiscutibile e indiscusso, e si rimanga sul piano dell'effettività irrefutabile. Ed è questo il caso in cui si voglia interpretare una norma attribuendo alla stessa l'effetto di conferire il carattere della opinabilità e della ammissibilità ad una affermazione contrastante con il vero; e tale affermazione concerne, secondo una certa interpretazione, la “temporaneità delle esigenze”, conferendo tale attributo, che assurge a valutazione definitiva e insuperabile, ad una situazione, e ad un sistema, e ad un assetto che temporaneo non è. Perché questa è la sostanza del problema; se possa il legislatore, e se possa l'interprete, considerare come temporaneo, per definizione, il sistema della istruzione pubblica, e come tale sottratto ai principi ed alle regole che si dovrebbero applicare se temporaneo non fosse”. E se sia sufficiente un tratto di penna a rendere nero il bianco, e bianco il nero. Superando così ogni problematica, così come quello secondo cui i pubblici dipendenti debbano essere selezionati, e l'altro se sia tollerabile che siano trattate in modo diverso situazioni identiche, e se l'equilibrio finanziario possa essere perseguito con misure a discapito di alcuni, per non pregiudicare altri, anziché con provvedimenti di carattere generale ed applicati equamente”.

A queste domande sulla necessità del rispetto dello Stato di Diritto, la Corte ritiene “che la risposta, logicamente corretta, e la soluzione, giuridicamente adeguata, e giusta, corrisponde ai principi costituzionali, e non possa essere elusa allegando difficoltà che derivano esclusivamente dalla gravità di pregresse e pervicaci violazioni” concludendo che “non può quindi attribuirsi, all'art. 9, comma 18, del DL 70 del 2011, convertito in legge 106 del 2011, il senso, e l'effetto, propugnato dalla difesa erariale” e tiene a soffermarsi anche sulla considerazione che “è sufficiente l'uso della razionalità elementare per escludere che possa attribuirsi alla norma il senso che per garantire la continuità della pubblica istruzione fosse e sia indispensabile, e quindi ammissibile, continuare nell'andazzo dell'assumere […] personale precario, in massa. E per escludere quindi che il termine, ed il concetto di “supplenza” possano essere intesi nel senso di sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti per motivi contingenti, ma possano ed addirittura debbano essere interpretati come copertura di posti vacanti, e lasciati vacanti con il fine di arruolare personale precario”. Dopo questa lapidaria conclusione, la stessa Corte ritiene che “tanto dovrebbe bastare. Senza necessità di ricordare che, comunque, la normativa nazionale, se interpretata come contrastante con la normativa europea, potrebbe e dovrebbe essere disapplicata (Corte Costituzionale, sentenza 113 del 1985 e 170 del 1984); e ciò nel termine di prescrizione di dieci anni (Cass. III 10813 del 2011). rilevando che “né la discriminazione potrebbe essere giustificata dallo “status” dei dipendenti, per non essere stati costoro “arruolati”. Come se l'aver assunto “male” i dipendenti possa giustificare la prassi di retribuirli “male”, poiché una grave illegittimità non può certo essere condonata perché si è commessa altra concomitante illegittimità. Né infine può costituire attenuante, e meno che mai scriminante, la prospettiva che alla illegittimità della assunzione si potrebbe ovviare, in un futuro eventuale, con un successivo “arruolamento”. Poiché la eventuale e incerta sanatoria non ovvierebbe affatto al pregiudizio precedentemente maturato”.

La Corte accoglie, quindi, l'appello incidentale proposto dall'ANIEF considerandolo “fondato quanto alla prescrizione, non potendosi applicare la prescrizione breve, quinquennale, ad un credito che non è meramente retributivo, ma deriva da violazione di direttiva comunitaria, ed è soggetto pertanto a prescrizione ordinaria decennale (Cass. 10813 del 2011)”. MIUR condannato anche, e ovviamente, alle spese di giudizio in entrambe le sentenze per un totale di 4.400 Euro.

 

In pieno accordo con quanto sostenuto dall’ANIEF, la Corte d’Appello di L’Aquila – presso cui il MIUR aveva proposto appello avverso due sentenze favorevoli ottenute dai nostri legali - emette due sentenze di identico tenore in cui ribadisce le ragioni del nostro sindacato e conferma che il Ministero, non volendo riconoscere ai precari il medesimo trattamento economico attribuito al personale a tempo indeterminato, attua una disparità di trattamento illegittima e non giustificata.

Le due sentenze della Corte d’Appello di L’Aquila sono un altro tassello conquistato dall’ANIEF per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola a tempo determinato; dopo l’ottimo ed esaustivo intervento in udienza del nostro legale sul territorio - Avv. Manuela Pirolozzi - la Corte d’Appello si esprime confermando a chiare lettere quel diritto che il MIUR si ostina a negare ai professionisti dell’istruzione, discriminati solo per aver stipulato una successione di contratti a termine e, per questo, mantenuti costantemente al livello stipendiale d’ingresso. Come da sempre sostenuto dal nostro sindacato, infatti, la sentenza chiarisce che “la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato in più di una occasione che la citata clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – che stabilisce il principio di non discriminazione a favore del personale assunto a tempo determinato – è incondizionata e sufficientemente precisa, sicché può essere invocata dinanzi ad un giudice nazionale e che, in base a detta clausola, “a parità di qualità e quantità della prestazione lavorativa, non si giustifica un trattamento economico differenziato a scapito del personale temporaneo”.

Dopo aver constatato, come espressamente evidenziato dal nostro legale in udienza, che “durata e frequenza delle prestazioni non differiscono, in fatto, da quelle dell’omologo personale assunto a tempo indeterminato”, i Giudici osservano “come la tesi del Ministero appellante, secondo cui l’appellata non ha diritto al computo dell’anzianità di servizio per le prestazioni effettuate nella scuola pubblica come supplente, sia già stata ritenuta in contrasto sia con la clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999 […] sia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea” e ribadiscono che “il giudice statale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva europea, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest’ultima”.

Alle vane argomentazioni sostenute dal MIUR in appello contro le solide tesi dell’ANIEF, la Corte risponde con fermezza, concordando che non sussiste ragione oggettiva per applicare una differenza nel trattamento economico dei precari, “né sono ravvisabili ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato”, ma anzi rileva e sottolinea “un’intrinseca contraddizione nella tesi difensiva del Ministero, il quale, da una parte, valorizza il tempo lavorativo ai fini dell’eventuale immissione in ruolo dei dipendenti precari e, dall’altro, vi nega rilevanza sul piano economico ritenendo gli scatti beneficio economico per chi, essendo assunto tramite concorso, per ciò stesso può garantire l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa, quando, per contro, il fondamento degli scatti di anzianità va ravvisato precipuamente nel miglior apporto lavorativo che deriva dall’esperienza del lavoratore (cfr. Cassaz. n. 18584/2008), profilo cui è estranea ogni questione sulle modalità di selezione”.

Ancora una volta l’ANIEF ha imposto al MIUR il pieno rispetto della normativa comunitaria e ottenuto una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea riuscendo, nuovamente, ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori precari della scuola che così platealmente il Ministero dell’Istruzione si ostina a voler discriminare.

 

 
Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

NEWS: Vai alle News

RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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 RICORSI AVVERSO IL D.M. 44/2011 PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI TITOLI E SERVIZI NON VALUTATI O VALUTATI SOLO PARZIALMENTE NELLE GAE
 

Selezionare il ricorso d'interesse dalla lista:

RICORSO 6 PUNTI SSIS

 

RICORSO 24 PUNTI SSIS

RICORSO PUNTEGGIO ABILITAZIONE STRUMENTO MUSICALE

RICORSO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE

RICORSO INSERIMENTO IN I/II FASCIA DELLE GAE

RICORSO SPOSTAMENTO PUNTEGGIO DI SERVIZIO

RICORSO VALUTAZIONE SERVIZIO ASPECIFICO COME SPECIFICO

RICORSO VALUTAZIONE SERVIZIO CONTEMPORANEO SFP

RICORSO SALVA-PRECARI 2009/2011

RICORSO INSERIMENTO/REINSERIMENTO IN GAE

NEWS RICORSI GAE


NUOVE ADESIONI

 DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento esclusivo del bonus di 6 punti alle abilitazioni conseguite tramite SSIS, SFP, COBASLID o AFAM. La Tabella 2 allegata al D.M. 44/2011 attribuisce tale bonus a tutte le abilitazioni; il ricorso si propone di ristabilire la legittima attribuzione dei 6 punti ai soli abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID o AFAM inseriti in GaE

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 6 PUNTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

 DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento esclusivo del bonus di 6 punti alle abilitazioni conseguite tramite SSIS, SFP, COBASLID o AFAM. La Tabella 2 allegata al D.M. 44/2011 attribuisce tale bonus a tutte le abilitazioni; il ricorso si propone di ristabilire la legittima attribuzione dei 6 punti ai soli abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 6 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso 6 punti” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: Per i ricorrenti TAR 5053/09, 5054/09, 5055/09 è consigliabile attendere l'imminente pronuncia del Consiglio di Stato. I ricorrenti degli altri ricorsi 6 punti TAR possono procedere, se interessati, con la prosecuzione del ricorso al Giudice del Lavoro.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere lo spostamento del bonus di 24 punti SSIS da una classe di concorso a un'altra.

REQUISITI: Abilitati tramite SSIS in diverse classi di concorso.

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento dei 24 punti SSIS.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 24 PUNTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONIAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto lo spostamento dei 24 punti nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

 DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere/mantenere lo spostamento del bonus di 24 punti SSIS da una classe di concorso a un'altra.

REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 24 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso 24 punti” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti TAR possono procedere, se interessati, con la prosecuzione del ricorso al Giudice del Lavoro in modo da ottenere l'effettivo spostamento dei 24 punti o mantenere in via definitiva quello ottenuto tramite Ordinanze TAR.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione del punteggio relativo al voto di abilitazione in Strumento Musicale (da 4 a 12 punti). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al voto di tale abilitazione, mettendo in atto un'odiosa disparità di trattamento tra i docenti di Strumento Musicale e tutti gli altri abilitati.

REQUISITI: Docenti già inseriti nelle GaE in possesso dell'Abilitazione in Strumento Musicale.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STRUMENTO MUSICALE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione (o il mantenimento ottenuto con Ordinanza TAR) del punteggio relativo al voto di abilitazione in Strumento Musicale. La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al voto di tale abilitazione, mettendo in atto un'odiosa disparità di trattamento tra i docenti di Strumento Musicale e tutti gli altri abilitati.

REQUISITIDocenti già inseriti nelle GaE in possesso dell'Abilitazione in Strumento Musicale che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Strumento Musicale TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Strumento Musicale” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: Per i ricorrenti TAR 2010 e 2011 è necessario, prima di proseguire il ricorso al GdL, attendere la risoluzione del ricorso pendente al TAR.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione nelle GaE del punteggio relativo al servizio di leva (o assimilati) prestato non in costanza di nomina (servizio di insegnamento nella scuola pubblica). Per presentare la richiesta è necessario aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso d'interesse (diploma o laurea). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

REQUISITI: Abilitati già inseriti nelle GaE  che hanno svolto il servizio militare (o assimilati) dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso alla classe di concorso d'interesse (diploma o laurea).

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto espressamente, all'atto dell'ultimo aggiornamento nelle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SERVIZIO MILITARE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - DELLA SEDE STATALE DI ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto la valutazione del servizio militare nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere/mantenere l'attribuzione nelle GaE del punteggio relativo al servizio di leva (o assimilati) prestato non in costanza di nomina (servizio di insegnamento nella scuola pubblica). Per presentare la richiesta è necessario aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso d'interesse (diploma o laurea). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

REQUISITI: Ricorrenti TAR che hanno intenzione di proseguire il ricorso al GdL.

NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto espressamente, all'atto dell'aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Servizio Militare” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti TAR che hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare in seguito a Ordinanza favorevole, devono segnalarlo nella mail di preadesione.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 NUOVE ADESIONI

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento, l'inserimento nella I/II Fascia delle medesime. Ciò consentirebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 44/2011, di poter fruire della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 2 province differenti.

REQUISITI: Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO FASCIA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento, l'inserimento nella I/II Fascia delle medesime. Ciò consentirebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 44/2011, di poter fruire della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 2 province differenti.

REQUISITI: Docenti già inseriti in III Fascia delle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso I/II Fascia al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Fascia” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti pluriabilitati inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, lo spostamento da una classe di concorso ad un'altra del punteggio di servizio già dichiarato; attualmente tale spostamento è impedito dall'art. 1 comma 4-quater della L. 167/2009.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nella III Fascia delle GaE.

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento del punteggio di servizio già dichiarato.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO PUNTEGGIO DI SERVIZIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto lo spostamento del servizio già attribuito nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti pluriabilitati inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, lo spostamento da una classe di concorso ad un'altra del punteggio di servizio già dichiarato; attualmente tale spostamento è impedito dall'art. 1 comma 4-quater della L. 167/2009.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati inseriti nelle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Spostamento Punteggio Servizio al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Punteggio Servizio” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento ed esclusi dai benefici dei "Salva-precari", la valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso (aa.ss. 2009/10 e 2010/11) come punteggio specifico (calcolato per intero) anziché aspecifico (dimezzato) nella classe di concorso d'interesse.

REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nella III Fascia delle GaE.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO PUNTEGGIO SPECIFICO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Aperte

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere in favore dei docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento ed esclusi dai benefici dei "Salva-precari", la valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso (aa.ss. 2009/10 e 2010/11) come punteggio specifico (calcolato per intero) anziché aspecifico (dimezzato) nella classe di concorso d'interesse.

REQUISITI Docenti pluriabilitati già inseriti nelle GaE  che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Punteggio Specifico al TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Punteggio Specifico” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONE:Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento parziale (1 o 2 anni su 4) del servizio di insegnamento prestato durante il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

REQUISITIDocenti già inseriti nella III Fascia delle GaE in possesso della laurea in SFP e che hanno prestato servizio di insegnamento contemporaneo per almeno 3 anni durante la frequenza dei corsi SFP

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, la valutazione del servizio svolto durante la frequenza dei corsi SFP.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SERVIZIO SFP” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto la valutazione del servizio contemporaneo nel modulo di aggiornamento delle GaE.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento parziale (1 o 2 anni su 4) del servizio di insegnamento prestato durante il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

REQUISITI Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE in possesso della laurea in SFP che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 6 punti TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Servizio SFP” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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DESCRIZIONE:Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento negli elenchi Salva-precari nel biennio 2009/2011

REQUISITIDocenti già inseriti nella III Fascia delle GaE che non hanno ottenuto l'inserimento negli elenchi Salva-Precari nel biennio 2009-2011 pur avendo prestato servizio, nell'anno di riferimento, per almeno 180 giorni ma su più istituzioni scolastiche e/o con contratti non continuativi e che, a causa di tale esclusione, non potranno richiedere l'attribuzione dell'intero punteggio di servizio per il biennio 2009-2011

NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie prioritarie Salva-Precari.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SP 180 GIORNI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZAAdesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto l'inserimento negli elenchi prioritari Salva-precari 2009/2011.

COSTO: € 150

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PROSECUZIONE RICORSO AL GdL PER I RICORRENTI TAR  

DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere  l'inserimento negli elenchi Salva-precari nel biennio 2009/2011.

REQUISITI Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE esclusi dagli elenchi Salva-Precari 2009-2011 che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Salva-precari TAR

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso SP 180 Giorni” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.

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 AVVISO AI RICORRENTI 2011

ATTENZIONESi ricorda che in virtù del nuovo Decreto Ministeriale 53/2012 per l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, chi ha aderito al ricorso inserimento/reinserimento GaE nell'anno 2011 deve comunque espletare entro il 10 luglio quanto indicato nelle istruzioni ricevute a mezzo newsletter (invio del modulo cartaceo di richiesta inserimento). 

Chi non avesse ricevuto le istruzioni, può chiedere i modelli cartacei e le istruzioni complete scrivendo una mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattando la sede territoriale Anief più vicina.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai alla categoria Inserimento/Reinserimento in GaE

 NUOVE ADESIONI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento/reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento degli abilitati/abilitandi esclusi dal D.M.53/2012 

REQUISITI: Abilitandi SFP, abilitati all’estero, aspiranti in possesso didiploma magistrale abilitante, abilitati ex D.M. 21 e 85 del 2005, abilitati con semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS e chi è stato depennato per non aver prodotto l'aggiornamento.

MODALITA'DI ADESIONE:Richiedere i modelli cartacei di inserimento scrivendo una mail aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.';document.getElementById('cloakba0761cfeb00086af83b1f6173326ddf').innerHTML += ''+addy_textba0761cfeb00086af83b1f6173326ddf+'<\/a>'; avente per oggetto “Ricorso inserimenti 2012” e per testo i propri dati anagrafici completi e la propria sede diservizio statale. PRIMA DI INVIARE LA MAIL LEGGERE LE ISTRUZIONI COMPLETE 

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”

MAGGIORI INFORMAZIONI:vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA:10 LUGLIO 2012

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Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

NEWS RICORSO PETTINE

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