Ci sono degli emendamenti proposti da Anief tra quelli che i parlamentari delle Commissioni di Montecitorio stanno esaminando per modificare il decreto 162/19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale sulle “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. Rimane in ballo l’assunzione degli idonei del concorso per dirigenti scolastici (6.06, 6.29) bandito con decreto del direttore generale del Miur n. 1259 del 23 novembre 2017, al fine di stabilizzarli e coprire i posti vacanti entro un “un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo”. I deputati si apprestano a valutare se pertinente l’attivazione di una procedura per selezionare nuovi dirigenti tecnici” senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso formazione”, riservata “per il 40 per cento del totale dei posti messi a concorso”. Va al voto poi la richiesta di riapertura delle GaE (6.41), al fine dell’inserimento “a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo”
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Quello della supplentite è un problema serio, che la politica deve per forza di cose affrontare. Le nostre richieste, che non necessitano peraltro di particolari finanziamenti, garantirebbero, se approvate, la stabilizzazione di personale – docente, Ata e dirigente - già formato, scelto e pronto a subentrare su posti vacanti. Ci affidiamo alla sensibilità e competenza dei deputati, anche perché le nostre proposte, se approvate, ridurrebbero di molto quel danno all’erario derivante dalla cronica violazione del nostro Stato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’UE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP per vincere il lavoro a tempo determinato reiterato negli anni”.
Tra le proposte storiche volute o condivise dal presidente Anief Marcello Pacifico, vanno al voto pure gli emendamenti riguardanti la stabilizzazione dei precari già assunti con riserva destinatari di sentenza (6.24), l’eliminazione delle classi pollaio (6.45), l’assunzione di mille unità di personale Ata (6.9), l’eliminazione della riduzione dei posti per le Graduatorie regionali di merito ad esaurimento, Grme (6.19, 6.20), l’attribuzione dei posti di ‘Quota 100’ alle Graduatorie di merito 2016 (6.15).
Scarica il documento ufficiale della Camera con tutte le proposte emendative. Anief comunicherà, appena disponibili, gli esiti delle scelte effettuate dalle Commissioni I e V della Camera.
GLI EMENDAMENTI ANIEF AL DECRETO 162/19:
Gli emendamenti proposti o ispirati da Anief ancora da esaminare:
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
6.6
Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici possono essere assunti, secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.».
- 06.De Filippo, Toccafondi.
18.5
Art. 33-bis.
1. All'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il concorso, senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso formazione, è riservato per il 40 per cento del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto rincarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e svolgentisi presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020».
- 01.Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Soverini, Viscomi.
6.7
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo».
6. 41. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.
Gli emendamenti proposti o ispirati da Anief dichiarati inammissibili:
6.1
5-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
- 34.Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
6.5
- All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Il personale in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, destinato a svolgere un secondo periodo di servizio della durata inferiore a sei anni scolastici, sulla base delle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, previa presentazione della domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione al competente ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla proroga della durata del secondo periodo di servizio fino al raggiungimento del limite massimo di permanenza all'estero di dodici anni, ai sensi dall'articolo 21, comma 1. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 ovvero, qualora questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale n. 4377 del 7 ottobre 2011»;
Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 40 per cento dei posti del concorso di cui al comma precedente è riservato a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche. Il personale di cui al periodo precedente accede direttamente al concorso, senza effettuare eventuali prove preselettive».
- 05.Toccafondi, Marco Di Maio, Vitiello.
6.8
5-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
- 42.Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.
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