Con una Nota, n. 1260, il Ministero dell'istruzione si limita a dare in modo univoco suggerimenti e informazioni alle scuole e ai dirigenti promuovendo il “fai da te”: si confermano, però, le misure oltremodo punitive, con sospensioni dal servizio e multe da 400 a 1.000 euro per chi è sprovvisto di certificazione verde. Nel frattempo, il Garante della privacy ha espresso parere favorevole allo schema del DPCM per applicare l'obbligo del Green Pass al personale scolastico, anche alle modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l'uso dell'App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.
È sempre più evidente lo stato di confusione in cui si stanno lasciando le scuole. Per il sindacato Anief una sola cosa è chiara: “Non può essere chiesta la certificazione verde dal preside – dice il suo presidente nazionale Marcello Pacifico - che si deve limitare a individuare dei preposti alla verifica attraverso l'uso della piattaforma governativa. La verifica del possesso serve soltanto per le attività in presenza e deve essere fatta giornalmente. È sempre più evidente adottare con urgenza delle misure per evitare il sovraffollamento delle classi, dimezzando il numero di alunni e reintroducendo le sedi scolastiche tagliate negli ultimi 12 anni, ampliare il numero dei docenti e Ata, raddoppiare e allungare i contratti dell’organico Covid. Sullo sdoppiamento delle classi e il raddoppio degli organici di docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari, Anief ha prodotto anche una specifica petizione. Pensare di affrontare un anno scolastico senza distanziamento minimo, pensando che il Green Pass dei docenti possa bastare a contenere i contagi, è un bluff che presto mostrerà tutti i suoi limiti: le aule, infatti, potrebbero trasformarsi in focolai. Ecco perché Anief ha deciso di indire lo sciopero nazionale in occasione del primo giorno di scuola”.
Il sindacato Anief ha raccolto tutte le informazioni su come comportarsi in queste prime fasi, sia per quanto riguarda l’obbligo vaccinale che per la presentazione del Green Pass, dopo che il suo ufficio legale ha notificato al Tar Lazio i primi ricorsi per più di duemila insegnanti ed amministrativi: è possibile visionare le FAQ e richiedere il servizio di Help desk.
Oggi è il primo giorno di obbligo del Green pass non solo per viaggiare in treno, in traghetto e in aereo, ma anche per il personale della scuola e per accedere all’università. Nell’ambito scolastico e negli atenei, la disposizione prende il via in modo poco chiaro e con procedure non automatizzate che minacciano seriamente la tutela della privacy sullo stato vaccinale e sui tamponi eventualmente effettuati di docenti, personale amministrativo e studenti universitari. In attesa dell’approvazione delle disposizioni normative, infatti, almeno per due settimane la verifica del possedimento del certificato ‘verde’ si realizzerà in modo manuale e solo successivamente con una piattaforma informatica che incrocerà i dati presenti nel sistema informatico ministeriale SIDI con la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.
Premesso che il Green pass è ritenuto necessario solo per le attività scolastiche e universitarie in presenza, il ministero dell’Istruzione ha spiegato che la verifica sul possesso del certificato non può essere effettuata a campione, ma quotidianamente. Inizialmente con la App C19 poi con la piattaforma. Per far ciò il Ministero ha anticipato anche un intervento normativo che riguarderà l’aspetto privacy.
Il sindacato Anief conforma la sua posizione sul Green Pass: è una forma obbligatoria illegittima. Le azioni legali collettive proposte dal giovane sindacato saranno proposte presso il Tar del Lazio e il Tribunale di Roma (ex art. 28, D.LGS. 150/2011) per chiedere l’annullamento e la disapplicazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 111/2021 e di tutte le disposizioni attuative con richiesta risarcitoria in quanto sono in contrasto con il Regolamento UE n. 953/2021, laddove prevede dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 l’obbligo di avere ed esibire il green pass per il personale scolastico e universitario, pena la sospensione dal servizio e la sanzione amministrativa. Per aderire al ricorso, cliccare qui. Nel frattempo, Anief propone a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie le indicazioni per gestire questi primi giorni di scuola, purtroppo all’insegna della confusione e di informazioni non univoche.
VADEMECUM: GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE
Il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 ha introdotto l’obbligo di possesso e esibizione della carta verde per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario.
ANIEF fornisce alcune istruzioni operative e le FAQ sul green pass e sulle possibili strategie da adottare.
Considerazioni sulla nota n. 1260 del 30/08/2021
La nota del MI n. 1260 del 30/08/2021 evidenzia le difficoltà del controllo giornaliero del possesso del green pass per le lungaggini delle operazioni in ingresso nei locali della scuola. Tuttavia afferma chiaramente che “Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica”. Per cui la richiesta del dirigente di consegna delle certificazioni o del QRCode non è legittima.
Altro aspetto da sottolineare che per provvedere alla procedura ordinaria di controllo giornaliero del QRCode, il MI sta elaborando un sistema automatizzato di controllo per il quale però “è richiesto uno specifico intervento normativo”; in assenza di tale provvedimento, quindi, il sistema automatizzato non può partire e, per il rispetto della protezione dei dati personali, vale quanto detto sopra.
Parere del Garante per la protezione dei dati personali – 31 agosto
Inoltre, per tutte le attività on line, non è necessario esibire il QRCode. Infatti, secondo il parere, pubblicato il 31 agosto, del Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti tenuti ai controlli possano utilizzare la predetta funzionalità esclusivamente per la finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica, ai sensi del citato art. 9-ter, comma 1 (art. 1, comma 5, dello schema).
Ulteriormente, sempre secondo il Garante della privacy, la verifica del possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità sia effettuata esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3 e 4 dell’allegato G allo schema.
Appare anche illegittima qualsiasi richiesta da parte del Dirigente Scolastico di anticipare l’entrata a scuola per il controllo del QRCode. Ad oggi, aspettando lo “specifico intervento normativo”, non è possibile per il datore di lavoro derogare da quanto sancisce il CCNL.
A tal proposito è bene ricordare che il personale scolastico deve essere presente per le ore di lezioni e per tutte le attività funzionali all’insegnamento e 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ai sensi dell’art. 29 del CCNL 2006/09 ancora vigente.
FAQ su Green Pass
- A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021?
Il decreto-legge n. 111/2021 definisce “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1, comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, …”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”. In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.
- È prevista la ripresa delle attività scolastiche in presenza per l’a.s. 2021-2022?
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”. La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti.
- Potrebbe ripartire la DaD?
Potrebbero tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.
- Qualora dovesse riprendere la DaD potranno essere svolte in presenza le attività di laboratorio?
Anche in DaD è comunque fatta salva la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4).
- Quali sono le misure che devono essere adottate per riprendere in presenza le attività didattiche?
L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:
- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).
- Per chi è previsto l’obbligo dell’uso della mascherina?
La mascherina è obbligatoria per tutti coloro (alunni e personale) che abbiano più di 6 anni di età.
- Cosa succede se gli spazi non consentono di rispettare la misura del distanziamento di un metro?
Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.
- La misurazione della temperatura corporea verrà posta in essere a scuola?
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale .
- Come dovranno essere somministrati i pasti nelle mense scolastiche?
È doveroso l’uso della mascherina da parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti, senza prevedere l'obbligatorio ricorso all'impiego di stoviglie monouso. Trova conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e di igienizzazione personale e degli ambienti mensa.
- ) A scuola saranno necessari tracciamento e screening?
In vista della ripresa della frequenza scolastica, il CTS non valuta al momento utili test diagnostici preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
- Cosa prevede l’articolo 1 comma 6 del decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111?
La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario. Pertanto non sussiste alcun obbligo di consegna di copia cartacea o telematica della suddetta certificazione.
- Che obiettivo si sono posti il MI e il MUR?
Il rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni.
- Per quanto tempo hanno validità le misure introdotte?
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza).
- Quando posso ottenere la certificazione verde?
- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
- Se soffro di determinate patologie e non posso vaccinarmi posso essere esentato dalla certificazione verde?
Il Ministero della Salute con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato le situazioni cliniche in cui è possibile differire o omettere la vaccinazione anti SARS-CoV-2. A detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, va rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”.
- Da chi è rilasciata la certificazione di esenzione dalla vaccinazione?
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
- Di chi è il compito di controllo e monitoraggio della carta verde a scuola?
Dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie.
- L’attività di monitoraggio e controllo deve essere svolta personalmente dal Ds?
Il dirigente scolastico può formalmente delegare la verifica della carta verde a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.
- Le istituzioni scolastiche devono acquisire copia della certificazione?
Allo stato, non è legittima l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.
- Cosa comporta la mancata esibizione della carta verde?
La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione (compresa tra 400 e 1.000 euro).
- Cosa comporta il mancato possesso della certificazione verde?
Il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola comporta l’impossibilità di prestare il proprio servizio e la sua assenza è qualificata come ingiustificata.
- Quali sono le conseguenze dell’assenza ingiustificata?
A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le modalità di cumulo dei 5 giorni di assenza ingiustificata possono avvenire, non dovranno necessariamente essere consecutivi, potranno essere anche discontinui. Ciò significa che durante l’anno scolastico si potranno al massimo collezionare 4 giorni di assenza non giustificata
- È possibile nominare un supplente in sostituzione dell’assente ingiustificato?
Sì. La decorrenza del contratto di supplenza ha luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. La durata dei contratti di supplenza sarà condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.
- Che misure si possono adottare nel caso in cui non ci si voglia sottoporre alla vaccinazione?
- effettuare i tamponi ogni due giorni;
- utilizzare i giorni di congedo per salute per malattie determinate anche dai ripetuti tamponi;
- usare i giorni di permesso personale;
- usufruire dei permessi della legge 104 per chi è titolare del diritto;
- mettersi in aspettativa non retribuita
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