L’opposizione parlamentare ha presentato alla Camera dei deputati una serie di emendamenti sulla scuola nel decreto Milleproroghe in via di approvazione di finale: le modifiche richieste sono importanti, perché riguardano temi centrali come l’organico aggiuntivo del personale, l’allargamento delle graduatorie concorsuali per le immissioni in ruolo e le assunzioni su sostegno. “Le richieste potrebbero tuttavia decadere presto, per il probabile voto di fiducia in arrivo, a seguito della scadenza imminente del decreto legge di conversione”, spiega oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, molto interessato all’eventuale approvazione degli emendamenti proposti.
“Qualora le proposte di modifica del testo non avessero seguito – continua Pacifico - sarebbe comunque tutto rinviato all'esame del decreto legge “Accelerazione PNRR”: quella sì che sarebbe l’ultima possibilità per convertire in legge le richieste Anief rispetto alle urgenze della scuola, con altre anche proposte indispensabili in vista del prossimo anno scolastico: dal reclutamento dei precari alla conferma dei 50 mila docenti e Ata con l’organico aggiuntivo, dalla deroga dei vincoli alla mobilità del personale alla formazione dei lavoratori, fino ad una provvidenziale semplificazione dei nuovi concorsi: il testo di questo secondo decreto sarà probabilmente calendarizzato in Senato dopo la pubblicazione prossima in Gazzetta Ufficiale”.
GLI EMENDAMENTI AL MILLEPROROGHE PRESENTATI ALLA CAMERA
5. 2. Caso, Orrico, Amato,
Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso
Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo
Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine degli incarichi
temporanei, attivati ai sensi dell'articolo
231-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, del personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e
promozione alla piena ripresa delle attività
didattiche e per la personalizzazione dei
percorsi di apprendimento degli alunni, è
prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di
spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, pari a 390 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190
5.3. Caso, Orrico, Amato,
Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso
Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo
Ricciardi, Torto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire le immissioni
in ruolo da graduatoria di concorso, la
validità delle graduatorie di cui all'articolo
59, commi 17, 10, lettera d), e 15, lettera
c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, è estesa
fino al 31 dicembre 2025, nel limite
delle autorizzazioni di spesa previste a
legislazione vigente e nel rispetto del regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3
e 3-bis, della legge n. 449 del 1997.
5. 9. Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso
Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo
Ricciardi, Torto
Dopo il comma5-quater,aggiungere il
seguente:
5-quinquies. Al primo periodo del comma
326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: <<, può essere
prorogato fino al termine delle lezioni
dell'anno scolastico 2021/2022>> sono
sostituite dalle seguenti: <<e prorogati fino
al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino
al termine delle lezioni dell'anno scolastico
2022/2023, e comunque non oltre il 15
giugno 2023, salvo che per le scuole
dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
nelle quali il termine è prorogato fino e
non oltre il 30 giugno 2023. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della disposizione
di cui al precedente periodo, pari a 30
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma <<
Fondi di riserva e speciali >> della missione
<< Fondi da ripartire >> dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero>>.
5. 14. Manzi, Furfaro, Orfini, Berruto,
Zingaretti, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 11-novies, aggiungere il
seguente:
11-decies. All'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono
inseriti i seguenti:
-"18-novies. Esclusivamente in caso di
esaurimento delle graduatorie utili, a
legislazione vigente, al fine dell'immissione
in ruolo dei docenti di sostegno e solo
all'esito delle procedure di cui al comma
17-ter, le facoltà assunzionali annualmente
autorizzate per la predetta tipologia di posto
sono utilizzate secondo la procedura di cui al
comma 18-decies.
18-decies. I posti di sostegno vacanti e
disponibili che residuano dopo le ordinarie
procedure di cui al comma 18-novies sono
assegnati con contratto a tempo determinato
ai docenti che sono iscritti nella prima
fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti di sostegno, o negli appositi elenchi
aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche
con riserva di accertamento del titolo, coloro
che conseguono il titolo di abilitazione
o di specializzazione entro il 31 luglio
2021. Il contratto a tempo determinato è
proposto esclusivamente nella provincia e
nelle tipologie di posto per le quali il docente
risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o
negli elenchi aggiuntivi di sostegno".
5. 15. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli,
Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari,
Picco
Dopo il comma 11-novies, aggiungere il
seguente:
11-decies. Le graduatorie di cui
all'articolo 59, commi 10, lettera d), e15,
lettera c), del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
integrate, nel limite delle autorizzazioni
di spesa previste a legislazione vigente e
nel rispetto del regime autorizzatorio di
cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i
candidati risultati idonei per avere raggiunto
o superato il punteggio minimo previsto dal
comma 15 del medesimo articolo 59 del
decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime
graduatorie, riferite alle procedure di cui
al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499
del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a
esaurimento prima di effettuare le assunzioni
dai concorsi banditi successivamente.
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