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Graduatorie: il Tar Lazio attende l’esito della Corte costituzionale sul pettine

Respinta la richiesta del MIUR di revoca delle ordinanze di commissariamento. Comunque, la legge voluta dall’ANIEF garantisce il trasferimento già nel 2011 per buona pace delle richieste contrarie di alcune OO. SS.

Nell’udienza tenuta il 28 ottobre scorso, su uno dei ricorsi (4340/09) coda-pettine presentati dall’ANIEF, su richiesta del MIUR di revoca delle ordinanze di commissariamento che hanno portato l’amministrazione alla condanna alle spese già nella fase istruttoria, i giudici del Tar Lazio hanno ritenuto infondata e hanno respinto l’istanza, chiarendo, tuttavia, che ogni giudizio di merito sulla questione è sospeso, e conseguentemente ogni effetto pratico sulle graduatorie derivante dall’esito del giudicato, fino alla pronuncia della Corte costituzionale che è chiamata a decidere se l’interpretazione autentica della legge che ha trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento e che consente il trasferimento da una provincia all’altra nel 2007-2009 e nel 2011-2013 possa negare tale diritto per il biennio 2009-2011. Per l’ANIEF, la legge è chiara, per altre OO. SS. anche territoriali, forse no, visto che ancora ne chiedono la modifica per mortificare le legittime aspettative all’assunzione in ruolo o in supplenza secondo il merito di ciascun candidato e non secondo i natali, le residenze o i nepotismi di turno nel prossimo biennio di vigenza delle stesse graduatorie a rischio anche di farle saltare. L’esito del ricorso del giudice delle leggi è previsto per la fine di quest’anno scolastico, pronuncia che certamente tutelerà quanti hanno ricorso con l’ANIEF anche nella malaugurata ipotesi che i tecnici del MIUR prestino ascolto al canto di incompetenti sindacalisti travestiti da ingannevoli sirene, all’atto dell’emanazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie.

 

Estratto dell’ordinanza 1576/10

“Considerato che nel caso all’esame l’istanza di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c dell’ordinanza cautelare di cui in epigrafe non è ammissibile per la ragione - puntualmente eccepita dalla difesa dei ricorrenti - che la proposta azione di revocazione è ipotizzabile solo con riferimento a sentenze di merito che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata, mentre nel caso di specie si verte in tema di giudicato cautelare;

Considerato che non è peraltro ammissibile l’istanza di revoca delle accordate misure cautelari, atteso che la revoca o la modifica di dette misure può essere concessa solo al verificarsi “di mutamenti nelle circostanze” o all’allegazione di “fatti anteriori di cui si è acquista conoscenza successivamente al provvedimento cautelare” (art. 58, comma 1, c.p.a.), circostanze queste affatto insussistenti nella situazione all’esame;

Considerato pur tuttavia, in linea con l’orientamento della Sezione in fattispecie analoghe (cfr. tra le molte ord.za n. 5832 del 15 dicembre 2009), che sulla materia dedotta nel giudizio è intervenuto l’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge n. 134/2009, convertito in legge con modificazione dalla legge n.167/2009, che, autoqualificandosi come norma interpretativa e quindi ad effetto retroattivo, preclude all’ordinanza cautelare, di cui si rivendica l’adempimento con i proposti motivi aggiunti, di dispiegare effetti;

Considerato che, nei riguardi del summenzionato jus superveniens, la Sezione ha già sollevato questione di legittimità costituzionale con ord.za n. 230 del 5 febbraio 2010, donde l’irrilevanza dell’eccezione di legittimità costituzionale ulteriormente sollevata dai controinteressati con i motivi aggiunti da ultimo proposti;

P.Q.M.

sospende gli effetti della propria ordinanza n. 5124/2009 fino alla pronuncia della Corte costituzionale sull’ordinanza collegiale n. 230/2010.”

 

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