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Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

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RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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Ancora successi per l'ANIEF in Tribunale. L'Avv. Giovanni Rinaldi ottiene ben sette sentenze positive che riconoscono ad altrettanti nostri iscritti il risarcimento del danno subito per discriminazione e violazione del diritto comunitario da parte del MIUR.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pinerolo (TO) ha dato ragione all'Avv. Giovanni Rinaldi, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, che ha sostenuto e difeso il diritto dei precari a lui affidati alla corresponsione degli scatti di anzianità per il lavoro prestato alle dipendenze del MIUR in seguito a una successione di contratti a tempo determinato.

Nelle sentenze, tutte di identico tenore, il Giudice dà piena ragione alle tesi portate avanti dall'ANIEF e rileva che riguardo al diritto agli scatti di anzianità “la normativa interna prevede, per il personale scolastico, una discriminazione a seconda che il lavoratore sia a tempo determinato oppure a tempo indeterminato”. Non individuando “alcuna ragione oggettiva per la quale il lavoratore a tempo determinato debba essere discriminato rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato” decide di disapplicare direttamente l'art. 526 del D.Lgs 297/94 “in quanto contrastante con il diritto comunitario” e di condannare il Ministero resistente al pagamento degli scatti biennali non corrisposti.

La fiducia accordata al nostro sindacato ha ripagato i nostri iscritti con un totale di circa 18.000 Euro di risarcimento per gli scatti mai riconosciuti loro dal MIUR cui si aggiungono ulteriori 11.000 Euro che il MIUR soccombente dovrà corrispondere in seguito alla condanna alle spese di lite.

L’ufficio legale ANIEF comunica che la Corte Costituzionale, in data 30 gennaio 2013, deciderà sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, dell'art. 4 comma 1 legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui consente la copertura di cattedre e posti di insegnamnto vacanti e disponibili entro il 31 dicembre mediante il confeirmento di supplenze annuali. 

Il Tribunale di Trento ha infatto sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 legge 3 maggio 1999 n. 124  nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro", secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Si tratta di un primo momento di verifica delle fragili motivazioni con cui la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012, ha inopinatamente ritenuto legittima la reiterazione dei contratti a termine nel comparto della Scuola Pubblica.

ANIEF, attraverso il suo ufficio legale, si è costituita per un suo ricorrente innanzi alla Corte Costituzionale per correggere il tiro rispetto all’ordinanza del Tribunale di Trento e mettere in evidenza come in discussione non sia tanto la legittimità del ricorso al contratto a termine in caso di assenza del titolare o di posto vacante per un anno, come previsto dalla legge 124 del 1999, ma piuttosto l'abuso del ricorso allo stesso contratto per gli anni successivi anche in presenza di posti vacanti e disponibili.

La decisione definitiva e vincolante per lo Stato Italiano, in materia di reiterazione dei contratti a termine del personale scolastico, tuttavia, NON giungerà dalla Corte Costituzionale.

Ricordiamo, infatti, che la Corte di Giustizia Europea dovrà presto esaminare le due PROCEDURE D’INFRAZIONE (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), aperte dalla Commissione Europea per la non corretta trasposizione, da parte dello Stato Italiano, della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nella Scuola Pubblica.

ANIEF ritiene che le Istituzioni Comunitarie dovranno ascoltare le istanze di giustizia dei docenti italiani e, proprio per questo, ha predisposto, con l’ausilio del proprio ufficio legale, dei MODELLI DI DENUNCIA che nei prossimi giorni saranno consegnati ai propri iscritti e inviati in massa alla Commissione Europea a supporto delle procedure d’infrazione contro lo Stato Italiano.

Lo Stato Italiano, in tal modo, dovrà rispondere alla Giustizia Comunitaria per l’intenzionale e deliberato sfruttamento di un’intera generazione cui è stato sottratto il progetto di una vita stabile e serena.

Ulteriore conferma sugli scatti biennali dovuti ai docenti precari. Anche la provincia autonoma di Trento è costretta dall'ANIEF ad adeguarsi alla normativa europea e a riconoscere ai docenti precari gli scatti biennali da sempre negati. La Direttiva 1999/70/CE, infatti, vieta qualunque discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e negare loro la progressione stipendiale per il sol fatto di essere “precari” viola palesemente l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.

Presso il Tribunale di Rovereto, l'Avv. Cristiana Pinamonti ha ottenuto ragione contro la Provincia Autonoma di Trento: il Giudice ha accertato e dichiarato “che il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in forza dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dd. 18.3.99 allegato alla direttiva CE 1999/70”. Per l'effetto, la Provincia Autonoma di Trento è stata condannata a collocare la nostra iscritta al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata ed al pagamento delle differenze retributive dovute.

Il Giudice ha aggiunto che “Tale importo non va diminuito - contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta [..] - della retribuzione erogata durante la sospensione estiva. Tale previsione contrattuale […] è del tutto irrilevante rispetto al principio di non discriminazione fissato dalla normativa comunitaria” e ha sottolineato che “il riconoscimento dello stipendio estivo non si pone quale graziosa elargizione provinciale, ma è subordinato alla prestazione del servizio estivo (ad es. scrutini ed esami) da parte del docente a tempo determinato con le medesime modalità prestate dal docente a tempo indeterminato.”

Malauguratamente il MIUR e le province autonome, in barba alla normativa comunitaria, continuano a costringere docenti e ATA precari a rivolgersi ai giudici per ottenere gli scatti biennali dovuti; l'ANIEF resterà al loro fianco battendosi, come sempre ha fatto, per ottenere il riconoscimento definitivo di questo diritto e per ribadire in tutte le sedi opportune che i “precari” meritano, sempre e comunque, rispetto.

Invece di attaccare il sistema di potere che tiene in scacco i lavoratori della scuola, l’associazione dei consumatori prende un abbaglio e attacca il giovane sindacato senza ragione, visto che ha avuto la sola presunzione di commentare una brutta sentenza della Cassazione pronunciata su un ricorso non suo per rassicurare i lavoratori della scuola.

Anief ha diffidato il Codacons dal continuare a fornire letture errate e spera che sia stato soltanto uno sfogo mal represso per la passione con cui ha voluto seguire la nostra battaglia sindacale a favore dei precari, se non un colpo di calore estivo.

Già, perché l’Anief - fin dalle pagine di Repubblica del gennaio 2010 - aveva lanciato questa grande campagna per punire gli abusi dei contratti a termine, il mal costume delle supplenze al 30 giugno su posti vacanti e disponibili e la discriminazione rispetto al personale immesso in ruolo dei precari che pure sono riusciti a partecipare al concorso a preside grazie alla nostra azione legale.

Un’associazione seria commenta anche le sentenze negative, specialmente quelle che potrebbero interessare i suoi ricorsi in terzo grado, la Cassazione, sebbene questa sentenza della Suprema Corte non sia stata emanata su un ricorso patrocinato dai legali Anief o abbia interessato i ricorrenti Anief. Eppure abbiamo sentito il dovere non soltanto di commentare questa sentenza, che senza remore abbiamo definito politica, ma addirittura di rassicurare tutti i precari prima ancora dei nostri amici del Codacons, non certo per captatio benevolentiae ma perché riteniamo fino in fondo che la parola “fine” a questa questione possa essere data soltanto dalla Commissione UE che ha già aperto in passato una procedura d’infrazione. Per questa ragione, nei prossimi giorni forniremo a tutti i precari ricorrenti un modello di denuncia apposito da inviare alla Ue. Ovviamente, ciò non esime l’Anief dal costituirsi con i propri legali - quando ne verrà occasione - presso la Suprema Corte o ancora presso la Corte costituzionale, pur consapevoli dell’atteggiamento conservatore dell’ordine costituito da parte di quella magistratura nazionale sensibile ai problemi della finanza pubblica.

Ma Anief confida anche nei diritti generali riconosciuti dalla Comunità Europea a ogni suo cittadino e nella giustizia che, prima o poi, trionfa sempre. Non ci vergogniamo dei proclami giornalieri che in ogni parte d’Italia testimoniano l’attribuzione di congrue condanne alle spese in favore dei nostri ricorrenti anche dopo la sentenza della Cassazione, non foss’altro per quei mancati stipendi estivi mai percepiti. E siamo fieri di ricordare che i nostri legali hanno in diversi ricorsi richiesto la condanna alle spese del Governo italiano per la violazione della direttiva comunitaria, proprio in un momento in cui a Torino anche i giudici di appello ci danno ragione. Tuttavia non possiamo che ritenere offensivo e lesivo della nostra immagine l’attacco portato avanti da chi ha tra i suoi consumatori i nostri stessi iscritti, ragion per cui abbiamo chiesto a Codacons la rimozione del messaggio postato, errato nei presupposti e nei fatti, vogliamo credere da una persona poco attenta e non certo speculatrice, come potrebbe apparire, sulla pelle dei precari. Sarebbe onesto da chiedere scusa anche a loro, in modo da fugare ogni dubbio e ripartire insieme con una collaborazione proficua…

 

Il comunicato Codacons  

 

PRECARI DELLA SCUOLA: QUALCUNO PERDE IN CASSAZIONE MA IL CODACONS VINCE ANCORA IN TUTT’ITALIA

CONTINUANO I SUCCESSI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NONOSTANTE LA CASSAZIONE (E NONOSTANTE GLI ERRORI DI CHI HA OTTENUTO QUESTA SENTENZA BALORDA!)

 

INTANTO IL MIUR DEVE VERSARE ALTRI 200.000,00 EURO AD ALCUNI PRECARI DI COMO E ALBA DOVE I TRIBUNALI HANNO CONFUTATO L’ASSURDA E NEFASTA SENTENZA DELLA CASSAZIONE OTTENUTA DAI LEGALI DELL’ANIEF

 

C’È ANCORA LA (RAGIONEVOLE) SPERANZA DI VINCERE QUESTA BATTAGLIA… CHI NON HA FATTO RICORSO PUÒ ANCORA PRESENTARLO!

 
 

Caro ricorrente precario della scuola,

 

lo scorso 20 giugno la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del precariato della scuola pubblica, con una sentenza scandalosa, una vera e propria vergogna per la giustizia italiana: a nostro avviso, uno dei segni più evidenti della disfatta del nostro “Stato di diritto”!

LA SENTENZA E’ STATA OTTENUTA DA UN’ASSOCIAZIONE DENOMINATA ANIEF E DAI SUOI LEGALI SENZA CHE QUESTI AVESSERO AVVERTITO PRIMA I TANTI ALTRI LEGALI E ASSOCIAZIONI CHE AVREBBERO POTUTO COSTITUIRE UN COLLEGIO DIFENSIVO FORTE E COMPATTO.

Il “merito” di quanto è accaduto lo dobbiamo ad un’associazione, che dopo aver tanto sbandierato le proprie vittorie dinanzi ai giudici di primo grado, con frasi del tipo: “ci siamo rivolti al giudice************, e lui ci ha dato ragione….” (ci asteniamo da ogni commento, lasciando a Lei e alla Sua sensibilità qualsiasi considerazione in merito), ha pensato bene di arrivare sino in Cassazione, assumendosi così la responsabilità dell’esito di migliaia e migliaia di ricorsi proposti nell’interesse dei lavoratori precari senza prima coinvolgere le altre associazioni, che, come il Codacons, stanno oramai da lungo tempo impiegando tutte le proprie energie per vincere queste cause, peraltro ottenendo sino ad oggi formidabili successi (più del 95% dei ricorsi sinora presentati vinti, con condanne per il MIUR da capogiro!).

Il risultato di tale gravissimo comportamento è, appunto, la sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012, con cui la Cassazione ha creduto di poter porre fine alle migliaia di cause per la stabilizzazione dei precari della scuola pendenti presso tutti i Tribunali della nostra penisola, ritenendo che il sistema delle supplenze rappresenterebbe “un percorso formativo-selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica, attraverso il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami e vale a connotare di una sua intrinseca “specialità e completezza” il corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico”.

Infatti, su questi presupposti la Cassazione ha, per un verso, ammesso che un siffatto sistema di reclutamento non può che generare la precarietà del lavoro, ma, per altro verso, ha altresì offeso i precari nel considerarli come una sorta di PRIVILEGIATI, che, parole testuali, godrebbero di “una sostanziale e garantita (anche se in futuro) immissione in ruolo che, per altri dipendenti del pubblico impiego è ottenibile solo attraverso il concorso e, per quelli privati, può risultare di fatto un approdo irraggiungibile”, giungendo così a negare - a questi “privilegiati” - sia la stabilizzazione del posto di lavoro, che il risarcimento del danno arrecato da parte del MIUR!

La ragione di fondo di una simile sciagurata decisione è nascosta in poche righe della sentenza: secondo la Cassazione dovrebbero rilevare, a discapito della giustizia per migliaia di lavoratori precari, “indifferibili esigenze di carattere economico che impongono –in una situazione di generale crisi economica e di deficit di bilancio facenti parte del notorio- risparmi doverosi”….per dirla più semplice: “MANCANO I SOLDI: NON SI PUÒ FARE NIENTE PER VOI!” .

Parole che fanno accapponare la pelle e che non possono che suscitare rabbia e sdegno, in quanti, come noi, credono che comunque si possa fare ancora qualcosa in questo Paese e che la giustizia esista ancora.

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Queste erano le brutte notizie…ora, però, arrivano le buone!

Appena pochi giorni dopo questa nefasta sentenza, i legali del Codacons, per nulla scoraggiati e convinti che la guerra sia soltanto cominciata, hanno già ottenuto due fantastiche vittorie dinanzi al Tribunale di Como e di Alba, rispettivamente del 3 e del 4 luglio!

I giudici in questione sono infatti rimasti fermi sulle proprie posizioni, lasciando intendere che dalla sentenza della Cassazione, in realtà, non può derivare alcun sbarramento in tema di differenze retributive, che certamente spettano ai precari della scuola in base al principio di eguaglianza e non discriminazione sancito a livello comunitario e posto alla base di numerose pronunce della Corte di Giustizia in tema di precariato nel pubblico impiego.

Così, infatti,  si legge in una delle due recentissime sentenze di accoglimento emesse nei confronti di ben 5 ricorrenti che, come lei, hanno dato fiducia al Codacons per intraprendere questa battaglia contro il MIUR: “Il Ministero pone in rilievo la specialità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze, ma questo elemento non può costituire una ragione idonea ad escludere il diritto agli scatti stipendiali non avendo correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di fatto maturata. Non vi sono, infatti, ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato. Ne consegue che, in accoglimento della domanda, deve esser dichiarato il diritto delle parti ricorrenti a un trattamento econmico che tenga conto dell’anzianità di servizio maturata in condizioni di parità con i lavoratori a tempo indeterminato comparabili e quindi con il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui questi ultimi pacificamente beneficiano ai sensi della normativa vigente” (sentenza n. 109/2012 del 4 luglio 2012 Trib. di Alba, Giudice Dott. Bottallo).

Il Giudice di Alba ha altresì ritenuto che, in applicazione del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia in  numerose sentenze, anche molto recenti, l’illegittimità del primo contratto a termine per mancanza di ragioni oggettive, temporanee ed eccezionali, si riverbererebbe su tutti quelli successivi, “posto che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è di fatto proseguito nel corso degli anni senza sostanziale soluzione di continuità per soddisfare esigenze di carattere permanente dell’Amministrazione” e su queste basi ha condannato il MIUR al risarcimento del danno, commisurato in una somma pari a oltre trentamila euro!!

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A tutto ciò si aggiunga che in tutti i giudizi avviati nel vostro interesse in tutta Italia è stata già sollevata da parte dei nostri legali la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE della normativa relativa al reclutamento del personale docente e ATA della scuola pubblica, di cui alla legge 124/1999.

Sulla costituzionalità della medesima normativa siamo peraltro in attesa che si pronunci anche la Corte Costituzionale, a seguito dell’ordinanza di rimessione emessa da Tribunale di Trento nel settembre 2011 e, anzi, vi annunciamo sin da ora che presenteremo istanza di intervento in questo giudizio nel vostro interesse.

E se anche tutto questo non Le dovesse bastare, caro ricorrente, sappia sin da ora che il Codacons non si fermerà e arriverà sino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per far valere la violazione della CEDU in tema di tutele dei diritti fondamentali dei lavoratori!

Del resto, è già in corso un procedimento di infrazione dello Stato italiano alla Commissione Europea per manifesta violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.

Dunque! La partita per i precari può considerarsi tutt’altro che chiusa, anzi…tutt’altro! E’

solo all’inizio!

Dopo le tante sentenze positive già ottenute, l'équipe dei legali ANIEF continua a vincere e a far riconoscere la violazione della Direttiva 1999/70/CE da parte del MIUR sulla mancata attribuzione delle progressioni stipendiali ai precari.

L'Avv. Stefania Campanile ottiene per l'Anief due sentenze positive presso il Tribunale di Trani con riconoscimento per due docenti precari del “diritto alla medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti in virtù degli scatti biennali connessi all'effettiva anzianità di servizio, nella misura richiesta di Euro 2.905,51”.

Il Tribunale di Trapani accoglie le richieste presentate dall'Avv. Maria Adamo e, dando ragione alle tesi dell'ANIEF sull'ingiustificabile “disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato in materia di anzianità di servizio utile all'attribuzione di aumenti retributivi”, condanna il MIUR a corrispondere alla ricorrente gli scatti di anzianità maturati pari a Euro 1.936,90 nonché le somme corrispondenti agli scatti di anzianità che matureranno.

L'Avv. Giovanni Rinaldi, con due distinte sentenze favorevoli di pari contenuto, vince per l'ANIEF presso il Tribunale di Torino: il Giudice riconosce gli scatti biennali ai ricorrenti per un totale di 4.435,88 Euro e condanna del MIUR al pagamento delle spese processuali per 2.300 Euro.

Le ultime battaglie vinte dall'ANIEF a tutela dei diritti dei propri iscritti sono costati all'Amministrazione più di 11.000 Euro, oltre al biasimo per aver violato direttive comunitarie che impongono di non trarre indebito vantaggio economico dal lavoro dei precari della scuola.

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