Poco significative le modifiche in V Commissione rispetto agli emendamenti presentati. Tra queste, l’incremento di 5 mila posti in organico di diritto su sostegno in alcune scuole, oltre a quelli decisi dalla magistratura, 390 su potenziamento infanzia, l’utilizzo del bonus merito in contrattazione integrativa anche per altri scopi, l’introduzione dell’educazione finanziaria insieme a quella civica, corsi di aggiornamento per i docenti anche su cyberbullismo
Il presidente dell’Anief commenta a caldo le modifiche introdotte:
“Sul sostegno siamo felici che il legislatore prenda atto delle sentenze che anche i nostri legali hanno ottenuto nei tribunali grazie al patrocinio gratuito offerto durante le campagne #nonunoradimeno, ma l’assegnazione dell’organico non deve avvenire in base al contesto sociale in cui si trova una scuola ma in base alla certificazione dell’alunno, del PEI come abbiamo sempre sostenuto. Da questo punto di vista, i 7 o 8 mila posti in più che saranno attivati grazie anche al contenzioso da Anief promosso non risolveranno il problema né della continuità didattica né del diritto all’istruzione richiesto da più di 80 mila famiglie che si ritroveranno sempre a chiedere l’intervento di un giudice e il legittimo risarcimento (in media di 500 euro mensili, nda). Le decine di posti su potenziamento sono risibili rispetto ai 45 mila posti precedentemente attribuiti su potenziamento e non tengono conto della necessità di mettere in organico i posti delle sezioni primavera. La scomparsa del bonus merito, poi, senza alcuna norma che tuteli l’attività degli attuali vicari non più destinatari dell’indennità di dirigenza pone una seria riflessione su come in contrattazione integrativa valutare la loro professionalità, mentre rimane inascoltata la richiesta di vincolare gli stipendi minimi al costo dell’inflazione. L’introduzione di educazione finanziaria nel novero delle 33 ore già destinate ad educazione civica a organici invariati rende nulla la volontà del Parlamento di dare una seria dignità a queste disciplina. Nel complesso, la politica poteva fare molto di più e ha perso una grande occasione.”
L’elenco delle modifiche più significative
- 11 milioni per formazione su sostegno e 1 milione per bullismo e cyberbullismo, rispetto e parità di sesso (28.32)
- 5 mila posti in più in organico di diritto di sostegno nelle scuole a rischio, alto flusso immigratorio e dispersione scolastica (28.91)
- Scompare il merito e confluisce il fondo in contrattazione integrativa senza vincoli di destinazione (28.2000/6)
- Aumento organico autonomia su posti di sostegno in presenza di sentenze definitive (28.2001)
- 390 posti su potenziamento infanzia (8.0.17)
- Educazione finanziaria insieme ad educazione civica (28.0.2001)
Tutti gli emendamenti approvati all’articolo 28.
28.32 (testo 2)
Ronzulli, Angrisani, Bini, Bertacco, Saponara, Binetti, Segre, Unterberger, Boldrini, D'Angelo, Floridia, Giro, Malan, Mantovani, Matrisciano, Mautone, Pillon, Grassi, Fedeli, Damiani, Sbrollini, Vono, Rivolta, Toffanin, Gallone, Conzatti
Accolto
Sostituire il comma 14, con il seguente;
«14. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
- a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;
- b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza del contrasto ad ogni forma di discriminazione nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
28.34 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato, Rojc
Accolto
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste».
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.
28.46 (testo 3)
Verducci, Iori, Manca, Comincini, Conzatti
Accolto
Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.
28.48 (testo 3)
Accolto
Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.
28.49 (testo 2)
Accolto
Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.
28.50 (testo 2)
Sbrollini, Conzatti, Comincini
Accolto
Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.
28.88 (testo 2)
Montevecchi, Santillo, Dell'Olio, Granato, Marilotti, Angrisani
Accolto
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
«16-bis. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo dì 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.
28.91 (testo 2)
Angrisani, Granato, Floridia, Mautone, Di Micco, Gaudiano, Ricciardi, Vaccaro, Puglia
Respinto
Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:
«16-bis. Dall'anno scolastico 2020-2021, nelle istituzioni scolastiche a rischio, a forte processo immigratorio e con insistiti e acclarati fenomeni di dispersione scolastica, i posti di sostegno attribuiti in organico di fatto vengono trasformati in organico di diritto fino a un limite di 5.000 unità, nel limite di spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021».
Conseguentemente:
1) all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 197 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;
2) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.
28.100 (testo 2)
Sbrollini, Comincini, Conzatti
Accolto
Aggiungere in fine, il presente comma:
«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 202.0, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».
28.2000
I Relatori
Accolto
All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 4, dopo le parole: «comitato direttivo,» inserire le seguenti: «il comitato scientifico,»;
- b) al comma 5:
- i) sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno»;
- ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e uno dall'Accademia dei Lincei»;
- c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Il comitato scientifico è composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia.
7-ter. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.».
28.2000/6 (testo 2)
Accolto
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».
28.2000/7
Conzatti, Comincini, Sbrollini
Accolto
All'emendamento 28.2000 apportare le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) aggiungere il seguente punto:
«iii) La composizione del Comitato direttivo deve assicurare la parità di genere».
- b) alla lettera c), al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La composizione del Comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore 45 per cento».
28.2000/9 (testo 2) (nuovo testo)
Accolto
All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
''15-bis. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a euro 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.
15-ter. A tal fine, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi.
15-quater. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo''».
28.2000/14 (testo 2) (nuovo testo)
Accolto
All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
''15-bis. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
15-ter. Le risorse di cui al comma 15-bis possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli d'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65''».
28.2000/15 (testo 2)
Accolto
All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
''15-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima dei risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo)''».
28.2001
I Relatori
Accolto
Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:
«16-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019».
Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 201,94 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255, 25 milioni di euro per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
28.2001/5
Accolto
All'emendamento 28.2001, dopo il capoverso «16-bis» aggiungere i seguenti:
«16-ter. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.
16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 16-ter, pari a 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»
28.2001/12
Accolto
All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:
«16-ter. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste.»
Conseguentemente, al «Conseguentemente», sostituire le parole «di 201,94 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255,25 per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «di 201,44 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 254,75 per l'anno 2022, di 324,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 289,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 370,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»
28.2001/16
Accolto
All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:
«16-ter. All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, il comma 4-bis è soppresso.»
8.0.17 (testo 2)
Iori, Verducci, Taricco, Accoto, Calandrini, Comincini, Conzatti, Damiani, Dell'Olio, Errani, Faggi, Toffanin, Ferrari, Ferrero, Ferro, Gallicchio, Leone, Manca, Marco Pellegrini, Pesco, Pichetto Fratin, Pirro, Presutto, Rivolta, Saccone, Stefano, Steger, Tosato, Zuliani, De Bonis, Montevecchi, Granato, Angrisani, Russo, Corrado, Vanin
Accolto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis.
(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)
- La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento per nuove o maggiori spese o per riduzioni di entrate relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto dei seguenti importi, anche con riferimento alla proiezione pluriennale:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
2020 - 4.374.000;
2021 - 16.596.000;
2022 - 15.725.000.
28.0.28 (testo 2)
Iori, Errani, Faraone, Zanda, Verducci, Cerno, Sbrollini, Presutto, Montevecchi
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)
- Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 2, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dalla «European Strategy Forum on Research Infrastructures» (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 1, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma».
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.
28.0.37 (testo 2)
Russo, Angrisani, Marilotti, Briziarelli, Granato, Donno, Fantetti, Damiani, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Rivolta, Zuliani, Faggi, Ferrero, Tosato, Conzatti, Comincini, Manca, Ferrari, Stefano
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
- Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AF AM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
- Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico è rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.
- Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 3, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 3, non da luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli».
Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 202,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 399,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
28.0.48 (testo 2)
Faraone, Conzatti, Comincini, Russo
Accolto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis.
- All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
''5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nell'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità''».
Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.
28.0.53 (testo 2)
Accolto
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. 1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''2020/2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2021/2022''».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.
28.0.54 (testo 3)
Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra, Pichetto Fratin, Damiani, Gallone, Toffanin, Ferro
Accolto
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''2020/2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2021/2022''».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.
28.0.61 (testo 2)
Augussori, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato, Emanuele Pellegrini
Accolto
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.
28.0.68
Iori, Granato, Sbrollini, Laniece, Cangini, Verducci, Rampi, Manca, Montevecchi, Angrisani, Vanin, De Lucia, Corrado, Russo, Marilotti
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Coordinatori di struttura educativa)
- All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.''».
28.0.76 (testo 2)
Verducci, Iori, Rampi, Manca, Nannicini
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Consiglio Nazionale dei Giovani)
- Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
28.0.77 (testo 2)
Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Consiglio Nazionale dei Giovani)
- Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
28.0.78 (testo 2)
Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Consiglio Nazionale dei Giovani)
- Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
28.0.80 (testo 2)
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Consiglio Nazionale dei Giovani)
- Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
28.0.82 (testo 2)
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Buccarella
Accolto
Aggiungere infine il presente comma:
«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro decorrere dall'anno 2024».
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».
28.0.2001
I Relatori
Accolto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
- Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ''vita civica'' inserire la seguente: ''economica'';
- b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: ''attiva e digitale'' inserire le seguente: ''educazione finanziaria'';
- c) all'articolo 3, comma 1, inserire la lettera:
''i) educazione finanziaria'';
- d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: ''cittadinanza attiva'' inserire le seguenti: ''l'educazione finanziaria'';
- e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ''della partecipazione'' inserire le seguenti: ''dell'educazione finanziaria'';
- f) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: ''4 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''4 milioni e 200 mila euro''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:
2020: - 200.000;
2021: - 200.000;
2022: - 200.000.
28.0.2001/12 (testo 2)
Accolto
All'emendamento 28.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro''.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1º gennaio 2020.».
PER APPROFONDIMENTI:
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