Eliminazione vincolo 24 mila assunzioni con scorrimento graduatoria idonei, vincoli temporali su servizio e servizio specifico, valutazione di due annualità, dell’anno in corso e del servizio presso scuola paritaria o corsi IEFP, come IRC o dottore di ricerca, ammissione posti di sostegno senza specializzazione con obbligo successivo, abolizione contratto in essere per accesso al corso abilitante che è aperto a tutti i candidati, domande per posti comuni e sostegno
Le richieste di modifica dell’articolo 1 del decreto legge sui docenti precari
Per il giovane sindacato non ha senso mettere un limite di assunzioni alla nuova graduatoria del concorso riservato visto che si viene assunti soltanto in presenza di Gae esaurite, ledendo ancora una volta il diritto degli idonei che superano la preselezione (IDONEI IN RUOLO), così come non ha senso consentire l’accesso al corso abilitante ai soli idonei quando in passato era libero l’accesso a tutti i precari con 36 mesi di servizio (NUOVO PAS PER TUTTI).
Il servizio svolto presso il sistema nazionale d’istruzione, sia offerto dalle scuole paritarie che dalle regioni, non può essere ignorato perché è sempre stato valutato nelle graduatorie permanenti e d’istituto e perché lo Stato con questo nuovo concorso non stabilizza subito nessuno ma utilizza un nuovo canale al posto delle Gae esaurite (SÌ A SERVIZIO PARITARIE E IEFP).
Per la stessa ragione non ha senso lasciare il vincolo di un anno su tre come servizio specifico in quanto il merito viene accertato dal superamento della prova concorsuale (NO AL SERVIZIO SPECIFICO).
Il bando, d’altronde, uscirà nel nuovo anno quando ormai sarà valida l’annualità del servizio prestato che, pertanto, deve essere valutabile come quello prestato dal 2001 – anno di introduzione nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria sul precariato richiamata nello stesso decreto legge (NIENTE VINCOLI TEMPORALI PER IL SERVIZIO), al pari del servizio svolto dai docenti di religione cattolica o ancora dai dottori di ricerca (SÌ A IRC E DOTTORI DI RICERCA).
Con la stessa logica deve essere eliminato il vincolo del contratto in essere per la frequenza del corso abilitante (NO AL CONTRATTO AL 30 GIUGNO), un paletto inutile come quello che vieta la possibilità di concorrere sia per posti comuni che di sostegno (SÌ A POSTI COMUNI E SOSTEGNO).
E proprio sul sostegno dove vi sono migliaia di insegnanti utilizzati come supplenti su posti in deroga non si comprende perché non si debba utilizzare la loro professionalità quando, per tutelare gli studenti disabili, basterebbe prevedere per vincitori e idonei un corso tfa sostegno ad hoc, nel rispetto del merito dimostrato oltre che dell’esperienza (SÌ A CONCORSO SENZA SPECIALIZZAZIONE MA CON OBBLIGO SUCCESSIVO).
Se, infine, si guarda alle recenti norme introdotte dal decreto dignità (l. 96/2018) allora si dovrebbe ridurre a due anni il servizio minimo richiesto per poter partecipare alla nuova procedura concorsuale e al nuovo corso abilitante (SÌ A DUE ANNULITA’).
Tutti questi punti saranno illustrati dall’Anief alla stampa e ai parlamentari durante il sit-in in Piazza Montecitorio, martedì 12 novembre dalle ore 9 alle ore 13. Scarica la piattaforma dello sciopero.
Il commento del presidente nazionale Anief
Marcello Pacifico: “siamo pronti a spiegare ai parlamentari delle Commissioni riunite, VII e XI, il giorno dello sciopero e del sit-in, il 12 novembre, il perché della necessità di queste modifiche al nuovo concorso straordinario e al corso abilitante. Sono richieste dettate dal buon senso, nel rispetto del diritto, che offrono a tutti i precari del sistema nazionale di istruzione la possibilità di essere assunti nei ruoli dello Stato in caso di perdurante ostinazione a non voler riaprire le ex graduatorie permanenti al personale abilitato o a non voler utilizzare le vigenti graduatorie di istituto per i ruoli, come mai smetteremo di chiedere”.
L’elenco dei dodici emendamenti all’art. 1 del Decreto Legge n. 126/2019
1.2 eliminazione vincolo delle ventiquattromila assunzioni per la secondaria
1.2.1 scorrimento graduatorie degli idonei per le assunzioni
1.5 eliminazione limite temporale del servizio e valutazione dell’anno in corso
1.5.1 riduzione a due annualità del servizio valutabile
1.5.2 eliminazione anno di servizio specifico
1.5.3 ammissione ai ruoli e specializzazione su sostegno per chi ha prestato servizio senza titolo
1.6 valutazione del servizio di insegnamento di religione cattolica
1.6.1 ammissione alla selezione dei dottori di ricerca
1.6.2 valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e IeFP anche per i ruoli
1.8 presentazione domande sia per posti di sostegno che classe di concorso
1.9 abolizione limite del servizio in corso per il conseguimento dell’abilitazione
1.9.1 apertura al nuovo pas per il personale con 36 mesi di servizio
1.2
Al comma 2, eliminare le parole “per complessivi ventiquattromila posti”, e al comma 3, le parole “sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori”.
in sub ordine
1.2.1
Al comma 3, sostituire le parole “sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori” con le seguenti: “per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l’abilitazione all’insegnamento, all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b)”.
Motivazione [eliminazione vincolo delle ventiquattromila assunzioni per la secondaria e scorrimento graduatoria idonei]:
le nuove graduatorie consentono l’immissione in ruolo soltanto in assenza di docenti abilitati presenti nelle graduatorie ad esaurimento e dietro autorizzazione annuale del contingente da assumere nei ruoli dello Stato; pertanto, non ha senso limitare la previsione a un numero definito quale quello in parola e comunque appare illegittimo escludere gli altri idonei dalle assunzioni in ruolo dopo che hanno superato la prova selettiva e sono ammessi nell’elenco utile per conseguire l’abilitazione.
1.5
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole “tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019” con “entro l’anno scolastico 2019/2020”
Motivazione [eliminazione limite temporale del servizio e valutazione dell’anno in corso]:
poiché la norma intende dare una risposta all’abuso di contratti a termine del personale docente vietato dalla normativa comunitaria inserita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 368/01, appare irragionevole limitare agli ultimi otto anni il servizio prestato come non valutare quello relativo all’anno in corso visti i 200 mila contratti in essere al 30 giugno e al 31 agosto che avranno validità di servizio annuale già nel prossimo febbraio.
1.5.1
Al comma 5, lettera a), sostituire la parola “tre” con “due”.
Motivazione [riduzione a due annualità del servizio valutabile]:
l’emendamento intende adeguare i termini a quanto novellato in tema di contratti a termini dalla legge n. 96/2018 che riduce a 24 mesi il limite dopo il quale scatta la conversione del rapporto di lavoro e come già applicato per il concorso straordinario nella scuola dell’infanzia e primaria di cui al D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018.
1.5.2
Al comma 5, la lettera b) è soppressa
Motivazione [eliminazione anno di servizio specifico]
la proposta intende consentire anche al personale di ruolo come quello precario, in assenza di corsi di aggiornamento professionale e abilitanti ordinari, di poter comunque concorrere in possesso del titolo di studio richiesto senza il servizio specifico.
1.5.3
Al comma 5, lettera c), abrogare l’ultimo periodo; conseguentemente, al comma 13, lettera b), inserire il seguente periodo: “l’acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto”
Motivazione [ammissioni ai ruoli e a specializzazione su sostegno per chi ha prestato servizio senza titolo]:
il mancato possesso della specializzazione su sostegno non può costituire motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario. In vista della necessità di stabilizzare il maggior numero possibile di docenti di sostegno e a fronte almeno diecimila disponibilità, per garantire la necessaria qualità̀ dei docenti ai quali sono affidati gli studenti con disabilità, si potrà subordinare l’immissione in ruolo al conseguimento della specializzazione
1.6
Al comma 6, inserire il seguente periodo: “La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull’insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.”
Motivazione [valutazione del servizio di insegnamento di religione cattolica]:
per non generare disparità di trattamento, occorre integrare tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale anche l’aver svolto i tre anni di servizio come IRC, se in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di insegnamento.
1.6.1
Al comma 6, inserire il seguente periodo: “La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.”
Motivazione [ammissione alla selezione dei dottori di ricerca]:
la modifica si propone di garantire la valorizzazione del titolo accademico frutto di un percorso triennale conseguito dai dottori di ricerca come riconosciuto dalla giustizia amministrativa, se in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di insegnamento.
1.6.2
Al comma 6, sostituire le parole “secondarie statali” con le seguenti “statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale regionali”; conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole “unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento” e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: “, inclusi i percorsi di Istruzione e formazione professionale regionali”.
Motivazione [valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e IeFP anche per i ruoli]:
il servizio prestato presso le scuole paritarie è titolo valutabile all’interno della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento insieme a quello svolto nei corsi regionali presso la terza fascia delle graduatorie di istituto. L’emendamento, pertanto, tiene conto della legge sulla parità scolastica e del sistema nazionale di istruzione visto che la procedura concorsuale non può essere riservata a una sola platea di candidati nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito dalla Costituzione.
1.8
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole “oppure, in alternativa” con “e”
Motivazione [presentazione delle domande sia per posti di sostegno che classe di concorso]:
risulta irragionevole impedire agli aspiranti la possibilità di partecipare al concorso sia su posto comune che su posto di sostegno – che non è una classe di concorso - come già fatto per il concorso straordinario infanzia e primaria bandito con DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, e attualmente vigente nelle stesse graduatorie ad esaurimento dove vi è un elenco aggiuntivo.
1.9
Al comma 9, lettera g), è abolito il punto 1).
Motivazione [abolizione limite del servizio in corso per il conseguimento dell’abilitazione]:
il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento deve essere garantito a tutti gli idonei in possesso dei 36 mesi di servizio e non può essere subordinato alla contingenza casuale di essere destinatario di una proposta di supplenza nell’anno in corso.
1.9.1
Al comma 9, lettera e), dopo le parole “dei soggetti che,” inserire le seguenti “pur non”.
Motivazione [apertura al nuovo PAS per il personale con 36 mesi di servizio]:
il testo intende riaprire un nuovo PAS a tutti i docenti precari e di ruolo che vogliono conseguire un’abilitazione, separando l’idoneità conseguita per l’inserimento nella graduatoria utile per i ruoli dalla possibilità di conseguire l’abilitazione.
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