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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini

Emendamenti ANIEF

Dopo il comma 5 art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) aggiungere i seguenti commi:

7. I docenti che conseguono l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dal primo aggiornamento utile. 

7-bis. A decorrere dall’a.s. 2017/18, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il c. 10-bis art. 1 L. 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 20. 

Motivazione [proroga riapertura GaE per inserimento abilitati in fascia aggiuntiva]: l’elevata percentuale di contratti a tempo determinato stipulati anche per l’anno scolastico in corso nelle scuole di tutti gli ordini e gradi, rende evidente come né il piano straordinario di assunzioni del personale docente di cui alla L. 107/2015, né il concorso docenti 2016, abbiano garantito il numero di docenti di cui la scuola statale italiana necessita per il proprio regolare funzionamento. Allo stesso tempo, è necessario fornire una risposta realmente esaustiva ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 ee C-418/13) in relazione all’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana. Per questo, è necessario garantire a tutti gli abilitati - ivi compresi coloro che conseguiranno la specializzazione all’insegnamento di sostegno attraverso la frequenza del terzo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - la possibilità di essere inseriti a richiesta nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente. L’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento, inoltre, consentirebbe di individuare gli aspiranti alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato e determinato facendo riferimento a punteggi e titoli aggiornati, in modo da avere un quadro fedele in relazione al merito (punteggio) di ciascun aspirante, nel massimo rispetto del principio meritocratico. 

8. Sono prorogati i termini per la costituzione dell’organico di potenziamento di cui all’art. 1 c. 95 L. 13 luglio 2015 n. 107 anche per gli anni scolastici successivi all’a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell’Infanzia, il personale Ata e il personale educativo.

8-bis. Con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8mila unità per il personale docente della scuola dell’Infanzia, alle 20mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall’aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al comma 8-bis. 

Motivazione [proroga ed estensione organico potenziamento al personale docente della scuola dell’infanzia, al personale Ata e al personale educativo]: La L. 107/2015 ha disposto l’introduzione dell’organico di potenziamento, integrato all’interno dell’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, escludendo immotivatamente i docenti della scuola dell’infanzia, il personale Ata e il personale educativo.  Anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 ee C-418/13), è necessario procedere alla stabilizzazione anche dei precari di questi settori della scuola su tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola dell’Infanzia (oltre 8mila), per il personale Ata (oltre 20mila) e per il personale educativo (oltre 500).

9. I soggetti  inseriti  a  pieno titolo nelle graduatorie di merito  della  scuola  dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno,  dei concorsi   banditi   con       decreti   direttoriali    del    Ministero dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca  23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui  all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono  assunti,  in  deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto  legislativo  n.  297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso  e  nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107  del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine  rispetto  ai  soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale  massima  per ciascuna  regione  del  50  per  cento  dei  posti,  riservata   allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami,  e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento,  rispetto  ai  posti   disponibili   per   ciascuna   regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;       

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini  e  con  le modalità stabiliti con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  possono presentare   apposita   istanza   al    Ministero    dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale  indicano  l'ordine  di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.     

9-bis. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca,  sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.     

9-ter. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di  cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive  graduatorie di merito e ad esaurimento.     

9-quater. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al  comma  1,  le graduatorie di merito dei concorsi   banditi   con   decreti   direttoriali    del    Ministero dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca  23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.   

9-quinquies. Le  graduatorie  di  merito  della  scuola  dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, del concorso di cui all'articolo 1, comma  114,  della  legge  13  luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018  e  2018/2019,  in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e  disponibili,  in luogo di quelli  messi  a  concorso.  All'assunzione  dalle  medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

Motivazione [procedura di assunzione nazionale per idonei concorso docenti 2016]: la procedura di cui al presente comma consentirà l’assorbimento di coloro i quali, in esito al concorso docenti 2016, pur essendo utilmente collocati nelle graduatorie di merito, non hanno ottenuto la stipula di contratto a tempo indeterminato per mancanza di posti per la propria classe di concorso nella regione per cui hanno partecipato alla procedura concorsuale. Inoltre, consentirà di porre rimedio alla cospicua diminuzione dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato causata dalla procedura di mobilità straordinaria di cui all’art. 1, c. 108, della  legge  13  luglio 2015, n. 107. D’altra parte analoga disposizione è stata già prevista e realizzata ai sensi del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge 26 maggio 2016, n. 89.

10. Sono prorogati fino all’indizione del concorso docenti successivo all’entrata in vigore della presente legge i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti   direttoriali    del    Ministero dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca  23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 113 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 saranno applicate al concorso docenti bandito successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

10-bis. Conseguentemente sono prorogati i termini di cui all’art. 400 D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 per la partecipazione degli aspiranti non abilitati in possesso di titolo d’accesso all’insegnamento valido all’ultimo concorso per docenti bandito antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le prove suppletive per i candidati non abilitati in possesso titolo d’accesso all’insegnamento valido che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso docenti di cui ai decreti direttoriali  del  MIUR del 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 e che hanno presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro i termini previsti.

10-ter. Al comma 110 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, eliminare le parole “Ai concorsi  pubblici per titoli ed  esami  non  puo'  comunque  partecipare  il  personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre  con  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”

Motivazione [proroga validità graduatorie di merito concorso docenti 2016,  rinvio introduzione limite 10% idonei, ammissione laureati e docenti di ruolo ai concorsi docenti): le numerose incongruenze derivanti dalle risultanze del concorso docenti 2016 rendono necessario prorogare la validità delle relative graduatorie di merito fino alla pubblicazione di quelle del concorso successivo, eliminando il termine decadenziale triennale attualmente vigente. Inoltre, è necessario rinviare al prossimo concorso l’introduzione del limite del 10% al numero di idonei in graduatoria, in quanto la sua applicazione al concorso docenti 2016 causerebbe la perdita della possibilità di immissione in ruolo nei casi in cui gli aspiranti vincitori e/o idonei rinuncino alla stipula del contratto (ad esempio, per accettarne un altro da diversa graduatoria di merito o da graduatoria ad esaurimento). È altresì necessario, alla luce della proroga richiesta, consentire l’ammissione al concorso docenti 2016 – attraverso apposite prove suppletive – degli aspiranti non abilitati in possesso di titolo d’accesso all’insegnamento valido (purché abbiano prodotto domanda di ammissione al concorso ed abbiano presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. avverso la propria esclusione), anche in relazione alla necessità di predisporre un’adeguata fase transitoria in vista delle modifiche al sistema di formazione e reclutamento dei docenti annunciate dalla L. 13 luglio 2015 n. 107. Infine, è da eliminare la norma che impedisce ai docenti di ruolo di partecipare ai concorsi a cattedra, già censurata dai tribunali amministrativi e sulla cui legittimità è attualmente pendente il giudizio della Corte Costituzionale.

11.Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Motivazione [ammissione ad una nuova sessione speciale di corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011 e lo stesso decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015]: l’ammissione ad una sessione speciale degli aspiranti in questione, già ricorrenti avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011 - DDG del 13 luglio 2011 e il decreto direttoriale n. 499/2015 che sana solo un parte del contenzioso esistente, consentirà la composizione della controversia giudiziaria ancora in corso e sanerà definitivamente la disparita di trattamento dei ricorrenti del 2004 e 2006, nei confronti di quest'ultimi.

11bis.Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Motivazione [ammissione ad una nuova sessione speciale di corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015]: l’ammissione ad una sessione speciale degli aspiranti in questione, già ricorrenti avverso il decreto direttoriale n. 499/2015 che sana solo un parte del contenzioso esistente, consentirà la composizione della controversia giudiziaria ancora in corso e sanerà definitivamente la disparita di trattamento dei ricorrenti del 2004 e 2006, nei confronti di quest'ultimi.

11ter.Sono prorogati i termini per la predisposizione di una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Motivazione [rinnovazione delle procedure previste dal decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015]: l’ammissione ad una sessione speciale degli aspiranti in questione, considerato l alto numero di reggenze durante il corrente anno scolastico, risulta necessaria per coloro individuati già dalla legge.

 

12. In deroga all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2017 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con  pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 1° marzo 2017.

Motivazione [proroga reclutamento ricercatori a tempo indeterminato e istituzione albo ricercatori universitari]: il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell’ottica dell’innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese.

13. Il termine di cui al comma 131, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 così come interpretato dal c. 375 art. 1 L. 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato al 1° settembre 2019, coerentemente con il rinvio all’a.s. 2018/2019 dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, disposto dall’art. 1, comma 10-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. 

Motivazione [proroga termine inizio computo limite 36 mesi per supplenze]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 ee C-418/13) è necessario rivedere la norma che introduce il limite di 36 mesi alla stipula di contratti a tempo determinato che, lungi dal rappresentare la soluzione al problema all’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, configurerebbe invece una illegittima violazione del principio meritocratico alla base dell’individuazione degli aspiranti docenti, in quanto impedirebbe a chi ha un punteggio maggiore (come noto, derivante prevalentemente da una maggiore anzianità di servizio) di stipulare contratti a tempo determinato, che andrebbero invece assegnati ad aspiranti con punteggio (ed anzianità di servizio) minori. Si tratta, pertanto, di un’evidente stortura che deve essere immediatamente sanata. La soluzione al precariato, infatti, è da rintracciare esclusivamente nella stabilizzazione di coloro che hanno superato tale limite, non nella loro espulsione dalla scuola italiana. Nelle more di una auspicabile soppressione di tale norma, è comunque necessario prorogare al 1° settembre 2019 il termine a partire dal quale iniziare il computo dei 36 mesi, coerentemente con il rinvio dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento all’a.s. 2018/2019 disposto dal Milleproroghe 2016.

14. Il termine di decorrenza dal 1° settembre 2015 di cui all’art. 1 comma 331 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 1° settembre 2019.

Motivazione [proroga del termine di blocco dei comandi, distacchi, fuori ruolo o utilizzazioni  del personale docente e Ata presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni]: il blocco disposto dalla norma richiamata ha privato il personale docente e Ata della possibilità di poter svolgere un periodo di servizio presso altre pubbliche amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni. Tale blocco, però, impedisce al personale interessato di poter ampliare il proprio bagaglio esperienziale, il cui potenziamento rappresenta, invece, un elemento di interesse e arricchimento per la stessa amministrazione scolastica. La proroga richiesta dall’emendamento – che peraltro non necessita di alcuna copertura poiché tutti gli oneri sono a carico dall’amministrazione o degli enti  pressi cui il dipendente è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzo - si propone di consentire a docenti e personale Ata di poter fruire di tale possibilità fino al 1° settembre 2019.

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