Tutte le notizie

 
Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

NEWS: Vai alle News

RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

NEWS: Vai alle News

RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

NEWS: Vai alle News

 

 

Il Tribunale di Roma dà nuovamente ragione all'ANIEF e riconosce a due docenti precarie il diritto all'estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto di ogni anno per erronea apposizione del termine. Illegittimamente il MIUR, infatti, aveva stipulato con le docenti contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per posti di insegnamento vacanti e disponibili che secondo la normativa vigente devono essere stipulati fino al 31 agosto di ogni anno. L'Avv. Salvatore Russo continua la sua inarrestabile serie di vittorie per l'ANIEF e ripristina la legalità ottenendo la condanna del MIUR al pagamento a titolo risarcitorio dei mesi di luglio e agosto di ben 10 anni scolastici.


Come correttamente sostenuto dall'ANIEF, infatti, l'art. 4, comma 1, della legge 124/1999 prevede espressamente che si provveda mediante il conferimento di supplenze annuali (in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo), e cioè estese all'intero anno scolastico - che ha termine al 31 agosto - alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili. Il Giudice del Lavoro di Roma, constatando dalla documentazione depositata dall'Avv. Russo la dimostrazione dell'effettiva vacanza dei posti occupati dalle docenti, dichiara fondate “le pretese connesse al mantenimento del posto di lavoro sino alla data del 31 agosto e al conseguimento delle relativo trattamento giuridico ed economico” in favore delle nostre iscritte.
Come sostenuto dall'ANIEF, infatti, le supplenze relative a ben otto anni scolastici per una docente e due per un'altra ricorrente erano state conferite dal MIUR “per posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre, con conseguente illegittimità, ai sensi della normativa testé menzionata, dell’apposizione ai contratti del termine di scadenza al 30 giugno”. MIUR, pertanto, condannato “anche a titolo risarcitorio” al pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto “nella misura prevista dalla contrattazione collettiva del settore e in ragione dell’orario di servizio previsto in contratto” per un totale di 20 mensilità. Nei confronti di entrambe le ricorrenti, inoltre, il MIUR è stato condannato anche al riconoscimento degli scatti di anzianità mai corrisposti per il servizio di insegnamento prestato a tempo determinato.
Ancora una piena vittoria per l'ANIEF, dunque, che fa nuovamente sanzionare in tribunale, ripristinando la legalità, la pessima “abitudine” del MIUR di negare - come invece prescrive la normativa europea - ai docenti precari la medesima progressione stipendiale che corrisponde ai docenti di ruolo e di conferire “erroneamente” contratti di lavoro con termine al 30 giugno per posti di insegnamento vacanti e disponibili che la normativa vigente impone di stipulare al 31 agosto di ogni anno scolastico.
 

Il Giudice del Lavoro di Roma continua a dare ragione all'ANIEF sul diritto dei precari alla medesima progressione stipendiale spettante al personale di ruolo e questa volta dà piena ragione non solo per il pregresso, ma anche per il futuro. L'Avv. Salvatore Russo, alla cui professionalità e competenza l'ANIEF ha da sempre affidato la tutela dei propri iscritti sul territorio, ottiene la piena applicazione di quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e la condanna a carico del MIUR non solo di corrispondere quanto precedentemente non percepito dalla nostra iscritta a titolo di anzianità di servizio, ma anche di tener conto, per il futuro, della sua corretta progressione stipendiale anche se destinataria di ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato.

Rimandando a quanto prescritto dalla Direttiva 1999/70/CE, infatti, il Giudice riconosce senza alcun dubbio che “tale norma vieta ogni trattamento discriminatorio che non dipenda dalla natura del lavoro o dalle condizioni di formazione o di accesso all'impiego” e che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Concludendo per il pieno accoglimento delle richieste patrocinate dall'ANIEF, il Giudice evidenzia che “nel caso della disciplina italiana, non si rinviene alcuna ragione espressa per il diverso trattamento. Né naturalmente una ragione oggettiva può essere ravvisata nell'esigenza di contenimento della spesa, perché ciò equivarrebbe a dire che il peggior trattamento trova giustificazione in sé stesso e non si spiegherebbe perché, a parità di condizioni, tale contenimento debba essere garantito dai docenti temporanei anziché da quelli di ruolo, a parità di mansioni e condizioni”.

La sentenza ottenuta dall'Avv. Russo per l'ANIEF è, dunque, esemplare: il Ministero dell'Istruzione è stato condannato non solo “al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogato in base alla norma che prevedeva il solo trattamento iniziale e quanto spettava in base alla diversa regola sul trattamento economico corrispondente a quello dei lavoratori di ruolo, secondo l’anzianità di servizio e oltre accessori”, quantificati - in base ai pregressi contratti stipulati con la nostra iscritta - in 4.718,97 Euro, ma a calcolare il giusto trattamento economico nei confronti della ricorrente anche per i prossimi contratti che verranno stipulati, stabilendo che “per il futuro, gli scatti dovranno essere riconosciuti in proporzione all'anzianità di servizio effettivamente prestato e secondo le regole che presiedono al computo del servizio ai fini dell'anzianità economica”. MIUR condannato, inoltre, al pagamento di 1.000 Euro di spese di soccombenza.

Piena e completa vittoria per l'ANIEF, dunque, che ha sempre sostenuto che non attribuire alcun rilievo all'anzianità di servizio del personale precario è una palese discriminazione che il MIUR si ostina a porre in essere in aperto contrasto con la normativa europea. Il nostro sindacato, forte delle continue e soddisfacenti conferme della fondatezza delle proprie ragioni, rinnova il proprio impegno nel continuare a vigilare e a denunciare l'operato del MIUR per garantire, in tutte le sedi opportune, la giusta e piena tutela dei diritti dei lavoratori della scuola.

 

Continuano i successi in tribunale per i ricorsi ANIEF volti al riconoscimento in favore dei docenti precari della stessa progressione stipendiale prevista dal MIUR per i lavoratori a tempo indeterminato. I Tribunali di Monza e Brescia accolgono le richieste del nostro sindacato e condannano il Ministero per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.

Il Giudice del Lavoro di Monza su ricorso patrocinato per l'ANIEF dall'Avv. Claudio Orlando in favore di due docenti precari, evidenzia che “il trattamento economico e giuridico riconosciuto alla parte ricorrente viola il principio di non discriminazione rispetto al personale di ruolo (clausola 4 Accordo Quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE, nonché art. 6 D.L.vo 368/01), sia perché dall'art. 36 D.L.vo 165/01 non si evince l'esclusione dell'applicazione della normativa sui contratti a termine, sia perché la norma collettiva di settore per il personale assunto a termine mantiene sempre lo stesso stipendio tabellare iniziale, mentre per il personale di ruolo il trattamento economico migliora con il passaggio alla fascia di anzianità superiore”.

In accoglimento delle richieste dell'ANIEF, dunque, il Giudice ricorda al MIUR che “lo scopo dell'Accordo Quadro (clausola 1) non è solo di prevenire gli abusi derivanti da una successione di contratti a termine, ma anche di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e che tale violazione “costituisce condotta illecita del datore di lavoro, in quanto viola sia la disposizione imperativa sulla responsabilità extracontrattuale […], sia un preciso dovere di adempimento contrattuale, trasfondendosi il divieto di discriminazione nell'ambito dei doveri scaturenti dal rapporto di lavoro”. MIUR condannato, dunque, alla piena equiparazione del trattamento retributivo e giuridico dei ricorrenti con quello dei lavoratori a tempo indeterminato e a 1.900 Euro di spese di giudizio.

A identiche conclusioni perviene il Tribunale di Brescia su due ricorsi patrocinati per l'ANIEF dall'Avv. Paolo Lombardi; anche in questo caso il Giudice del Lavoro riconosce il diritto dei ricorrenti alla stessa progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo in relazione all’anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e condanna il MIUR anche a 2.000 Euro complessivi di spese di soccombenza.

L'esperienza pregressa e le competenze acquisite in anni di lavoro sono un bagaglio che migliora nel tempo la prestazione lavorativa del dipendente anche se il servizio è stato prestato a seguito di una successione di contratti a termine. Mantenere i docenti a tempo determinato, per tutti gli anni di precariato, al livello stipendiale iniziale è una discriminazione inaccettabile che il MIUR continua imperterrito, e nonostante le numerose condanne, a perpetrare e che l'ANIEF continuerà, con altrettanta caparbietà, a denunciare e a far condannare in tribunale.

 

La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Bari ha rigettato il ricorso proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale di Trani ottenuta dall'ANIEF nel 2012 che riconosceva il diritto di una nostra iscritta alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per palese violazione da parte del MIUR della normativa comunitaria sul divieto di reiterazione dei contratti a termine per più di 36 mesi.

Il Giudice del Lavoro di Trani aveva completamente accolto il ricorso patrocinato dall'Avv. Michele Ursini, alla cui competenza e professionalità l'ANIEF ha affidato la tutela dei propri iscritti sul territorio, riconoscendo il diritto di una docente precaria all'immediata stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica retrodatata all'anno scolastico 2005/2006. Per troppi anni, infatti, il Ministero dell'Istruzione aveva mantenuto la docente in servizio a tempo determinato abusando illecitamente del lavoro precario e ponendosi in aperto contrasto con quanto disposto in materia dalla direttiva 1999/70/CE. Il Ministero dell'istruzione, con pervicace ostinazione, ha pensato bene di presentare appello, opponendosi a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado pienamente favorevole alle tesi portate avanti dal nostro sindacato.

L'ANIEF, ancora una volta, ha tutelato con successo i diritti dei docenti precari e augura alla propria iscritta una lunga e proficua carriera al servizio del Ministero dell'Istruzione da svolgere, grazie al determinante intervento del nostro sindacato, con il doveroso contratto di lavoro a tempo indeterminato che il MIUR le voleva nuovamente negare.

 

Ormai senza più argomenti da poter 'tirare fuori dal cilindro' contro le tesi portate avanti dall'ANIEF, il MIUR presenta una difesa “intrinsecamente incoerente” e “difficilmente comprensibile”. Il nostro legale sul territorio, Avv. Paolo Lombardi, ottiene dal Tribunale del Lavoro di Brescia una nuova e meritata condanna per oggettiva disparità di trattamento a carico del Ministero dell'Istruzione che si ostina a non voler riconoscere il diritto dei docenti precari alla stessa progressione di carriera di cui beneficiano i docenti di ruolo.

Ottenendo piena ragione in una esemplare e lineare sentenza, il legale ANIEF Paolo Lombardi scardina punto per punto le difese del MIUR che nella sua memoria difensiva, riportata in sentenza, ha sostenuto che “la selezione dei supplenti non ha natura discrezionale e quindi garantisce al supplente una condizione di impiego assimilabile a quella del docente di ruolo non esponendolo all'arbitrio del datore di lavoro, tipico de mercato del lavoro privato, con la conseguenza che sarebbe pienamente tollerabile “un trattamento economico di poco inferiore a quello dei lavoratori di ruolo” in ragione delle “finalità di interesse generale che reggono l'Istruzione Pubblica” (cfr. memoria difensiva pag. 10)”. A questa sconcertante asserzione del MIUR sulla “tollerabilità” di una discriminazione retributiva a discapito dei docenti precari, inaccettabile per l'ANIEF, è seguita la risposta del Giudice che perentoriamente ha rilevato che “l'argomento, in realtà, risulta intrinsecamente incoerente alla luce del rilievo che i docenti di ruolo non sono esposti ad alcun arbitrio del datore di lavoro privato in quanto non sono dipendenti privati, così come non lo sono i supplenti con la conseguenza che il richiamo all'arbitrio del datore di lavoro privato risulta inconferente”. Condividendo le ragioni sostenute dall'ANIEF, dunque, il Giudice conviene che “resta invece l'oggettiva disparità di trattamento retributivo in relazione alla quale le generiche “finalità di interesse generale che reggono l'Istruzione Pubblica” non risultano sufficienti ad elidere l'operatività del principio di parità di trattamento”.

Il MIUR, però, nella sua memoria difensiva non si è risparmiato e la sentenza riporta anche che “parte resistente indica quale motivazione oggettiva del trattamento differenziato “il cosiddetto “comune cursus honorum” per cui tutti i docenti di ruolo avrebbero sopportato in precedenza la <<medesima “gavetta”>> (cfr. memoria difensiva pag. 11)”. Una simile argomentazione, disarmante nella sua assurdità per l'ANIEF, ha portato il Giudice a puntualizzare che “la circostanza che il Ministero resistente abbia precedentemente adottato una condotta illegittima nei confronti degli attuali docenti di ruolo, già supplenti, non gli consente di proseguire in tale condotta proprio in ragione del carattere illegittimo della stessa”.

Le vane argomentazioni del MIUR, però, non sono finite e, continuando ad arrampicarsi sugli specchi, il Ministero, come chiaramente riportato in sentenza, ha anche “evidenziato il “rischio di distorsioni nella selezione dei supplenti” derivante dall'obbligo dell'Amministrazione di “scegliere, a parità di servizio, il fattore produttivo che abbia il costo inferiore” (cfr. memoria difensiva pag. 12)”; sul punto il Giudice non può che rilevare che “l'argomento si fonda sul rilievo che l'attribuzione degli scatti di anzianità anche ai supplenti comporterebbe l'introduzione di una variabile ope iudicis che altererebbe “l'assoluta uguaglianza che rende i lavoratori iscritti nelle graduatorie una platea distinta solo per punteggi professionali” e constatare che “in realtà, è lo stesso Ministero resistente che riconosce che il datore di lavoro pubblico non assoggetta i supplenti al potere arbitrario del datore di lavoro privato con la conseguenza che l'eccezione risulta difficilmente comprensibile”.

In pieno accordo con quanto da anni sostenuto dall'ANIEF, dunque, il Giudice conclude rilevando correttamente che proprio “il ricorso massiccio alle supplenze” è determinato dal fatto che il MIUR non provvede alla copertura dei posti vacanti attraverso le giuste immissioni in ruolo, “mentre il fatto che non vengano stanziate risorse sufficienti per il soddisfacimento delle esigenze del Comparto Scuola non costituisce ragione oggettiva, bensì ragione soggettiva del datore di lavoro pubblico che non può ricadere negativamente sul Lavoratore a tempo determinato che viene in questo modo illecitamente discriminato”.

Dopo l'incredibile memoria difensiva del MIUR, che riporta argomentazioni che definire irrispettose dei diritti e del lavoro dei docenti precari è poco, il Giudice condanna il Ministero a riconoscere alla nostra iscritta la dovuta progressione di carriera relativa al periodo di precariato svolto al servizio del MIUR oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.650 Euro. L'ANIEF esprime piena e completa soddisfazione per aver nuovamente dato al MIUR una lezione di civiltà in Tribunale obbligandolo ancora una volta al pieno rispetto del Lavoro dei docenti a tempo determinato e costringendolo a considerarli finalmente - come correttamente riportato anche dal Giudice, Dott.ssa Mancini, nella sua esemplare sentenza – Lavoratori; con la lettera maiuscola.

 

Console Debug Joomla!

Sessione

Informazioni profilo

Utilizzo memoria

Query Database