1) Adesione dell’ANIEF allo sciopero degli scrutini contro la riforma della scuola
A parziale modifica di quanto ieri pubblicato.
2) Emendamenti depositati dall’ANIEF, in Senato, lo scorso 28 maggio (d.d.l. n.1934, art.10)
Il presidente Pacifico li ha presentati agli Uffici di Presidenza delle VII commissioni prlamentari; riportiamo gli emendamenti all’art. 10, messi a fronte dei corrispondenti articoli-base d.d.l. n.1934. La settimana prossima riporteremo gli emendamenti agli altri articoli.
° Sull’adesione dell’ANIEF allo sciopero degli scrutini, contro la riforma della scuola
A parziale modifica di quanto ieri pubblicato, precisiamo che l’ANIEF mantiene l’adesione allo sciopero proclamato da Unicobas e Cobas secondo le modalità indicate dalle suddette OO.SS. proclamanti (quindi con esclusione delle classi terminali), e revoca l’adesione allo sciopero proclamato da USB Pubblico Impiego.
°Emendamenti depositati dall’ANIEF, in Senato, lo scorso 28 maggio (d.d.l. n.1934, art.10)
Il presidente Pacifico li ha presentati agli Uffici di Presidenza delle VII commissioni di Palazzo Madama e Montecitorio; riportiamo gli emendamenti all’art. 10, messi a fronte dei corrispondenti articoli-base d.d.l. n.1934. La settimana prossima riporteremo gli emendamenti agli altri articoli.
•- Emendamento Anief: Al comma 1, dopo le parole “potenziamento nella scuola” inserire le seguenti: dell’infanzia e….
Testo governativo. Il comma 1 recita: “Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero della istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. A tale fine, l’organico dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8”. Questa è la presentazione del comma 1 fatta dall’Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura: “Il comma 1 dispone che il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato riguarda il personale docente delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione ed è finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel nuovo organico dell’autonomia. Al riguardo, la relazione tecnica dell’originario disegno di legge A.C. n. 2994 evidenzia che si prevede l’assunzione di 100.701 unità di personale docente – inclusi i soggetti da assumere sui nuovi posti di sostegno di cui all’articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 – di cui circa 50 mila destinate al potenziamento dell’offerta formativa. A tale fine, l’organico dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8”. (Classif. n.216/2015, Senato).
•- Emendamento Anief: Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale docente di religione, educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
Testo governativo. Come sopra:
•- Emendamento Anief: Al comma 2, lettera a), dopo la parola “vincitori” aggiungere le parole e idonei
Testo governativo. Il comma 2, alla lettera a) recita: “Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo: a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado”.
•- Emendamento Anief: Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: , e nelle graduatorie di merito vigenti relativi ai concorsi precedenti”.
Testo governativo. Come sopra.
•- Emendamento Anief all’Articolo 10. Al comma 2, lettera b), abrogare le parole “a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge,”.
Testo governativo. Il comma 2, alla lettera b) recita: “b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.
•- Emendamento Anief all’Articolo 10. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall’approvazione della legge.
•- Emendamento Anief all’Articolo 10. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-ter. Le graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo di cui all’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell’attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50% dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
Testo governativo. Come sopra.
•- Emendamento Anief: Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni: - alla lettera a), dopo la parola “vincitori” aggiungere le parole e idonei; - alla lettera c), dopo la parola “vincitori” aggiungere le parole e idonei.
Testo governativo. Il comma 4 recita: “In deroga all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto le-gislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di as-sunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 4; b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase; c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento”.
•- Emendamento Anief: Sopprimere il comma 9.
Testo governativo. Il comma 9 recita: “È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciol-gano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente”.
•- Emendamento Anief: Al comma 10, sopprimere l’ultimo periodo.
Testo governativo. Il comma 10 recita: “A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), se esaurite perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale do-cente per le scuole statali di ogni ordine e grado”.
•- Emendamento Anief: Al comma 11 sopprimere le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge,”.
Testo governativo. Il comma 11 recita: “La prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del re-golamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria effica-cia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo”.
•- Emendamento Anief: Al comma 12 sostituire le parole da “Limitatamente” fino a “interprovinciale” con le seguenti: A partire dall’anno scolastico 2014/2015, i docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere per l’anno successivo l’assegnazione provvisoria, anche in deroga al vincolo triennale”.
Testo governativo. Il comma 12 recita: “Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai do-centi assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l’anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati”.
•- Emendamento Anief: Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modifiche: - sopprimere le parole “e comunque alla scadenza del predetto triennio”; - sostituire le parole “10 per cento” con 50 per cento.
Testo governativo. Il comma 16, lettera a) recita: 16. “All’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;”
•- Emendamento Anief: Al comma 18, abrogare le parole “a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Testo governativo. Il comma 18 recita: “I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’i-struzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1º settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all’esauri-mento dei soggetti aventi titolo. L’assun-zione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti del-l’organico dell’autonomia vacanti e disponi-bili, con priorità rispetto a ogni altra gradua-toria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo”.