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Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

NEWS RICORSO PETTINE

Si è tenuta il 26 gennaio, presso la Corte Costituzionale, la Camera di consiglio - a porte chiuse - sulla questione di legittimità del comma 4-ter, art. 1 L. 167/2009, riguardante gli inserimenti a pettine dei ricorrenti ANIEF nelle graduatorie a esaurimento delle province aggiuntive. Il pronunciamento della Consulta, sul quale è bene specificare che nessuna previsione può essere fatta , verrà reso noto dalla stessa nell’arco di un mese.

Nel frattempo, continua la battaglia dell’ANIEF per garantire il regolare aggiornamento della Graduatorie a Esaurimento per il biennio 2011/2012 e 2012/2013, contro qualsiasi ipotesi di congelamento delle medesime.

Approda in camera di Consiglio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio, su ricorso ANIEF, con ordinanza n. 230 del 5 febbraio 2010. Il giudice delle leggi è chiamato a esprimersi sull’art. 1, comma 4-ter, della legge n.167/2009, che, autoqualificandosi come norma interpretativa e quindi ad effetto retroattivo, preclude alle ordinanze cautelari e di commissariamento sull’inserimento a pettine ottenute di divenire efficaci.

Giova ricordare che, in caso di accoglimento e dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma da parte del giudice delle leggi, tutti i soci ANIEF ricorrenti al Tar Lazio e al Presidente della Repubblica, anche in caso di eventuale giudizio delle sezioni unite della Corte di cassazione sulla competenza del giudice ordinario in merito al mancato rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato stipulato, potranno sempre rivendicare ad esso tale diritto, oltre al pieno inserimento a pettine utile per il prossimo aggiornamento delle graduatorie, che, su pressione anche di alcuni sindacati e partiti, potrebbe essere vietato nel nuovo decreto ministeriale, con naturale accensione di un nuovo contenzioso seriale per i docenti esclusi.

Respinta la richiesta del MIUR di revoca delle ordinanze di commissariamento. Comunque, la legge voluta dall’ANIEF garantisce il trasferimento già nel 2011 per buona pace delle richieste contrarie di alcune OO. SS.

Nell’udienza tenuta il 28 ottobre scorso, su uno dei ricorsi (4340/09) coda-pettine presentati dall’ANIEF, su richiesta del MIUR di revoca delle ordinanze di commissariamento che hanno portato l’amministrazione alla condanna alle spese già nella fase istruttoria, i giudici del Tar Lazio hanno ritenuto infondata e hanno respinto l’istanza, chiarendo, tuttavia, che ogni giudizio di merito sulla questione è sospeso, e conseguentemente ogni effetto pratico sulle graduatorie derivante dall’esito del giudicato, fino alla pronuncia della Corte costituzionale che è chiamata a decidere se l’interpretazione autentica della legge che ha trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento e che consente il trasferimento da una provincia all’altra nel 2007-2009 e nel 2011-2013 possa negare tale diritto per il biennio 2009-2011. Per l’ANIEF, la legge è chiara, per altre OO. SS. anche territoriali, forse no, visto che ancora ne chiedono la modifica per mortificare le legittime aspettative all’assunzione in ruolo o in supplenza secondo il merito di ciascun candidato e non secondo i natali, le residenze o i nepotismi di turno nel prossimo biennio di vigenza delle stesse graduatorie a rischio anche di farle saltare. L’esito del ricorso del giudice delle leggi è previsto per la fine di quest’anno scolastico, pronuncia che certamente tutelerà quanti hanno ricorso con l’ANIEF anche nella malaugurata ipotesi che i tecnici del MIUR prestino ascolto al canto di incompetenti sindacalisti travestiti da ingannevoli sirene, all’atto dell’emanazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie.

 

Estratto dell’ordinanza 1576/10

“Considerato che nel caso all’esame l’istanza di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c dell’ordinanza cautelare di cui in epigrafe non è ammissibile per la ragione - puntualmente eccepita dalla difesa dei ricorrenti - che la proposta azione di revocazione è ipotizzabile solo con riferimento a sentenze di merito che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata, mentre nel caso di specie si verte in tema di giudicato cautelare;

Considerato che non è peraltro ammissibile l’istanza di revoca delle accordate misure cautelari, atteso che la revoca o la modifica di dette misure può essere concessa solo al verificarsi “di mutamenti nelle circostanze” o all’allegazione di “fatti anteriori di cui si è acquista conoscenza successivamente al provvedimento cautelare” (art. 58, comma 1, c.p.a.), circostanze queste affatto insussistenti nella situazione all’esame;

Considerato pur tuttavia, in linea con l’orientamento della Sezione in fattispecie analoghe (cfr. tra le molte ord.za n. 5832 del 15 dicembre 2009), che sulla materia dedotta nel giudizio è intervenuto l’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge n. 134/2009, convertito in legge con modificazione dalla legge n.167/2009, che, autoqualificandosi come norma interpretativa e quindi ad effetto retroattivo, preclude all’ordinanza cautelare, di cui si rivendica l’adempimento con i proposti motivi aggiunti, di dispiegare effetti;

Considerato che, nei riguardi del summenzionato jus superveniens, la Sezione ha già sollevato questione di legittimità costituzionale con ord.za n. 230 del 5 febbraio 2010, donde l’irrilevanza dell’eccezione di legittimità costituzionale ulteriormente sollevata dai controinteressati con i motivi aggiunti da ultimo proposti;

P.Q.M.

sospende gli effetti della propria ordinanza n. 5124/2009 fino alla pronuncia della Corte costituzionale sull’ordinanza collegiale n. 230/2010.”

 

In considerazione della mancata applicazione nelle graduatorie provvisorie 2010/2011 delle ordinanze sul pettine, sulle quali è tornato pienamente operativo il commissariamento dopo l’ordinanza di revocazione n. 207/2010 del 30/06/2010 del Consiglio di Stato, e visto il perdurante silenzio del Ministero circa i propri intendimenti in merito, ANIEF ha inviato al Commissario ad actus designato dal TAR Lazio, formale invito a portare a compimento, senza ulteriori indugi, la propria azione.

 

La comunicazione inviata al Commissario

 

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