Conclusa la riunione di ieri, si “è insediata all’Aran la Commissione paritetica prevista dall’articolo 34 del CCNL 2018, al fine di rivedere i profili del personale ATA”. La delegazione dell’Aran ha consegnato “un dossier sul personale Ata, contenente i dati di partenza: distribuzione fra i profili, per anzianità anagrafica e per titolo di studio. La stessa delegazione ha evidenziato la necessità di dover prendere in considerazione non solo quanto previsto nel CCNL ma anche quanto stabilito in merito dalle leggi”. Anief, anche in seguito alla presentazione degli emendamenti specifici, chiede, ancora una volta, i nuovi passaggi di livello per tutto il personale Ata e il giusto riconoscimento per la categoria.
La Buona Scuola già prevedeva la mobilità intercompartimentale (cioè il passaggio ad altra Amministrazione pubblica) anche se solo per il personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. In particolare all’art. 1 comma 133 la suddetta normativa prevede: “il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Ma per il personale della scuola si è mosso davvero poco. Malgrado le numerose istanze di nulla osta per la partecipazione alle procedure di mobilità intecompartimentale ai sensi dell’art.30 d.lgs. 165/2001, al momento è ancora tutto fermo: dunque il personale scolastico viene invitato a non presentare domanda.
Già una nota dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto (prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III del 22.02.2018) di recente rivadiva che: “la procedura infatti non risulta ancora realizzabile, in quanto non sono mai stati definiti i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 30 del DLgs. n.165/2001. Pertanto non è possibile richiedere alcun nulla osta né tantomeno rilasciarlo. Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza dei Dirigenti Scolastici delle rispettive province, invitando il personale della scuola ad astenersi dal produrre domanda di mobilità in quanto questa Direzione Generale non potrà rilasciare alcun nulla osta”.
Ricordiamo al riguardo che già il Decreto Brunetta (L. 150/2009) ne prevedeva la possibilità, sia pure a seguito di trattativa sui comparti all'Aran circa l'emanazione delle tabelle di equiparazione tra i vari comparti della PA. Tali tabelle non furono però nell’immediato predisposte, tanto che successivamente fu subito presentato un ordine del giorno dagli Onorevoli Di Giuseppe, Messina, Zazzera, Paladini, Formisano, accolto peraltro dal governo, che mirava a rendere possibile la mobilità dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, cioè i trasferimenti da settori in esubero di personale a quelli con carenza di organico; tutto ciò malgrado il Ministro Brunetta avesse sbandierato, nella sua riforma della Pubblica Amministrazione, la mobilità intercompartimentale come strumento per razionalizzare la gestione delle risorse economiche ed umane senza oneri per lo Stato. Tale ordine del giorno mirava a impegnare il governo a valutare se, in mancanza delle tabelle al momento non ancora emanate, previste dal decreto legislativo n. 150 del 2009, si potessero eventualmente applicare quelle disposte ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera b del D.M. Funzione Pubblica del 15 novembre 1989.
Ma, ad oggi, tutto tace. Rimembriamo, ancora, circa il personale Ata transitato dagli EE.LL. allo Stato, che, a seguito della pronuncia in senso favorevole avvenuta in data 07/06/2011 da parte della Corte Europea, veniva accolto il ricorso proposto da alcuni di questi lavoratori già transitati dagli Enti Locali allo Stato a norma della L. n. 124/99, i quali avevano giustamente lamentato la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nel senso che lo Stato italiano, con la cosiddetta legge di interpretazione autentica (legge finanziaria 2006) aveva interpretato l'art. 8 della L. n. 124/99 nel non riconoscere l'intera anzianità pregressa maturata presso l'Ente di provenienza, violando palesemente i diritti degli interessati.
Il 06/09/2011 anche la Corte di Giustizia Europea si pronunciava favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori Ata (amministrativi, tecnici ed ausiliari) che si trovavano nelle stesse condizioni, affermando che: ”le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso di causa in contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo”.
Se poi andiamo a valutare le possibilità di progressione di carriera verticale (come da art. 557 del Testo Unico 297/94) vediamo che la situazione del personale Ata subisce le disattese di tutte le disposizioni, come si evince dalla lettura dell’articolo suddetto: Art. 557 - Concorsi riservati - 1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti disponibili annualmente nei ruoli della quinta e della quarta qualifica è conferita, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall’art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche. 2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 3. Il concorso riservato per la quarta qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto. 4. I bandi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Anief ribadisce, ancora una volta, anche in seguito alla richiesta di emendamenti, che non accetta disparità di trattamento tra lavoratori della funzione pubblica e porterà avanti le giuste rivendicazioni, affinché risultino applicate tutte le disposizioni di legge finora emanate dal legislatore, ma incredibilmente disattese dal governo.
GLI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DA ANIEF SUL PERSONALE ATA:
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
AC n. 1334
ART. 28.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)
- d) È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
- e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
Motivazione [Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della
temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai
nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare
l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.
X
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del fondo ivi stanziati.
Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come bonus per il merito.
XXIX
All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “All’articolo 1, comma 605, della legge 29
dicembre 2017, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove
scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.”
Motivazione [Ammissione in soprannumero al concorso DSGA]: in relazione ai
rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle
cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all’abuso di contratti
a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di
una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed
amministrativi per l’ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo
determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La
norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità
professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della
valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.
f) All’articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola “otto” con
“diciotto”.
Motivazione [estensione della valutazione del servizio prestato quale facente
funzione DSGA]: è valutato il servizio svolto a partire dall’approvazione della direttiva
UE n. 70/1999 e dal recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo
165/2001. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.
ART. 34.
(Rinnovo contrattuale 2019-2021)
IX
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono
adottate le seguenti disposizioni particolari:
a) All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la
legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della
scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole
“nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle
risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente,
sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle
indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
b) All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
- eliminare la parola “predette”;
- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e
paritarie”;
- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo
eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a
tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale
assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo
contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede
attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
d) E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore
scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il
compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto
Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico,
assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi,
sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto
del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di
appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi
generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente
tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del
presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il
reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011,
lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea
sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di
non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del
criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti
a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.
X
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale
educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di
qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei
200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente,
sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del
fondo ivi stanziati.
Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]:
considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L.
107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo
indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta
docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per
l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato
come bonus per il merito.
ART. 54.
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)
XV
All’articolo 54, alla fine del periodo, è inserito il seguente testo: “con l’attivazione, a partire dall’a.
s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e
tecnici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali
di cui all’art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3
dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è rideterminato
l’organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019,
ed è pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Ordinanza con cui si
autorizzano le procedure relative ai passaggi d’area da una inferiore a quella superiore dei
collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l’a. s. 2019/2020. Nello
stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato
alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del
collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e
disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal
presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre
2017, n. 205”.
Motivazione [Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di
formazione mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]:
dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle
segreterie, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati
organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai
passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica
superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in
base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di
stabilità stanzia 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di
potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in
organico di diritto.
ART. 58.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di
revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)
XXV
All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All’articolo 4, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti
vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo
all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d’infrazione
2014/4231]: l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato
scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente
presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa
comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7
novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma
del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli
esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre
2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle
fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti
non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei
posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le
36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise
dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.
La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma
11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di
cui al comma 12. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per
la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto i supplenti con
contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso
trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare
l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il
raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al
CCNI del 4/8/11. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dal venir meno delle richieste
risarcitorie intentate dai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibili nelle
cause presso i tribunali del lavoro contro lo Stato come risulta dalla giurisprudenza.
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