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AFAM: il punteggio per i diplomi conseguiti dopo il 31 dicembre 2012 deve essere riconosciuto nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle d’istituto

Illegittima la nota Miur 4133 che nega la valutazione dei titoli AFAM conseguiti dopo il 31.12.2012. ANIEF invita gli interessati a dichiararli nell’aggiornamento GaE (entro il 17 maggio) e nel prossimo per le graduatorie di istituto. Solo così sarà possibile ricorrere in caso di mancato riconoscimento del punteggio.

Ancora una volta il Ministero pone in essere l'ennesima ingiustizia nei confronti di tutti coloro che hanno conseguito o che conseguiranno il titolo AFAM dopo il 31 dicembre 2012. La nota 4133 del 28 aprile 2014 indica il limite temporale del 31 dicembre 2012 per la valutazione (3 punti) del titolo di diploma AFAM vecchio ordinamento per le graduatorie ad esaurimento.

Per Marcello Pacifico, Presidente Anief e Segretario organizzativo Confedir, “non può sussistere una discriminazione tra possessori dei medesimi titoli, tanto più se rilasciati dalla stessa istituzione nel medesimo anno accademico e proprio ora che è intervenuta l'equipollenza tra i titoli del vecchio e nuovo ordinamento. Ogni diversa interpretazione – conclude Pacifico – negherebbe il valore e la spendibilità dei titoli AFAM conseguiti dopo il 31 dicembre 2012.

Per l’ANIEF, quindi, i nuovi diplomi di Conservatorio e delle Accademie del vecchio ordinamento hanno la stessa validità di quelli conseguiti prima del 31 dicembre 2012, ancorché conseguiti dopo l'entrata in vigore del comma 107 della legge 228/2012.

Pertanto, invitiamo tutti gli interessati (ad eccezione dei docenti di strumento musicale) a dichiarare il titolo entro il 17 maggio nella domanda di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, sia su Istanze on line (sezione F2) che nel modello cartaceo predisposto da ANIEF per chi ricorre per l’inserimento. Allo stesso modo, sarà necessario dichiararlo anche nelle prossime domande per l’imminente aggiornamento delle graduatorie d’istituto.

Solo così, infatti, sarà possibile impugnare al giudice del lavoro l’eventuale mancata valutazione del titolo nelle prossime graduatorie, seguendo le indicazioni per ricorrere che il sindacato diramerà nei prossimi giorni.

 

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