Sul rinnovo del contratto della scuola, come per quello degli altri dipendenti pubblici, la verità comincia a venire a galla: dopo aver parlato di adeguamento ai compensi europei, di valorizzazione dei nostri insegnanti, i soldi messi da parte nella legge di bilancio AC n. 1334, per assicurare il rinnovo del contratto, sono così pochi - soltanto 14 euro -, lo 0,7%, in attesa di prendere il doppio alla firma del contratto. Il Ministro dell’Istruzione dice che sono un punto di partenza, anche se a leggere il testo della manovra non sembrerebbe visto che si stanziano somme triennali. E comunque sia, per Marco Bussetti il governo va ringraziato per avere evitato che i compensi di tanti docenti e Ata si riducessero dal prossimo gennaio, per via della perequazione non coperta. Di aumenti veri, però, non se ne parla. Ecco perché Anief ha chiesto di riallineare gli stipendi attraverso l’integrale recupero del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat negli ultimi dieci anni, superiore al 12%. Con la copertura della spesa, assicurata dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza.
A quantificare la cifra risibile è stata in queste ore la testata Repubblica, ricordando che il “ministro dell’Istruzione Marco Bussetti cinque giorni fa ha fatto sapere ai membri della commissione Cultura della Camera che in Legge di bilancio ci sono i soldi - 1,7 miliardi di euro - per evitare l’arretramento di 15-20 euro rispetto al contratto precedente (si chiama perequazione) e, quindi, risorse per un aumento dello stipendio dell’1,9 per cento. L’uno e nove lordo. Significa – continua il quotidiano - una cifra di 23 euro (sempre lordi) che nell’arco di tre anni salirà a 38. Ventitré euro – l’aumento per il 2019 - sono meno di un terzo del minimo garantito l’8 febbraio scorso dal Dicastero Fedeli, che chiuse un contratto aperto da nove anni con una crescita della busta paga tra gli 80,40 euro e i 110,40. Su uno stipendio medio di 1.400 euro netti (32.600 lordi, appunto), l’aumento netto il prossimo anno sarebbe pari a 14 euro”.
Il Ministro dell’Istruzione ha replicato ai numeri non con le solite parole di circostanza, ma imponendo un ragionamento davvero particolare: “Ci sono tutti i margini per inserire ulteriori risorse per il rinnovo contratti – dice Bussetti -. Questo non è il momento di generare allarmi, ma di lavorare tutti insieme per raggiungere l'obiettivo. Che è sostenuto e condiviso dal governo. Incontrerò personalmente i sindacati prima dell'approvazione della legge di bilancio proprio per lavorare insieme. Sulle risorse e anche su una possibile pre-intesa in vista del rinnovo”.
“Nel frattempo – ha continuato Bussetti - voglio ricordare che proprio grazie all'intervento economico già programmato in legge di bilancio dal nostro governo stiamo scongiurando un taglio allo stipendio per 850.000 insegnanti. Taglio che sarebbe scattato a gennaio visto che il precedente governo non ha stanziato abbastanza risorse durante l'ultimo rinnovo contrattuale per mantenere gli aumenti previsti attraverso il cosiddetto elemento perequativo dopo il primo anno”.
A sentire il Ministro, quindi, i lavoratori pubblici dovrebbero ringraziare il governo. Soprattutto quelli della scuola, visto che l’Aran ha certificato che negli ultimi anni le buste paga dei nostri docenti e Ata sono addirittura diminuiti, unico caso dell’intera amministrazione pubblica. L’attuale esecutivo, infatti, si sarebbe preoccupato di coprire le somme mancanti degli aumenti assicurati dal precedente governo. Senza andare molto oltre.
“Siamo alla follia – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perché a fronte di appena 14 euro netti di incremento sullo stipendio più basso tra i docenti d’Europa, dopo la Grecia e i Paesi dell’Est, sarebbe sbagliato indignarsi. Invece, ci dice Bussetti, occorre essere grati per la mancata riduzione degli stipendi, frutto dalla copertura della perequazione. E bisogna essere anche fiduciosi per il futuro. A dispetto dell’inconsistenza degli aumenti, dettata dal fatto che il governo si è limitato a sbloccare l’indennità di vacanza contrattuale, senza coprire quella passata e non recuperando, quindi, nemmeno la soglia dell’inflazione. A differenza dei contratti del comparto privati, per i quali le percentuali di incremento stipendiale sono state decisamente maggiori”.
“Per ovviare a questa grave discrepanza – continua il sindacalista autonomo –, con una modifica all’articolo 21 della manovra di fine anno, rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari degli stati, in barba agli articoli 36 e 39 della Costituzione, abbiamo chiesto di riallineare gli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%. Con la copertura della spesa, assicurata dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”, conclude Pacifico.
L’associazione sindacale Anief si è fatta quindi promotrice di emendamenti alla Legge di Bilancio, specifici per approvare il salario minimo e il recupero completo dell’indennità di vacanza contrattuale rispetto al costo della vita reale, il ripristino del primo gradone dei neo-assunti, cancellato nel 2011 grazie ad un accordo scellerato con gli altri sindacati poi bocciato nei tribunali, il riconoscimento del servizio svolto nelle paritarie e del pre-ruolo per intero nelle ricostruzioni di carriera su cui pesa la sentenza Motter, la card annuale da 500 euro per l’aggiornamento dei docenti anche per il personale Ata e per i precari, la temporizzazione dei Dsga che li penalizza nella conversione dal amministrativi, i passaggi professionali verticali, l’assegnazione delle voci stipendiali Rpd e Cia anche ai supplenti brevi e parità di trattamento economico e giuridico tra personale a tempo determinato e indeterminato, anche questo ormai ampiamente riconosciuti dai giudici nazionali e transnazionali.
SINTESI DEGLI EMENDAMENTI SUGLI AUMENTI DI STIPENDIO DEL PERSONALE SCOLASTICO:
Anief attraverso gli emendamenti alla Legge di Bilancio, di cui l’associazione sindacale si è fatta promotrice, facendoli pervenire alla Commissione Bilancio della Camera, ha chiesto di modificare l’articolo 21 sui “Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico”, chiede il “riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%”, con la copertura finanziaria “garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”.
Inoltre, nell’articolo 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021), il giovane sindacato ha chiesto “per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale”.
Tali operazioni si renderebbero necessarie pure “alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti” che “ridetermina l’assegno dell’indennità̀ di vacanza contrattuale nella misura del 50% per il triennio 2016/2018”.
Infine, sempre a livello stipendiale, con un emendamento articolato, Anief ha inteso richiedere, in nome della giurisprudenza nazionale e comunitaria, la modifica di tutte le disposizioni normative relative alla ricostruzione di carriera del personale docente e all’avanzamento di carriera del personale Ata, a tempo determinato e indeterminato, supplente breve e saltuario o annuale. Sempre per le stesse motivazioni con un’altra proposta emendativa si è inteso estendere la card docenti anche ai precari come al personale Ata.
TUTTI GLI EMENDAMENTI ANIEF SUGLI AUMENTI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA:
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
AC n. 1334
Emendamenti ANIEF
ART. 21.
(Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del
sistema pensionistico)
I
All’articolo 21, comma 1, aggiungere il seguente periodo: “Il fondo di cui al comma precedente
serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico
impiego di cui all’articolo 34 della presente legge, l’allineamento del salario minimo al tasso annuo
di inflazione reale, certificato dall’Istat e accertato dal Ministero dell’Economia e Finanze”.
Motivazione [Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali]: rispetto al blocco
contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei
dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il
riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di
inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 20%. La copertura finanziaria è garantita
dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza.
ART. 34. (Rinnovo contrattuale 2019-2021)
VII
All’articolo 34, comma 1, al termine del periodo, aggiungere il seguente testo: “Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall’Istat. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge”.
Motivazione [Salario minimo garantito nel triennio 2016/2018]: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21. VIII All’articolo 34, comma 5, lettera a), aggiungere il seguente testo: “Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2015, è abolito l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78/90 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Pertanto, al netto degli aumenti negoziali disposti, sono rideterminati a partire dal 1 gennaio 2016 aumenti dello 0,1%, per il 2017 dello 0.6%, per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge”.
Motivazione [Recupero IVC 2015-2018]: alla luce della sentenza della Consulta n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti, si ridetermina l’assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura del 30% del tasso di inflazione programmata per i mesi del 2015 e del 50% per il triennio 2016/2018. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21.
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari: a) All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.” b) All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche: - eliminare la parola “predette”; - sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”; - sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”; - eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge. d) E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018. e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera. f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011, lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.
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