Apertura del Governo su emendamenti al Decreto PA bis: è stato infatti approvato un emendamento sui dirigenti scolastici asteriscati (20.47). Via libera del Governo e del Relatore anche a un altro emendamento su organico aggiuntivo con riformulazione chiesta da Anief su personale ausiliario (collaboratori scolastici) e ai fondi per la formazione per il personale docente del personale Ata (20.7, 20.8, 20.16, 20.17) e un altro per accesso a quota di posti riservati per corso universitario 30 CFU abilitante per partecipanti ultimo concorso straordinario bis, precari con 36 mesi di servizio anche nelle paritarie con riformulazione per i percorsi Iefp sempre chiesta dal giovane sindacato rappresentativo (21.1, 21.2) .
Attesa per emendamento docenti reintegrati che hanno superato anno di prova.
Emendamento approvato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-quinquies:
1) alla lettera a) le parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato» sono soppresse;
2) alla lettera b) sono aggiunte alla fine le seguenti: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere
stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato»;
b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:
«11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56.».
20.47. I Relatori
Parere favorevole su riformulazione
ART. 20.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in generale» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «.Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;
3) alla lettera d) premettere al punto 1) il seguente:
«0.1) al comma 2 le parole: “della riserva di posti stabilita” sono sostituite dalle seguenti: “della riserva di posti e con le modalità stabilite”»;
4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: “38 per cento” sono sostituite con le seguenti: “45 per cento”.
3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.
3-quater. All'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito con il seguente: “Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il requisito del titolo di abilitazione è conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”»;
b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l'aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».
*20.7. (proposta di nuova formulazione) Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*20.8. (proposta di nuova formulazione) Rampelli, Cangiano, Mollicone, Amorese, Malagola, Messina, Lupi, Morgante.
*20.16. (proposta di nuova formulazione) Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.
*20.17. (proposta di nuova formulazione) Dalla Chiesa, Tassinari.
All'articolo 5, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea
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ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, .»;
b) al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato dalla Scuola europea di Brindisi nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della scuola europea. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero.».
20.45. (Proposta di nuova formulazione) D'Attis, Tassinari.
ART. 21.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le parole da: «In ragione» fino a: «Ministero dell'istruzione e del merito,»;
dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al periodo successivo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all'INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.
4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione e del merito» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
4-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono prorogate per gli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-nonies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: «da 121 a 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario».
*21.1. (Proposta di nuova formulazione) Sasso.
*21.2. (Proposta di nuova formulazione) Cangiano.
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