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Scatti biennali: rinviati dal MEF di due anni nel cedolino unico di gennaio

Anief ricorre in tribunale per farsi riconoscere gli aumenti utili anche per la pensione, bloccati come ricordato nella nota informativa n. 181 del 29 dicembre 2010, in applicazione della legge 122/2010, per noi incostituzionale.

850.000 dipendenti pubblici, appartenenti al personale di ruolo della scuola, hanno scoperto ora “l’acqua calda” per usare una felice espressione di un’organizzazione sindacale i cui dirigenti hanno tacciato per stupidi i colleghi che non hanno visto l’art. 4 del D. I. n. 3 del 14 gennaio 2011.

Meno male che ancora qualche collega sa leggere la propria busta paga dove, coerentemente con quanto dichiarato a fine anno, i tecnici del tesoro accanto alla voce qualifica … e scadenza … hanno prorogato d’ufficio con un clic per due anni le classi e gli scatti che i poveri docenti e ata sfortunati dovevano maturare con decorrenza successiva al 1 gennaio 2011.

Ancora una volta una palese discriminazione tra lavoratori italiani e tra dipendenti della stessa amministrazione pubblica, in palese violazione di ben 7 articoli della Costituzione.

Per questa ragione, Anief conferma la volontà, già espressa nei precedenti comunicati, di ricorrere in ogni corte territoriale per riaffermare il diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione.

 

Istruzioni per le pre-adesione ai ricorsi

Il personale docente/ata di ruolo iscritto al sindacato potrà ricorrere al giudice del lavoro per vedersi riconoscere, anche ai fini contributivi per la pensione, gli scatti di anzianità retributiva bloccati e dichiarati irrecuperabili dall’art. 9 della legge 122/2010.

Come è stato ben evidenziato, infatti, è evidente che gli aumenti di stipendio ricevuti nel cedolino di settembre si riferiscono agli scatti maturati nei sei anni precedenti, come previsto dal c. 1 dell’art. 9 della legge 122/2010, mentre a partire dal 2011 e fino al 2013 saranno bloccati e non potranno essere recuperati ai sensi dei commi 17, 21 e 23 dello stesso articolo di legge, come preventivato anche dalla Corte dei Conti nella relazione tecnica allegata.

Cioè, per la prima volta, si è deciso in Parlamento che nel nostro Paese, una categoria di lavoratori, quella della scuola, dovrà lavorare per tre anni senza poter veder riconosciuto il merito del lavoro svolto (scatti di anzianità di carriera), l’adeguamento dello stipendio all’aumento del costo della vita (v. inflazione), il riconoscimento del lavoro per la pensione (i maggiori contributi versati): in poche parole, si lavorerà senza alcun riconoscimento economico, e per di più, senza poter per tutta la vita recuperare il blocco previsto.

Né può consolare o rassicurare l’aggiuntivo c. 14 dell’art. 8 della stessa legge, secondo cui il titolare del MIUR potrà con un semplice decreto decidere a chi donare il 30% dei soldi risparmiati sui tagli della scuola. Il fatto che il ministro Gelmini abbia promesso alle OO. SS., la cui rappresentatività è stata prorogata per legge per il 2010, di esser intenzionata a destinare tali risparmi per procedere ad un’elemosina, una tantum, in favore dei portafogli del personale di ruolo della scuola, non cancella la normativa che prevede come gli aumenti di stipendio non possono essere disposti né figurare come contributi versati ai fini della pensione. Né ci sembra legittimo il blocco del CCNL da definire per il prossimo triennio previsto dal c. 17 dell’art. 9.

L’ANIEF ritiene che questo provvedimento leda i diritti dei lavoratori docenti e ata della scuola in quanto palesemente incostituzionale per violazione degli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Per tutte queste ragioni, l’ANIEF ha deciso di promuovere dei ricorsi al giudice del lavoro per ottenere il recupero degli aumenti di stipendio anche ai fini contributivi, dietro richiesta di remissione alla corte costituzionale dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010.

Il personale docente/ata interessato a ricorrere (iscritto all’ANIEF o che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) deve scrivere una mail di pre-adesione (non vincolante per il proseguo del ricorso) a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con indicazione nell’oggetto: pre-adesione ricorso recupero stipendio di anzianità e nel testo: Cognome, Nome, Istituzione scolastica, Luogo di Lavoro, Provincia del luogo di Lavoro, Regione del Luogo di Lavoro, Qualifica (docente o ata), anno di maturazione dello scatto non riconosciuto (indicare 2010, 2011, 2012, 2013), anzianità di servizio (indicare gli anni). Successivamente a tale data riceverà una mail per la comunicazione degli ulteriori dati utili per procedere eventualmente al ricorso (il cui costo non supererà 100 euro), secondo istruzioni specifiche.

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