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Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari -  l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti  
RICORSO STABILIZZAZIONE

DESCRIZIONERicorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.

REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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RICORSO SCATTI BIENNALI 

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.

REQUISITIDocenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). 

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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: Gratuito 

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RICORSO CONTRATTI 30/06 - 31/08  

DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.

REQUISITIDocenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.

MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.

NOTEPer avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTO: € 100

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Con l’ordinanza n. 101/14, la Corte costituzionale rigetta il ricorso di un privato e in parte lo dichiara inammissibile richiamandosi alla precedente sentenza n. 146/2013 con cui aveva ribadito che il principio di non discriminazione richiamato dalla normativa europea esige la comparabilità tra i diritti del personale a tempo indeterminato e determinato, e non come nel caso di specie. Comunque sul tema deciderà la Corte di giustizia europea dopo la messa in mora dello Stato italiano.
Mentre presso quasi tutti i tribunali del lavoro, infatti, con diverse conferme già in appello, sono attribuiti gli scatti di anzianità ai precari con almeno tre anni di servizio nella misura di una mensilità per ciascun anno di precariato, Anief ricorda come la mancata risposta in termini di adeguamento della normativa interno al diritto dell’Unione oggetto deLla messa in mora dello Stato italiano del 20 novembre 2013 da parte della Commissione, porterà l’Italia, d’ufficio, probabilmente già la prossima estate in Corte di giustizia europea. Per aderire ai ricorsi al giudice del lavoro, bisogna andare al seguente  link     o scrivere una mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il comunicatosulla sentenza n. 146/2013

Il comunicato sulla messa in mora dello Stato italiano

La denuncia dalle pagine di Repubblica

A poche ore dall’udienza in Corte di Giustizia Europea, l'ANIEF continua ad affermare il suo primato di sindacato con il maggior numero di sentenze ottenute negli ultimi mesi che riconoscono il diritto alla stabilizzazione dei precari: il Tribunale di Trani, con tre distinte sentenze emesse negli ultimi giorni, dà piena ragione al nostro legale Avv. Michele Ursini e riconosce 65.000 Euro di risarcimento del danno in favore dei ricorrenti e il diritto di una nostra iscritta alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dall'a.s. 2008/2009 per l'illecita reiterazione dei contratti a termine che il MIUR aveva stipulato con lei sin dal 2004.

L'ANIEF continua a far stabilizzare i precari della scuola con almeno 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile; l'ulteriore sentenza del Tribunale di Trani non fa che confermare quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato e riconosce il pieno diritto di un'altra nostra iscritta alla stabilizzazione del contratto di lavoro ordinando al MIUR “di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente, con conseguente ricostruzione della carriera i fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi e di risarcirle il danno in misura pari ad “un'indennità onnicomprensiva” di 9 “mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge”.

La ricorrente, docente precaria che da ben 10 anni lavorava con contratti a termine al servizio del Ministero dell'Istruzione, ha finalmente ottenuto ragione grazie all'intervento dell'ANIEF e ottenuto il giusto riconoscimento del suo diritto ad essere stabilizzata; in sentenza, infatti, il Giudice dà piena ragione al nostro sindacato e rileva che “se la parte ricorrente fosse stata dipendente di un’impresa “privata”, le conseguenze di tale incredibile reiterata sequela contrattuale, in forza del D. Lgs. 368/2001, sarebbero state talmente ovvie che nessuno avrebbe contestato il suo buon diritto ad essere “stabilizzata”, in quanto – a parte la mancata indicazione, nei documenti negoziali, delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine – la ripetuta sottoscrizione dei contratti di cui si discute sarebbe stata di per sé sufficiente, per un verso, a documentare l’esistenza, nella specie, di esigenze “strutturali” e per nulla provvisorie e, per altro verso, il palese abuso di tale tipologia contrattuale da parte del datore di lavoro”.

Altre due sentenze ottenute dall'ANIEF presso il medesimo tribunale riconoscono ai ricorrenti un cospicuo risarcimento del danno subito per l'illecita reiterazione dei plurimi contratti a termine, condannando il MIUR anche “a ricostruire agli effetti giuridici ed economici tutti, la carriera professionale dell'odierna parte ricorrente, con la corresponsione delle risultanti differenze retributive, in uno agli accessori di legge sulle somme dovute”.

L'ANIEF ricorda a tutti i lavoratori della scuola con più di 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile, che da anni versano nella condizione di precari, che è ancora possibile ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ottenere le istruzioni operative e poter finalmente ottenere giustizia.

 

A poche ore dall’udienza in Corte di Giustizia Europea, l'ANIEF continua ad affermare il suo primato di sindacato con il maggior numero di sentenze ottenute negli ultimi mesi che riconoscono il diritto alla stabilizzazione dei precari: il Tribunale di Trani, con tre distinte sentenze emesse negli ultimi giorni, dà piena ragione al nostro legale Avv. Michele Ursini e riconosce 65.000 Euro di risarcimento del danno in favore dei ricorrenti e il diritto di una nostra iscritta alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dall'a.s. 2008/2009 per l'illecita reiterazione dei contratti a termine che il MIUR aveva stipulato con lei sin dal 2004.

L'ANIEF continua a far stabilizzare i precari della scuola con almeno 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile; l'ulteriore sentenza del Tribunale di Trani non fa che confermare quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato e riconosce il pieno diritto di un'altra nostra iscritta alla stabilizzazione del contratto di lavoro ordinando al MIUR “di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente, con conseguente ricostruzione della carriera i fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi e di risarcirle il danno in misura pari ad “un'indennità onnicomprensiva” di 9 “mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge”.

La ricorrente, docente precaria che da ben 10 anni lavorava con contratti a termine al servizio del Ministero dell'Istruzione, ha finalmente ottenuto ragione grazie all'intervento dell'ANIEF e ottenuto il giusto riconoscimento del suo diritto ad essere stabilizzata; in sentenza, infatti, il Giudice dà piena ragione al nostro sindacato e rileva che “se la parte ricorrente fosse stata dipendente di un’impresa “privata”, le conseguenze di tale incredibile reiterata sequela contrattuale, in forza del D. Lgs. 368/2001, sarebbero state talmente ovvie che nessuno avrebbe contestato il suo buon diritto ad essere “stabilizzata”, in quanto – a parte la mancata indicazione, nei documenti negoziali, delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine – la ripetuta sottoscrizione dei contratti di cui si discute sarebbe stata di per sé sufficiente, per un verso, a documentare l’esistenza, nella specie, di esigenze “strutturali” e per nulla provvisorie e, per altro verso, il palese abuso di tale tipologia contrattuale da parte del datore di lavoro”.

Altre due sentenze ottenute dall'ANIEF presso il medesimo tribunale riconoscono ai ricorrenti un cospicuo risarcimento del danno subito per l'illecita reiterazione dei plurimi contratti a termine, condannando il MIUR anche “a ricostruire agli effetti giuridici ed economici tutti, la carriera professionale dell'odierna parte ricorrente, con la corresponsione delle risultanti differenze retributive, in uno agli accessori di legge sulle somme dovute”.

L'ANIEF ricorda a tutti i lavoratori della scuola con più di 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile, che da anni versano nella condizione di precari, che è ancora possibile ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ottenere le istruzioni operative e poter finalmente ottenere giustizia.

 

A seguito di una delle sentenze ottenute dall'ANIEF per la stabilizzazione dei precari con più di 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, un'altra docente ha finalmente stipulato l'agognato contratto a tempo indeterminato che il MIUR le aveva sempre negato reiterando con lei, colpevolmente, innumerevoli contratti a termine in evidente contrasto con quanto disposto dalla normativa europea. L'Avv. Michele Ursini raggiunge l'ennesimo “obiettivo stabilizzazione” grazie ai ricorsi patrocinati per il nostro sindacato; il Ministero dell'Istruzione dovrà ora eseguire anche la condanna al risarcimento del danno cagionato per un totale di 18.000 Euro oltre accessori.

Il Giudice del Lavoro di Trani, accogliendo senza riserve tutte le richieste del nostro legale, aveva dato piena ragione all'ANIEF e, costatato l'evidente abuso di contratti a termine perpetrato dal MIUR nei confronti della nostra iscritta, aveva dichiarato “che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deve essere “considera(to) a tempo indeterminato”, con decorrenza dal 1° aprile 2009 […] con conseguente ricostruzione della carriera i fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi e di risarcirle il danno in misura pari ad “un'indennità onnicomprensiva” di 9 “mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge”. Il MIUR non ha potuto far altro che eseguire l'ulteriore sentenza ottenuta dal nostro sindacato e convocare la docente per l'effettiva stipula del contratto a tempo indeterminato retrodatato con effetti giuridici ed economici al 2009.

Successo pieno per l'ANIEF, dunque, che ha permesso a un'altra docente precaria non solo la possibilità di vedersi riconosciuto il giusto diritto all'immissione in ruolo dopo molteplici contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR, ma anche al risarcimento del danno subito per l'illecita reiterazione di contratti a termine per un totale di più di 18.000 Euro.

 

 Con due provvedimenti coordinati, i giudici di Lussemburgo bocciano la legislazione italiana sull’abuso dei contratti flessibili nella PA, che coinvolge 133 mila dipendenti della scuola, 30 mila della sanità e 70-80 mila tra Regioni ed Enti locali: è in palese contrasto con la direttiva 1999/70/CE, perchè i rapporti a tempo determinato non possono essere un problema caricato sulle ‘spalle’ dei lavoratori, in quanto il danno non è risarcibile, ma vanno assunti dallo Stato in quanto datore di lavoro che deve rispettare le regole comunitarie.

 

E' ancora emergenza precariato: il Governo deve trovare le risorse per sbloccare il turn-over e procedere a un massiccio piano di immissioni in ruolo nella pubblica amministrazione a partire proprio dalla scuola. I 67.000 posti previsti dall'ultima legge che ha convertito il decreto legge n. 104/13 per il prossimo triennio non coprono neanche i pensionamenti mentre altri 138.000 sono stati assunti a tempo determinato quest'anno per far funzionare le scuole.

 

L’Italia non rispetta le norme comunitarie sui dipendenti pubblici a tempo determinato. E deve prepararsi ad assumere i 250mila precari con contratti a termine che operano nella pubblica amministrazione – stima fornita di recente dallo stesso ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, Gianpiero D'Alia, nel corso di un’audizione alla Camera –  , di cui circa 133 mila nella scuola, 30 mila nella sanità e 70-80 mila tra Regioni ed Enti locali: a confermarlo è la Corte di Giustizia Europea, che con due provvedimenti coordinati, del 12 dicembre scorso, ha bocciato senza appello la legislazione italiana in materia di negazione delle tutele effettive contro gli abusi nell’utilizzazione dei contratti a tempo determinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

 

Si tratta di due sentenze che indicano chiaramente allo Stato italiano la necessità impellente di rivedere le norme e la prassi in materia.

 

Con la prima ordinanza, la “Carratù”, la Corte di Lussemburgo ha bocciato la sanzione introdotta dall’art.32, comma 5, della legge n. 183/2010 con effetti retroattivi sui processi in corso di Poste italiane: confermando la tesi del Tribunale di Napoli, la Corte dell’UE sostiene che Poste è Stato e non un’impresa privata. E che allo Stato si applica soltanto il decreto legislativo n.368 del 2001 e non le norme successive approvate “abilmente” dal legislatore italiano per aggirare la sua adozione.

 

Allo stesso modo, con la seconda ordinanza, la “Papalia”, la Corte Europea si è espressa sulla questione sollevata dal Tribunale di Aosta di compatibilità comunitaria dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. n.165/2001, norma dichiarata in palese contrasto con la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato: per i giudici europei, dunque, il decreto italiano n.165/2001 rende estremamente difficile o addirittura impossibile al lavoratore la prova del risarcimento del danno senza costituzione del rapporto. Di conseguenza non è misura idonea a prevenire gli abusi nella successione dei contratti a termine nel pubblico impiego.

 

La sentenza ‘Papalia’ riguarda il Comune di Aosta, ma puo' per analogia essere sicuramente estesa a tutto il territorio nazionale – sostiene Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – semplicemente perché il caso esaminato è equiparabile a quello dei 250 mila dipendenti ‘storici’ della pubblica amministrazione che hanno già svolto almeno 36 mesi di servizio. Ad iniziare dalla scuola, dove soltanto per l'ordnario funzionamento per quest'anno sono stati assunti a tempo determinato almeno 137 mila supplenti”.

 

Il sindacalista Anief-Confedir, inoltre, ricorda che “nella scorsa estate il Governo italiano, proprio per rispondere alle pressioni dell’UE sulla necessità di interrompere l’abuso di utilizzo del precariato nella PA, dopo aver vietato la stabilizzazione dei precari della scuola e della sanità per legge - tanto da essere nuovamente chiamato in giudizio alla corte europea di Lussemburgo - ha dato la possibilità alle amministrazioni pubbliche di bandire concorsi con riserva di posti (massimo il 50%) per chi, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di contratti a termine negli ultimi dieci anni. Ma si tratta di un tentativo del tutto inutile di sfuggire alle perentorie regole comunitarie, perché è destinato ad infrangersi di fronte alle espressioni dei tribunali di giustizia. I quali stanno ripetutamente confermando che le ragioni finanziarie non possono essere assunte come giustificazioni per aggirare le norme sovranazionali”.

 

Quei concorsi riservati, indetti dal Governo, non hanno alcun senso: semplicemente perché – continua Pacifico – i lavoratori precari ‘storici’ non debbono essere più sottoposti ad alcuna nuova selezione. Hanno i titoli per essere assunti nei ruoli dello Stato. Quello stesso Stato che non può utilizzarli a suo piacimento, quando ne ha bisogno, licenziarli e poi richiamarli per un numero imprecisato di volte”.

 

Urge una riforma complessiva del mercato del lavoro e del sistema previdenziale che deve essere espressione di riflessione attenta del Parlamento a partire proprio dalle norme comunitarie come impone l'art. 117 della Costituzione. La proroga dei contratti o i concorsi riservati pensati ultimamente non bastano perchè l'Italia è l'unico Stato che ha utilizzato sistematicamente come modello organizzativo per esigenze di risparmio di cassa l'assunzione a tempo determinato dei suoi dipendenti in maniera prolungata. Nella sola scuola per non pagare le mensilità estive e gli scatti di anzianità, per vent'anni, il 15% dell'organico è stato utilizzato come supplente. E ora risulta necessario sbloccare il turn-over per liberare i posti ed evitare sanzioni dalla Commissione UE e dai tribunali di giustizia europei e nazionali, ma senza bloccare gli stipendi per dieci anni come si è fatto ancora nella scuola dal 2011 perchè sarebbe un'altra violazione della norma comunitaria facilmente rinvenibile dai giudici.

 

A tal proposito, va ricordato che la scorsa estate, con ordinanza n. 207/13, la Corte Costituzionale ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la questione sulla compatibilità della normativa italiana (avallata con la Legge 106/2011) proprio rispetto alla direttiva comunitaria in tema di reiterazione dei contratti a termine e assenza di risarcimento del danno per docenti, amministrativi, tecnici ed ausiliari precari della scuola con almeno tre anni di supplenze alle spalle.

 

Ora, secondo l’avvocato Vincenzo De Michele che insieme agli avvocati Sergio Galleano, Fabio Ganci e Walter Miceli ha seguito per Anief il contenzioso sul precariato scolastico nei giudizi in Corte costituzionale e che ha partecipato alla discussione della causa Carratù in Corte di giustizia all’udienza del 5 giugno 2013, “le due importantissime decisioni della Corte Europea prendono atto della ormai certificata incapacità del legislatore nazionale di regolamentare la disciplina delle tutele contro i ripetuti abusi commessi dallo Stato e dalle imprese pubbliche statali sui contratti flessibili anche con norme retroattive”.

 

La sentenza Carratù e l’ordinanza Papalia - continua l’avvocato De Michele - rendono sicuramente effettiva la riqualificazione in contratti a tempo indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, come previsto dall’art.5, comma 4-bis, dello stesso decreto 368. Una espressione inequivocabile che – conclude il legale - dovrà essere applicata immediatamente in particolare nei settori della scuola, della sanità e della ricerca, disapplicando le norme che impediscono la tutela effettiva”.

 

ALLEGATO
Ordinanza Papalia 

 

 

5 gennaio 2014                                                                                

                                                                                                                                                                           Ufficio Stampa Anief

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