Le modifiche sulla scuola al decreto PA Bis hanno superato il primo round: in vista della conversione in legge del DL - Esame AC 1239 - sono stati infatti segnalati per il voto alla Camera gli emendamenti chiesti dal sindacato Anief, sostenuti anche dal primo partito di maggioranza e consegnati ai senatori della prima e undicesima Commissione: i punti riguardano l’organico aggiuntivo, l’accesso ai corsi abilitanti, il reintegro dei docenti e dei dirigenti scolastici licenziati, le risorse e la formazione del personale Ata. Dopo l’esame di verifica, si passerà all’ammissibilità degli emendamenti al decreto, quindi alla votazione finale per ognuno.
“Stiamo facendo del nostro meglio per intervenire sulla Scuola, sull’Afam e su tutto il comparto dell’Istruzione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –: l’approvazione delle norme da noi suggerite nel decreto PA bis sarebbe importante per il personale, ma anche per migliorare la didattica: c’è da inserire l’organico aggiuntivo, fondamentale per l’attuazione dei tanti progetti associati al Pnrr, introdurre la formazione del personale Ata, permettere l’immissione in ruolo con il doppio canale, come pure l’accesso ai corsi abilitanti dei docenti ‘ingabbiati’, altrimenti costretti a rimanere lontano dai loro affetti chissà ancora per quanto tempo, stabilizzare tutti i candidati del concorso Straordinario bis, come pure immettere in ruolo i docenti e dirigenti assunti e poi licenziati, con tanto di anno di prova effettuato. Occorre anche stabilizzare decine di migliaia di precari della Scuola e dell’intero comparto della Conoscenza. Oltre a fornire più deroghe al dimensionamento dell’Istruzione che sta creando istituti maxi. Sull’importanza di questi emendamenti, la nostra delegazione – conclude il presidente Anief - si era espressa già in audizione”.
GLI EMENDAMENTI SEGNALATI DALLA MAGGIORANZA
- 20.7, 20.8, 20.16, 20.17
Chi ha prestato 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie di cui uno nella specifica classe di concorso negli ultimi 5 anni e ha partecipato al concorso straordinario bis consegue l’ abilitazione partecipando al corso di 30 Cfu secondo una quota di riserva dei posti
- 20.30 20.31
I dirigenti scolastici che hanno superato la prova scritta e orale e l'anno di prova sono immessi in ruolo dal 1° settembre 2024
- 20.34 e 20.35
Reintegro docenti licenziati della secondaria che hanno superato il concorso con riserva e hanno superato hanno di prova con 3 anni di servizio
- 21.1 e 21.2
Organico Aggiuntivo Pnrr può essere preso dalle graduatorie di istituto dalle scuole autonome per il personale ATA nel limite del 10% delle risorse; viene finanziata la formazione del personale ATA
Tra gli emendamenti della opposizione si segnala il 20.32 e 20.33 sulla istituzione di un Organico Aggiuntivo in zone con alta dispersione scolastica e difficoltà economiche.
IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI
Leggi il testo integrale
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
- dopo la lettera b), aggiungere la
seguente: b-bis) all'articolo 2-ter, dopo
il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis.
Coloro che hanno svolto servizio presso
le istituzioni scolastiche statali o presso le
scuole paritarie per almeno tre anni, anche
non continuativi, di cui almeno uno nella
specifica classe di concorso per la quale
scelgono di conseguire l'abilitazione, nei
cinque anni precedenti, valutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro
che hanno sostenuto la prova concorsuale
relativa alla procedura straordinaria di cui
all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, conseguono, fermo restando
il possesso del titolo di studio necessario
con riferimento alla classe di concorso,
l'abilitazione all'insegnamento attraverso
l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso
universitario e accademico di formazione
iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;
- alla lettera d), premettere al numero 1)
il seguente: 01) al comma 2 le parole: «della
riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle
seguenti: «della riserva di posti e con le
modalità stabilite»;
b)dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
3-bis. All'articolo 1, della legge 10
marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo del
comma 4-bis è sostituito dal seguente: «Ai
fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito,
dal personale in servizio presso le scuole
secondarie che chiedono il riconoscimento
della parità o che lo abbiano già ottenuto,
secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-
bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59»;
b) dopo il comma 4-bis è aggiunto
il seguente: «4-ter. In via straordinaria, per
gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e
2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui
iscrizione ai percorsi di formazione iniziale
e abilitazione all'insegnamento di cui agli
articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta
per mancanza dell'offerta formativa di tali
percorsi, è considerato valido requisito, ai
soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del
titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis
della medesima legge, l'aver svolto servizio
presso le scuole paritarie, per almeno tre
anni, anche non continuativi, nei dieci anni
precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.
124».
** 20. 7. Sasso, Latini, Loizzo, Miele,
Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone,
Caparvi, Giagoni, Nisini.
** 20. 8. Rampelli, Cangiano,
Mollicone, Amorese, Malagola, Messina,
Lupi, Morgante.
* * *
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
- dopo la lettera b) aggiungere la
seguente:
b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma
4 è inserito il seguente: «4-bis. Coloro che
hanno svolto servizio presso le istituzioni
scolastiche statali o presso le scuole paritarie
per almeno tre anni, anche non continuativi,
di cui almeno uno nella specifica classe di
concorso per la quale scelgono di conseguire
l'abilitazione, nei cinque anni precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999 n. 124,
nonché coloro che hanno sostenuto la
prova concorsuale relativa alla procedura
straordinaria di cui all'articolo 59, comma
9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73,convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono,
fermo restando il possesso del titolo di
studio necessario con riferimento alla classe di concorso,
l'abilitazione all'insegnamento attraverso
l'acquisizione di 30 CFU o CFA
del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale di cui all'articolo 13,
comma 2»;
- alla lettera d), premettere al numero
1) il seguente:
01) al comma 2, primo periodo, le
parole: «della riserva di posti stabilita» sono
sostituite dalle seguenti: «della riserva di
posti e con le modalità stabilite»;
b) dopo il comma 3 aggiungere il
seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo del comma 4-bis
è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al
comma 4 il requisito del titolo di abilitazione
deve essere conseguito, dal personale in
servizio presso le scuole secondarie che
chiedono il riconoscimento della parità o
che lo abbiano già ottenuto, secondo le
modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
b) dopo il comma 4-bis è aggiunto
il seguente: «4-ter. In via straordinaria, per
gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025
e 2025/2026, con riferimento ai soggetti
la cui iscrizione ai percorsi di formazione
iniziale e abilitazione all'insegnamento di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata
accolta per mancanza dei relativi percorsi
abilitanti, è considerato valido requisito, ai
soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del
titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis
della medesima legge, l'aver svolto servizio
presso le scuole paritarie, per almeno tre
anni, anche non continuativi, nei dieci anni
precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.
124».
* 20. 16. Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.
* 20. 17. Dalla Chiesa, Tassinari.
* * *
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 5 del decretolegge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 11-quinquies:
- alla lettera a), le parole: «ovvero
abbiano superato la prova scritta e la prova
orale dopo essere stati ammessi a seguito di
un provvedimento giurisdizionale cautelare,
anche se successivamente caducato» sono
soppresse;
- alla lettera b), sono aggiunte
in fine le seguenti parole: «ovvero abbiano
superato la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di
un provvedimento giurisdizionale cautelare,
anche se successivamente caducato»;
b) dopo il comma 11-novies è
aggiunto il seguente: «11-decies. I soggetti
destinatari di provvedimenti di revoca della
nomina o di risoluzione del contratto di
dirigente scolastico, adottati in esecuzione
di provvedimenti giurisdizionali, che hanno
partecipato con riserva al concorso indetto
con decreto del direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, superando la prova scritta e la prova
orale, e a condizione che abbiano superato
il relativo periodo di formazione e prova,
sono immessi in ruolo con decorrenza
1° settembre 2024 e con retrodatazione
della decorrenza giuridica al 1° settembre
2023, sui posti vacanti e disponibili con
precedenza rispetto alle assunzioni per
l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva
la necessità di eseguire i provvedimenti
giurisdizionali che dispongono l'immissione
in ruolo dei partecipanti alla procedura
concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 2011 – IV serie speciale n. 56.».
* 20. 30. Loizzo, Sasso, Latini, Miele,
Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone,
Caparvi, Giagoni, Nisini.
* 20. 31. Mollicone, Cangiano, Amorese,
Messina.
* * *
Art. 21.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da:
In ragione fino a: periferica del Ministero
dell'istruzione e del merito,
b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi previsti dal
PNRR possono attingere alle graduatorie
d'istituto per lo svolgimento di attività di
supporto tecnico e strettamente finalizzate
alla realizzazione dei progetti finanziati dal
PNRR di cui hanno la diretta responsabilità
in qualità di soggetti attuatori. Per le
predette finalità, le istituzioni scolastiche
sono autorizzate a porre a carico del
PNRR esclusivamente le spese per il
personale amministrativo e tecnico a tempo
determinato, nei limiti della percentuale
delle spese generali dell'investimento ovvero
dei costi indiretti, in misura comunque non
superiore al 10 per cento del correlato
finanziamento PNRR.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e
del merito promuove la progettazione,
lo sviluppo e la realizzazione della
Piattaforma famiglie e studenti, che
rappresenta un canale unico di accesso
al patrimonio informativo detenuto dal
Ministero medesimo e dalle Istituzioni
scolastiche ed educative statali. La
Piattaforma è costituita da un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilità
dei sistemi informativi esistenti e funzionali
alle attività del Ministero, al fine di
semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi
digitali della Piattaforma sono erogati nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, e del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito
e le Istituzioni scolastiche ed educative
utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma
limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per
il perseguimento delle rispettive finalità
istituzionali. L'accesso alla Piattaforma è
consentito con le modalità di cui al comma 2-
quater dell'articolo 64 del decreto legislativo
del 7 marzo 2005, n. 82.
4-quater. Nell'ambito dei servizi
digitali a sostegno del diritto allo studio,
al fine di semplificare l'erogazione delle
prestazioni a favore di famiglie e studenti,
di ottimizzare il lavoro del Ministero
dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni
scolastiche ed educative statali, e di
alimentare la Piattaforma di cui al comma
4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato
ad acquisire dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi
identificativi, suddivisi per fasce, relativi
all'indicatore sulla situazione economica
equivalente (ISEE) delle famiglie con
studentesse e studenti iscritti presso le
Istituzioni suddette, al fine di ripartire
le risorse tra queste ultime, privilegiando
quelle con un maggior numero di famiglie
bisognose. Le operazioni di acquisizione
sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del citato Regolamento
(UE) 2016/679, nonché del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al
fine di poter ricevere gli indicatori ISEE,
il Ministero è autorizzato a trasmettere
all'INPS i dati necessari ad individuare le
studentesse e gli studenti delle Istituzioni
scolastiche ed educative statali, adottando
misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del
citato Regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali,
in qualità di enti erogatori, per il tramite
della Piattaforma di cui al comma 4-ter,
effettuano, altresì, i controlli sul Sistema
informativo ISEE di cui all'articolo 60,
comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi
alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
della soglia ISEE delle famiglie che abbiano
richiesto il riconoscimento del contributo,
ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione
e del merito, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, adotta uno o
più decreti, di natura non regolamentare,
con i quali definisce i servizi digitali
inclusi nella Piattaforma di cui al comma
4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di
sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di
interoperabilità, i limiti e le condizioni di
accesso volti ad assicurare il corretto, lecito
e trasparente trattamento dei dati, le garanzie
per i diritti e le libertà degli interessati, i
tempi di conservazione dei dati e le misure di
sicurezza di cui al citato Regolamento (UE)
2016/679.
4-sexies. Le attività previste dai commi
4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con
le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo
le parole: «Ministero dell'istruzione e del
merito» sono aggiunte le seguenti: «previa
intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,».
4-octies. Le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto
legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, sono prorogate per gli anni 2024
e 2025. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440.
4-nonies. All'articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole:
«da 121 a 124» sono aggiunte le seguenti:
«, nonché per la formazione del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario».
* 21. 1. Sasso, Latini, Loizzo, Miele,
Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone,
Caparvi, Giagoni, Nisini.
* 21. 2. Cangiano, Rampelli, Amorese,
Mollicone, Messina.
TUTTE LE PROPOSTE EMENDATIVE ANIEF
Le proposte divise per argomento segnalate dall’Anief e con indicazione del deputato primo firmatario:
-Ammissione ai percorsi abilitanti di 30 cfu dei partecipanti all'ultimo concorso straordinario bid e dei precari con 36 mesi di servizio
20.7 Sasso, 20.8 Rampelli, 20.16 Lupi, 20.17 Tassinari
(Anief aveva chiesto anche in reintegro delle graduatorie del concorso straordinario)
-Reintegro docenti licenziati che hanno superato gli ultimi concorsi ordinari e l'anno di prova
20.34 Sasso e 20.35 Cangiano
(Anief aveva chiesto anche di reintegrare i docenti assunti da Gae)
-Reintegro dirigenti scolastici licenziati
20.30 Sasso, 20.31 Mollicone, 20.26 Cannizzaro
-Nomina vincitori concorso dirigente scolastico che hanno rifiutato la prima nomina
20.44 Amato
-Assunzione straordinaria precari Afam
20.28 Cangiano
(Emendamento simile chiesto da Anief e al voto in quarta Commissione Senato al DL Salva-Infrazioni in Senato)
-Introduzione organico aggiuntivo su fondi PNRR o per attuazione PNRR
21.1 Sasso, 21.2 Cangiano, 20.32 Mari, 20.33 Amato
-Assunzione da doppio canale GPS prima fascia posti comuni e sostegno
20.29 Mari
(Emendamento simile esteso anche alla 2fascia chiesto da Anief e al voto in quarta Commissione Senarl al DL Salva-Infrazioni in Senato)
-Criteri di deroga nel dimensionamento e bella ️formazione delle classi
20.05 Amato
PER APPROFONDIMENTI: