Dalla conferma per il prossimo anno degli oltre 50mila docenti e Ata oggi in servizio come organico Covid19 alle immissioni in ruolo dei cocenti precari attraverso tutte le graduatorie Gps, dalle assunzioni di chi ha firmato il contratto con riserva e degli idonei alla cancellazione delle norme che ancora oggi mantengono in vita quasi 15mila classi pollaio e degli organici con 200mila insegnanti e 50mila Ata in meno rispetto al fabbisogno, fino all’attivazione dei corsi abilitanti alla professione, alla mobilità senza più vincoli, ai concorsi riservati ai precari con almeno 24 mesi di servizio e i tamponi gratuiti per tutti i lavoratori della scuola. Sono alcuni degli emendamenti al decreto Ucraina sulla scuola suggeriti da Anief alla VI e X Commissione del Senato.
Le richieste rientrano nel DL n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, e che dovrà obbligatoriamente essere convertito in legge entro il 20 maggio prossimo e hanno tutte come primo firmatario il senatore Antonio Iannone (FdI). Altre richieste di modifica al Decreto Ucraina su punti molto vicini a quelli toccati da Anief – riguardanti assegnazione provvisoria, idonei ai concorsi della primaria, la deroga per la formazione dell classi comuni con meno 3.000 abitanti, il concorso ispettivo, il rientro in classe dei docenti non vaccinati – sono stati presentati, sempre come primi sostenitori, dai senatori Mario Pittoni (Lega), Roberto Rampi (Pd), Francesco Verducci (Pd), Stanislao Di Piazza (M5S) e Bianca Laura Granato (Misto).
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Confidiamo nella sensibilità e competenza dei senatori appartenenti alle Commissioni ‘Finanze e Tesoro’ e ‘Industria, Commercio, Turismo’, perché il tempo per attuare le disposizioni utili al corretto avvio del prossimo anno scolastico è sempre più esiguo e presentarsi per il terzo anno di Covid19 con le medesime problematiche irrisolte sarebbe imperdonabile. Vi sono questioni – come la stabilizzazione di un numero impressionante di precari su posti altrettanti posti vacanti e disponibili, l’avvio di concorsi riservati e corsi abilitanti, la fornitura di tamponi gratuiti per i lavoratori della scuola e diversi altri – che vanno affrontate consapevoli del danno che si andrebbe a perpetrare, sul personale ma anche sugli allievi, qualora si ripartisse a settembre con un nulla di fatto”.
I TESTI COMPLETI DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DA ANIEF
36.2 proroga organico Covid per prossimo anno scolastico
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale organico è pro- rogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
36.3 estensione aumenti anche per ricercatori tecnologi enti di ricerca non vigilati
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli enti e le istituzioni di ricerca non vigilati dal MUR e di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:
- a) fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti e le istituzioni di ri- cerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi al- le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;
- b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.
- c) 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti e delle istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».
Conseguentemente la rubrica è modificata in: «Misure urgenti per la scuola e la ricerca».
36.4 proroga assunzioni in ruolo da prima e seconda fascia GPS senza limiti
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:
- a) ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o ne- gli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- b) ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella se- conda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1-ter. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nel- la provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal l settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del per- corso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle universi- tà per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno».
36.5 conferma ruoli docenti assunti con riserva con superamento anno di prova
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annulla- mento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo de- terminato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».
36.6 inserimento idonei e precari 36 mesi in sovrannumero al tfa sostegno
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza. Al corso è ammesso anche il candidato abilitato in classi di concorso ad esaurimento».
36.7 revisione criteri dimensionamento
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coor- dinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera e):
''e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA''».
36.8 eliminazione prova per conferma ruolo assunti in ruolo GPS nel 2021
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2021, o, se successiva, dalla data di ini- zio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di forma- zione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107''».
Conseguentemente il comma 8 è soppresso.
36.9 corsi abilitanti per docenti di ruolo immobilizzati
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono attivati entro il 30 giugno 2022 con successivo decreto del Ministro dell'università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di ruolo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da decreto del Ministero dell'università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616».
36.10 inserimento nelle graduatorie di merito idonei concorso ordinario primaia e infanzia, secondaria
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».
36.11 assegnazione provvisoria interprovinciale
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al comma 3-sexies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole. ''nel- l'ambito della provincia di appartenenza'' sono soppresse».
36.12 concorso riservato per titoli ai precari IRC
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: ''per la copertura'', aggiungere le seguenti: ''del 50 per cento'';
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
''1-ter. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, fermo restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449'';
- c) al comma 3, dopo la parola: ''concorso'', aggiungere le seguenti: ''e della procedura straordinaria'' e dopo le parole: ''in ruolo'', aggiungere le seguenti: ''sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili''».
36.13 concorso riservato assunzione facenti funzione DSGA
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis Per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro del- l'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del comparto scuola del 3 dicembre 2009».
36.14 concorso ispettivo
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'Art. 420. - (Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive) - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'art. 58 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
''7-ter. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolasti- co e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a va- lere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.''».
36.15 concorso riservato contenzioso ds
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 del- l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
36.18 tamponi gratuiti personale scolastico
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, incluso il rimborso delle spese al personale scolastico per i test utili per il rilascio del cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile.».
I TESTI COMPLETI DEGLI EMENDAMENTI SIMILI A QUELLI DI ANIEF
36.27 assegnazione provvisoria
Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'articolo 19, comma 3-sexies della legge 28 marzo 2022 n.
25 è così modificato:
''Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il medesimo personale, nonché quello appartenente ai ruoli della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il con- ferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo'''».
36.28 concorso primaria e infanzia idonei
Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modi- ficazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59, comma 10, lettera d) dopo le parole: ''formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), '' aggiungere le parole: ''relativamente al concorso della scuola secondaria. Resta impregiudicato il concorso per la scuola primaria e dell'infanzia''».
36.30 idonei concorso primaria
Rampi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».
36.32 deroga formazione classi comuni con me 3.000 abitanti
Verducci, Malpezzi, Rampi, Marilotti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti de- gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-ter.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 8,4 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
36.33 concorso ispettivo
Di Piazza
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
''7-ter. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolasti- co e formativo 2021/2022 e il corretto avvio dell'anno scolastico 2022/2023, in considerazione delle rilevanti innovazioni previste dalla normativa vigente, nonché degli urgenti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, da ultimo prorogate al 31 dicembre 2022ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie è bandito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un corso-con- corso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con modalità di corso-con- corso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, finalizzato in particolare alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un almeno un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione''».
36.36 rientro in classe docenti non vaccinati
Granato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 4-ter.2 del decreto legge 1o aprile 2021, n. 44, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: ''docente e'' sono abrogate;
- b) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.
- c) sopprimere il primo periodo del comma 2 e il comma 4».
Per visualizzare tutti gli emendamenti al decreto Ucraina cliccare qui e scaricarli dal “Fascicoli Iter”.
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