www.latecnicadellascuola.it - 17 gennaio2015
“Il Consiglio di Stato allarga il ventaglio dei docenti vincitori“
░ Alessandro Giuliani riporta la notizia del successo dell’ANIEF.
Potevano partecipare tutti i laureati fino all'emanazione del bando. Esulta l’Anief: lo avevamo detto il giorno dopo l’emanazione del bando firmato dall’allora ministro Profumo, andavano ammessi tutti coloro che avevano concluso l’Università dopo il concorso del 1999 perché il concorso successivo è stato indetto non tre anni dopo i termini previsti dalla legge ma ben tredici. E la querelle non finisce qui. Al concorso a cattedra 2012 potevano partecipare tutti i laureati fino all'emanazione del bando: a stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 105/15, che in tal modo allarga il ventaglio dei docenti vincitori della selezione nazionale, su cui pendeva la “riserva”. A darne comunicazione è il sindacato Anief, che, palesando soddisfazione, spiega che "la sentenza annulla una sentenza negativa di primo grado e dà ragione a una ricorrente che si era laureata in un periodo in cui non poteva prendere un'abilitazione, ovvero tra il 2009 e il 2011 quando i corsi Ssis erano chiusi e i corsi Tfa non erano iniziati. Ma per i giudici d'appello – dice ancora il sindacato - sono tutti i candidati laureati dopo il concorso del 1999 che hanno maturato il diritto a partecipare a un concorso che è stato indetto non tre anni dopo i termini previsti dalla legge ma tredici, cosicché sarebbe illegittimo, irragionevole, arbitrario, illogico e discriminante non attualizzare i termini transitori disposti dal D.M. 460/98 (laurea quadriennale entro il 2002, quinquennale 2003, sessennale 2004). Come aveva denunciato l'Anief che aveva invitato a presentare la domanda e a ricorrere al Tar Lazio".
Il decreto annullato è del Sovrintendente scolastico della Provincia autonoma di Bolzano, "ma il principio ribadito si applica anche al concorso svolto in tutta Italia" assicura l'Anief. "Ma al sindacato ciò non basta. Devono essere assunti anche tutti i ricorrenti che hanno contestato la soglia 35/50 alla prova preselettiva e tutti coloro che sono stati ammessi alle prove e le hanno superate in virtù di un provvedimento cautelare, perché la riserva è stata disposta dal giudice di primo grado proprio per il pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora) dovuto alla mancata immissione in ruolo dopo il superamento delle prove. Da ciò il diritto dei ricorrenti, seppur in fase cautelare, ad essere assunti e a vedersi confermato o negato tale diritto in esito alla definizione ultima del contenzioso".
www.orizzontescuola.it - 18 gennaio2015
“TFR trattenuta 2,5% illegittima: tribunale di Roma condanna MEF a restituzione somme ai docenti ricorrenti“
░ Mazzata pazzesca dall’ANIEF al MIUR. L’ennesima. L’altra recente, dello scorso 26 novembre, è stata la sentenza della Corte di Giustizia europea. Ci si consenta una considerazione: L’intuizione creativa del giovane sindacato (e, specificamente, del suo giovanissimo presidente) prevale ancora una volta sulle miopi scelte degli attempati decisori politici MIUR (questa volta, ad essere smentita dai tribunali amministrativi è una decisione che era stata presa dal “prof.” Monti). E’ un segno dei tempi !
Il sindacato Anief comunica che il MEF è stato condannato dal Tribunale di Roma alla restituzione delle somme sottratte a ciascuno dei docenti del ricorso vinto e al pagamento di 13.350 euro di spese di lite. Anief: Illegittimo quanto previsto dal CCNQ firmato dai sindacati e recepito dal D.P.C.M. 1999. La legge 228/12 autorizza la trattenuta solo in regime di TFS perché ha una maggiore liquidazione. E ora trema il Governo. 630 milioni da restituire ai soli insegnanti e perdite a regime di 105 milioni. Parola della Consulta, con le sentenze 223/12 e 244/14, valevoli anche per il personale ATA e per tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000. Ancora una volta viene confermato quanto denunciato dall’Anief, che aveva contestato l’accordo firmato dai sindacati “rappresentativi” il 29 luglio 1999 (art. 6, comma 2), recepito nel Decreto della Presidenza del Consiglio 20 dicembre 1999 (art. 1, comma 3), all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 223/12 che ha dichiarato incostituzionale il passaggio da TFS a TFR per gli assunti prima del 2000, a partire dal 2011 (legge 122/2010), laddove era ancora operata la trattenuta del 2,5%. In risposta, il premier Monti aveva subito approvato un decreto legge, recepito nel maxi-emendamento alla legge di stabilità 2013 (legge 228/12) che ripristinava il precedente regime TFS e rimandava a un successivo decreto - mai approvato - per la liquidazione delle competenze spettanti in tema di fine servizio nel biennio trascorso, lasciando invariata la trattenuta MEF del 2,5% in regime di TFR.
Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, lo aveva contestato subito, nella primavera 2013, fornendo modelli di diffida poi diffusi sul web che richiedevano l’immediata interruzione della trattenuta. L’INPS aveva risposto ricordando come la nuova normativa fosse intervenuta soltanto per il regime del TFS. Lo stesso MEF aveva dovuto correre ai ripari modificando nei cedolini la voce della trattenuta non più prelevata come costitutiva del TFR ma come accantonamento, in ossequio del principio della parità retributiva tra vecchi e neo-assunti. Ma il sindacato non si è arreso e ha denunciato come l’unica giustificazione per la riduzione della liquidazione - diritto quesito - nel passaggio da TFS a TFR per i neo-assunti dopo il 2000 sia dovuta all’armonizzazione tra settore pubblico e privato (voluto dalla legge 335/95) dove la costituzione del TFR è interamente a carico del datore di lavoro e non è operata alcuna trattenuta, così come spiegato peraltro dalla Consulta in due sentenze che, se legittimano la trattenuta in regime di TFS, la negano in regime di TFR. Se si pensa che dal 2003-2004 al 2013-2014, solo per il personale docente sono stati più di 260.000 gli assunti al 31 agosto e più di 1.085.000 quelli assunti al 30 giugno, mentre i neo-assunti a tempo indeterminato sono stati più di 228.000, al netto dei supplenti brevi (il cui TFR è pagato dalle scuole), ecco che la restituzione richiesta nei ricorsi - se tutti aderissero a ricorsi - potrebbe superare 630 milioni, cui aggiungere altri 51 milioni per gli assunti nel 2014-2015, con perdite per l’erario a regime di 105 milioni; soldi finora utilizzati proprio per pagare vecchie e nuove liquidazioni, essendo il contributo versato dallo Stato all’INPS per i suoi dipendenti soltanto figurativo. E non sono stati conteggiati gli ATA e il personale neo-assunto o precario del pubblico impiego dal 2000. Con loro la cifra supera il miliardo ed è opinione diffusa che soltanto con i ricorsi potrà essere riscossa. Ecco perché lo studio legale dell’Anief ha avviato ricorsi su tutto il territorio nazionale per chiedere in regime TFS il pagamento della differenza liquidata in solido o figurativa (2,69%) nel 2011e 2012, e in regime TFR la restituzione del 2,5% trattenuto negli ultimi dieci anni dall’invio della diffida con cui si vuole l’immediata interruzione della trattenuta….
http://www.corrieredellasera.it - 19 gennaio2015
“Liceo fai-da-te: liberi di scegliere alcune materie dell’ultimo anno“
░ Di Antonella De Gregorio. A parere nostro non è una prospettiva da abbracciare a cuor leggero: occorrerebbe chiedersi quali costi abbiano pagato gli studenti che il percorso formativo universitario se lo sono disegnato senza preoccuparsi delle competenza richieste nel lavoro.
Personalizzare gli studi: il sogno di molti studenti. Poter scegliere alla fine delle superiori di modulare almeno una parte del curriculum: fatte salve tutte le altre materie previste dal proprio indirizzo, concentrarsi su quelle che piacciono di più e che riescono meglio, con un occhio ai futuri sbocchi universitari e lavorativi che a quel punto lo studente dovrebbe avere già, almeno vagamente, in testa. Un ragazzo dell’ultimo anno di Liceo scientifico potrebbe così, per esempio, scegliere di approfondire, insieme a Matematica, anche Biologia e Chimica, per giocarsi più serenamente la chance del test di Medicina. A un Classico, oltre a Italiano e Latino si potrebbe scegliere di aprirsi nuove opportunità studiando il Cinese. A un Tecnico, se le aziende del territorio lo chiedono, accanto alle materie generali, si può optare per Metallurgia, o Costruzioni aeronautiche. La proposta di un «curriculum personalizzato» alla fine del percorso di studi, con una parte di materie obbligatorie per tutti e un’altra a scelta dei singoli studenti, è stata presentata dalla VII Commissione cultura del Senato dopo aver discusso con associazioni di dirigenti scolastici, insegnanti e genitori. La risoluzione approvata ieri dal Senato contiene una serie di indicazioni per il governo che sta limando il testo dei provvedimenti che dal 28 febbraio dovrebbero far ripartire la scuola italiana. Ma non è detto che l’esecutivo tenga poi effettivamente conto di questi «suggerimenti».
www.orizzontescuola.it - 20 gennaio2015
“Campagna contro malattia e legge 104, preludio a nuovi tagli? Renzi come Brunetta“
░ Probabilmente, la campagna che in questi giorni ha visto oggetto di attacchi le malattie dei dipendenti pubblici e la Legge 104, nasconde la volontà di nuovi tagli; lo spiega Anselmo Penna
Il tutto è partito con la vicenda dei vigili urbani romani che in massa si sono assentati per il giorno di Capodanno. … Non è mancato, da parte del Premier, il riferimento alla necessità di rivedere la materia, con la proposta da parte governativa di assegnare all'Inps la gestione. Ma è davvero un problema? La realtà è che i risparmi che dovevano giungere dalla riforma Brunetta non ci sono stati, quindi è necessario cambiare direzione. Se si guardano i numeri, non c'è una sostanziale differenza tra settore privato e pubblico relativamente alle assenze, anzi. Per quanto riguarda i giorni medi si parla di 18,3 giorni di assenza per il privato, mentre per i dipendenti pubblici di 17,1, dati del 2013. Non c'è un allarmismo, se non mediatico e magari creato ad hoc, che giustifichi un intervento nel settore, a meno che non si vogliano perseguire altri obiettivi che non la "lotta ai furbetti". Stesso discorso per la Legge 104. In questi giorni abbiamo visto membri del Governo tuonare contro i cosiddetti "furbetti", coloro che usufruiscono della Legge 104 per ottenere soltanto dei privilegi. Il caso di Menfi, dove il 70% del personale ne usufruisce, è diventato emblematico. Ancora una volta una notizia di cronaca che diventa perno per dichiarazioni di interventi normativi. I permessi 104, sono davvero un problema? Secondo i dati dell'Inps (2013) i lavoratori pubblici si assentano “per malattia” in media 10 giorni l’anno. Si evince, dal calcolo complessivo di 17 giorni di assenze, che (tolti i 10 giorni legati strettamente alla malattia) restano circa 7 giorni l'anno utilizzati per altri motivi, tra cui le assenze legate alla Legge 104…. Interventi nel settore malattie, permessi e ferie, in realtà, sono già pianificati e se ne vedono tracce ad esempio nelle linee guida "La Buona Scuola". Sarà il Decreto Madia sulla riforma della Pubblica Amministrazione, probabilmente, terreno di scontro, forse parziale. Di certo è che se non ci troviamo davanti ai toni dell'ex Ministro Brunetta, spesso offensivi verso il settore, siamo davanti ad una campagna mediatica ben cavalcata (ammantata da tesi moraleggianti) che risponde ad una sola parola d'ordine, tagliare.
www.lascuolaoggi.com - 21 gennaio2015
“Partire bene. L’Autovalutazione delle scuole tra difficoltà e rischi“
░ Di
…Senza voler caricare l’attività di AV di attese messianiche, una cosa importante però si può aggiungere sulle opportunità che essa apre anche sul fronte della scuola come organizzazione che apprende la riflessione sulle cose che fa e su come le fa: può diventare occasione non solo per rileggere gli assetti organizzativi e ripensare i vari gruppi di aggregazione (Cdc, GdD,…) come luoghi di autoformazione e delle intese cooperative; ma anche per radicare progressivamente l’impegno autoanalitico, entro la cultura organizzativa della singola scuola e entro il lavoro concreto dei suoi operatori… Due soprattutto mi sembrano i richiami che segnano le direttrici dell’operazione nel documento che la “lancia”. Il primo, che sottolinea come l'idea di fondo in ogni fase della valutazione e fin dal suo avvio è quella di “favorire un coinvolgimento attivo e responsabile delle scuole, fuori da logiche di mero adempimento formale”. Il secondo, che definisce “fondamentali i momenti da dedicare alla ricerca, al confronto e alla condivisione all’interno di ogni realtà scolastica”. … Partire bene e in tempi stretti con i momenti formativi per i dirigenti e le scuole (previsti, tra l’altro, e di cui ancora non si sente parlare) può aiutare a dare rilevanza all’operazione; può risultare un segno di attenzione, coglibile dalle scuole, sia la pubblicazione dei tantissimi questionari INVALSI senza dei quali l’autovalutazione, almeno nei termini prevista dal Regolamento, non può partire, sia l’aggiornamento dei dati che i soggetti indicati (MIUR, ISTAT, Ministero Interni …) dovranno mettere a disposizione (molti sono fermi al 2012 e non pochi sono addirittura anteriori)…. Tra le condizioni di riuscita, è da mettere in primo luogo la disponibilità e la motivazione del personale, in primo luogo di dirigenti e docenti…. L’autovalutazione ( a partire dall’autoanalisi, fino alla rendicontazione sociale), non può coinvolgere i soliti noti delle scuole: la funzione strumentale prevista e qualche volenteroso occasionale, oltre al DS. … Non si può pensare perciò di salvarsi l’anima con qualche incontro "formativo" per il Dirigente e il docente referente… (Occorre) Evitare complicazioni e inutili rigidità nella gestione dei vari segmenti dei percorsi. Andrebbero, ad esempio, considerati operativamente in modo più flessibile (lasciando cioè alle scuole maggiore libertà) gli indicatori attraverso cui si analizzano le identità/specificità. Le quali, proprio per questo, potrebbero essere approfondite e valutate anche con categorie diverse rispetto a quelle proposte dal format… (Occorre) Una forte motivazione del DS… Comunque, disponibilità e motivazione, consapevolezza e condivisione non potranno mai essere significative e incisive se non ci saranno segnali netti e forti per quanto riguarda gli investimenti in termini di risorse finanziarie e organizzative. Senza il riconoscimento del lavoro aggiuntivo e la previsione di momenti formativi ad hoc e del sostegno alle scuole, non si va molto lontano…. Va sempre e comunque tenuto presente che l’AV è operazione che per un verso serve alla scuole per progettare i propri miglioramenti con cognizione di causa, dall’altra è anche attività volta a fornire strumenti di analisi e conoscenza capaci di monitorare il sistema scuola e garantirgli tenuta unitaria e comparabilità di prestazioni e risultati. E quindi a dare a chi ne ha responsabilità strumenti per poter intervenire. Ovviamente questa preoccupazione, per così dire sistemica, è più che ovvia. E quindi un format del Rapporto di AV che renda visibile questa ragion d’essere del SNV è assolutamente fuori discussione. Quello che qui si vuole segnalare come problema è che tale giusta preoccupazione del ministero e dell’INVALSI, certamente importante e “strategica”, ha prodotto un modello di autoanalisi che fa correre il rischio di marginalizzare / rendere irrilevante quello che De Anna, definisce giustamente il ‘cuore del processo’”; che “è, e non può non essere, l’autoanalisi della singola organizzazione”. Consideriamo, per capirci meglio, il format proposto. È evidente come in esso, la parte del leone nel processo autovalutativo è svolta dai questionari INVALSI e dalle domande guida per individuare punti di forza ecc. Gli stessi dati sui risultati delle prove INVALSI, forniti a suo tempo dalle scuole all’Istituto, sono restituiti da esso filtrati; per cui si registra il paradosso che anche per questi dati la fonte che figura è ancora e sempre l’INVALSI. A considerare le varie schede previste per la elaborazione del RAV, si ha come l’impressione di un imbrigliamento. Non mancano spazi per le scuole. Ma riflessioni e analisi sono sempre a partire da domande guida e questionari e dati proposti da fuori… L’impressione è di essere eterodiretti. E questo, per istituzioni autonome che devono ancora, per molti versi, imparare a diventare autonome o a consolidare la loro autonomia, non è un messaggio che aiuta. Qualche ds e qualche scuola saranno contenti: una bella comodità. Qualcuno (pochi) protesteranno. La maggior parte delle scuole, tirate come tutti per i capelli in questa operazione, ne approfitterà per riempire i moduli e continuare a vivere infelice e scontenta. Ovviamente nessuno può pensare che indicatori comuni, standard per tutte le scuole non debbano esserci. Si è già detto che le rilevazioni sullo stato di salute delle nostre scuole, di cui l’AV e la valutazione esterna sono tappe, sono strumenti conoscitivi importanti per definire più appropriate politiche migliorative del sistema. Non è la sulla comparazione o la tenuta unitaria del sistema che si intende richiamare l’attenzione in termini critici, ma sul fatto che si sia optato per un modello in cui le domande guida, i questionari e l’interrogazione dei dati possano essere uguali in tutte le voci del Rapporto; anche per quelle in cui la storia, le specificità, i bisogni delle scuole avrebbero suggerito altre linee problematiche e altri approcci… Le scuole molto probabilmente imparerebbero meglio a interrogarsi in autonomia sulla propria identità attraverso un proprio impegno autoanalitico che,tra l’altro, eviterebbe il rischio di “uniformizzarsi”; rischio che certamente si corre con il format proposto.
www.orizzontescuola.it - 22 gennaio2015
“Stabilizzazione, ricostruzione di carriera, compensazione diritti negati. Sentenza Napoli apripista su precariato scolastico
░ Vincenzo Brancatisano ha intervistato l’avvocato Vincenzo De Michele, in merito alla sentenza (26 novembre 2015) della Corte di Lussemburgo (che ha sancito la illegittimità della reiterazione oltre i tre anni dei contratti a termine)e a tre conseguenti sentenze del Tribunale di Napoli. Il giudice del Tribunale partenopeo Paolo Coppola, lo stesso magistrato che aveva sollevato la questione davanti alla Corte di Lussemburgo sfidando così la nostra Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso della docente precaria Raffaella Mascolo, proprio la docente che ha dato il nome all’evento storico europeo, e patrocinato dai legali dell’Anief, Vincenzo De Michele e Sergio Galleano, unitamente ad altri legali come gli avvocati Ambron e Martino, procedendo alla sua immissione in ruolo con contestuale ricostruzione di carriera.
D. Avvocato De Michele, dopo la sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, e di fronte alle più disparate opinioni che circolavano in rete, Lei aveva detto in una nostra intervista precedente che solo tre soggetti erano stati legittimati a spiegare cosa potrebbe ora succedere: il Tribunale di Napoli, la Corte di Cassazione e la Consulta. La Cassazione lo ha poi fatto. E il Tribunale di Napoli si è dunque pronunciato con tre sentenze eclatanti. E’ quello che si aspettava?
R. “Non con questa velocità e non con questa chiarezza da parte della Cassazione. La Suprema Corte ha depositato la prima sentenza n. 27363/2014 il 23 dicembre 2014, in cui con un obiter dictum che, però, tecnicamente viene costruito come principio di diritto della massima rilevanza (art.384 c.p.c.), afferma che, in base all’ordinanza Papalia della Corte di giustizia l’unica sanzione adeguata in caso di abusivo utilizzo di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego è l’art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001 e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine successivi al decorso del periodo di 36 mesi di servizio anche non consecutivi. Si trattava di fattispecie di contratti a termine di una infermiera professionale. Una settimana dopo, il 30 dicembre 2014, viene depositata un’altra sentenza della Cassazione n. 27481/2014 che sembra smentire la precedente, perché ritiene che l’unica sanzione adeguata è l’applicazione del risarcimento del danno di cui all’art.8 della legge n. 604/1966 (da 2,5 a 6 mensilità di retribuzione), sembrerebbe per ogni fattispecie illecita. In questo caso la Cassazione esclude la possibilità di conversione per il noto principio del pubblico concorso e dell’art. 97, comma 3, Cost. ma, esplicitamente, esclude anche che questo ragionamento valga per la scuola statale perché la emananda sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 – che è stata depositata il giorno dopo l’udienza pubblica di discussione delle cause in questione, che riguardavano precariato pubblico regionale – riguarderebbe solo la scuola statale – non è vero, come sappiamo – e quindi il divieto di conversione non ha senso, in presenza di un sistema di reclutamento legittimo ed esclusivo per l’assunzione sia stabile che a tempo determinato (Cassazione, sentenza n.10127/2012). Quindi, le due decisioni per la scuola statale non appaiono in contrasto sul piano sistematico. Bene ha fatto, però, il Tribunale di Napoli a richiamare per ben tre volte la sentenza n. 27363/2014 della Suprema Corte a conferma delle sue tesi e a criticare il criterio del risarcimento del ‘danno comunitario’ inventato dalla Cassazione nell’altra decisione”.
D. Qual è il senso delle tre sentenze di Napoli?
R. “E’ la risposta definitiva del Giudice del rinvio pregiudiziale al dialogo diretto con la Corte di giustizia, di cui ha acquisito la risposta che conferma integralmente i quesiti interpretativi formulati, seppure nella unicità della – gravissima – censura di incompatibilità del sistema di reclutamento scolastico con la clausola 5 dell’accordo quadro comunitario recepito dalla direttiva 1999/70/Ce per mancata predisposizione delle misure adeguate a prevenire gli abusi nella successione dei contratti a tempo determinato per tutti i supplenti della scuola statale, docenti e personale Ata. Pende, peraltro – non è stato depositato, ma potrebbe esserlo in qualsiasi momento entro il 2015 – il ricorso per inadempimento della Commissione europea all’esito negativo della procedura di infrazione n. 2010/2124 sempre sui precari della scuola statale. Se il Governo non si dà una grande mossa a rendere pubblico il piano di stabilizzazione annunciato nelle Linee guida della ‘Buona scuola’ con l’immissione in ruolo di 150.000 docenti dal 1° settembre 2015, il ricorso per inadempimento ex art. 258 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea costringerà la Corte di giustizia, che l’inadempimento l’ha già accertato con la sentenza Mascolo, a sanzionare pesantemente sul piano economico lo Stato italiano e i soldi non andranno alla ricostruzione delle carriere e alla compensazione dei diritti negati ai supplenti della scuola ma nelle casse europee, non sempre solidali”.
D. Le sentenze di Napoli sottolineano come non vi sia alcun diritto al risarcimento del danno. Riconoscono invece il diritto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e dunque contraddicono due precedenti sentenze successive a quella della Corte di Giustizia che invece hanno deciso esattamente il contrario. E’ così?
R. “E’ così. Evidentemente, quando non si conoscono gli atti processuali comunitari e quando si ignora o si finge di ignorare il portato delle decisioni della Corte di giustizia e quando si ha fretta di decidere senza il buon senso di farlo dopo aver aspettato la decisione di chi si è assunto, per competenza e per responsabilità, il compito di comprendere fino in fondo e per tutti, si possono commettere errori di cecità giuridica e di ignoranza istituzionale. Ma, come si sa, gli errori si possono sempre correggere”.
D. Il risarcimento del danno viene escluso perché i contratti a tempo determinato non sono illeciti ma sono stati conclusi in osservanza di leggi esistenti. In quali casi il risarcimento può comunque essere ottenuto in aggiunta alla conversione del rapporto?
R. “Nella scuola statale è estremamente difficile provare il danno ‘ulteriore’ rispetto alla situazione di obiettiva precarizzazione dei rapporti di lavoro – acquisto di casa con mutuo non perfezionato a causa del lavoro non stabile, perdita di chance, ecc. – ma, a mio parere, proprio per come è strutturata la sentenza Mascolo, esiste nel nostro ordinamento una sanzione specifica adatta ai supplenti per compensare i tanti danni che l’incertezza lavorativa ha causato loro. Si tratta delle maggiorazioni retributive previste dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n.368/2001 nella misura del 20 per cento della retribuzione per i primi 20 giorni e del 40 per cento per i giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale con la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro. Se la prima supplenza annuale o la prima supplenza fino al termine delle attività didattiche sono prive di ragioni oggettive e quindi lo Stato avrebbe dovuto, allo spirare del termine, immettere in ruolo e non lo ha fatto anche ricorrendo a norme retroattive, poiché i rapporti di lavoro a termine successivi al primo privo di ragioni oggettive sono tutti legittimi lo Stato deve riconoscere la maggior gravosità del lavoro precario con le maggiorazioni di legge”.
D. A proposito di organico di diritto e di organico di fatto, il Tribunale di Napoli afferma testualmente: “Ancora deve rilevarsi come, se pure la Corte di Giustizia ha ritenuto in contrasto con il diritto eurounitario solo la assunzione di lavoratori a termine su posti vacanti e disponibili, in assenza di concorso pubblico da espletarsi entro termini certi, il diritto interno non consente di differenziare le conseguenze sanzionatorie per le assunzioni su posti vacanti ma non disponibili. La interpretazione conforme del diritto interno impone dunque di interpretare conformemente disposizioni che si applicano alle assunzioni su posti vacanti e disponibili, ma la medesima interpretazione, visto l’identico dato testuale, deve valere anche per precari assunti su posti vacanti ma non disponibili". Questo è un punto saliente della questione, punto che sta dividendo le opinioni di precari e di giuristi. Cosa ne pensa? Sia preciso.
R. “Che ha ragione perfettamente il Tribunale di Napoli, perché la differenza tra organico di fatto e organico di diritto è una fictio iuris per risparmiare i mesi di luglio ed agosto, come ha ammesso il Governo italiano anche nelle Linee guida della ‘Buona scuola’. Del resto la sentenza Mascolo afferma senza alcuna possibilità di equivoco che le uniche supplenze ‘legittime’ sono quelle per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del lavoro per maternità, malattia, ecc. Senza dubbio, se il Miur prova in giudizio che la supplenza fino al 30 giugno serviva proprio a soddisfare una esigenza sostitutiva ‘effettiva’, non vi è dubbio che tale supplenza sia anche conforme alle disposizioni comunitarie. Ma non capisco che rilievo possa avere questa distinzione al fine dell’applicazione dell’art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001, visto che tutti i rapporti a termine successivi, supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e temporanee di fatto e di diritto si computano ai fini della maturazione dei 36 mesi. La norma non fa distinzioni e il Tribunale di Napoli, ovviamente, neanche ne fa, comprendendo anche le supplenze temporanee”.
D. Il Giudice Paolo Coppola, relatore della sentenza, ed “eroe” del processo comunitario per avere sollevato la pregiudiziale a Lussemburgo, scrive nella sentenza che l’imminente sentenza della Consulta non sarà di tenore diverso da quello della Corte di Giustizia. Cosa ne pensa?
R. “Quando è uscita la sentenza Mascolo (il 26 novembre 2014, ndr.), nell’immediatezza, è stato suggerito da autorevoli magistrati della Suprema Corte di Cassazione che fosse sollecitata dagli avvocati la definizione in Corte costituzionale dei giudizi ancora pendenti nella causa pregiudiziale Napolitano ed altri sull’ordinanza n.207/2013 della Consulta. Purtroppo, l’unica norma sospettata di illegittimità costituzionale dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Lamezia Terme in quei giudizi è l’art.4, comma 1, della legge n.124/1999 che, anche se fosse dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, non porterebbe ad alcun risultato utile per la soluzione della questione della sanzione effettiva da applicare. D’altra parte, la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 206/2013 ha già dichiarato inammissibili le ordinanze del Tribunale di Trento, identiche e precedenti a quelle di Roma e Lamezia. Lo ha fatto sostenendo che non poteva applicare l’art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001 perché il giudice del rinvio (Tribunale di Trento) non aveva sottoposto al sindacato di costituzionalità le due norme che ne impedivano l’applicazione – art.4, comma 14-bis, legge n.124/1999 e art.10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 – . Non vedo come la Corte costituzionale possa risolvere ora il problema, se non cambiando la propria giurisprudenza e dichiarando illegittime queste due norme ostative d’ufficio. Adotterebbe, cioè, la stessa decisione del Tribunale di Napoli, che ha agito sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata. La stessa Corte costituzionale ha sempre dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità quando era possibile risolvere la controversia con una interpretazione costituzionalmente orientata. Quindi…”….
www.latecnicadellascuola.it - 23 gennaio2015
“Faraone: in arrivo due nuovi ruoli per i prof“
░ Il prestigioso quotidiano on line riporta, da Il Sole 24ore, uno stralcio dell’intervista al sottosegretario Faraone.Ci sembra di capire che il Governo si orienti verso un ragionevole zeugma tra la strategia dell’Organico funzionale per l’autonomia e la strategia (per la quale ci sono state più proposte di legge, nella scorsa legislatura) che pone tre figure professionali all’interno della funzione docente.
I docenti italiani, che finora sono stati retribuiti con progressioni esclusivamente legate all’anzianità di servizio, avranno l’opportunità di una carriera vera e propria: lo sostiene Faraone in una intervista al Sole 24 Ore. Secondo Il Sole 24 Ore, che riporta l’intervista al sottosegretario Davide Faraone, ciò sarebbe dovuto a due novità di rilievo: le risorse per far crescere le busta paga saranno assegnate per almeno due terzi in base al merito e potranno aspirare a svolgere due nuove funzioni: insegnante «mentor», specializzato nella didattica, e «quadro-intermedio», più finalizzato al supporto organizzativo…. «La carriera è un diritto degli insegnanti. Già oggi - spiega - una parte significativa dei professori non si concepisce come mero esecutore di compiti, ma come professionista, progettista di percorsi formativi o come quadro che supporta il preside e la scuola». … Del resto, le scuole sono realtà con oltre un centinaio di professori, a parte il personale amministrativo, e sono gestite da un dirigente alle prese con un’unica categoria di personale. Domani, cioè all’inizio del prossimo anno scolastico, in ogni istituto ci sarà un 20%-30% di personale docente, che oltre agli scatti legati alla valutazione, potrà accedere ai due percorsi di carriera. Il primo, sarà orientato a supportare la didattica. Saranno figure “mentor”, che potranno anche fare da tutor ai 140mila neo-assunti il prossimo 1° settembre. Il secondo percorso sarà invece più orientato al supporto organizzativo e alle attività connesse alla gestione della scuola (una sorta di “middle management”). Oggi molti docenti rivestono ruoli intermedi, indispensabili per far funzionare il sistema. Senza che questi compiti, però, abbiano consentito a chi si è impegnato di avere un minimo riconoscimento economico e nessuna progressione professionale.
Alcuni dettagli sono ancora in fase di definizione, come le modalità d’accesso ai due nuovi percorsi e le forme di pagamento. Ma il punto fermo, sottolinea Faraone, è che entrambe le carriere «verranno retribuite più di oggi e il titolo acquisito sarà permanente dal punto di vista giuridico, non cambierà cioè con l’arrivo di un altro dirigente scolastico». Inoltre, «faremo in modo che questi due percorsi rappresentino una precondizione giuridica per accedere a un’ulteriore crescita professionale, la dirigenza scolastica, la dirigenza tecnica e amministrativa, ma anche per ricoprire ruoli all’interno di università, centri di ricerca. Non dimentichiamo infatti che nei nostri istituti lavorano esclusivamente professionisti laureati e specializzati»….