È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti Quater, approvato dalla Camera in via definitiva lo scorso 12 gennaio senza però le attenzioni che la scuola si attendeva: dalla legge arriva solo la copertura della spesa di 150 milioni di euro per il 2022 delle supplenze brevi, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve del personale scolastico. Una copertura che si attua, come aveva prontamente detto Anief, con in risparmi 2022 sul cosiddetto organico covid (articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Inoltre, come stabilito dall’Accordo politico sottoscritto il 10 novembre scorso tra il Ministero e le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca, l’articolo 14 comma 3 stanzia ulteriori 100 milioni di euro per il solo anno 2022 ad integrazione delle risorse contrattuali per il triennio 2019-2021: pertanto, spiega oggi la stampa specializzata, le risorse saranno destinate alla componente fissa della retribuzione accessoria del personale docente e ATA, in particolare 85,8 milioni di euro sono per il personale docente e 14,2 milioni di euro per il personale ATA.
Erano diversi gli emendamenti prodotti da Anief per migliorare il decreto legge 176 Aiuti quater e rispondere alle emergenze della scuola: il sindacato aveva inserito la necessità di reperire risorse per rinnovare il contratto 2022-24 dando al personale gli aumenti promessi e valorizzarne le prestazioni, organico aggiuntivo di almeno 40mila docenti e Ata, di inserire in graduatoria tutti i partecipanti al concorso Straordinario bis, di bandire un corso-concorsi per dirigenti scolastici, di confermare in ruolo tutti i lavoratori della scuola che hanno terminato con esito positivo l’anno di prova e sono stati poi defenestrati, a partire dai maestri con diploma magistrale.
“Siamo di fronte all’ennesima trascuratezza per il mondo dell’istruzione – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché privare le nostre scuole di almeno 40 mila docenti e Ata, con tutti gli impegni del Pnrr che stanno arrivando, è un atto incomprensibile: come si farà a digitalizzare l’offerta formativa, a contrastare l’abbandono scolastico, a migliorare l’orientamento e migliorare l’edilizia e la sicurezza degli edifici scolastici se togliamo risorse umane anziché aggiungerle? Invece di seguire quanto chiesto da Anief, anche con una modifica al decreto Milleproroghe, reintegrando i 55mila docenti e ATA assunti per due anni e oggi abbandonati al loro destino, si decide al contrario. Per quanto riguarda, invece, i 100 milioni per completare le risorse del rinnovo contrattuale 2019-21 c’è da dire che sono un atto dovuto; solo che a quei soldi il Parlamento ne doveva aggiungere molti altri, anche per il contratto successivo, a partire dal 2022, invece non è arrivato nulla e questo è un altro bruttissimo segnale”, conclude Pacifico.
QUELLO CHE AVEVA CHIESTO ANIEF PER MODIFICARE L’AIUTI QUATER
A seguire, l’elenco di tutti gli emendamenti Anief al decreto Aiuti quater:
DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176
Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
Proposte di modifica
1. Riattivazione organico aggiuntivo
2. Valorizzazione personale ATA e DSGA, profili as e c
3. Assunzioni da Concorso Straordinario-bis
4. Mobilità personale scolastico
5. Semplificazione reclutamento
6. Organico di sostegno
7. Validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari
8. Validità del titolo estero nella stipula dei contratti
9. Corso concorso riservato candidati concorso dirigente scolastico ricorso pendente
10. Conferma nei ruoli del per personale dirigente e scolastico, ammesso con riserva, con superamento anno di prova
11. Attribuzione dirigente scolastico e dsga a scuole autonome normo-dimensionate
1. Riattivazione organico aggiuntivo
All’articolo 14, aggiungere il seguente comma
"Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/23 da destinare alla riattivazione dell’organico individuato ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo."
Motivazione: il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell’organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole. Nella prospettiva di tagli agli organici risulta indispensabile la previsione introdotta dalla presente modifica, in considerazione anche delle segnalazioni ricevute di dirigenti scolastici sulle difficoltà di gestione degli istituti. L’organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unità di personale subiti a partire dal 2009, in attesa di urgenti interventi sul dimensionamento scolastico e sulla sicurezza degli edifici e delle aule e al fine di contrastare il fenomeno dell’affollamento delle classi.
2. Valorizzazione personale ATA e DSGA
All’articolo 14, aggiungere il seguente comma
"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, è inserito il seguente: «606-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 è incrementato di 30 milioni di euro da destinare alla valorizzazione del personale DSGA, di 70 milioni di euro da destinare alla valorizzazione del personale ATA, di 300 milioni di euro da destinare all’attivazione dei profili AS e C previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro".
Motivazione: la previsione intende valorizzare il personale ATA e DSGA le cui retribuzioni sono da troppo tempo inadeguate ai livelli professionali. Sempre allo scopo di valorizzare il personale ATA occorre introdurre i profili AS e C, ovvero il coordinatore dei collaboratori scolastici e il coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi, previsti dal contratto collettivo nazionale.
3. Assunzioni da Concorso Straordinario-bis
All'articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)
"Con decreto autorizzatorio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disposte, entro il 31 dicembre 2022, le immissioni in ruolo del personale inserito nelle graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale".
Motivazione: La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrata negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
4. Mobilità personale scolastico
All'articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)
In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti avviene sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2'23/2025.
Modifica: La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.
5. Semplificazione reclutamento
All'articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)
"Fino al 31 dicembre 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito è autorizzato al reclutamento dei docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso
annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1settembre dell’anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L’assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione e/o della specializzazione per le attività di sostegno."
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento prevista dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e intende rispondere all'abuso dei contratti a termine ripristinando la piena funzionalità dello storico doppio canale di reclutamento così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. La proposta estende il reclutamento anche ai posti comuni della prima fascia e alla seconda fascia delle GPS e permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella PA, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
6. Organico di sostegno in organico di diritto dopo due anni
All'articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)
Sono rivisti criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.
7. Validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari
All'articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)
Nelle more della pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le graduatorie di merito dell'ultimo concorso ordinario del personale docente sono da considerarsi ad esaurimento.
Motivazione: La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrata negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
8. Validità titolo estero nella stipula dei contratti
All'articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)
Nelle more della valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della domanda di riconoscimento del titolo acquisito all'estero per l'accesso all'insegnamento in Italia, l'inserimento dei candidati che hanno presentato l’istanza dà titolo all’individuazione, con riserva, in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo determinato dalle graduatorie in cui è inserito. Lo scioglimento della riserva, la conferma dei ruoli e la valutazione dei servizi prestati avviene dopo accoglimento positivo della domanda.
Motivazione: data l’assenza di procedure abilitanti ormai da molti anni, risulta necessario ricorrere, per il personale scolastico, all’acquisizione di titoli esteri che comporta però lunghi tempi per il riconoscimento della validità del titolo stesso e impedisce di fatto la stipula dei contratti per docenti in effetti in possesso di abilitazione. Rimane l’accesso per merito nella P.A. poiché l’eventuale conferma nei ruoli avviene solo dopo il positivo accoglimento della domanda.
9. Corso concorso riservato candidati concorso dirigente scolastico ricorso pendente
Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:”13 bis. con la seguente rubrica “Contenzioso Concorso DS 2017.”
1.Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.
10. Conferma nei ruoli del per personale dirigente e scolastico, ammesso con riserva, con superamento anno di prova
Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:”13 bis. con la seguente rubrica “Conferma ruoli.” Per il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
11. Attribuzione dirigente scolastico e dsga a scuole autonome normo-dimensionate
Dopo l’articolo 13 inserire il seguente: ”13 bis. con la seguente rubrica “Disposizioni in materia di Istruzione”
Al comma 978 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo eliminare le parole "2023/2024" e inserire al termine il seguente periodo: "A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, alle predette istituzioni scolastiche è assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generale amministrativi. Le eventuali variazioni di spese sono autorizzate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, Investimenti 1.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito”.
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