Fornito il modello di domanda cartacea per il personale della scuola per far riconoscere i requisiti maturati entro il 31.12.2012:  40 anni di contributi,  quota 96, vecchiaia (65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne con 20 anni contributi o 15 anni ante 1992), 57 età e 35 contributi per le sole donne. Da notificare, entro il 30 marzo 2012, all’amministrazione per andare in pensione con le vecchie regole. Per ricorrere al Tar Lazio, chiedi le istruzioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Scadenza: 9 aprile.

In assenza di una risposta positiva del Miur alla diffida inviata dall’Anief per conto dei propri associati nei giorni scorsi, il sindacato ha deciso di mettere a disposizione del personale della scuola il modello sostitutivo di domanda cartacea da compilare al posto di quello telematico, e di inviare le istruzioni operative per impugnare preliminarmente al Tar Lazio il D. M. n. 22 del 12 marzo, la circolare Miur n. 23 del 12 marzo, la circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo, le circolari Inps nn. 35 e 37 del 14 marzo; ed eventualmente proseguire i ricorsi al Giudice del Lavoro.  

Il D. M. n. 22 del 12 marzo 2012, infatti, fissa al 30 marzo il termine ultimo per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, indipendentemente dalla modalità di trasmissione che la circolare n. 23, prot. n. AOODGPER 1814, individua nel sistema web Polis “Istanza on-line”.

Senza presentare una domanda di pensionamento non è possibile dimostrare l’interesse ad andare in pensione.

Per questa ragione è stato fornito, nel rispetto della normativa vigente, un modello di domanda cartacea, da trasmettere per Raccomandata a/r entro il 30 marzo agli indirizzi indicati, per permettere di dichiarare i requisiti vantati dal personale della scuola che matura entro il 31 dicembre 2012 il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole, avendo raggiunto:

· la quota 96 (art. 1, c. 6, lettera c, L. 243/2004 novellata dalla L. 247/2007);

· i 40 anni di contributi complessivamente versati;

· i 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per donne con almeno 20 anni di contributi o 15 anni se anteriormente maturati al 1992 (art. 2, c. 3, lettera c), d.lgs. n. 503/1992);

· i 57 anni di età e i 35 anni di contributi se donne (art. 1, c. 9, L. 243/04).

È stato fornito, altresì, un modello di dichiarazione cartacea per il personale scolastico femminile che compie i 57 anni di età e i 35 anni di contributi (art. 1, c. 9, L. 243/04) entro il 31 dicembre 2011 ma si vuole avvalere della quota 96 (art. 1, c. 6, lettera c, L. 243/2004 novellata dalla L. 247/2007) o dei 40 anni di contributi complessivamente versati, maturati entro il 31 dicembre 2012.

Il personale scolastico femminile che compie i 57 anni di età e i 35 anni di contributi (art. 1, c. 9, L. 243/04) entro il 31 dicembre 2012 può ricorrere per andare in pensione dal 1 settembre 2012.

Istruzioni

Per aderire al ricorso al Tar Lazio, bisogna essere iscritti all’Anief e richiedere le istruzioni operative a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Il termine per l’invio ad Anief per posta Raccomandata 1 del plico di adesione con tutta la documentazione che sarà richiesta in risposta alla e-mail ricevuta, è fissato per il 9 aprile 2012.

Per aderire al ricorso al Tar Lazio è necessario inviare entro il 30 marzo 2012 all’amministrazione la domanda cartacea di pensionamento. Si ricorda che è importante conservarne una copia che deve essere prodotta per la notifica del ricorso sia al Tar che al Giudice del Lavoro.

Il costo del ricorso al Tar Lazio (discussione della sospensione delle circolari citate, richiesta di remissione della norma alla Consulta, accettazione della domanda di cessazione del servizio per i requisiti maturati e dichiarati nella domanda), non supera i 150 euro, ivi incluso il costo del contributo unificato che sarà pagato dall’Anief.

Il ricorso potrebbe iniziare e concludersi direttamente al Tar Lazio qualora il tribunale riconosca il carattere tributario della norma e/o i diritti reclamati e/o ancora rinvii alla Corte costituzionale la norma o chieda una lettura costituzionalmente orientata della stessa. A seconda delle decisioni dei Giudici amministrativi, sarà valutata l’opportunità di continuare i ricorsi al Giudice del Lavoro. Tali successivi ricorsi possono essere presentati in qualunque momento senza alcun termine di prescrizione, non avranno ulteriori spese di istruzione pratica (che saranno, dunque, a carico dell’Anief), al netto del pagamento del contributo unificato nominale.

 

Motivazioni

È evidente, infatti, che se l’art. 24, c. 3 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha fatto salvo il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole per il dipendente pubblico che aveva maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti nell’anno d’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di anzianità contributiva ed età – cosiddetta quota), al fine di non toccare diritti acquisiti, la data scelta del 31 dicembre 2011 non può essere presa in considerazione per il personale della scuola che aveva iniziato il suo servizio il 1 settembre 2011, ritenendo che fosse l’ultimo anno di servizio - nel quale avrebbe raggiunto alla data,  già normata, del 31/12/2012, i requisiti previsti: sia di anzianità, sia d'età e sia di quota - per maturare il diritto e l'accesso alla pensione, che nel recente passato per diverse volte è stato spostato, anticipando però la notizia di tre/quattro/cinque anni, non destando doglianze e danno come quest'anno.

Non è un caso se tutta la legislazione previgente, pur modificando in pejus i criteri di pensionamento dei lavoratori pubblici e privati, ha sempre permesso al personale della scuola una finestra speciale per maturare i diritti per andare in pensione dal 1 settembre successivo, facendo riferimento ai contributi da versare fino al 31 agosto successivo, indipendentemente dall’età anagrafica da maturare anche al 31 dicembre seguente (art. 509, d.lgs. 297/1994; art. 59, c. 9, L. 449/1997; art. 1, c. 6, lettera c, L. 243/2004 come modificata dal comma 3, art. 2, L. 247/2007; art. 1, c. 21 L. 148/2011).

Né può essere previsto il differimento del pensionamento al 1 settembre 2013 per il personale della scuola - donne - che matura il requisito di 57 di età e 35 di contributi a partire dal 1 gennaio 2012, per una presunta applicazione dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011, che è stato disapplicato dall’art. 24, commi 5 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 per il restante personale che matura i nuovi requisiti nel 2012.

Il ricorso mira a dichiarare come illegittima per eccesso di potere (assoluta illogicità e irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca) la diversa lettura fornita dall’Inps, dal Miur, da DFP della norma evidentemente tributaria introdotta dal legislatore (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni) laddove riconosce come perentoria anche per il personale della scuola la data del 31 dicembre 2011 per andare in pensione con le vecchie regole, e/o in subordine la remissione alla Consulta per non manifestamente infondata questione della illegittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3 della legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 per violazione degli articoli 3, 42, 43, 53, 97 (violazione del principio d’uguaglianza, della parità di trattamento, di ragionevolezza legislativa, dell’universalità, uniformità e perequazione dell’imposizione, del giusto procedimento e del buon andamento) o una sua lettura costituzionalmente orientata.  

Diverse, d’altronde, sono le ordinanze della Consulta che tutelano situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti di fronte all’irragionevole intervento del legislatore (nn. 416/1999, 393/2000, 327/2001, 446/2002, 264/2005, 282/2005). La norma, in poche parole, interviene nel privare i lavoratori della scuola di un trattamento economico acquisito sotto la sfera di diritto soggettivo, considerato che avevano iniziato l’anno di servizio come l’ultimo della carriera, alterando la durata del rapporto di lavoro e la stabilità anche economica su cui si fondano aspettative, progettualità e investimenti; e nel differire la pensione, tradisce il patto siglato dallo Stato-datore di lavoro con il cittadino-lavoratore dipendente che esige la giusta remunerazione di una vita di lavoro.

 

Il modello di domanda di cessazione cartacea

Il modello di dichiarazione cartacea per il personale femminile che intende avvalersi dell’opzione

Le FAQ del ricorso pensioni

Ai colleghi che maturano i requisiti di pensione anticipata secondo le vecchie regole entro il 31 dicembre 2012. In caso di risposta negativa, alla scadenza delle 24 ore saranno messi a disposizione il modello cartaceo da protocollare presso l’istituzione scolastica sede di servizio entro il 30 marzo, insieme alle istruzioni operative per ricorrere preliminarmente al Tar Lazio avverso il D. M. n. 22 e la C. M. 23 del 12 marzo 2012, prima di adire il giudice del lavoro.

 

La diffida

 

Al Direttore Generale Miur per il personale scolastico, dott. Luciano CHIAPPETTA

Al Direttore Generale Miur per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, dott. Emanuele FIDORA

Al Capo Dipartimento Miur per la Programmazione, dott. Giovanni BIONDI

Al Capo Dipartimento Miur per l’Istruzione, dott. Lucrezia STELLACCI

 

Oggetto: Istanze On Line – Cessazioni on-line, C. M. n. 23 del 12 marzo 2012. Problematiche relative alla compilazione della domanda con procedura telematica per il personale della scuola, registrato nel sistema di accesso web Polis “Istanze on-line”, che intende inoltrare domanda di cessazione dal servizio perché matura i requisiti di pensione di anzianità con requisito di servizio entro il 31 agosto 2012 ed età anagrafica entro il 31 dicembre 2012, secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 c. 3 del D. L. 201/2011, che pure ne riconosce la validità per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011. Richiesta intervento immediato entro 24 ore – diffida.

 

La scrivente O. S., in nome e per conto dei propri iscritti assistiti,

CONSIDERATE le diverse segnalazioni pervenute in merito alle procedure di presentazione della domanda di cessazione del servizio – collocazione a riposo dal 1 settembre 2012 di cui alla C. M. n. 23 del 12 marzo 2012;

RISCONTRATO che al personale della scuola pur registrato e identificato nel sistema di accesso “Istanze on-line”, pur essendo in possesso dei requisiti di anzianità contributiva di cui all’art. 24 c. 3 del D. L. 201/2011 da maturare entro l’a. s. 2011/2012, ovvero entro il 31 agosto 2012, per maturazione dei 40 anni di servizio utili al pensionamento (anzianità contributiva) o per raggiungimento della “quota 96” utile al collocamento a riposo, nel corrente a. s. 2011/2012, ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge in oggetto e della sua conversione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è consentito compilare la domanda in oggetto, pur indicando la chiara volontà di non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito;

ATTESO CHE l’indicazione della data 31 dicembre 2011 per la maturazione dell’anzianità contributiva non può essere intesa come perentoria per il personale della scuola, che ha avuto sempre una finestra aperta in corrispondenza del termine dell’anno scolastico quale anno di servizio, ovvero di maturazione dei contributi al 31 agosto, e della maturazione dell’età anagrafica al 31 dicembre successivo;

NEL RICORDARE COME

- la suddetta procedura telematica è prevista in via esclusiva per la domanda di cessazione dal servizio – collocamento a riposo tanto che “eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità”;

- gli artt. 39, c. 1; 48, c. 2; 52, c. 1; 53, c. 3; 58, c. 1; 61; 62, c. 1; 63, c. 1; 71, cc. 1-2 del D. P. R. 445/2000 prevedano che la sottoscrizione delle domande possa avvenire senza autenticazione, che l’amministrazione debba predisporre la modulistica necessaria e consentire a tutti gli utenti registrati nel sistema informatico l’utilizzo della documentazione predisposta conservando per la consultazione i documenti prodotti, senza alcun intervento dell’operato informatico, che la suddetta amministrazione debba, altresì, provvedere entro 24 ore dalla segnalazione alla correzione di eventuali disfunzioni o anomalie del sistema, e che costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione della domanda fornita da personale, peraltro, già identificato e riconosciuto;

- l’art. 32, c. 3, lettera l) del D. Lgs. 82/2005 preveda la necessità nel rilascio delle certificazioni digitali della creazione di un sistema di accreditamento facoltativo e delle procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie;

CHIEDE ALLE SS. LL.

di provvedere entro 24 ore dalla ricezione della presente segnalazione alla risoluzione delle anomalie segnalate, consentendo a tutto il personale della scuola registrato nel sistema web Polis “Istanze on-line” la compilazione della domanda di cessazione dal servizio – collocamento a riposo dal 1 settembre 2012, o di predisporre, comunque, uno schema di domanda utile a quanto richiesto.

CON ESPRESSO AVVISO CHE

la presente richiesta ha valore anche di diffida e che pertanto, trascorsi i termini di cui sopra senza che ne vengano recepite le richieste, si adiranno le autorità competenti per le denunce del caso, vista l’urgente necessità di consentire a tutti gli aspiranti la presentazione delle domande entro i termini di scadenza previsti dall’art. 1, c. 1 del D. M. n. 22 del 12 marzo 2012, salva comunque la sua impugnativa insieme alla circolare in oggetto presso il tribunale amministrativo e/o ordinario per le violazioni della normativa vigente.

Cordiali saluti.

Palermo, li 22 marzo 2012

Il Presidente Nazionale ANIEF

Prof. Marcello Pacifico

Per il tribunale, i diritti vantati dall’Anief, in violazione della normativa comunitaria sono imprescrittibili, mentre le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento non violano la costituzione. Punito il ricorso dell’amministrazione a contratti a tempo determinato, pur in assenza dei requisiti per la stabilizzazione.

Il giudice Chirone nella sentenza n. 7 del 9 gennaio 2012, in primo luogo respinge le istanze di rigetto dell’avvocatura in riferimento al termine di prescrizione decennale del petitum, posto che ai sensi della sentenza della suprema corte n. 10.813 del 17 maggio 2011, il diritto che trovi fondamento giuridico in una violazione della direttiva comunitaria (1999/70/CE), anche parzialmente recepita nell’ordinamento interno (D.lgs. 368/01) non scade mai. In secondo luogo, respinge l’eccezione di non costituzionalità della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ricordando come l’assunzione avvenga da graduatorie generate dal supermento di una procedura concorsuale (esame di Stato).

Nel ricostruire l’evidente applicabilità nel comparto scuola della normativa che regola l’attribuzione di contratti a tempo determinato e ne vuole impedire gli abusi, per il giudice adito, soltanto la legge 167/2009, ripresa dalla legge 106/2011, innovano la materia, vietando la stabilizzazione. Pertanto, nel caso in esame, non riscontrando alla data del 29 novembre 2009, i requisiti di 36 mesi, il tribunale decide, comunque, di condannare l’amministrazione per l’abuso dei contratti posti illegittimamente a quella data al pagamento di 2.500 euro per spese di lite e di 12 mensilità come risarcimento danni, richiesti dall’avv. Cutrera dell’Anief in favore del ricorrente.

L’Anief è stato l’unico sindacato della scuola che aveva preso una dura posizione contro le illegittime modalità di formazione degli insegnanti di sostegno previste dell’A.N.S.A.S., paventando azioni legali. Ora vigileremo attentamente. Il problema dei soprannumerari si potrebbe risolvere con l’ammissione al TFA e con l’introduzione dell’organico funzionale.

Anief accoglie con soddisfazione il decreto dell’A.N.S.A.S. n. 10 del 5 gennaio 2012 e continuerà a vigilare, nell’interesse di alunni e docenti, su ogni azione che verrà intrapresa sulla formazione degli insegnanti. L’agenzia (la stessa che ha affidato ad 89 esperti esterni la stesura dei censurati quesiti del concorso a dirigente) due giorni fa ha provveduto in autotutela ad annullare il bando relativo all’individuazione di tutor preposti alla formazione del personale docente nell'ambito del progetto riqualificazione/riconversione professionale dei soprannumerari, dopo le vibrate proteste ed il fermo intervento anche dell’Anief del 30 dicembre scorso.

Anziché ipotizzare nuovi modelli per la formazione degli insegnanti di sostegno, che, dal 1998, è stata delegata con successo alle università, il Miur farebbe bene ad attivarsi per formare gli insegnanti sui disturbi specifici di apprendimento, ad un anno dall’approvazione della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, e per fare attivare dai direttori scolastici regionali tutti i posti in deroga senza discriminare o penalizzare gli alunni con handicap meno gravi nell’assegnazione delle ore. Questi temi, a nostro avviso, devono essere posti con forza e risolti al prossimo Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica che si terrà il 10 gennaio proprio a Roma.

Quanto al problema dei soprannumerari a seguito della politica sconsiderati dei tagli lineari nella scuola, è evidente che la colpa non è degli insegnanti, e che basterebbe introdurre l’organico funzionale e concedere la possibilità di conseguire ulteriori abilitazioni presso i corsi di TFA, per garantire una migliore riqualificazione professionale o un temporaneo impiego di questi lavoratori in altre funzioni. Tuttavia, bisogna accompagnare questi interventi con un progetto politico complessivo che non allontanandosi, in tema di occupazione, dalla “flessicurezza”, consideri come priorità imprescindibile il continuo miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione dei cittadini per assicurare lo sviluppo e la crescita economica e sociale del nostro Paese, intorno al nostro patrimonio culturale.

Il comunicato dell’Anief del 30 dicembre 2011

Atto della Commissione europea sulla flessicurezza

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