Anche il Senato, dopo Montecitorio, dà il via libera al decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 (il cosiddetto decreto Green pass scuola e trasporti) che aggiorna le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all’istruzione scolastica, all’università, ai trasporti e alle attività sociali. I sì sono stati 189, i no 31. Il decreto prevede che nell’anno scolastico in corso, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. Inoltre, dal 1° settembre il Green pass è obbligatorio per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario; per gli studenti universitari”, sempre che seguano le lezioni in presenza; allievi delle “istituzioni di alta formazione musicale e coreutica; coloro che svolgono attività di altre istituzioni di alta formazione collegate all’università.
Anief rileva che i numeri crescenti dei contagi in classe degli ultimi giorni non fanno ben sperare sulla realizzazione pratica della norma oggi approvata in via definitiva a proposito delle lezioni di svolgere in presenza: “La verità è che pensare di far tornare 8 milioni di alunni in classe per fare didattica è una missione impossibile da realizzare – sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché non vi sono le condizioni: nelle aule sono concentrati troppi alunni, peraltro in ambienti piccoli e senza aerazione meccanica. Gli stessi numeri, in decisa crescita di classi in quarantena, oltre 800 in pochi giorni, sono emblematici. Pensare che l’obbligo del Green Pass avrebbe potuto risolvere tutto è stato un errore strategico, le azioni da attuare erano altre”, conclude il presidente Anief.
LE DEROGHE
La misura dell’attività didattica in presenza è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
Sono invece esclusi dall’obbligatorietà di Green Pass obbligatorio tutti gli studenti minorenni. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
CONTINUANO LE MISURE PREVENTIVE
Il Decreto Green Pass non comporta la mancata adozione delle misure preventive. Continua ad essere praticato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni; per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; per i soggetti impegnati nelle attività sportive.
Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti; vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°. Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
IL DECRETO GREEN PASS SCUOLA ARTICOLO PER ARTICOLO
(fonte Orizzonte Scuola)
Il decreto legge n. 111/2021, modificato in sede referente, si compone di 16 articoli.
L’articolo 01, inserito durante l’esame referente, prevede l’estensione da 48 a 72 ore della validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde.
L’articolo 1 – modificato durante l’esame in sede referente – anche riprendendo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 122/2021 – reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022.
In particolare, si dispone che:
– le attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali;
– le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza;
– fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro;
– fino al 31 dicembre 2021, deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. La certificazione non è, però, richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore;
– il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.
Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. Tutta la disciplina introdotta si applica, per quanto compatibile, anche ai sistemi regionali IeFP, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS, agli ITS, alle istituzioni AFAM e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
L’articolo 1-bis, inserito durante l’esame referente, dispone l’assegnazione di una certificazione verde provvisoria o, in alternativa, di un codice a barre personale, ai cittadini UE e dei Paesi terzi, anche senza fissa dimora, che vengono sottoposti a profilassi vaccinale.
L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la disposizione elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Ai mezzi di trasporto elencati dal provvedimento, sono stati aggiunti – nel corso dell’esame in sede referente – funivie, cabinovie e seggiovie. In sede referente è stato anche aggiunto il comma 3-bis con la finalità di specificare che il contenuto degli obblighi di servizio pubblico, che gravano sia su vettori sia su gestori di servizi pubblici di trasporto o di infrastrutture destinate alla prestazione di tali servizi, si considera integrato da quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli di contenimento della diffusione del COVID-19.
L’articolo 2-bis – inserito in sede referente – corrisponde (con una modifica) all’articolo 2 del decreto legge n. 122 del 2021. La norma opera un’estensione della disciplina sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero, come aggiunto in sede referente, in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. L’estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021.
L’articolo 2-ter, inserito in sede referente, stabilisce l’estensione, fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti “lavoratori fragili” e concernenti, rispettivamente: l’equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
L’articolo 3 rende facoltativa, la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell’ambito della procedura che, con ordinanza del medesimo Ministero, individua le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell’applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come “‘bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”).
L’articolo 4 reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportive e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Inoltre, a decorrere dal 7 agosto 2021, incrementa (dal 25%) al 35% la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.
L’articolo 5 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19. Viene inoltre ridefinita la situazione di alcune giacenze ancora sussistenti (in quanto non ancora spese), presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario COVID-19, di cui si prevede la confluenza nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.
L’articolo 5-bis – inserito in sede referente – prevede che le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, siano individuate fra le fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19.
L’articolo 6 prevede un’esenzione transitoria (fino al 15 ottobre 2021) da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l’esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
L’articolo 7, in relazione all’attacco hacker subito dalla regione Lazio, dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti per il medesimo periodo. Nel corso dell’esame in sede referente è stato inserito il comma 1-bis con cui si dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla regione Lazio una dilazione dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 per mutui attivati nel corso del corrente anno.
L’articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid-19, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro). Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, anticipa – dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno -, il termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali.
L’articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio, che conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
L’articolo 9-bis, inserito nel corso dell’esame referente, inserisce la clausola di salvaguardia.
L’articolo 10 dispone sull’entrata in vigore del decreto legge.
PER APPROFONDIMENTI:
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