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Ricorso per ottenere l'inserimento "a pettine" nelle GaE 2009/2011.
PROSECUZIONE RICORSO TAR AL GDL

DESCRIZIONEProsecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.

REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).

CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.

CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010. 

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010

NEWS RICORSO PETTINE

L'ultimo provvedimento cautelare emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola è particolarmente singolare e rilevante quanto a tempistica e prassi.

La socia beneficiaria del provvedimento non aveva mai ricevuto comunicazione di accantonamento e improvvisamente le è stata notificata una nota dell'AT di Bergamo con la quale la si notiziava che il posto per lei accantonato sarebbe stato attribuito ad altro docente in mancanza di un provvedimento del giudice del lavoro, dandole il breve termine di 10 giorni per dare prova contraria.

Il termine sarebbe scaduto in data mercoledì 23 Maggio. Depositato lunedì mattina 21 Maggio nella diffidenza assoluta del personale di cancelleria che ha dichiarato di non aver visto accogliere un 700 inaudita altera parte, il giudice lo ha concesso persuaso dalle nostre argomentazioni esposte con maestria dall’avv. Michele Speranza, legale di fiducia dell’Anief Napoli e Campania. L'Anief ha quindi provveduto ad inviare immediatamente all'Amministrazione la diffida con la copia del provvedimento.

L’Anief lo aveva detto che lo sblocco dei posti prima della scadenza naturale dei termini per riassumere i ricorsi presentati al Tar Lazio avrebbe portato alla condanna della condotta dell’amministrazione già nella fase cautelare per non parlare del merito, il trasferimento da una provincia all’altra tra il 2009 e il 2011, che è stato acclarato nel fumus già dalla Corte costituzionale.

Non sorprende che allora arrivino le prime condanne al pagamento di 900 e 2.500 euro nei ricorsi patrocinati dagli avv.ti Abbate e Ursini dell’Anief. Le ordinanze seguono le altre centinaia già ottenute presso il giudice civile, sui ricorsi coordinati dagli avv.ti Ganci e Miceli, come nelle ultime disposizioni dei ricorsi presentati a Prato dall’avv. Fabbrini, a Crotone dall’avv. Bianchimano, a Catania dall’avv. Carrabino.

Tutti i ricorrenti che hanno chiesto la riassunzione dei ricorsi, nel merito, otterranno l’agognata immissione in ruolo o la retrodatazione del posto.

In fase cautelare, i Giudici del lavoro di Teramo e di Santa Maria Capua Vetere confermano le ordinanze del Tar Lazio, assegnano il posto accantonato ai quattro ricorrenti Anief, condannano l’amministrazione al pagamento di 5.400 euro. Sono un migliaio i ricorsi depositati dal sindacato. Possibili danni erariali per più di 2.500.000 euro.

È assurdo che tali soldi debbano essere versati dai cittadini incolpevoli della cattiva azione dell’amministrazione, consigliata malamente da sindacalisti incompetenti che ignorano la giurisprudenza in materia, come se l’Italia fosse una repubblica delle banane”, dichiara il presidente Anief, Marcello Pacifico.

All’indomani della sentenza della Corte costituzionale e prima della riassunzione dei processi al Giudice del lavoro, Anief aveva chiesto al Miur un incontro per trovare una soluzione concordata e cessare il contenzioso. La “pettinatura” delle graduatorie operata per ordine del commissario ad acta la scorsa primavera prima delle immissioni in ruolo faceva ben sperare. Poi la doccia fredda, l’accantonamento dei posti in vista della decisione di merito del nuovo giudice adito, come se la questione non fosse già stata decisa dalla Corte costituzionale, e lo sbocco degli stessi posti prima della sentenza finale, deciso nei mesi scorsi, su pressione dei sindacati.

Il copione potrebbe essere ben scritto, se non fosse che la giustizia anche coi suoi tempi lunghi alla fine ripaga il cittadino del danno subito. Come puntualmente dichiarato dall’Anief, dopo i primi provvedimenti positivi da parte delle corti del lavoro che hanno confermato le decisioni assunte dai giudici amministrativi, arrivano le prime condanne alle spese dell’amministrazione: il Giudice di Santa Maria Capua Vetere accoglie la domanda dell’avv. Abbate, conferma il diritto dei tre ricorrenti Anief ad essere collocati in graduatoria secondo il criterio meritocratico nei confronti dei controinteressati costituitisi, ad essere individuati come destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’attribuzione dei posti accantonati assegnati ad altri, e “visti i precedenti comportamenti dell’autorità scolastica e la pervicace ritrosia della stessa ad adeguarsi spontaneamente ai dettati giurisprudenziali”, condanna al pagamento di 900 euro di spese legali per la sola fase cautelare, per ciascun ricorso. Ordinanza analoga è stata ottenuta dall’avv. Ursini, presso il tribunale di Teramo che aumenta la condanna a 2.500 euro per le spese affrontate in questa prima fase cautelare, viste le continue renitenze dell’amministrazione ad adeguarsi al dettame giurisprudenziale dopo lo sbocco dei posti accantonati e l’assegnazione a docenti che hanno punteggi inferiori ai ricorrenti patrocinati dall’Anief.

Dopo i giudici del Tar Lazio, pertanto, che avevano condannato in fase cautelare l’amministrazione al pagamento delle spese per l’attività svolta dal commissario ad acta e al pagamento di 5.000 euro per ogni ricorso collettivo depositato dall’Anief, per centinaia di ricorrenti, per un totale di 90.000 euro, analoghe condanne sono state comminate in fase cautelare nella discussione dei singoli ricorsi riassunti al Giudice del lavoro. E ancora non si è discussa la richiesta dell’Anief di condanna per lite temeraria che dovrà pagare la parte soccombente nel merito di un processo chiuso già tre anni fa, ma ostinatamente portato avanti da chi vuole ignorare la nostra Costituzione.

Il precedente comunicato sull’argomento

La nota Miur sullo sblocco dei posti induce i tribunali del lavoro a confermare le ordinanze del Tar Lazio e ad attestare il periculum in mora posto che, comunque, nel merito, il fumus è già accertato. L’inserimento per il biennio 2009-2011 doveva avvenire a pettine. Il Miur e i contro-interessati costituitisi in giudizio dovranno pagare le spese di un processo durato tre anni e condanne per lite temeraria.

L’ultimo provvedimento d’urgenza, definito con ex-700, è quello del tribunale di Taranto patrocinato dall’avv. Menenti del 10.5.12, che in applicazione dell’art. 11, c. 7 del dl.lgs. 104/2010, conferma i provvedimenti emessi dal commissario ad acta. L’ordinanza è l’ultima di una serie che tra aprile e maggio presenta analoghe motivazioni nei provvedimenti ottenuti dagli avv. Ganci e Miceli per Termini Imerese, dall’avv. Magro per Messina, dall’avv. Niro di Tolmezzo, dall’avv. Rinaldi per Torino, dall’avv. Sponga per Forlì, dall’avv. Lo Bue per Modena e Parma, dall’avv. Materazzi per Lecco, dall’avv. Ursini per Bari, dall’avv. Cinque per Lecce, dall’avv. Sassano per Lucera, dagli avv. Russo, Cirese e Maresca per Roma, dall’avv. Fabrini per Prato e Arezzo, dall’avv. Ferrara per Busto Arsizio. Le ordinanze hanno ricalcato quanto nei soli giorni precedenti deciso dai giudici del lavoro di Caltanissetta nei ricorsi curati dagli avv. Cutrera e Longo, di Teramo, Lanciano, L’Aquila, Avezzano per l’avv. Verticelli, di Pescara per l’avv. Marcone, di Bologna per l’avv. Sponga, di Milano avv. Guerinoni, di Caltagirone per l’avv. Carrabino, di Biella per l’avv. Rinaldi, di Venezia per l’avv. Rosa, di Agrigento per l’avv. Picone, di Brindisi per l’avv. Vaccaro, di Vibo Valentia per l’avv. Rosano, di Verona per l’avv. Maniscalco, di Salerno per l’avv. Salerno e di Napoli per l’avv. Speranza.

È evidente che di fronte alla mole del contenzioso attivato dall’Anief presso le corti territoriali del lavoro, è difficile per le altre OO. SS. avere dati certi e aggiornati in tempo reale, come è avvenuto nei giorni scorsi per quelli erronei diffusi dalla Gilda Venezia, dove a fronte dei 17 posti accantonati che per il sindacato risultano riassunti, in verità, nei tribunali della repubblica sono stati notificati 46 ricorsi in tutta la regione Veneto, così da far scendere il numero dei posti disponibili da 97 a 68, per i non ricorrenti Anief. Per evitare queste imprecisioni, l’Anief aveva prima invitato e poi diffidato il Miur dallo sbloccare i posti prima della scadenza ultima disposta dalla norma per la riassunzione dei ricorsi al giudice del lavoro, e del relativo lavoro di ricognizione che lo stesso Miur aveva chiesto agli UU.SS.RR. – e che non poteva esaurirsi prima della scadenza dei suddetti termini, motivo che ha autorizzato l’Anief a chiedere nei ricorsi la condanna per lite temeraria. 

Ad eccezione della Corte di Palermo, sempre molto conservativa nell’accoglimento di procedimenti d’urgenza anche in caso di licenziamento, tutte le altri Corti del lavoro hanno accolto le domande di conferma dei provvedimenti cautelari emessi dal Tar Lazio e di quelli commissariali in merito all’inserimento a pettine dei ricorrenti che hanno avuto la declinazione della giurisdizione dal giudice amministrativo, ritenendo il fumus rilevante.

Il giudice Scarzella di Milano, inoltre, già con sentenza del 13 aprile 2012 su ricorso n. 2276/2012 ha confermato, nel merito, la tesi dell’équipe di legali dell’Anief, coordinati dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, ordinando la retrodatazione al 1.9.2009 dell’immissione in ruolo di due ricorrenti proprio quando il Miur, incautamente, ha deciso con una nota di sbloccare l’assegnazione dei posti accantonati, non oggetto di gravame.

È facile rilevare, infatti, come in assenza di una transazione conciliativa, l’amministrazione stia continuando a operare contro una precisa sentenza della Corte costituzionale, provvedendo all’immissione in ruolo su graduatorie non pettinate, dichiarate illegittime, senza attendere neanche il termine ultimo perentorio per la riassunzione delle cause disposto dal c. 2 art. 59, L. 18 giugno 2009 n. 69.

I ricorrenti interessati che hanno ricevuto una notifica dal Miur, pertanto, devono contattare con urgenza il nostro sindacato al fine di ottenere il posto spettante di diritto. Tale ostinazione, purtroppo, graverà ancora una volta nelle tasche dei cittadini per la condanna obbligatoria alle spese in sede di definizione nel merito del contenzioso.

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