Sul tema del reclutamento si va verso un tavolo permanente fra sindacati e ministero dell’Istruzione: l’intento è quello di arrivare a ripristinare il doppio canale che Anief chiede da tempo. La base dell’accordo è stata predisposta ieri, durante il primo incontro sul tema dopo il Patto per la scuola sottoscritto a Palazzo Chigi la scorsa settimana: “per arrivare all’obiettivo del doppio canale c’è uno scoglio importante da superare, quello del decreto Sostegni-bis che deve essere profondamente rivisto. Altrimenti il progetto naufragherà senza ombra di dubbio”, dichiara Marcello Pacifico, leader dell’Anief. Le richieste del giovane sindacato passano per il recupero dei precedenti idonei, il superamento delle prove con la sufficienza, la riapertura dei bandi, la partecipazione a tutte le sessioni, a prescindere dall’esito delle precedenti, l’uniformità delle prove e delle loro valutazioni. Ma anche rendere permanente il doppio canale, l’utilizzo per le assunzioni di tutti i partecipanti al concorso straordinario della secondaria, allargandolo anche ad abilitati e specializzati della prima fascia Gps senza i tre anni minimi reputati necessari nella bozza del decreto. Come resta importante aprire alla seconda fascia Gps, a coloro che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il prossimo ciclo del TFA, e pure agli idonei dei cicli precedenti; assumere tutto il personale che ha prestato almeno due annualità di servizio, come si fa nel privato; validare il servizio svolto in tutti i tipi di istituzioni statali, paritarie e nella formazione professionale; e procedere pure con i docenti della seconda fascia delle Gps.
“La soluzione è solo una – sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -: accogliere i nostri emendamenti e modificare articolo 59, modificando i nuovi concorsi e cancellando l’obbligo dei tre anni di servizio minimo per abilitati e specializzati, perché hanno già una formazione adeguata e sono stati esaminati. Ciò vale a prescindere da dove hanno svolto servizio. Poi, una volta esaurita la prima fascia Gps, si dovrà per forza passare alla seconda includendo nell’anno di prova i corsi Pas per le discipline e Tfa per il sostegno, con esame finale. È questo l’unico modo se si vogliono trovare subito 80mila insegnanti da assumere entro la fine di luglio. Altrimenti siamo fermi ai numeri di assunzioni ridicoli del 2020. E sia chiara una cosa: non è una forzatura assumere dopo 36 mesi un precario, ripristinando il doppio canale. È solo quello che l’Unione europea chiede da tempo agli Stati membri, che la Commissione Ue ha accordato con la procedura d’infrazione 4231/2014 e che il Comitato europeo dei diritti sociali ha avallato qualche mesa fa dicendo che è lecita la tesi presentata da Anief nel ricorso n. 146/2017”.
Ministero dell’Istruzione e sindacati continuano a lavorare per cambiare le regole per diventare insegnante. Dopo l’insediamento delle parti al tavolo di confronto, secondo Orizzonte Scuola “i prossimi incontri entreranno nel merito della questione: dopo gli esiti della mobilità, i sindacati da un lato chiedono di poter capire i numeri residui per provincia, in modo dettagliato per capire la mappa dei posti disponibili nel territorio nazionale e quindi dove si deve assumere. Dall’altro lato si dovrà scendere nel dettaglio e capire come agire concretamente: quali modalità di assunzione, il modello delle abilitazioni, come risolvere il problema degli specializzati sul sostegno superando le tre annualità. Il capo di gabinetto ha puntato sui temi del Patto che il Ministro vorrebbe seguire. Sulle abilitazioni, in particolare, si vuole predisporre un modello ben preciso per permettere nuovamente la possibilità di abilitazione all’insegnamento”.
Sempre la rivista specializzata stima che “con le previsioni del decreto Sostegni-bis si potranno assumere, in totale, anche meno di 40 mila insegnanti. A fronte di circa 80 mila necessari”. Stando così le cose, “il modello di riferimento su cui lavorare è quello del doppio canale di reclutamento, sistema di assunzioni previsto dalla legge 417 del 1989 e nato da un decreto voluto dall’allora Ministro dell’Istruzione Sergio Mattarella” oggi Capo dello Stato.
Anief rimane sempre più convinta che occorra una proposta comune, un testo condiviso da suggerire alle forze parlamentari, presentato dal relatore di maggioranza o dal Governo, e sostitutivo degli articoli che riguardano il reclutamento scolastico. “Solo così potremo dare seguito al Patto per la Scuola sottoscritto qualche giorno fa alla presenza del ministro dell’Istruzione – spiega Marcello Pacifico, a capo dell’Anief -: quello che deve passare è che l’assunzione di un precario con titoli e una lunga militanza nella scuola, in presenza di posti vacanti, sono elementi più che sufficienti per far scattare l’immissione in ruolo. Vale per i docenti, gli insegnanti di religione cattolica, ma anche per gli educatori, i facenti funzione Dsga, il personale Ata e altre professionalità. Stabilizzarli, facendo scomparire il vincolo quinquennale per i neo-assunti, farebbe solo il bene di tutti quanti si trovano oggi nella scuola”.
“Lo ribadiremo in occasione delle manifestazioni unitarie del 9 giugno, quando – conclude il presidente Anief - ricorderemo l’importanza di organizzare al più presto tavoli tecnici ed operativi anche per una migliore la gestione complessiva delle scuole italiane: per confermare l’organico Covid e allargare gli organici dove è necessario, ridurre gli alunni per classe, aumentare gli spazi, oltre che per rinnovare la formazione iniziale ed in itinere”.
GLI EMENDAMENTI ANIEF PER ASSUMERE I PRECARI DELLA I E II FASCIA GPS
- 25.
All’articolo 59, al comma 4, sopprimere la lettera b).
Motivazione: la norma intende eliminare la previsione del servizio svolto per il personale già inserito nella prima fascia delle GPS per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
All’articolo 59, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
“b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.”
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
All’articolo 59, sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti:
“4. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:
- a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
- b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.
- Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SUL RECLUTAMENTO PRECARI
- 13. All’articolo 59, al comma 1, sostituire le parole “Con riferimento all’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”.
Motivazione: con la modifica s’intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per contrastare l’abuso dei contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, sostituire le parole “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”.
Motivazione: con la modifica s’intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, eliminare le seguenti parole “salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche,”.
Motivazione: con la modifica s’intende coprire l’assegnazione dei 64 mila posti banditi già 1 settembre, in assenza della pubblicazione delle graduatorie di merito dei nuovi concorsi così da utilizzare la fase transitoria per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- 19. All’articolo 59, al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola “contestualmente” con “alternativamente”.
Motivazione: la norma intende far partecipare alla fase transitoria di reclutamento tutto il personale docente che ha avuto la possibilità di partecipare al concorso straordinario bandito ai sensi della legge 159/2019, con almeno tre anni di servizio, oltre al personale abilitato o specializzato presente in prima fascia delle GPS, per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera a) sostituire la parola “2021” con “2022”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che conseguirà l’abilitazione o la specializzazione su posti di sostegno entro il prossimo ciclo del TFA, anche quale idoneo dei cicli precedenti, di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola “tre” con “due”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno due annualità di servizio e non tre come previsto nel settore privato dalla legge 96/2018 di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola “tre” con “una”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno un’annualità di servizio e non tre, in considerazione dell’esperienza didattica maturata, di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b), sostituire la parola "oltre" con la parola "compreso".
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno tre annualità incluso l’anno in corso di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b), sostituire le parole “nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 12” con le seguenti “, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato servizio ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 della legge 159/2019 di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- 25. All’articolo 59, al comma 4, sopprimere la lettera b).
Motivazione: la norma intende eliminare la previsione del servizio svolto per il personale già inserito nella prima fascia delle GPS per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: “b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.”
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
- All’articolo 59, sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti: “4. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che: a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno; b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge. 5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SUI CONCORSI DELLA SCUOLA:
31.
All’articolo 59, al comma 10, alla lettera a) inserire il seguente periodo: “I candidati che siano già risultati idonei in una procedura concorsuale possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nella suddetta per i concorsi successivi.”
Motivazione: in considerazione dei bandi annuali e del mancato scorrimento delle graduatorie degli idonei al fine delle immissioni in ruolo, la norma intende riprendere quanto già previsto dall’art. 400, comma 12 del dlgs. 297/94 sulla conservazione del punteggio migliore già conseguito dal candidato.
All’articolo 59, al comma 10, alla lettera a) sostituire la parola “70” con “60”.
Motivazione: in considerazione della semplificazione delle procedure concorsuali, del numero delle cattedre autorizzate ogni anno per le immissioni in ruolo e di quanto già previsto dal dlgs. 297/94.
All’articolo 59, al comma 11, sostituire le parole “senza che ciò comporti” con la seguente “con”.
Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale di affidamento dei cittadini.
All’articolo 59, al comma 13, eliminare l’ultimo periodo. Conseguentemente si eliminano dal comma 18, primo periodo, le parole “anche in deroga al secondo periodo del comma 13”.
Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale della parità di accesso di tutti i cittadini ai concorsi pubblici.
All’articolo 59, al comma 14, dopo le parole “n. 499”, aggiungere le seguenti: “oltre a quelle”.
Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale della parità di trattamento di tutti i cittadini per l’accesso ai concorsi pubblici.
All’articolo 59, al comma 15, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire “70” con 60”.
Motivazione: in considerazione della semplificazione delle procedure concorsuali, del numero delle cattedre autorizzate ogni anno per le immissioni in ruolo e di quanto già previsto dal dlgs. 297/94.
All’articolo 59, al comma 16, al primo periodo, dopo le parole “14 e 15”, eliminare la parola “non”.
Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale di affidamento dei cittadini.
PER APPROFONDIMENTI:
Emergenza precariato, in 250 mila il prossimo anno scolastico