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Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

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RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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L'ANIEF sbaraglia il MIUR in tribunale e ottiene dal Giudice del Lavoro di Varese una doppia condanna per inadempienza della normativa comunitaria e per erronea apposizione del termine nei contratti stipulati su posto vacante e disponibile. Grazie all'intervento attento e determinato dell'Avv. Anna Maria Ferrara, una nostra iscritta ha ottenuto finalmente giustizia e un congruo risarcimento economico per il danno che il MIUR le ha perpetrato per anni.

Lo Stato italiano non può “giovarsi del proprio inadempimento alla normativa comunitaria”, questo quanto da sempre sostenuto dall'ANIEF e pienamente condiviso dal Giudice che ha riconosciuto il diritto agli scatti biennali di anzianità alla nostra iscritta in quanto “nessuna delle argomentazioni svolte dal Ministero resistente appaiono convincenti per giustificare il fatto che il datore di lavoro non abbia considerato in alcun modo l'anzianità e l'esperienza maturata dal lavoratore assunto a tempo determinato a fini retributivi nei contratti a termine via via succedutisi”.

Inoltre il MIUR, a causa della “pessima abitudine”, da sempre denunciata dall'ANIEF, di stipulare contratti con termine al 30 giugno anche su posti vacanti e disponibili - che la normativa impone di stipulare al 31 agosto di ogni anno - è stato condannato a corrispondere alla ricorrente le mensilità di luglio e agosto “risparmiate” per ben 4 anni consecutivi. L'amministrazione resistente, infatti, a fronte delle precise e circostanziate ragioni addotte dall'ANIEF, “non ha esposto alcun elemento difensivo né allegato elementi idonei a sostenere la legittimità del comportamento tenuto”. Il MIUR è stato, pertanto, condannato al pagamento degli scatti biennali e delle mensilità di luglio e agosto non corrisposti a seguito di ben 4 contratti a tempo determinato erroneamente stipulati al 30/06; a conti fatti il risarcimento in favore della nostra iscritta ammonta a circa 12.400 Euro, oltre alla condanna alle spese di lite a carico del MIUR liquidate in complessivi 2.000 Euro.

La soluzione della controversia, con piena ragione alle tesi sostenute dall'ANIEF, è stata agevolmente raggiunta attraverso l'immediata applicazione del principio di non discriminazione sancito dalle direttive comunitarie e il pieno rispetto della normativa interna in materia di conferimento di incarichi a tempo determinato su posti non ricoperti da alcun titolare. La conclusione era d'obbligo: l'ANIEF ha nuovamente vinto in tribunale perché continua a difendere con forza e determinazione i diritti dei docenti precari e a imporre al MIUR il pieno rispetto della normativa interna e eurounitaria.

 

Il giudice del lavoro di Napoli ha rinviato il 2 gennaio 2013 alla Suprema Corte un ricorso il cui esito interesserà quelli presentati da più di 20.000 precari della scuola con contratti a t.d. per un periodo superiore a 36 mesi, in merito alla legge derogatoria n. 106/11. In attesa del deposito del rinvio pregiudiziale, ricordiamo che la sentenza sarà vincolante per ogni giudice nazionale. Anief chiederà la sospensione dei processi in corso.

Secondo il trattamento di funzionamento della Comunità europea, una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per ogni giudice nazionale che, quindi, anche in presenza di una sentenza della Corte di cassazione o della Corte costituzionale italiana, dovrà adeguarsi sul tema decidendum.

La questione è nota: Anief, nel gennaio 2010, lancia sulla stampa la campagna di denuncia di violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE da parte dello Stato italiano che, in un decennio, ha utilizzato più di 300.000 precari per coprire incarichi anche su posti vacanti e disponibili che dovrebbero essere assegnati in ruolo dopo 36 mesi di servizio, come nel privato. Nel 2011 partono i ricorsi seriali dell’Anief per migliaia di precari, a cui fanno seguito anche quelli di altre organizzazioni sindacali, con condanne alle spese che nelle prime udienze di merito arrivano fino a 30.000 euro di risarcimento danni a carico dell’amministrazione per abuso del contratto a termine e in alcuni - pochi - casi alla stabilizzazione, tanto da indurre il Governo Berlusconi a presentare con decreto legge in Parlamento una norma derogatoria che vorrebbe interpretare retroattivamente il decreto legislativo 368/01 (con il quale l’Italia ha recepito la suddetta direttiva) e la legge 124/99 (che disciplina l’affidamento degli incarichi di supplenza annuale).

Nei mesi scorsi, il presidente dell’Anief, prof. Marcello Pacifico, dopo l’apertura di alcune procedure di infrazione - una, la 2120/10 trasformata in messa in mora da parte della Commissione UE -, era volato a Bruxelles per depositare una circostanziata denuncia a cui è seguito l’invio di altre migliaia di denunce dal contenuto analogo da parte dei precari della scuola, su testi redatti dagli avv. Ganci, Miceli e Galleano. Ora, il giudice del lavoro di Napoli, dott. Coppola, rimette gli atti alla Corte lussemburghese e chiede ai colleghi europei di pronunciarsi sulla legittimità dell’intervento retroattivo e derogatorio del legislatore italiano in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. In caso di risposta negativa, ovvero di censura della norma italiana, ogni giudice del lavoro dovrà adeguarsi e ordinare la stabilizzazione del ricorrente precario oltre a condannare alle spese legali il Miur. Soltanto così sarà messa la parola fine a una cattiva abitudine che mortifica la condizione lavorativa di migliaia di precari della scuola e incide anche non soltanto sulla continuità didattica ma sulla motivazione professionale.

Link utili:

Il comunicato con le indicazioni per richiedere il modello di denuncia ANIEF alla UE

Le indicazioni per aderire al ricorso stabilizzazione

 

Il testo dell’ordinanza n. 5288/12, a scioglimento della riserva del 7.11.12.

“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, visto l’art. 19, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull’Unione europea, l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 295 c.p.c., chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni di cui in parte motiva ed in particolare:

1) se il contesto normativo del settore scuola, come descritto, costituisca misura equivalente ai sensi della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/Ce;
2) quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello “Stato”, ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce ed in particolare anche dell’inciso “settori e/o categorie specifiche di lavoratori” e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati.
3) se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, comma l, lett. c), della direttiva 2000/78/CE ed all'articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE, nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano
comprese anche le conseguenze dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro; In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4.
4) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato.
5) se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/Cee e segnatamente dall’art. 2, commi 1 e 2, lett. e), rientri la indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo indeterminato.
6) In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dalla direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia contrario all’art. 8, n. 1, della direttiva 91/533/Cee ed alle finalità di cui alla direttiva 91/533/Cee ed in particolare al 2° “considerando”.

Ordina la sospensione del processo e che, previa comunicazione alle parti, copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Giustizia, unitamente a copia degli atti dei fascicoli di causa.”

 

Il c. 18, art. 9 della L. 106/11

“All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”

 

Il Tribunale di Torino continua a dar ragione all'ANIEF e ribadisce che la direttiva 1999/70/CE non consente disparità di trattamento, neanche salariale, tra docenti precari e docenti a tempo indeterminato. Grazie all'intervento dell'ANIEF, su ricorso patrocinato dall'Avv. Angelo Maurizio Ragusa, il MIUR è stato nuovamente condannato a riparare alla discriminazione perpetrata e a riconoscere il diritto della nostra iscritta al corretto inquadramento salariale e a percepire gli scatti biennali di anzianità al pari dei colleghi di ruolo.

La richiesta della ricorrente - assistita con professionalità e competenza dall'Avv. Angelo Maurizio Ragusa, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, e accolta in pieno dal Giudice - verteva sul riconoscimento del diritto a percepire identico trattamento economico rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato; nello specifico, la docente ha rivendicato sia il diritto a percepire gli scatti biennali di anzianità, sia il diritto ad essere inquadrata nella posizione stipendiale successiva rispetto a quella iniziale in virtù della stipula di una successione di contratti a tempo determinato che superavano i 36 mesi di servizio.

Il Giudice ha rilevato, confermando quanto da anni sostenuto dall'ANIEF, che “la direttiva 1999/70/CE – in particolare la clausola 4 (principio di non discriminazione) dell'allegato Accordo quadro – nonché l'art. 6 del D.Lgs 368/01 non consentono la disparità salariale denunciata” e ha riconosciuto che non sussiste “possibilità alcuna per giustificare la differenziazione con la peculiarità del comparto lavorativo in esame”, concludendo che “Il principio di non discriminazione nel trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato non v'è ragione che trovi applicazione in un settore lavorativo e non in un altro” e disponendo il pieno accoglimento del ricorso con relativa condanna del MIUR al pagamento in favore della nostra iscritta della somma di € 2.523 cui ha aggiunto il pagamento delle spese di lite quantificate in ulteriori € 1.000.

Continuano i successi per l'ANIEF, dunque, in difesa dei diritti negati e nuova sconfitta per il MIUR che ancora si ostina a non riconoscere ai precari pari dignità anche dal punto di vista salariale. L'ANIEF si impegna costantemente per la corretta tutela dei lavoratori e per il rispetto del diritto e della normativa comunitaria e promette di proseguire la propria battaglia in tutte le sedi opportune perché questa e altre discriminazioni a discapito dei lavoratori della scuola possano essere definitivamente superate.

 

Inarrestabili le vittorie ANIEF nei tribunali di tutta Italia in favore dei docenti a tempo determinato: il MIUR discrimina i lavoratori a termine non riconoscendo loro gli scatti biennali e, con la reiterazione di contratti a tempo determinato su posti vacanti, lede i principi statuiti nella direttiva 1999/70/CE ponendo in essere un vero e proprio abuso dello strumento delle assunzioni a termine.

L'Avv. Mara Massa ottiene una nuova vittoria per l'ANIEF presso il Tribunale di Latina e l'accertamento dell'illegittima condotta dell'amministrazione nei confronti di una docente precaria che per oltre cinque anni scolastici ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato. Il Giudice del Lavoro ha stabilito il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito “per abuso dello strumento delle assunzioni a termine” e ha condannato il MIUR al pagamento di una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni contratto di lavoro annuale stipulato in violazione della direttiva europea oltre al pagamento di 1.000 Euro per le spese di giudizio.

Presso il Tribunale di Ancona, l'Avv. Luca Ficuciello ottiene per due nostre iscritte il riconoscimento del pieno diritto a percepire gli scatti biennali che il MIUR ha negato loro mantenendole, nonostante i numerosi anni di servizio alle sue dipendenze, sempre al livello stipendiale d'ingresso. Il MIUR è stato condannato al pagamento in favore delle ricorrenti delle differenze retributive derivanti dall'applicazione degli aumenti stipendiali tenendo conto dell'anzianità maturata durante tutti i periodi di prestazione a tempo determinato.

Il Giudice del Lavoro di Ancona ha, infatti, accolto in pieno le ragioni dell'ANIEF confermando che “la Corte di Giustizia ha ritenuto che non sussistano, in astratto, valide (ovvero non legate esclusivamente a ragioni di bilancio) ragioni oggettive per non attribuire (doverosamente, ai sensi della citata clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE), ai lavoratori a termine, una serie di diritti riservati dalla legge di uno Stato Membro ai colleghi assunti a tempo indeterminato, tra cui espressamente quello del riconoscimento dell'anzianità pregressa”.

Continuano inarrestabili, dunque, le conferme di quanto da anni l'ANIEF con ferma determinazione sostiene a tutela dei lavoratori a tempo determinato: la reiterazione di contratti di lavoro a termine su posti vacanti e la mancata corresponsione degli scatti biennali ai precari costituiscono un grave illecito perpetrato dal MIUR che continua a porsi, con ostinazione, in aperto contrasto con la normativa europea.

L'ANIEF continua ad ottenere ragione in Tribunale a tutela dei docenti a tempo determinato che da sempre il MIUR discrimina negando loro il diritto a percepire gli scatti biennali di anzianità. L'Avvocato Salvatore Russo consegue un ulteriore e soddisfacente successo presso il Tribunale di Roma e ottiene la condanna del MIUR per violazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva europea 1999/70/CE.

Con una chiara ed esaustiva sentenza il Tribunale di Roma conferma le tesi portate avanti dal nostro sindacato e constata che “il trattamento economico previsto dall'ordinamento interno in favore dei docenti con contratto a tempo determinato si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, in quanto tale trattamento è sempre quello iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo. All'anzianità di loro effettivo servizio non è attribuito alcun rilievo, a differenza di quanto accade per i docenti di ruolo, la cui retribuzione cresce con il trascorrere del tempo”.

L'insussistenza di "ragioni oggettive" per il diverso trattamento posto in essere dal MIUR, porta il Giudice ad accertare la natura discriminatoria del trattamento economico riservato alla nostra iscritta e a condannare l'Amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali calcolate in base all’anzianità effettivamente maturata dalla docente per un totale di € 4.718,97 cui aggiunge la condanna al pagamento delle spese legali di € 1.100.

Anche il Tribunale di Roma conferma pienamente, dunque, la solidità dell'azione dell'ANIEF in difesa dei docenti precari: nuovamente ribadito che il principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea “ha efficacia diretta perché costituisce un precetto incondizionato” e che il giudice ha l'obbligo di disapplicare la norma interna che si pone in conflitto con tale divieto e di garantire un trattamento paritario ai lavoratori con contratto a tempo determinato.

 

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