Corriere della sera – 23 maggio 2015
Invalsi, 25 studenti sospesi a Pisa per «danno alla proprietà pubblica»
░ Lo denuncia SEL, che ha presentato un’interrogazione parlamentare.
Venticinque studenti ammoniti a Pisa, nell’istituto Santoni, dalla preside per aver «boicottato» le prove Invalsi. Gli studenti sono stati accusati di «danno alla proprietà pubblica», per aver cancellato il codice identificativo sui fogli delle prove. La sanzione è stata decisa dal preside insieme al consiglio di classe. …. «Noi siamo in una società democratica e gli studenti sono liberi di esprimere le proprie posizioni, ma non di vandalizzare i documenti pubblici», spiega il preside dell’istituto, il prof. Marco Salardi, che oltre all’ammonizione ha imposto ai ragazzi due ore di lezione dei diritti educativi degli studenti. «Hanno cancellato le matricole che permettono l’inserimento nel database Invalsi, questo è vandalismo: avrebbero potuto lasciare il test in bianco, non venire a scuola quel giorno, scarabocchiare o scrivere risposte incongrue. Tutto è lecito, non censuriamo le proteste legittime. Ma vandalizzare no, questa non è più protesta, non è più accettabile». Ma la questione rischia di esplodere: anche all’istituto Serpieri di Bologna c’è uno studente che rischia una sospensione per aver boicottato la somministrazione dei test Invalsi, secondo quanto scrive il Collettivo autonomo studentesco (Cas) su Facebook. Il collettivo parla di «preside-sceriffo» e scrive che «oggi, per uno studente dell’istituto, militante nel Cas e attivo nella propria scuola nella creazione di discussione e mobilitazione politica- si legge nel comunicato- è stato convocato dal preside un consiglio straordinario». Lo scopo, continua il Cas, «sarebbe giudicare e decidere se punire questo studente, la cui unica colpa sarebbe quella di aver boicottato i test Invalsi togliendo il codice identificativo e scrivendoci sopra frasi di protesta». Per il Cas, però, lo studente in questione «ha semplicemente espresso il proprio dissenso contro un modello di test a crocette che sminuisce il pensiero critico di alunni e insegnanti, educa i giovani a un’impostazione mentale da azienda, introduce una meritocrazia che penalizza chi ha grossi problemi per premiare solo chi è già bravo». …
ItaliaOggi – 26 maggio 2015
“Le risposte che nella riforma non ci sono”
░ di Arturo Marcello Allega.
…L'Alternanza Scuola Lavoro. Il ddl Scuola prevede 100 mln di euro per il primo Piano Triennale di Alternanza scuola-lavoro (Asl), incluso le spese di assistenza e monitoraggio del Miur. Questa è una vera ed importante scelta di qualità del governo. Stimando un 20% il costo del Miur, alle Scuole resteranno 80 mln. Il finanziamento annuo è di 27 mln circa. Le scuole in Italia sono circa 8700. Gli Istituti Tecnici e Professionali sono circa 3000. Con una banale proporzione, si ottengono 9310 annue per scuola (tecnico-professionale). Limitandoci a una quarantina di studenti per scuola, si ha 233 per studente. In “Its, un modello non esportabile”, Italia Oggi del 17.03.2015, tarato sul fatto che nelle scuole il 70% circa degli studenti coinvolti nell'Asl ha trovato lavoro, si mostra che uno studente costava 250. Il ddl torna al finanziamento di circa cinque anni fa, raddoppiando il numero di studenti coinvolti. Purtroppo, il punto di rottura della proposta è nelle 400 ore obbligatorie da svolgere sul triennio e, soprattutto, con tutti gli studenti della scuola: 400 ore sul triennio corrispondono a circa 130 ore l'anno, quel che si è sempre fatto. Se ci limitassimo agli studenti del quinto anno, circa 100, allora si avrebbe, 93 a studente, circa il 40% del finanziamento di cinque anni fa. Con questa somma si finanzia l'Asl a soli 100 studenti della scuola per sostenere la spesa di tutto l'indotto scuola-azienda. L'Asl non si potrebbe comunque rivolgere a tutti, ma solo ad alcuni.
Il Personale. Il sistema consentirà alla scuola (attraverso il d.s.) di assumere dagli albi territoriali delle persone. Ipotizziamo che queste nuove assunzioni siano 10 per l'Asl. I nuovi assunti si sommeranno ai posti, detti, comuni nel ddl (cioè quelli degli attuali titolari over cinquanta). Ricordiamo che circa l'80% degli attuali insegnanti ha un'età superiore ai 55 anni (Istat, 2015). In seguito si procederà alla graduatoria di merito. Se dovesse accadere (come presumibile) che in questa graduatoria di merito i dieci nuovi assunti conquistassero le posizioni più alte, conseguirebbe che 10 docenti titolari ultra cinquantenni perderebbero la titolarità. Non perderebbero il posto, ma perderebbero la titolarità, cioè sarebbero costretti a cambiare scuola.
Il Piano Triennale. Sui contenuti non c'è alcuna certezza, se non quella che prolifereranno sempre di più. Dalla Moratti in poi, ogni governo ha tagliato sul personale ore di lezione riducendo le 36 ore settimanali a 32 per tecnici e professionali e a 30 per i licei (sul triennio). Il ddl introduce una infinità di contenuti trascurati dalle riforme del passato: l'arte, la musica, la legalità. Ora, le scuole, a modo loro, hanno sempre svolto attività di questo tipo. Cosa cambia, allora? Che le nuove attività devono essere inserite in un piano didattico da svolgere con nuovo personale: musicisti, pittori, esperti di lingua ? E quando? Durante o dopo le 32 ore? Si vuole una maggiore permanenza dei ragazzi, sfiancati dall'ordinario, nelle strutture scolastiche notoriamente fatiscenti? Con quale vantaggio? Si potrebbe pensare di risolvere questo problema, riducendo la cattedra obbligatoria ad alcune trame disciplinari essenziali. In questo modo un docente con 600 ore annue circa a disposizione potrebbe utilizzarne 200 per le trame disciplinari (con unità orarie di non oltre 50 minuti e sabato chiuso), lasciando 400 ore all'autonomia della scuola. E questo avrebbe comunque uno scoglio difficile da superare (variando, da scuola a scuola, la gestione delle 400 ore): l'esame di stato. Che andrebbe rivoluzionato.
www.senato.it – maggio 2015
“Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1934”
░ L’Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla culturaha prodotto il documento "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Class. maggio 2015 n.216); lo riportiamo in parte. Riassume il d.d.l. e fornisce precisazioni e rilievi. Secondo i tecnici del Senato la possibilità da parte del d.s. di scegliere i docenti della scuola dagli ambiti (albi) territoriali lascia troppo spazio alle scelte soggettive, soprattutto per quanto riguarda il loro utilizzo e legata allacoerenza tra il titolo di studio e l'assegnazione dell'incarico.
L’articolo 2 prevede il rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico e l’istituzione dell’organico dell’autonomia. Prevede anche la programmazione triennale dell’offerta formativa… Prevede, infine, l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021. Un incremento di 7 milioni di euro annui dal 2015 al 2022 è disposto altresì a favore del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)…. Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell’intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. … Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia di cui all’art.8. … In riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi da esso individuati come prioritari tra i quali mette conto segnalare i seguenti: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore; apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. … L’ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell’autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa. … Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. L’ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili… Il comma 10sostituisce l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che disciplina il piano dell’offerta formativa (POF), attualmente predisposto per ciascun anno scolastico. In particolare, lo stesso POF sarà sostituito dal piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano triennale – oltre a continuare ad esplicitare, come l’attuale POF, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano – indica il fabbisogno di posti nell’organico dei docenti e di posti del personale ATA (per quest'ultima tipologia di personale nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119), il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali e i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene conto, tra l’altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto ed è pubblicato sul sito della scuola. … Il comma 14attribuisce al dirigente scolastico il compito di individuare il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 9. Il comma 17chiarisce che per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui all’articolo 12, comma 4. Con riferimento ai docenti abilitati all’insegnamento nella scuola primaria, occorrerebbe chiarire a chi spetti la certificazione delle competenze necessarie per l’insegnamento delle materie indicate. Il comma 20 affida al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il compito di procedere alla modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 - che ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, allo scopo di innalzare i livelli di istruzione degli adulti, potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata, né inserita in un percorso di istruzione o di formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli adulti stranieri e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena.
L’articolo 8 definisce la composizione dell’organico dell’autonomia, aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno la categoria dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Individua, inoltre, il meccanismo per la determinazione della sua consistenza - da effettuare con cadenza triennale, anziché annuale - oltre che per la sua ripartizione fra le regioni, tra albi territoriali, nonché tra singole istituzioni scolastiche. Il comma 3prevede il riparto della dotazione organica fra le regioni, sulla base di due criteri: il riparto dei posti comuni è effettuato sulla base del numero delle classi, quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è effettuato sulla base del numero degli alunni: in entrambi i casi il riparto deve avvenire senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata… Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Il comma 4dispone che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti, e che l’ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sentiti le regioni e gli enti locali. È già la norma primaria, peraltro, ad indicare i criteri da seguire: gli ambiti territoriali devono avere ampiezza, di norma, inferiore alla provincia o alla città metropolitana e si considerano, oltre che la popolazione scolastica, la prossimità delle scuole e le caratteristiche del territorio, tenendo conto della specificità delle aree interne e montane e delle piccole isole, della presenza di scuole negli istituti penitenziari, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica Il comma 6dispone che, per l’anno scolastico 2015/2016, gli ambiti hanno estensione provinciale. I commi da 8 a 11riguardano la costituzione di reti di scuole: in particolare, si prevede che gli Uffici scolastici regionali promuovono - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - la costituzione di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti, da costituire entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale. … Il comma 12dispone che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. Prevede, inoltre, che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dal medesimo anno scolastico, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali. Con riguardo all’organico dei posti di sostegno, il comma 14 dispone che esso è determinato nel limite previsto dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga….
L’articolo 9reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, affidando agli stessi l’attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi. Dispone l’incremento, dall’anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. Il comma 1, dispone che il dirigente scolastico, allo scopo di assicurare il buon andamento dell’istituzione scolastica, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile delle scelte didattiche e formative, della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti. Ai sensi del comma 6, il dirigente scolastico - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano. I commi 2, 3, 4, 5 e 8attengono al conferimento degli incarichi ai docenti e all’utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni. Si prevede che la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il testo precisa che: nel caso di più proposte di incarico, è il docente a scegliere, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una; in caso di inerzia dei dirigenti scolastici o di docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta, è l’Ufficio scolastico regionale a provvedere d’ufficio; l’utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente possegga titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico. Al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere l’emanazione di linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale; l'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'istituzione scolastica; nel conferimento degli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il II grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale. Il comma 8dispone che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni, ma, mentre nell’ordinamento di settore (articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; articolo 10, comma 10, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 del 29 novembre 2007) si prevede attualmente che il trattamento stipendiale è integrato se il docente è impiegato in un grado di istruzione superiore a quello già in godimento, il citato comma 8 dispone che, laddove il docente sia in un grado di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza. Il comma 7prevede che il dirigente scolastico può derogare, nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, ai parametri sul numero di alunni e studenti per la formazione delle classi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica. Il comma 9prevede nel primo periodo un incremento, a decorrere dall’a.s. 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, in relazione alle nuove competenze agli stessi attribuite. In particolare, l’incremento è pari a 12 mln E. per il 2015 e a 35 milioni E. annui dal 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. È disposto inoltre - dal secondo periodo - un ulteriore incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo di 46 milioni di euro nel 2016 e di 14 milioni di euro per il 2017, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
L’articolo 10 autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad attuare, per l’anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente. Destinatari della disposizione sono i vincitori (non ancora assunti) del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Inoltre, prevede una nuova disciplina, a regime, per l’assunzione del personale docente, che avverrà esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami. Il comma 1dispone che il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato riguarda il personale docente delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione ed è finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel nuovo organico dell’autonomia. Al riguardo, la relazione tecnica dell’originario disegno di legge A.C. n. 2994 evidenzia che si prevede l’assunzione di 100.701 unità di personale docente – inclusi i soggetti da assumere sui nuovi posti di sostegno di cui all’articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 – di cui circa 50 mila destinate al potenziamento dell’offerta formativa. A tale fine, l’organico dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8. I commi 2 e 3dispongono che partecipano al piano straordinario, previa presentazione di apposita domanda di assunzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, gli appartenenti alle categorie di seguito indicate: vincitori del concorso pubblico del 2012, presenti nelle graduatorie di merito alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione. Al riguardo, si ricorda che il decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 ha indetto, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili negli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015. iscritti (a pieno titolo), alla data di entrata in vigore della legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GAE), di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie devono optare, nella domanda di assunzione, per una sola di esse. Il comma 9esclude dal piano straordinario di assunzioni: i soggetti già assunti in qualità di docenti a tempo indeterminato presso scuole statali (anche qualora presenti nelle graduatorie di merito o ad esaurimento di cui al comma 2); soggetti per i quali la riserva per il conseguimento del titolo abilitante non sia stata sciolta entro il 30 giugno 2015. Con riguardo al meccanismo di assunzione previsto, il citato comma 2stabilisce che, nei limiti sopra ricordati, i vincitori del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento sono “assunti a tempo indeterminato” e “iscritti negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 4”. Ciò avviene all’esito dell’intera procedura descritta ai commi 4 e seguenti. In particolare, il comma 4dispone che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, si provvede – in deroga alla procedura per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – con le seguenti modalità e secondo l’ordine indicato: 1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento (lett. a)); 2) assunzione degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nella provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento, eventualmente incrementato dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente (lett. b)); 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale (lett. c)); 4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale (lett. c)). Il comma 5dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie. Ai sensi del comma 6, per l’anno scolastico 2015/2016, gli incarichi attribuiti al personale docente assunto all’esito del piano straordinario hanno durata annuale. Il comma 7prevede l’accettazione espressa della proposta di assunzione da parte dei soggetti interessati, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione attraverso il sistema informativo. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico. In caso di mancata accettazione nei termini e nelle modalità indicate, i soggetti interessati non possono essere oggetto di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi della procedura (dunque, rimangono posti vacanti e disponibili). In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria. Infine, il comma 8dispone che con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale saranno indicate tutte le informazioni inerenti le modalità di partecipazione al piano straordinario. Specifica, inoltre, che tutte le comunicazioni con i soggetti interessati (incluse domande di assunzione, espressione delle preferenze, proposta di assunzione, accettazione o rinuncia) avvengono esclusivamente attraverso un apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie ad esaurimento del personale docente - se esaurite - perdono efficacia ai fini delle assunzioni con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque, anche per le supplenze), per i gradi di istruzione della sola scuola secondaria. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente al 2012 per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado (inclusa, quindi la scuola dell’infanzia). Il comma 11 dispone che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente “ed educativo” – comprendente i soggetti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento – continua ad esplicare la propria efficacia (ai fini del conferimento delle supplenze) fino all’anno scolastico 2016/2017 incluso, limitatamente ai soli soggetti ivi iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento, non assunti a seguito del piano straordinario. Nulla dovrebbe essere variato circa la seconda fascia (comprendente i soggetti non inseriti nella graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità a concorso) e la terza fascia (comprendente gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. Il comma 12prevede l’avvio di un piano straordinario di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia. In particolare, si prevede che il piano straordinario di mobilità è rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, i quali, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (di cui all’articolo 399, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 1994), possono presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Si dispone, inoltre, che successivamente anche i docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni partecipano alle operazioni di mobilità, sempre per l’anno scolastico 2016/2017, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Tuttavia, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, la quale può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Il comma 13prevede che l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici; dispone altresì che per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino al totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, la disposizione secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie ad esaurimento (articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994). Ulteriori disposizioni concernenti l’indizione e lo svolgimento dei concorsi pubblici nazionali sono contenute nello stesso comma 13e nei commi da 14 a 16. In particolare – anche apportando modifiche testuali all’articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 – si prevede che: i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili – si intenderebbe, nell’organico dell’autonomia – nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero può disporre l’aggregazione territoriale dei concorsi in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili (e non più dell’esiguo numero dei candidati). Occorre coordinare con tale disposizione il contenuto del comma 02, primo periodo, del medesimo articolo 400, che fa riferimento all’”indizione dei concorsi regionali”; la determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani triennali dell’offerta formativa; conseguono la nomina i candidati che si collocano in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso (scomparendo, dunque, il riferimento ai “posti eventualmente disponibili”). Dunque, non si prevede l’utilizzo degli idonei per i posti che si renderanno vacanti e disponibili nel corso del triennio. Si dispone, comunque, che il numero degli idonei non vincitori non può superare il 10 per cento del numero dei posti banditi; i vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, “il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione” e non più - per effetto della novella al comma 02, terzo periodo, dell’articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, disposta dal comma 16, lettera d), dell’articolo 10 in commento - “fra quelli disponibili nella regione; possono accedere alle procedure concorsuali per l’accesso alla docenza esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto; per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali. per la partecipazione ai concorsi è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Tali somme sono versate all’entrata e riassegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere utilizzate per lo svolgimento della procedura concorsuale; le graduatorie dei concorsi hanno validità al massimo triennale (con decorrenza dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse) e perdono comunque efficacia all’atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Sotto tale profilo, occorre novellare il comma 17 dell’articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il comma 17prevede l’indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, da destinare alle istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nei limiti delle risorse finanziare disponibili. Nell’ambito di tale procedura è attribuito un maggior punteggio ai seguenti titoli: titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria); servizio prestato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni. Il comma 18prevede l’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016 e comunque per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo, ferma restando la procedura di autorizzazione prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, degli idonei non vincitori del concorso del 2012 (non già assunti), nel limite dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. In particolare, si dispone che tali soggetti hanno priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito. Si intenderebbe che con tale specificazione si sia inteso fare riferimento alla graduatoria di merito del concorso da bandire entro il 1° ottobre 2015. Si ricorda, peraltro, che, per la scuola dell’infanzia e primaria, nonché per il personale educativo – in base a quanto dispone il comma 13 dell’art. 10 – continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, per cui agli idonei del 2012 sarà destinato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (dovendo essere coperto il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie ad esaurimento). Per le diverse fasi della procedura di assunzione, viene richiamata la disciplina indicata dal provvedimento in esame per i vincitori del concorso del 2012.
L'articolo 11reca disposizioni circa il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo. Il comma 1stabilisce - come sostanzialmente già previsto a legislazione vigente - che il personale docente ed educativo assunto è sottoposto al periodo di formazione e prova, cui è subordinata l’effettiva immissione in ruolo. Il comma 2conferma che la validità dell’anno di formazione e prova è subordinata ad un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni, specificando che almeno 120 degli stessi giorni devono riguardare attività didattiche. I commi da 3 a 5concernono la valutazione del personale in questione. Il comma 3affida la valutazione del periodo al dirigente scolastico il quale è chiamato a sentire, a tal fine, il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale articolo 11, peraltro, è oggetto di modifiche da parte dell'articolo 13 del disegno di legge alla cui scheda si rimanda. Ai sensi del comma 4, i criteri e gli obiettivi della valutazione, nonché le modalità per la valutazione del grado di raggiungimento degli stessi e le attività formative, sono individuati. Il comma 5dispone che, in caso di valutazione negativa, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Infine, il comma 6dispone che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quanto previsto dall’articolo in esame, gli articoli da 437 a 440 del testo unico in materia di istruzione. L’articolo 437 del testo unico stabilisce che il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova ed è ammesso ad un anno di formazione, valido come periodo di prova. Gli articoli 438 e 439 del medesimo decreto legislativo stabiliscono che la prova ha durata di un anno scolastico, con un servizio effettivamente prestato non inferiore a 180 giorni. In caso di esito sfavorevole della prova si provvede alla dispensa dal servizio, alla restituzione al ruolo di provenienza (se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo) o alla concessione della proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Ai sensi dell’articolo 440, durante l’anno di formazione – che ha inizio con l’a.s., termina con la fine delle lezioni, e anch’esso è ritenuto valido con un servizio minimo di 180 giorni – il MIUR provvede alla realizzazione di specifiche attività formative.
L'articolo 13riguarda la valutazione dei docenti e l'introduzione di criteri di premialità per il merito. Esso infatti istituisce a decorrere dal 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. … Le somme che sono così messe a disposizione delle scuole vengono utilizzate per assegnare ai docenti un bonus (con natura di retribuzione accessoria) destinato a valorizzarne il merito, sulla base di una motivata valutazione effettuata dal dirigente scolastico e fondata su criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti. Il dirigente scolastico è dunque responsabile di attribuire le somme tra i docenti del suo istituto ritenuti meritevoli. Il comitato per la valutazione dei docenti è un organo già previsto - con caratteristiche diverse - all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994). Ai sensi della norma vigente l'organo si occupa della valutazione del servizio dei docenti, è composto da un numero molto ristretto di membri (massimo 4 per le scuole che hanno più di 50 docenti) eletti dallo stesso collegio dei docenti per un anno, ed è incaricato di esprimere valutazioni sul servizio, a richiesta degli interessati. Il comma 4dell'articolo in esame sostituisce l'articolo 11 del citato testo unico modificando la composizione, le funzioni e il nome del comitato. Le novità rispetto alla legislazione vigente riguardano: - la durata del comitato per tre anni scolastici (anziché per uno); - la composizione del comitato: in particolare, ne entrano a far parte due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo di istruzione. Al contempo, il numero dei docenti è fissato in due unità, indipendentemente dalle dimensioni dell’organico dei docenti della scuola stessa, e non è prevista la figura di supplenti; - l’individuazione dei membri del comitato da parte del consiglio di istituto (anziché del collegio dei docenti); - la previsione di individuazione di un sostituto nel caso in cui il comitato debba valutare il servizio di uno dei suoi componenti, ai sensi dell’articolo 448 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994; - la previsione che, per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, il comitato sia integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor (effettua, ai fini della valutazione, un’istruttoria). Inoltre, si affida al Comitato il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: - della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica; - dei risultati ottenuti dal docente o (anche) da un gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti e dell’innovazione didattica e metodologica; - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nelle attività di formazione del personale.
L’articolo 14al comma 1dispone che i contratti a tempo determinato del personale della scuola (docenti, personale tecnico, amministrativo e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema di istruzione in esame, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 sui rinvii pregiudiziali relativi alla non corretta applicazione da parte dell'Italia della direttiva 1999/70/CE concernente l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per quanto riguarda il personale impiegato nella scuola. Nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha concluso che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. …
corrieredellasera.it – 29 maggio 2015
“Scuola, il 78% degli studenti degli Its trova lavoro entro sei mesi”
░ Percorsi di formazione che, rispetto ai corsi universitari, si lasciano preferire come risposta alla disoccupazione giovanile.
A guardare i dati sembrerebbe una scommessa vinta: su 1.098 diplomati, il 69,3% (761) risultano essere occupati dopo 6 mesi (650 in coerenza con il percorso svolto), con una quota che sale a 860 a 12 mesi di distanza (78,3%). Miur e Indire, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, hanno presentato a Firenze «Gli Istituti Tecnici Superiori per lo sviluppo del Paese»: un monitoraggio su questo segmento di istruzione, insieme agli esiti della valutazione dei percorsi ITS, con la pubblicazione della graduatoria sul sito www.indire.it/its. I dati riguardano i 63 percorsi conclusi da almeno un anno al dicembre 2014 e portati a termine nel corso del triennio 2010-2013. Su 1.512 studenti censiti, il 76% è di genere maschile. La percentuale di abbandono degli studi è del 22,3%. Il 96% dei frequentanti è diplomato e il 4% è laureato. La percentuale maggiore di donne partecipanti è nella fascia di età superiore ai 30 anni mentre per gli uomini si trova nella fascia di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Le aziende che hanno ospitato i corsisti in attività di stage sono 1055. Il 65,3% dei docenti proviene dal mondo del lavoro, tra imprese (71%) e liberi professionisti (29%). Le unità formative progettate sono 1.543; di queste, 23 sono svolte all’estero (1,5%) e 199 sono svolte in lingua estera. … Alla IV Conferenza dei Servizi è anche stato annunciato che, per la prima volta, una quota dei contributi statali destinati agli Its pari al 10%, verrà assegnata grazie a un criterio di premialità che mette al centro, fra l’altro, il numero di diplomati, il loro esito nel mondo del lavoro, la qualità della didattica e degli stage effettuati. Su 63 percorsi valutati 42 riceveranno questo contributo, che servirà per rafforzare i percorsi attivati. Con il ddl sulla «Buona Scuola» il Governo, già dal 2016, intende portare dal 10 al 30% la percentuale di risorse assegnate su base premiale alle singoli fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati. In Italia attualmente le Fondazioni Its sono 75, con 349 percorsi attivati e 7.838 studenti ammessi, di cui il 25,2% di sesso femminile. Fanno parte delle Fondazioni Its oltre 1.335 soggetti partner, tra imprese, Istituti secondari di II grado, agenzie formative, enti Locali, Dipartimenti universitari, enti di ricerca, camere di commercio, organizzazioni sindacali e altri soggetti del mondo del lavoro e della formazione. Alcuni dei 75 Its operano in più aree tecnologiche e in più ambiti. Il numero più elevato di Its (30, pari al 40%) appartiene all’area tecnologica «Nuove Tecnologie per il made in Italy», in prevalenza nell’ambito del sistema agro-alimentare (12) e del sistema della meccanica (11). Seguono gli Its dell’area tecnologica «Mobilità sostenibile» (13), «Efficienza energetica» (11), «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo» (10), «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione» (6) e «Nuove Tecnologie della vita» (5). Il numero più alto di Fondazioni Its è presente in Lombardia (16), seguita da Lazio ed Emilia-Romagna (ciascuna con 7 Its) e dal Veneto (6).