Contratto

Perché i 120 mln di euro stanziati dal Governo entro il 30 giugno sono insufficienti. Per Anief, i sindacati non dovrebbero firmare ma ricorrere in tribunale contro il blocco contrattuale. Gli aumenti previsti dal CCNL 2006-2009 sono sotto 4 punti rispetto all’inflazione, mentre gli scatti 2010-2011 sono stati pagati applicando la riforma Brunetta a invarianza finanziaria. Dal 2010, persi 93 euro al mese. Contro il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale al 2017, i lavoratori possono ricorrere gratuitamente alla CEDU. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È evidente, infatti, che la sessione negoziale ricordata dall’art. 1, comma 1, della legge 41/2014 riguarda gli scatti da pagare per il 2012, sempre che si trovino i due terzi delle risorse mancanti al netto dei 120 milioni stanziati dal Governo entro il 30 giugno 2014. E qui sta il bello: perché, ancora una volta, i soldi mancanti dovranno essere trovati da nuovi tagli o riduzioni di bilancio nel comparto, quando il MOF è già agonizzante. La mancata firma del contratto, comunque, non avrebbe alcun effetto sulle posizioni economiche maturate dal personale nel 2013 per via degli scatti pagati per il 2011, in quanto lo stesso CCNL del 13 marzo 2013, all’art. 2, comma 1, lettera c) già dispone l’accantonamento di 381 mln di euro a partire dal 2013.

Fermo restando il blocco degli scatti per il 2013, e la possibile deroga per il 2014 - negata, però, dalla vigenza dell’art. 1, comma 453 della legge 147/2013 -, l’aumento di stipendio ottenuto dai sindacati, a partire dal 2010, non è più finanziato dalle leggi di stabilità con risorse aggiuntive messe dallo Stato ma dai cittadini e lavoratori con riduzione di servizi e posti di lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 150/2009, che pure ha abolito la misurazione del merito nella progressione di carriera per anzianità, in luogo di una prestazione individuale ancora da definire a invarianza finanziaria.

Ma c’è di più: questi aumenti sono pure il minimo sindacale: 4 punti percentuali sotto quelli registrati dall’inflazione, nel periodo 2007-2012. Se si fossero, infatti, trovate le risorse per adeguare gli stipendi all’aumento dei prezzi, e quindi se si fosse firmato un contratto per il triennio 2010-2013, ogni lavoratore si sarebbe ritrovato in busta paga, in media, 3.600 euro lordi in più, aumenti per 93 euro, al netto dello scatto stipendiale.

Allora perché i sindacati che sono rappresentativi, invece di firmare accordi a perdere non si siedono nelle aule dei tribunali per denunciare il diritto all’informazione, alla consultazione, alla contrattazione? Come ha fatto, per esempio, la FLP ottenendo dal giudice del lavoro Fedele di Roma la remissione in Corte costituzionale, il 23 novembre 2013, della legge 122/2010 che blocca i contratti.

Questo accanimento terapeutico nei confronti del personale della scuola, che ogni giorno apprende dalla stampa la conferma da parte dell’amministrazione sull’abolizione degli scatti di anzianità - non per ultimo confermata dal blocco al 2010 dei valori dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 come previsto dall’art. 1, comma 452 della legge 147/2013 - deve finire, tanto più se negli altri Paesi CEDU, un docente guadagna a fine carriera 600 euro in più al mese. Il Governo deve invertire la rotta e trovare le risorse se non vuole mortificare per sempre una professione senza la quale non si rilancia più il Paese, per non aspettare che vi sia sempre un giudice a Strasburgo o Lussemburgo che lo condanni.

 

Ed è pazzesca l’idea di dimezzare il Fondo d’istituto per i coprire i tagli alla scuola. Appello ai sindacati: chiediamo uniti al Parlamento di eliminare il blocco degli aumenti automatici in busta paga.

L’Anief respinge in toto le proposte presentate da alcuni sindacati all’amministrazione con l’intento di recuperare gli scatti di anzianità bloccati per legge. Invece di chiedere al Parlamento modifiche alle norme, nel rispetto della Costituzione, si rivendica, di fatto, la chiusura degli istituti scolastici e l’applicazione dell’ennesima elemosina ai lavoratori del settore. Entrambe le richieste, presentate nei giorni scorsi da alcune delle organizzazioni sindacali per pagare l’ennesimo assegno ad personam ai dipendenti della scuola anche per il 2011, non risolvono dunque il problema del blocco delle progressioni di carriera.

Con la Finanziaria del 2010, quindi per espressa volontà del legislatore, - sostiene Marcello Pacifico, presidente Anief – è stato introdotto lo stop agli scatti automatici in busta paga per l’intero triennio scolastico 2010/2013. La novella è attualmente al vaglio dei giudici della Corte costituzionale, grazie anche a migliaia di ricorsi che il nostro sindacato ha organizzato nei mesi scorsi”.

Stiamo parlando della Legge 122/2010 - continua Pacifico – che è anche la norma più brutta approvata in questa XVI legislatura. A sostenerlo non è solo l’Anief, ma anche molti altri. Come, ad esempio, i giudici dei quattro Tribunali amministrativi regionali che hanno evidenziato la sua violazione di 10 articoli della carta costituzionale, tra cui l’organizzazione, l’accesso e la valorizzazione di ogni cittadino al lavoro secondi principi che rispettino un minimo di dignità sociale e professionale”.

L’Anief reputa a questo punto opportuno che tutti i sindacati, unitariamente, chiedano un intervento al Parlamento per rendere recuperabile questo triennio di blocco stipendiale, anche ai fini della trasformazione di questi assegni una tantum in veri e propri scatti di anzianità. In modo da renderli utili anche alla progressione di carriera e all’incremento dell’assegno pensionistico.

In vista della trasmissione alla funzione pubblica del testo, il sindacato chiede di abolire i vincoli quinquennali e triennali perché contrastanti con le recenti norme sulla cassa-integrazione e sui licenziamenti. Pronti i ricorsi. Continua la campagna di adesione per le RSU.

La nota dell’ufficio legislativo del Miur che ha certificato quanto era palese, cioè che i neo-immessi in ruolo su posto retrodatato al 1 settembre 2010 non possono essere equiparati ai neo-immessi in ruolo del 1 settembre 2011 in tema di blocco quinquennale della mobilità, rende ancora più odiosa e discriminante questa recente norma introdotta soltanto per scoraggiare il trasferimento di migliaia di precari dal Sud al Nord del Paese all’atto dello scorso aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento, prima delle 30.000 assunzioni in ruolo.

D’altronde, la nuova mobilità forzosa prevista dalla legge prima della cassa-interazione e del licenziamento del personale in esubero o soprannumerario, rendono oggi più che mai cogente il ripensamento dell’istituto della mobilità pensato proprio per garantire la continuità didattica del personale docente e ata. Il testo, però, elaborato in questi due mesi dai sindacati ammessi al tavolo delle trattative e dal Miur sembra essere sempre lo stesso degli ultimi vent’anni, con il consueto blocco triennale e senza alcuna modifica alla tabella di valutazione dei titoli dove l’abilitazione SSIS non viene valutata al pari del concorso per supervisore di tirocinio, dove il servizio pre-ruolo continua a essere valutato la metà di quello di ruolo, in disprezzo della normativa comunitaria.

Stantibus rebus, Anief ribadisce la volontà di ricorrere sia contro il blocco quinquennale (per la pre-adesione, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) sia contro la vecchia tabella di valutazione dei titoli (per la pre-adesione, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) in attesa di diventare rappresentativa grazie al voto che sarà raccolto alle prossime elezioni RSU della primavera 2012, quando porteremo nei tavoli contrattuali il nuovo stile di fare sindacato. Anche per questo chiediamo il tuo contributo: se sei di ruolo, docente o ata, candidati come RSU nella lista dell’Anief: scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per avere la documentazione.

Come previsto dall’ art. 25, comma 6 e dall’art. 39 del CCNL è possibile richiedere il part time anche per i contratti a TD. Il rapporto di lavoro part time è disciplinato, oltre che dal CCNL, anche dall’O.M. 446/97 e dalla legge 133/09. Tra le norme innanzi citate, evidenziamo che:
- sono vietati altri contratti con la pubblica amministrazione (O.M. n. 446/97 art. 4 c1);
- a livello provinciale può essere concesso entro i“limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso”CCNL art. 39;
- il contratto di lavoro “... deve contenere anche l'articolazione dell'orario di lavoro...” e la tipologia di part time (verticale, orizzontale, misto), CCNL art 25 c 6 e art 39;
- la durata minima delle prestazioni lavorativedeve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno;
- in caso di svolgimento di altre attività lavorative con rapporto di lavoro subordinato (solo privati) il limite massimo per il part time è del 50% o inferiore per eventuali esigenze connesse alla scindibilità dell'orario della classe di concorso (O.M. n. 446/97 art. 4 c2 e c3);
- deve essere assicurata l'unicità del docente per lo specifico insegnamento;
- le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Delle 40 ore collegiali sono obbligatori gli scrutini e la partecipazione agli esami di stato (la retribuzione per tutto il periodo degli esami torna ad essere del 100%); delle 40 ore di attività individuali la proporzione deve garantire i colloqui con le famiglie (O.M. n. 446/97 art. 7 c7 con rimando a ccnl 1995 artt. 40 e 42, attività collegiali per un massimo di 40 ore ed individuali per un massimo di ulteriori 40 ore);
- l’art. 73 del D.L. n. 112/08 convertito nella legge 133/09 consente all'Amministrazione di non concedere il part time. Nel caso specifico del personale docente, il CCNL e le norme citate disciplinano correttamente tutti i casi in cui non può essere concesso il part time, di conseguenza, non può esserci alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte del dirigente se sono rispettate le condizioni di cui sopra.

Riferimenti normativi:

 

 

 

 

 
ART.25 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
 

1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

ART.39 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61. 31
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.

Anche la Confederazione denuncia il tentativo del Governo di perpetuare il blocco del salario dei dipendenti e dei dirigenti pubblici nel prossimo documento di finanza, rafforzando così l’azione di contrasto messa in campo dall’Anief nei mesi scorsi con i ricorsi annunciati al giudice del lavoro.
Sono almeno tre gli articoli della Costituzione che l’Anief porta nei tribunali nella denuncia della norma che blocca i contratti e gli stipendi ai docenti e ata di ruolo della scuola: l’art. 3 per la disparità di trattamento tra lavoratori, l’art. 36 per il diritto ad un’equa retribuzione e l’art. 39 per il diritto a un contratto che la regoli in assenza della scala mobile e dell’adeguamento della busta paga all’aumento del costo della vita.
Non si può assistere all’aumento dei costi della politica, alla continua inefficienza della burocrazia e nel contempo offrire l’ennesimo sacrificio a chi non sa amministrare i risultati di una politica di risparmio per rilanciare l’economia del Paese. Per questo, Anief chiede ai giudici di tutelare il diritto al lavoro dei cittadini italiani.

Il link per aderire ai ricorsi

Il link al comunicato della Confedir Mit-Pa


 

 

 

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